Notizie
FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI
PER HANDICAPPATI INTELLETTIVI: DISPOSIZIONI CORRETTE
II CISA, Consorzio intercomunale socio-assistenziale
comprendente i Comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo, ha emanato in data
26 maggio 1997 una nota concernente le nuove disposizioni per i contributi
relativi alla mensa ed ai trasporti dei centri diurni per handicappati
intellettivi ultraquindicenni.
Esse stabiliscono che:
- il reddito da considerare è quello del soggetto
frequentante il centro diurno e non quello dei familiari;
-
l'indennità di accompagnamento non va conteggiata nel reddito;
- vanno considerati i redditi da pensione di invalidità,
reversibilità e di altra natura, nonché quelli derivanti dal possesso di beni.
Coloro che hanno un reddito inferiore a 685.000
mensili (importo della pensione minima INPS) non sono tenuti a versare alcuna
somma; qualora il reddito sia compreso fra le 685.000 e 1 milione il costo di
ciascun buono mensa è di L. 3.000 e quello del trasporto è di L. 20.000 mensili;
se il reddito è superiore a L. 1 milione, il costo del buono è di L. 5.500 e
l'addebito per il trasporto è di L. 25.000 mensili.
In ogni caso nessuna altra somma deve essere versata
dall'interessanto (e tanto meno dai suoi parenti) per la frequenza del centro
diurno per handicappati intellettivi.
LE CARTE DEI SERVIZI: UNA
VUOTA ILLUSIONE
I rapporti fra i cittadini da un lato e, d'altro
canto, il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province, le USI - e gli altri enti
pubblici sono - o più precisamente - dovrebbero essere guidati dai rispettivi
doveri e diritti.
Le
leggi sono, com'è ovvio, lo strumento per imporre agli uni e agli altri i
relativi obblighi.
È illusorio ritenere che le carte dei servizi siano
uno strumento idoneo per risolvere nella realtà quotidiana le relazioni fra la
popolazione e le istituzioni.
Difatti, qualora le norme contenute nelle carte dei
servizi (sanitari, scolastici, assistenziali, ecc.) non siano rispettate
dall'ente che le ha approvate, i cittadini non hanno alcun diritto da far
valere.
I diritti ed i doveri riguardano problemi molto seri,
che non si risolvono con palliativi (carte dei servizi, interventi dei
difensori civici anch'essi privi di poteri reali, linee guida, piani di zona e
altri strumenti non risolutivi).
Se le istituzioni vogliono
agire correttamente, occorre che approvino disposizioni con validi contenuti
(e non scatole vuote come la legge quadro sull'handicap n. 104/1992). È,
inoltre, necessario che siano previste concrete e percorribili (anche sul piano
economico) possibilità di ricorso alla magistratura da parte delle persone che
ritengano che i loro diritti siano stati violati.
Mentre le istituzioni hanno una molteplicità di strumenti
per colpire le inadempienze della popolazione, i cittadini rispettosi della
legge non possono attualmente chiamare in causa gli enti pubblici e privati,
se non con l'esborso di somme che certamente i più deboli non posseggono.
ELIMINATE LE POSSIBILITA’ DI
INTERVENTO DEL VOLONTARIATO CONTRO
GLI ATTI ILLEGITTIMI DEGLI ENTI
LOCALI
La
legge 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo" ha limitato notevolmente le funzioni dei CORECO (Comitati
regionali di controllo) in materia di accertamento preventivo della legittimità
sugli atti degli enti locali.
Difatti
il loro compito «si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti, (...) sui bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione».
Pertanto
i gruppi di volontariato non possono più agire per chiedere al CORECO di
esaminare le delibere contenenti disposizioni illegittime, dato che i suddetti
Comitati di controllo non hanno più competenze in merito.
AI
riguardo ricordiamo che il Coordinamento sanità e assistenza era intervenuto
tre volte nei confronti del CORECO di Torino, ottenendo l'annullamento di
altrettanti atti in cui era stabilito l'obbligo di contribuzione da parte dei
parenti di assistiti maggiorenni (1).
Resta
confermato, anche in questo caso, che le forze politiche riconoscono al
volontariato solo un ruolo subalterno.
Se
così non fosse, e si trattasse di una dimenticanza, il Parlamento dovrebbe
consentire ai gruppi di volontariato di poter impugnare davanti al giudice amministrativo
gli atti delle Regioni, delle Province, delle USL e dei Comuni ritenuti
illegittimi, senza essere obbligati a sostenere gli oneri (attualmente assai
rilevanti) relativi alle spese del legale (il cui intervento è oggi
obbligatorio) e di causa.
MOZIONE SULLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA
I
partecipanti della 2ª Conferenza internazionale sul tema "La
regolamentazione dell'assistenza infermieristica: formazione ed
esercizio", svoltosi a Torino il 7-8 giugno 1997, hanno approvato, al termine
dei lavori, la seguente mozione conclusiva:
I partecipanti alla 2a Conferenza internazionale
sull'educazione alla salute, la legislazione e la regolamentazione
dell'assistenza infermieristica danno il loro caldo benvenuto alla nuova
legislazione riguardante la professione infermieristica.
I partecipanti ritengono che tale legislazione, unita
all'inserimento in ambito universitario della formazione infermieristica ed
ostetrica, possa facilitare lo sviluppo delle potenzialità della professione
nell'affrontare i bisogni sanitari della popolazione che mutano, attraverso le
molteplicità assistenziali e con tutti i gruppi di clienti.
La
Conferenza accetta che la sfida per la professione sia il garantire:
1. che il curriculum infermieristico sia esauriente,
orientato verso la salute e l'assistenza primaria e diretto verso i bisogni che
cambiano della popolazione italiana;
2. che il nuovo curriculum sia diretto da infermieri
e sviluppato da infermieri insegnanti adeguatamente preparati;
3. che tutti gli infermieri attualmente in servizio
ricevano la preparazione adeguata per intraprendere il nuovo ruolo
indipendente in modo da poter fornire un'assistenza adeguata in collaborazione
con altre professioni sanitarie e con il pubblico;
4. che ci sia un numero sufficiente di infermieri
leader ad ogni livello del sistema sanitario, nella formazione, nella pratica,
nella dirigenza e nella politica;
5. che il sistema di regolamentazione infermieristica
rifletta adeguatamente la nuova autonomia degli infermieri garantendo in tal
modo la salvaguardia del pubblico.
Raccomandazioni derivanti dai punti di
cui sopra:
1.
venga intrapresa una valutazione del curriculum infermieristico al termine del
primo corso a livello universitario;
2. si proceda ad una revisione dell'attuale sistema
di regolamentazione provvedendo agli emendamenti così come identificati;
3. venga sviluppata una strategia per lo sviluppo di
dirigenti infermieristici a livello regionale e nazionale per promuovere
elevati standard di assistenza infermieristica, sicurezza del pubblico,
sviluppo professionale ed autonomia infermieristica;
4. un infermiere dirigente venga designato a livello
ministeriale, in linea con gli altri Paesi europei;
5. vengano introdotti una serie di progetti pilota a
livello clinico per valutare l'efficacia della pratica infermieristica.
L'Unità infermieristica dell'OMS Europa si impegna
in questa sede a lavorare con il CESPI (Centro studi delle professioni
infermieristiche) ed i Dipartimenti del Convegno italiano per il raggiungimento
di tali obiettivi.
www.fondazionepromozionesociale.it