Prospettive assistenziali, n. 121, gennaio-marzo 1998

 

 

PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO SETTORE: LA SICUREZZA SOCIALE (1)

 

 

Purtroppo vi sono e vi saranno chissà per quanto tempo ancora centinaia di migliaia di persone che, per poter disporre di quanto è assolutamente indispensabile per vivere, devono ricevere dallo Stato sovvenzioni economiche durante una parte o tutta la loro esistenza (2).

Si tratta di coloro che non possono né potranno mai lavorare a causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche: handicappati intellettivi con ridotta o nulla autonomia, malati psichiatrici gravi e gravissimi, altri soggetti colpiti da permanenti infermità invalidanti. Inoltre, hanno l’esigenza di un continuo aiuto economico le persone anziane che non beneficiano di alcuna pensione o perché non hanno svolto attività retribuite (ad esempio le casalinghe) o hanno lavorato senza che siano stati versati i contributi assicurativi.

Le somme erogate dallo Stato nel 1995 per prestazioni monetarie a carattere continuativo sono state le seguenti (3):

– quasi 30 mila miliardi per l’integrazione delle pensioni al minimo;

– 3.482 miliardi per le pensioni e gli assegni sociali agli ultrasessantacinquenni;

– 1.724 miliardi per le pensioni ai ciechi e ai sordomuti;

– 14.481 miliardi per le pensioni agli invalidi civili, di cui 7.737 per le indennità di accompagnamento.

Scopo delle indennità di accompagnamento e di comunicazione è la compensazione delle maggiori spese sostenute dalle persone handicappate necessitanti dell’aiuto di terze persone per il compimento degli atti quotidiani della vita. Pertanto, giustamente, le suddette indennità sono versate indipendentemente dai beni e dai redditi dei beneficiari.

 

Pensioni da fame alle persone prive di redditi e di patrimoni

Per quanto riguarda le varie tipologie delle pensioni di cui abbiamo indicato gli importi a carico dello Stato, esse dovrebbero avere attualmente (ma non sempre hanno!) la finalità di assicurare l’occorrente per vivere alle persone prive dei necessari mezzi economici. Non sempre hanno la suddetta finalità in quanto gli importi sono ampiamente insufficienti e non garantiscono nemmeno la sopravvivenza a coloro che non dispongono di altri redditi e di beni.

Ad esempio l’importo al 31 dicembre 1997 delle pensioni per gli invalidi e mutilati civili totali impossibilitati quindi, a causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche, a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua, era di L. 381.000 mensili per 13 mensilità. Alla stessa data era di L. 390.600 mensili l’ammontare della pensione sociale erogata agli ultrasessantacinquenni senza altri redditi e beni. Al 31 dicembre 1997 erano certamente insufficienti per vivere anche gli importi delle pensioni minime INPS (L. 685.400 per 13 mensilità) e dell’assegno sociale (L. 498.200 per 13 mesi).

 

Assurdi privilegi pensionistici a favore di possessori di beni e di altri redditi

 

Le pensioni integrate al minimo, quelle per gli invalidi e gli assegni sociali non vengono erogate solamente a coloro che non hanno le risorse occorrenti per vivere, ma anche ai cittadini possessori di beni e di redditi non indifferenti (4).

Le tabelle 1, 2 e 3 che riportiamo dimostrano senza ombra di dubbio che lo Stato eroga contributi largamente insufficienti a coloro che non hanno mezzi di sorta, mentre è generoso, a volte in misura notevole, con coloro che sono in grado di cavarsela da soli.

 

La nostra proposta (5)

Preso atto delle assolutamente ingiustificate disparità di trattamento, che favoriscono coloro che non hanno alcun bisogno dell’aiuto della comunità, il sistema delle erogazioni monetarie a carattere continuativo (ammontanti nel 1995 a circa 50 mila miliardi) deve, a nostro avviso, essere radicalmente cambiato, anche e soprattutto allo scopo di fornire il minimo necessario economico per vivere a coloro che non hanno alcuna altra risorsa (redditi e beni) e che, a causa dell’età avanzata  o della gravità delle loro situazioni psico-fisiche, non sono assolutamente in grado di svolgere attività lavorative retribuite e quindi nemmeno di provvedere autonomamente alle proprie esigenze: questo settore potrebbe essere denominato “della sicurezza sociale”.

Il primo problema da risolvere è la definizione dell’importo economico necessario per vivere. A nostro avviso il minimo vitale per una persona sola potrebbe essere calcolato per il 1998 in non meno di 12 milioni all’anno.

Va ricordato, come abbiamo già scritto, che le indennità di accompagnamento e di comunicazione, dovrebbero continuare ad essere erogate indipendentemente dai redditi e dai beni posseduti quale compensazione delle maggiori spese sostenute dalle persone che a causa del loro handicap, sono dipendenti da terzi per il compimento degli atti quotidiani della vita.

Com’è ovvio, il loro importo dovrebbe essere commisurato alla suddetta finalità. Si pensi, ad esempio, che nel 1997 l’indennità di accompagnamento per gli handicappati a cui va garantita una sorveglianza 24 ore su 24, che devono essere imboccati, vestiti, accompagnati, che spesso sono incontinenti, era appena di 767.900 lire al mese, mentre ai ciechi assoluti che svolgono una attività lavorativa retribuita, ed hanno quindi esigenze nettamente inferiori ai soggetti prima indicati, l’indennità di accompagnamento per il 1997 era di L. 1.056.750.

Ciò precisato, riteniamo che risponda a criteri di vera giustizia il divieto di erogazione dell’integrazione al minimo delle pensioni INPS, delle pensioni di invalidità e delle pensioni e assegni sociali a coloro che dispongono di patrimoni mobiliari e immobiliari, compresa la proprietà della casa di abitazione (6).

In questi casi è, a nostro avviso, ingiustificato l’intervento dello Stato, che – ovviamente – non dovrebbe assistere chi non ne ha bisogno, ma deve indirizzare le risorse disponibili alle persone che sono prive dei mezzi indispensabili per vivere.

Chi è proprietario dell’alloggio (o villa) in cui abita e non ha altri redditi, ha la possibilità di vendere la nuda proprietà e riservare a sé e al coniuge (o ad altra persona convivente) l’usufrutto della stessa abitazione vita natural durante.

Si potrebbe anche prevedere, come stabilisce una deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 1979, che l’ente locale versi al proprietario di un alloggio privo di altri redditi un contributo corrispondente (o anche superiore) al minimo vitale con l’impegno del proprietario stesso di rimborsare le somme ricevute (ed i relativi interessi) o al momento della risoluzione delle proprie difficoltà economiche o in occasione della successione. Al fine di orientare tutte le risorse disponibili ai meno abbienti, si dovrebbe tener conto di tutti i redditi percepiti, nessuno escluso.

L’erogazione monetaria dello Stato dovrebbe quindi consistere nella differenza fra il minimo vitale da noi individuato in (almeno) 1 milione al mese, e l’ammontare dei reddti dell’interessato. Pertanto, chi non possiede assolutamente nulla dovrebbe ricevere 1 milione al mese; a chi ha un reddito di 800 mila lire dovrebbero essere versate L. 200.000.

In sostanza, se ai falsi poveri non venissero più erogati dallo Stato gli attuali assurdi sussidi di assistenza (o più precisamente di beneficenza clientelare), ai poveri veri potrebbero essere versati contributi economici di importo modesto ma molto probabilmente sufficiente per vivere.

Anche allo scopo di ridurre in tutta la misura del possibile il clientelismo e per assicurare l’uniformità degli accertamenti, le competenze in materia di erogazioni monetarie a carattere continuativo dovrebbe continuare ad essere affidata allo Stato, preferibilmente ad un nuovo ministero per la previdenza, la sicurezza sociale e l’assistenza.

Nelle commissioni decentrate preposte alla individuazione degli aventi diritto dovrebbe essere prevista la partecipazione degli enti locali. Tuttavia, considerati i negativi risultati conseguiti, dovrebbero essere escluse le associazioni degli invalidi. Ovviamente a ciascun cittadino dovrebbe essere riconosciuto il diritto di farsi rappresentare da un esperto di sua fiducia.

 

 

(1) In questo articolo non è trattata la questione delle pensioni di anzianità e di vecchiaia.

(2) È ovvio che le prestazioni economiche devono essere integrate quasi sempre da interventi concernenti la sanità, l’abitazione, i trasporti, ecc.

(3) Dati tratti da “La spesa per l’assistenza. Documento di base n. 3 della Commissione Onofri per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale”, redatto da F. Bimbi, P. Bosi, F. Ferrera e C. Saraceno.

(4) Si osservi che, da informazioni fornite dall’INPS, non vi sono pensionati, invalidi compresi, che abbiano denunciato il possesso di beni mobili quali BOT, CCT, BTP, fondi comuni e altri investimenti. Non risulta, inoltre, che vengano effettuati dall’INPS controlli sistematici.

(5) La nostra proposta è riferita alle persone sole. Come è noto, vi sono apposite scale di equivalenza per determinare il livello del minimo vitale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

(6) Per quanto riguarda la rilevazione dei patrimoni, in assenza di altri strumenti, si potrebbe ricorrere all’autocertificazione. Ricordiamo, tuttavia, che in Svizzera i contribuenti devono denunciare al fisco non solo i redditi, ma anche tutti i beni immobili e mobili posseduti (alloggi, negozi, terreni, azioni, obbligazioni, metalli presiozi, oggetti d’arte e di valore, ecc.) . Cfr. “Come viene fatta la dichiarazione dei redditi e dei beni in Svizzera” in Prospettive assistenziali, n. 118, aprile-giugno 1997.

 

 

 

 

Tabella 1 - Trattamento minimo delle pensioni INPS per il 1997: due casi limite.

 

    Pensionato         Proprietario          Altri patrimoni        Importo reddito      Pensione annua      Integrazione al       Importo annuo

     di vecchiaia          della casa             immobiliari               familiare        conseguita in base     minimo annua          disponibilità

                                 in cui abita              posseduti                   annuo                 ai contributi            versata dal-            economiche

                                                                                                                            versati all’INPS      l’INPS nel 1997        complessive

       Signor A                   no                      nessuno                     zero                  L. 2.400.000            L. 6.150.200           L. 8.910.200

        Signor B          Appartamento          Alcuni alloggi                                                                                                        L. 34.910.000

                                 del valore di          per un importo             26 milioni              L. 2.400.000            L. 6.510.200       oltre a beni immo-

                                L. 500 milioni          di L. 1 miliardo                                                                                                      biliari del valore

                                                                                                                                                                                              di 1,5 miliardi

 

Ai fini dell’integrazione al minimo:

1.  ‑per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994, si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato. L’integrazione è intera se il reddito è inferiore (1997) a L. 8.910.200; è ridotta se il reddito è compreso fra L. 8.910.201 e 17.820.399. Non spetta nessuna integrazione se il reddito è superiore a L. 17.820.400;

2.  ‑per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, si tiene conto sia dei redditi del titolare, sia dei redditi cumulati con quelli del coniuge. Essi devono essere inferiori a cinque volte l’importo annuo della pensione minima. Pertanto l’integrazione è intera se il reddito cumulato, per il 1997, è inferiore a L. 35.640.800; è ridotta se il reddito è compreso fra L. 35.640.801 e L. 44.550.999. Non spetta alcuna integrazione se il reddito è superiore a L. 44.551.000;

3.  ‑per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, il limite di reddito cumulato con il coniuge è pari a quattro volte la pensione minima INPS. Pertanto l’integrazione è intera se il reddito è inferiore a L. 26.730.600; è ridotta se il reddito è compreso fra L. 26.730.601 e L. 35.640.799. Non spetta alcuna integrazione se il reddito è superiore a L. 35.640.800.

Dal calcolo dei redditi sono esclusi:

– i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili, ecc.);

– i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;

– il reddito della casa di proprietà in cui si abita;

– gli arretrati sottoposti a tassazione separata;

– l’importo della pensione da integrare al minimo.

La recente legge di riforma delle pensioni esclude che si applichi ancora il beneficio della integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva. Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996 non può più avere la pensione al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.

 

 

Tabella 2 - Assegno sociale: due casi limite.

 

     Titolare di                  Proprietario               Altri patrimoni            Importo reddito      Importo annuo (1997)         Importo annuo

assegno sociale              della casa                  immobiliari                   coniugale                  dell’assegno             disponibilità eco-

                                         in cui abita                   posseduti                       annuo                         sociale                miche complessive

       Signor A                           no                           nessuno                         zero                      L. 6.477.250                  L. 6.477.250

        Signor B              Alloggio del valore      Altri due alloggi del                                                                                    L. 12.954.500

                                        di 200 milioni           valore di 300 milioni           L. 10 milioni                 L. 2.954.500             oltre a beni immobili

                                                                                                                                                                                  del valore di 500 milioni

 

Ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale non costituiscono reddito:

– i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi;

– le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

– il proprio assegno sociale;

– la casa di proprietà in cui si abita;

– ‑la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;

– i trattamenti di famiglia;

– ‑le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità;

– l’indennità di comunicazione per i sordomuti;

– l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

 

 

Tabella 3 - Assegno (o pensione) sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.

 

      Invalido                    Proprietario               Altri patrimoni            Importo reddito      Importo annuo (1997)         Importo annuo

     civile totale                  della casa                  immobiliari                   personale                 dell’assegno             disponibilità eco-

                                         in cui abita                   posseduti                       annuo                         sociale                miche complessive

       Signor A                           no                           nessuno                         zero                      L. 6.477.250                  L. 6.477.250

        Signor B              Alloggio del valore      Altri due alloggi del                                                                                    L. 20.477.250

                                        di 300 milioni           valore complessivo           L. 14 milioni                 L. 6.477.250             oltre a beni immobili

                                                                          di L. 300 milioni                                                                                del valore di 600 milioni

 

– ‑L’assegno sociale viene erogato solo agli invalidi civili che hanno raggiunto i 65 anni dopo il 1° gennaio 1996. Agli altri viene erogata la pensione sociale il cui importo annuo nel 1997 è stato di L. 5.077.800.

– ‑Agli invalidi civili di età inferiore ai 65 anni, l’importo annuo complessivo della pensione è stato nel 1997 di L. 4.960.800.

– ‑Per le pensioni di invalidità civile si tiene conto esclusivamente dei redditi dell’interessato e mai di quelli del coniuge o di altri familiari. Il limite di reddito annuo nel 1997 era di L. 22.310.775. Nel calcolo non si tiene conto dei patrimoni dell’interessato, ma solo dei loro redditi, esclusa la casa di abitazione di proprietà dell’invalido.

 

 

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