TESTO APPROVATO DAL SENATO PER LA RIFORMA DELLA
LEGGE 482/1968
Riportiamo la proposta di legge della Camera dei Deputati n. 4110
approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente (Lavoro e
Previdenza sociale) del Senato della Repubblica e trasmessa alla Camera dei
Deputati il 19 agosto 1997.
Capo I
DIRITTO
AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1 (Collocamento dei disabili)
1. La
presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) a persone in età lavorativa
affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e a portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborate dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d) alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni
ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli
effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono
colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo
ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti
coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento del
linguaggio.
3.
Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n.
778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29
marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non
vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 279. Per l’assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.
L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che
danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili,
è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il predetto atto di indirizzo e
coordinamento indica le integrazioni dei componenti delle commissioni medesime,
al fine di una valutazione, oltre che delle residue capacità lavorative e delle
abilità, anche degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini
del sostegno dell’autonomia della persona e delle sue possibilità di
inserimento lavorativo. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
5. In
considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della
residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia
professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
6. I
datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione
del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Art. 2 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da quindici a trentacinque
lavoratori sono tenuti ad avere alle loro dipendenze almeno un lavoratore
appartenente alle categorie di cui all’articolo 1.
2. I
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque
lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento
di lavoratori di cui all’articolo 1.
3. Per i
partiti politici e le organizzazioni sindacali la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative.
4. Per i
servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il
collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli
obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti
delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero
dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento,
in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa per il singolo
ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della
procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui si concluda con
almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa
legge.
6. Agli
enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di
lavoro privati.
7. Nella
quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della
legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 3 (Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli
effetti della determinazione dell’obbligo di assunzione non sono computabili
tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme
contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel
computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I
lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio, anche con modalità di
telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale
di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il
disabile a domicilio, anche attraverso il telelavoro, sono computati ai fini
della copertura della quota di riserva.
4. I
lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere
computati, dall’azienda presso la quale si è verificato l’infortunio o prodotta
la malattia, nella quota di riserva di cui all’articolo 2. Per i predetti
lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati dalla direzione provinciale del lavoro presso altra
azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 6.
5. Nel
caso in cui si renda necessaria ai fini dell’inserimento mirato una adeguata
riqualificazione professionale, le relative attività potranno essere svolte
presso la stessa azienda che effettua l’assunzione con onere a carico delle
regioni, oppure essere affidate dalle regioni stesse, mediante convenzioni,
alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, e ai soggetti di cui all’articolo 18 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma
dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di
incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per
l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti
dal Ministero del tesoro.
Art. 4 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
compensativi)
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Sottocommissione
centrale per il collocamento dei disabili istituita ai sensi dell’articolo 12
della presente legge, sono individuate le mansioni che in relazione
all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali
condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo
dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 15 un contributo esonerativo per
ciascuna unità non assunta, nella misura prevista dall’articolo 5, comma 3.
3. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la predetta
Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili sono disciplinati la
procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i
criteri e le modalità per la loro concessione, che deve essere rilasciata solo
in presenza di adeguata motivazione.
4. In
caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al
presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri previsti al comma 6.
5. Gli
importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo ed
all’articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime
modalità di cui all’articolo 16, comma 2.
6. Con
provvedimento della regione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità relativi
al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 15, delle somme di cui al
presente articolo e all’articolo 5, comma 3.
7. I
datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro
motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive. Gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni
devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori
di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio nelle località interessate. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici competenti a
rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure.
Capo II
AVVIAMENTO
AL LAVORO
Art. 5 (Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai
fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 2 i datori di lavoro
assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento alla direzione
provinciale del lavoro ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell’articolo 9. La richiesta è numerica per il 40 per cento delle assunzioni
ed è sempre nominativa per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e per gli enti da essi promossi.
2. I
datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto
previsto dagli articoli 36, comma 1, lettere a) e c), 41 e 42 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalle relative norme di attuazione. Per le assunzioni di
cui al predetto articolo 36, comma 1, lettera a), i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo
6, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.
3. Per
ogni giorno lavorativo di attesa dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’articolo 2, al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 16, le imprese
private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 15 la somma di lire 25.000,
per ciascun lavoratore non occupato.
Art. 6 (Elenchi e graduatorie)
1. Le
persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano
ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono
nell’apposito elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro; per ogni
persona, il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 annota in una apposita
scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni,
nonché la natura e il grado della minorazione. La direzione provinciale del
lavoro, in collaborazione con i servizi di cui all’articolo 11, provvede al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle
dipendenze dei datori di lavoro. La predetta direzione, in collaborazione con i
servizi preposti alla formazione professionale, con i servizi di cui
all’articolo 11 e con le agenzie per l’impiego, promuove, attua ovvero concorre
alla promozione e all’attuazione di ogni iniziativa utile a favorire
l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le
cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli
articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti
pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della presente legge.
2.
Presso ogni direzione provinciale del lavoro è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria
sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
3. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2
sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza
della perdita della capacità lavorativa.
4. Le
Commissioni regionali per l’impiego fissano criteri uniformi di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma
2, tenendo conto anche della capacità lavorativa degli interessati.
5. I
lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto
dell’inserimento nell’azienda.
Art. 7 (Richieste di avviamento)
1. I
datori di lavoro devono presentare alla direzione provinciale del lavoro la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all’assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta ha validità per dodici
mesi.
2. In
caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con
altra concordata con il datore di lavoro, le direzioni provinciali del lavoro
avviano lavoratori di qualsiasi qualifica secondo l’ordine di graduatoria.
3. La
richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso
l’invio ai competenti uffici dei prospetti informativi di cui al comma 6 da
parte dei datori di lavoro.
4. I
disabili psichici vengono avviati di norma su richiesta nominativa ovvero su
proposta e progetto dei servizi di cui all’articolo 11, mediante le convenzioni
di cui all’articolo 9. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi
del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 10.
5. La
Commissione regionale per l’impiego può determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avvio
pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per
specifici settori.
6. I
datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente
legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici un prospetto dal quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all’articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori di cui all’articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la periodicità dell’invio
dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico.
7. Ove
l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può far
richiesta di collocamento mirato alla Commissione regionale per l’impiego, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in
cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui
all’articolo 9, comma 4, della presente legge.
8.
Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi dei
commi precedenti, l’ispettore del lavoro, presidente del Comitato tecnico di
cui all’articolo 14, redige un verbale che trasmette alla direzione provinciale
del lavoro ed all’autorità giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza.
Art. 8 (Rapporto di lavoro dei disabili
obbligatoriamente assunti)
1. Ai
lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il
datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile
con le sue minorazioni.
3. Nel
caso di variazioni dell’organizzazione del lavoro o di aggravamento delle
condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la
compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il
datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del
disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad
essere utilizzato presso l’azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso
in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro,
non risultino disponibili all’interno dell’azienda mansioni che il disabile
possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che valuta, sentito anche
il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 della presente legge. La richiesta
di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro.
4. Il
recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente,
sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero
dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all’articolo 2 della presente legge.
5. In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a
darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente direzione
provinciale del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro
avente diritto all’avviamento obbligatorio.
6. La
direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale per il
collocamento obbligatorio di cui all’articolo 13, dispone la decadenza dal
diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle
liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due
volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione
ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo III
CONVENZIONI
E INCENTIVI
Art. 9 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa)
1. Al
fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, la Commissione
regionale per l’impiego e la direzione provinciale del lavoro, sentiti il
Comitato tecnico di cui all’articolo 14 e i servizi di cui all’articolo 11,
possono stipulare anche disgiuntamente con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. La direzione
provinciale del lavoro dà comunicazione alla Commissione regionale per
l’impiego della stipula della convenzione. Analoga comunicazione fornisce la
Commissione regionale per l’impiego alla direzione provinciale del lavoro.
2. Nella
convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore
di lavoro e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della
scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di
orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di
periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché
l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro. Sentiti i servizi di cui all’articolo 11, è concesso l’esonero dal
pagamento della somma prevista dall’articolo 5, comma 3, per le giornate che
vengono dedicate allo svolgimento di tirocini.
3. La
convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. La
direzione provinciale del lavoro può stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, previa approvazione della Commissione regionale per
l’impiego.
5. Il
Comitato tecnico di cui all’articolo 14 può proporre l’adozione di deroghe ai
limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
6. Oltre
a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le
mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno,
di consulenza e di tutoraggio da parte dei servizi di cui all’articolo 11 della
presente legge o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l’adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche
sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di
sorveglianza e controllo.
Art. 10 (Agevolazioni per le assunzioni)
1.
Attraverso le convenzioni di cui all’articolo 9, gli organi competenti alla
stipulazione delle convenzioni stesse possono concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità
del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per
la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,
abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
b) la fiscalizzazione nella misura
del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali
ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il
67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario
parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche
che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.
2. Le
agevolazioni di cui al comma 1, sono estese anche ai datori di lavoro che, pur
non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all’assunzione di disabili.
3. Il
datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 9, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta,
assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione. I soggetti promotori
sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,
mediante convenzioni con l’INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per
le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
per l’anno 1998, lire 40 miliardi per l’anno 1999 e lire 60 miliardi a
decorrere dall’anno 2000.
5. Dopo
cinque anni, la direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i
servizi di cui all’articolo 11 e il Comitato di cui all’articolo 14
sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1
del presente articolo.
6. Agli
oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l’anno 1998,
a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a lire 60 miliardi per l’anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con
il regolamento di cui all’articolo 20 sono indicati i criteri e le modalità per
l’attribuzione alle regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo.
9. Il
Governo della Repubblica, decorsi non più di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni contenute nei precedenti commi e ad una valutazione
dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Capo IV
SERVIZI
DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 11 (Servizi per l’inserimento lavorativo dei
disabili)
1. Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre a provvedere ai sensi dell’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nel quadro dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari e dei servizi
per le politiche del lavoro, definiscono i servizi cui affidare le attività di
inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione
al lavoro che prevedono l’utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato,
nonché gli strumenti atti a favorire l’inserimento lavorativo di determinate
categorie di disabili.
Art. 12 (Sottocommissione centrale per il
collocamento
dei disabili)
1.
Presso la Commissione centrale per l’impiego di cui all’articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285,
e successive modificazioni, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una Sottocommissione centrale composta:
a) dal direttore generale per
l’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da quattro rappresentanti dei
datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della
Commissione centrale per l’impiego e da essa designati;
c) da sei rappresentanti delle
associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla
presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui
all’articolo 1;
d) da tre rappresentanti delle
regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all’articolo 11.
2. La
Sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime pareri al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su questioni di ordine organizzativo,
tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio
dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione
della presente legge su tutto il territorio nazionale e in merito ai criteri di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie,
tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La
Sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle
esperienze regionali relative al collocamento mirato.
Art. 13 (Commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio)
1.
Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro è istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione provinciale per
il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commissione, composta da:
a) il direttore della direzione
provinciale del lavoro o un suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti dei
lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti
alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
provinciale;
c) sei rappresentanti delle
associazioni giuridicamente riconosciute dei soggetti di cui all’articolo 1,
più rappresentative sul piano provinciale.
2. Per
ogni membro effettivo di cui alle lettere b)
e c) è nominato un supplente.
3. La
Commissione è nominata con decreto del direttore della direzione provinciale
del lavoro e dura in carica tre anni.
4. La
Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di
un terzo dei componenti ed ha il compito di:
a) formulare proposte sulla
formazione dell’elenco e della graduatoria per il collocamento obbligatorio;
b) vigilare sulla regolarità dei
prospetti di cui all’articolo 7, comma 6, sulla tenuta degli elenchi di cui
all’articolo 6, comma 2, e sulla regolare attuazione del collocamento
obbligatorio;
c) raccogliere ogni semestre,
tramite gli uffici periferici del collocamento, i dati relativi
all’applicazione della presente legge e trasmetterli alla direzione regionale
del lavoro e all’osservatorio regionale del mercato del lavoro;
d) esprimere parere sulle
richieste di esonero dalle assunzioni;
e) esprimere parere sulla
irrogazione delle sanzioni.
5. Con
legge regionale possono essere definite ulteriori competenze della Commissione
in relazione a specifiche esigenze, nonché le modalità di raccordo e di
coordinamento di quest’ultima con i servizi regionali e locali per l’impiego ed
in particolare con i servizi di cui all’articolo 11.
6. Tra
le direzioni provinciali del lavoro e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono essere stipulati accordi di programma ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le
aziende soggette all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 2 della presente
legge.
Art. 14 (Comitato tecnico)
1. In
ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione provinciale del
lavoro, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
un Comitato tecnico per l’inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla
presente legge, di seguito denominato Comitato.
2. Il
Comitato è composto da:
a) un ispettore del lavoro,
nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro, che lo presiede;
b) un medico del lavoro;
c) un assistente sociale
d) un esperto in formazione
professionale;
e) un esperto in riabilitazione;
f) un rappresentante degli
operatori dei servizi di cui all’articolo 11.
3. I
componenti di cui alle lettere b), c), d)
e) ed f) del comma 2 sono
designati dal presidente della Giunta regionale. Il Comitato può avvalersi di
altri esperti qualora ne ravvisi l’opportunità. Per ogni membro di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2 è nominato un supplente.
4. Il
Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:
a) valutare, annotandola in
un’apposita scheda, la capacità lavorativa dei soggetti iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 6, in relazione ai risultati dell’accertamento delle
commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 ed alle effettive attitudini ed
abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento
lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi di cui all’articolo 11;
b) esprimere, anche di propria
iniziativa, alla direzione provinciale del lavoro e alla Commissione regionale
per l’impiego pareri sulle questioni di carattere tecnico e organizzativo
attinenti alle strutture preposte al collocamento;
c) osservare il percorso di
inserimento di ciascun lavoratore disabile, suggerendo, qualora se ne ravvisi
la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo e di
accompagnamento.
Art. 15 (Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili)
1. Le
regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di
seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali
di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le
modalità di funzionamento del Fondo e gli organi amministrativi sono determinati
con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al
Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori
di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni,
enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il
Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati
nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e
all’integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi previsti
all’articolo 10, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in
attuazione delle finalità della presente legge.
Art. 16 (Sanzioni)
1. Le
imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi
di cui all’articolo 7, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Alle
imprese private e agli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad
assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino
l’inserimento in azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per
ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo e all’articolo 10 della legge 29
marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Le
sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte
dall’Ispettorato provinciale del lavoro e sono destinate al Fondo di cui
all’articolo 15.
4. Ai
responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle
amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano
le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme
sul pubblico impiego.
5. Per
ogni giornata di lavoro durante la quale risulti non coperta, per qualsiasi
motivo, l’aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento
obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo di cui
all’articolo 15, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante
all’operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici
privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non
occupati nella medesima giornata. La predetta somma è versata entro la data di
presentazione del prospetto di cui all’articolo 7, comma 6, e copia della
ricevuta del relativo versamento è allegata al prospetto.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 (Concorsi presso le pubbliche
amministrazioni)
1. I
disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da
qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di
concorso prevedono speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti
di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I
disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono
essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2,
anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
3. Salvi
i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme
che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi
di concorso per il pubblico impiego.
Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I
soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono
mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base
alle aliquote stabilite dalla presente legge.
2. Fino
alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare
alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 9, la concessione dei
benefici previsti all’articolo 10 è operata dalla Commissione regionale per
l’impiego.
3. In
attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e delle
vedove di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per
tali cause, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva sul
numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati pari a un punto
percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 2, commi 3,
4 e 6, e all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta
quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che
occupano da trentasei a centocinquanta dipendenti. Il regolamento di cui
all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
Art. 19 (Regioni a statuto speciale e province
autonome)
1. Sono
fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 20 (Regolamento di esecuzione)
1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.
Art. 21 (Abrogazioni)
1. Sono
abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modificazioni;
b) l’articolo 12 della legge 13
agosto 1980, n. 466;
c) l’articolo 13 della legge 26
dicembre 1981, n. 763;
d) l’articolo 9 del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79;
e) l’articolo 9 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638;
f) l’articolo 14 della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
Art. 22 (Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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