disegno di legge del governo “Disposizioni per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” *
CAPO I
principi e finalità del sistema integrato
di interventi e servizi sociali
Art. 1 (Principi generali e finalità)
1 - La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema di
prestazioni sociali, promuove interventi per garantire pari opportunità e
diritti di cittadinanza individuale e sociale, previene, elimina o riduce
condizioni di fabbisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in armonia con i principi di
cui all'art. 38 della Costituzione e con la normativa comunitaria.
2 - Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi
sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione
dei servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario.
3 - La programmazione e la gestione della rete di interventi e servizi
sociali è affidata agli enti locali, alle Regioni, allo Stato nell'osservanza
dei principi di: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli
enti locali. La progettazione della rete di interventi e servizi sociali è
anche volta a garantire la partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea.
4 - All'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici e soggetti
privati, organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione,
associazioni di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni,
cooperative sociali, enti di patronato, quali soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi.
5 - I soggetti indicati al comma 4, le organizzazioni sindacali, sociali e
di tutela degli utenti concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali di
cui al comma 1, nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.
6 - Le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2 (Principi per la programmazione
degli interventi e delle risorse per la realizzazione
del sistema integrato)
1 - Per la realizzazione dei servizi essenziali, in forma unitaria ed
integrata, sono adottati, secondo i diversi livelli di competenza, il metodo
della programmazione degli interventi e delle risorse e dell'operatività per
progetti, nonché la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e
di efficacia delle prestazioni, nonché la valutazione di impatto di genere.
2 - La programmazione ed i piani operativi della rete del sistema integrato
di interventi sociali si coordinano con gli interventi sanitari e
dell'istruzione, con le politiche attive di formazione, di avviamento e di
reinserimento al lavoro. A tal fine sono predisposti programmi integrati per
obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani ed
anziani, tenendo conto degli indicatori di genere, per il sostegno alle
responsabilità familiari anche per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo
scolastico ed il diritto allo studio, per l'integrazione degli immigrati, per
la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e stati di
dipendenza psichica, psichiatrica, fisica e sensoriale, nonché per la
prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.
3 - Le prestazioni e i servizi a favore della persona mirano a sostenere ed
eventualmente a riattivare l'autonomia della persona medesima, a sostenere il
raggiungimento della realizzazione personale dei minori ed a sostenere il
nucleo familiare. A questo scopo, ove necessario, vanno definiti
progetti individuali.
4 - La programmazione ed il reperimento delle risorse economiche per
realizzare la rete integrata di interventi sociali avviene favorendo la
concertazione tra autonomie locali, Regioni e Stato, che cooperano, anche
mediante il ricorso allo strumento dell'intesa istituzionale di programma di
cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 662, al
fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai
finanziamenti dell'Unione Europea.
5 - Le forme di concertazione riguardano i rapporti con:
a) le Aziende unità sanitarie locali per le prestazioni ad elevata
integrazione sociosanitaria comprese nei livelli uniformi delle prestazioni
sanitarie, riconducibili alla rete integrata di interventi sociali. Per le
prestazioni sociosanitarie di loro competenza, lo Stato, le Regioni, gli enti
locali, le aziende unità sanitarie locali, garantiscono l'unitarietà dei
processi decisionali nonché l'integrazione dei servizi;
b) le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi e i soggetti
privati di cui all'articolo 1, che partecipano con proprie risorse alla
realizzazione della rete.
Capo II
Disposizioni per il riordino del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
Art. 3 (Funzioni dei Comuni)
1 - Ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i
Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni
adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione ed al
rapporto con i cittadini, tramite associazioni fra Comuni o decentramento delle
aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n.
142, 15 marzo 1997, n. 59 e dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2 - Ai Comuni spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e dei buoni
servizio;
b) l'autorizzazione, la vigilanza e il controllo delle strutture della rete
locale degli interventi sociali a ciclo residenziale e diurno e le prestazioni
erogate dai soggetti accreditati, provvedendo ai necessari controlli. Gli
standard essenziali di qualità sono applicati anche alle strutture
semiresidenziali e residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge;
c) la progettazione e la realizzazione di un modello di servizi a rete con
la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali attraverso il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4;
d) la promozione, nell'ambito del modello di servizi a rete di cui alla
lettera c), di risorse delle collettività locali attraverso forme innovative di
collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di auto aiuto, e
per favorire la reciprocità nell'ambito della vita comunitaria;
e) la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti
territoriali di base, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
f) il coordinamento dei programmi e delle attività degli enti interessati,
secondo le modalità fissate dalla Regione, attraverso collegamenti operativi
con tutti i servizi che realizzano interventi volti all'integrazione sociale ed
in particolare la definizione d'intesa con le aziende sanitarie interessate,
dei piani di zona per le attività sociosanitarie;
g) I'adozione di strumenti per il controllo di gestione volto a valutare
l'efficienza e l'efficacia dei servizi e dei risultati previsti;
h) l'adozione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5, anche al fine di valutare la qualità dei servizi e formulare
proposte per la predisposizione dei programmi;
3 - Nel caso in cui le strutture semiresidenziali e residenziali di cui al
comma 2, lettera b) non corrispondano agli standard essenziali di qualità, i
Comuni stabiliscono modalità e termini per l'applicazione dei parametri
qualitativi e quantitativi stabiliti. Il mancato rispetto di tali parametri
comporta automaticamente la perdita dell'autorizzazione al funzionamento della
struttura.
4 - Le
funzioni relative ai servizi di assistenza scolastica per gli studenti ciechi e
sordi sono conferite ai Comuni capoluoghi di provincia ed ai Comuni associati.
Art. 4 (Funzioni delle Province)
1 - Le
Province concorrono alla programmazione degli interventi di integrazione
sociale per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990,
n.142, attraverso:
a) la
raccolta delle conoscenze sui bisogni e sulle risorse acquisite da Comuni e da
soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;
b) forme di
verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, tramite la raccolta e la
sistematizzazione dei dati di offerta, con analisi mirate su fenomeni rilevanti
in ambito provinciale;
c) la
promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare
riguardo alla formazione professionale di base.
Art. 5 (Funzioni delle Regioni)
1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 131 e 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito della programmazione regionale
spettano alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la
funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi sociali, di quelli
socio-sanitari nonché la verifica ed il controllo della loro attuazione a
livello territoriale.
2 - I soggetti di cui al comma 1 programmano gli interventi sociali con il
concorso dei Comuni, allo scopo di garantire il costante adeguamento dei
servizi e delle prestazioni alle esigenze della persona e adottano forme di
consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
3 - Nell'ambito della materia disciplinata dalla presente legge, ai
soggetti di cui al comma 1 spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione, d'intesa con i Comuni e le Comunità montane
interessati, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in
conformità al proprio ordinamento, degli ambiti territoriali di base degli
strumenti e delle modalità per la gestione unitaria della rete. Tale
determinazione garantisce l'omogeneità e la non duplicazione degli ambiti
territoriali già individuati e operanti per le prestazioni sanitarie e degli
altri interventi della rete integrata. La determinazione degli ambiti
territoriali di base è realizzata d'intesa tra la Regione e la Conferenza dei
Sindaci, nel caso in cui quest'ultima sia prevista dalla legislazione
regionale, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;
b) la definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e
per la erogazione delle prestazioni;
c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali,
sanità, diritto allo studio, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
d) la promozione ed il coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per
la creazione e la gestione degli interventi sociali, da parte degli enti
locali;
e) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi a
rete in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello
locale ed altresì in grado di collegarsi in rete a livello europeo;
f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione rivolti
a valutare l'efficacia e l’efficienza dei servizi e i risultati delle azioni
previste.
g) la
definizione dei requisiti per l'autorizzazione, I'accreditamento e la vigilanza
delle strutture gestite da soggetti privati. Le leggi regionali relative ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge devono osservare i
seguenti principi:
1)
individuazione delle finalità economiche e degli standard relativi alla
situazione patrimoniale dei soggetti interessati;
2) verifica
dei livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di efficienza
organizzativa ed operativa, secondo i requisiti dei servizi sociali fissati a
livello regionale;
3) adozione,
per i dipendenti, del contratto collettivo nazionale di categoria, fatta
eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie;
4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla
legislazione regionale;
i) la definizione dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte
dei Comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte
degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali
definiti in sede nazionale;
m) la individuazione di metodi e strumenti per il controllo di gestione,
volti ad accertare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi ed i
risultati delle azioni previste;
n) la predisposizione e il finanziamento dei piani per la formazione e per
l'aggiornamento del personale addetto agli interventi sociali;
o) la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i
Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
p) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che
risultino inadempienti.
4 - Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire
un Fondo regionale finalizzato ad interventi di carattere sussidiario, a!!o
scopo di incentivare la razionalizzazione, la funzionalità e l'economicità dei
servizi sociali prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata dei
servizi da parte dei Comuni.
Art. 6 (Funzioni dello Stato)
1 - Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 129 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella materia disciplinata dalla
presente legge.
2 - Ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato
esercita, nella materia disciplinata dalla presente legge, il potere di indirizzo
e coordinamento secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59 ed i poteri sostitutivi nel caso di riscontrata inadempienza delle
singole Regioni.
Art. 7 (Accreditamento degli organismi
per la realizzazione di programmi locali)
1 - I servizi e i relativi processi assistenziali vengono accreditati dai
Comuni utilizzando i requisiti qualitativi definiti dalle Regioni, sulla base
di linee guida emanate con proprio decreto dal Ministro per la Solidarietà
sociale, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2 - Tali requisiti sono ulteriori rispetto a quelli necessari per
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), e vengono
applicati dai Comuni a tutte le strutture erogatrici di servizi sociali,
pubbliche e private, in modo da garantire omogeneità e qualità di risposte nel
territorio.
Art. 8 (Piano nazionale degli interventi
e dei servizi sociali)
1 - Il Governo predispone ogni tre anni, il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 10 e tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti
locali alla spesa sociale. Il Piano è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i
Ministri interessati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le associazioni nazionali maggiormente attive nel settore
dei servizi sociali e le competenti commissioni parlamentari. Le commissioni
parlamentari si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2 - Il primo Piano è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Il Piano nazionale indica:
a) i livelli essenziali di prestazione e di servizi di cui all'art. 13 che
gli enti locali, le Regioni e lo Stato devono garantire alle persone e alle
famiglie;
b) i criteri generali per l'attuazione della rete di interventi e servizi
di integrazione sociale di cui all'articolo 2, comma 2 e le azioni da
coordinare per le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione e della
scuola, anche con opportune integrazioni con gli interventi per il diritto allo
studio;
c) le priorità di intervento mediante l'individuazione di progetti
obbiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento agli interventi
sociali che realizzano percorsi attivi nei confronti delle persone in
condizioni di povertà e dei soggetti con fragilità psicofisica, nonché diretti
a promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il completamento degli
studi nei successivi gradi di istruzione anche universitaria;
d) le linee guida per le azioni finalizzate alla diffusione dei servizi di
informazione al cittadino e alle famiglie;
e) i criteri per la realizzazione di sperimentazioni innovative, in
particolare quelle inerenti la promozione della concertazione delle risorse
umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti
integrate di interventi sociali;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli
indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;
g) i criteri per la disciplina del concorso al costo dei servizi da parte
del cittadino;
h) i criteri generali per l'emissione di buoni servizio finalizzati
all'acquisizione diretta, da parte dei soggetti destinatari di prestazioni, dei
servizi sociali di cui all'art. 13 erogati dai soggetti accreditati di cui
all'articolo 1, comma 4;
i) i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi a favore
delle persone anziane non autosufficienti, con esclusione dei trattamenti di
cui all'art. 16, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati
maggiormente rappresentative .
3 - Il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale predispone annualmente una relazione per il
Parlamento sui risultati conseguiti mediante l'utilizzazione dei Fondi europei
destinati agli interventi sociali.
4 - Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una
relazione per il Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi
fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e
all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore
programmazione. La relazione deve indicare i risultati conseguiti nelle Regioni
in attuazione dei piani regionali.
Art. 9 (Professioni sociali)
1 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e previdenza sociale, della
sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle
disposizioni emanate ai sensi dell'art.17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i
requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili
professionali degli operatori sociali e sono indicate:
a) le misure per il coordinamento dei Piani regionali per la qualificazione
di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori
sociali;
b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la
durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione
delle competenze e tenendo conto della formazione pratica acquisita sul lavoro.
2 - Il decreto di cui al comma 1 è adottato sulla base dei criteri generali
individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3 - Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati
alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi
del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui
all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4 - Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di
cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è
adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.
5 - Le risorse occorrenti per finanziare le iniziative di cui al comma 1
sono reperite a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi di
formazione svolti dalle Amministrazioni interessate anche con il concorso del
Fondo sociale europeo, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 10 (Fondo per le politiche
sociali)
1 - Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi e per le finalità
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive integrazioni, anche sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
2 - Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare ed armonizzare gli interventi e le azioni finalizzati a
favorire la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine
del raggiungimento dei più alti livelli dell'istruzione, della condizione degli
anziani, dell'integrazione ed autonomia delle persone disabili, di sostegno
alle responsabilità familiari, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze,
di inserimento di cittadini stranieri, nonché di promozione di azioni e servizi
di enti, associazioni ed organismi di volontariato e soggetti del privato
sociale di cui alle leggi 19 novembre 1987, n. 476; 19 luglio 1991, n. 216; 11
agosto 1991, n. 266; 5 febbraio 1992, n. 104; 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto
1997, n. 285 e DPR 9 ottobre 1990, n. 309;
b) definire le procedure per la ripartizione alle amministrazioni regionali
e agli enti locali delle risorse finanziarie confluite nel Fondo per le
politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, introducendo forme di incentivazione per favorire l'associazione tra
Comuni allo scopo di razionalizzare la funzionalità e l'economicità dei servizi
pubblici e stabilendo quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei
Comuni associati che costituiscano determinati bacini minimi di utenza di cui
all'art. 5, comma 3, lettera a);
c) stabilire principi e modalità attraverso i quali le somme del Fondo di
cui al comma 1, stanziate a favore delle Regioni e degli enti locali,
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi
nell'ambito dei servizi sociali;
d) prevedere criteri di accertamento delle spese per interventi e servizi
sociali sostenute dalle Regioni e dagli Enti locali al fine di consentire un
sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale. Il sistema
di perequazione deve stabilire forme di corresponsabilizzazione e
compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali al fine del
perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali;
e) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati degli interventi svolti dalle Regioni ed enti locali
nell'ambito delle loro funzioni, nonché le modalità per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro
periodi determinati;
f) semplificare, attraverso l'autorizzazione alla emanazione di regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, la
disciplina dei procedimenti nelle materie non coperte da riserva assoluta di
legge, per le quali le leggi di cui alla lettera a) determinano le norme
regolatrici.
3 - Gli schemi di decreti legislativi, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 2, alle competenti Commissioni parlamentari che devono
esprimersi entro 45 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
4 - A decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento complessivo del Fondo per le
politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni. Ulteriori risorse possono essere attribuite al Fondo
in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette
permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
5 - Al Fondo
nazionale per le politiche sociali affluiscono altresì somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione Europea, che
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo.
Art. 11 (Interventi per le persone anziane
non autosufficienti)
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale nei
confronti dei malati acuti e cronici compresi quelli non autosufficienti,
nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo
59, comma 44 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per le pari
opportunità, determina annualmente una quota da riservare ai servizi a favore
delle persone anziane non autosufficienti, allo scopo di sostenere e favorire
l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita tra le Regioni e gli enti locali.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto
con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità e i criteri di
ripartizione delle risorse sulla base di una quota ponderata per numerosità di
popolazione, per classi di età, per numero di anziani non autosufficienti e di
indicatori di disagio sociale, riservando una quota per investimenti e
progetti. Al fine di assegnare la quota destinata ad investimenti e progetti
per i servizi di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi a rete
realizzati mediante azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e
privati volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la
loro permanenza nell'ambiente familiare.
3. Entro il
30 giugno di ogni anno, le Regioni sulla base di una dettagliata relazione,
comunicano al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità lo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2 e gli obiettivi
conseguiti. Qualora le Regioni non provvedano all'impegno contabile entro
l'anno di riferimento delle quote di competenza di cui al comma 1, il Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede alla rideterminazione dei finanziamenti alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali.
Art. 12 (Sistema informativo dei servizi sociali)
1 - Lo Stato, le Regioni e i Comuni istituiscono un sistema informativo dei
servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,
della rete dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali,
per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell'occupazione.
2 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una
commissione tecnica, composta da otto esperti di cui due designati dal Ministro
stesso, due dal Ministro dell'interno, due dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, due dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. La
commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al
modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli
operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è
presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà
sociale.
3 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell'Interno, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei
sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento
tecnico con le Regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo,
in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n.
281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano. Le Regioni e i Comuni individuano le forme organizzative e gli
strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema
informativo a livello locale.
4 - Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
fanno carico sulle disponibilità da reperire sugli stanziamenti del Fondo di
cui all'art. 10.
Capo III
Interventi e servizi di
integrazione sociale
Art. 13 (Definizione della rete di interventi
e servizi di integrazione
sociale)
1 - La rete di protezione e integrazione sociale si realizza mediante
politiche ed interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale,
attraverso la integrazione di servizi alla persona e al nucleo familiare con
eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad
ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte.
2 - Ai servizi e alle prestazioni offerte accedono tutte le persone
legalmente residenti nel territorio dello Stato, con priorità per le persone
alle quali la legge riconosce bisogni di ordine economico e/o derivanti da
inabilità fisica, psichica o sensoriale, con difficoltà personali e sociali
all'inserimento nella vita sociale e nel mercato della produzione e del lavoro
ai fini del conseguimento dell'autonomia di vita.
3 - Gli interventi di seguito indicati costituiscono prestazioni essenziali
erogate in forma di beni e servizi secondo standard definiti con il Piano di
cui all'art. 8 e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art.10 tenuto
anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa
sociale. Le prestazioni essenziali, al fine di garantire condizioni di
omogeneità di offerta sul territorio nazionale, riguardano i seguenti
interventi:
a) le misure di sostegno all'infanzia, all'adolescenza e alle
responsabilità genitoriali in attuazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio
1991, n. 176;
b) le misure di sostegno alle responsabilità familiari attraverso i
servizi, le misure economiche e l'organizzazione dei tempi per favorire l'armonizzazione
del tempo di lavoro e di cura;
c) le misure per l'inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio
dei minori e degli adulti incapaci di vita autonoma;
d) le misure volte a favorire la permanenza domiciliare degli anziani e la
personalizzazione dei servizi erogati, nonché le iniziative per la
valorizzazione dell'esperienza degli anziani singoli e delle loro associazioni,
al fine di consentire un pieno inserimento sociale e per promuovere risorse
delle collettività locali attraverso forme innovative di vita comunitaria;
e) le misure per facilitare l'integrazione sociale per disabili e soggetti
con disagio psico sociale, ivi compresi i servizi di aiuto alle persone;
f) gli obiettivi di accoglienza e socializzazione nei servizi a ciclo
diurno e continuativo per soggetti disabili, con disagio sociale ed
emarginazione;
g) le prestazioni integrate per contrastare l'alcooldipendenza e le
tossicodipendenze con interventi preventivi di natura primaria, secondaria e
terziaria, di recupero e di reinserimento;
h) le attività di informazione e consulenza alla persona e alle famiglie.
4 - In ogni ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 3, lettera a),
devono essere garantiti i seguenti servizi essenziali, eventualmente
differenziati in ragione delle fasi della vita, e cioè:
a) servizio di segretariato sociale;
b) pronto intervento sociale per le emergenze personali e familiari;
c) servizio di assistenza domiciliare;
d) strutture intermedie a carattere diurno;
e) centri di
accoglienza residenziale a carattere comunitario.
Art. 14 (Carta dei servizi sociali)
1 - Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti delle
prestazioni offerte dalla rete integrata dei servizi sociali, entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di
riferimento della Carta dei servizi sociali. Entro 6 mesi dalla pubblicazione
del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ciascun ente
erogatore di servizi adotta una Carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne
un'adeguata pubblicità agli utenti.
2 - Nella
carta dei servizi sono definiti anche i criteri per l'accesso ai servizi, le
loro modalità di funzionamento, le procedure di reclamo per la tutela degli
utenti e le condizioni per facilitare la valutazione dei servizi da parte degli
utenti stessi e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.
Art. 15 (Progetti individuali integrati per le
persone disabili non autosufficienti)
1 - Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito
della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica,
della formazione e del lavoro, i Comuni d'intesa con le Aziende unità sanitarie
locali provvedono alla redazione di un progetto individuale per ciascun
soggetto handicappato.
2 - Il
progetto individuale comprende oltre alla valutazione diagnostico funzionale,
le prestazioni di cura, di riabilitazione, servizi alla persona con particolare
riferimento al recupero funzionale e sociale, nonché le misure economiche
necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale.
Art. 16 (Delega al Governo per il riordino
degli emolumenti)
1 - Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino di
assegni e indennità già concessi ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66;
26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 30 marzo 1971, n. 118; 11
febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi
importi, che non comporti una riduzione degli attuali trattamenti e, nel
complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento
tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni di cui al
comma 1. Tale riclassificazione tiene inoltre conto degli obiettivi di cui
all'articolo 15 e delle capacità funzionali del disabile e del suo grado di
potenziale autonomia psicofisica, al fine di conseguire gli obiettivi di una
più adeguata rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori
di handicap, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per l'invalidità totale per i soggetti totalmente
incapaci di provvedere al loro mantenimento e impossibilitati a produrre alcun
reddito attraverso il lavoro a causa di stati di dipendenza psichica,
psichiatrica, fisica o sensoriale;
2) reddito minimo per l'invalidità parziale per i soggetti con ridotta
capacità, a causa di stati di dipendenza psichica, psichiatrica, fisica o
sensoriale, a produrre reddito, finalizzato a favorire percorsi formativi,
l'accesso ai contratti di formazione lavoro di cui alla legge 19 luglio 1994,
n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, da utilizzarsi anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da
revocare al momento dell'inserimento definitivo;
3) indennità di accompagnamento e di comunicazione, riconosciuta al titolo
della minorazione, per soggetti che versano in gravi condizioni per cause
fisiche, psichiche e sensoriali, volta a rimuovere l'esclusione sociale,
favorire la comunicazione e consentire la permanenza presso il proprio
domicilio;
4) indennità assistenziale per i soggetti anziani non autosufficienti;
l'indennità assistenziale non è cumulabile con l'indennità di cui al punto 3);
b) definizione delle condizioni reddituali individuali per l'accesso agli
emolumenti di cui ai punti 1) e 2) della lettera a), secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) disciplina del regime transitorio intercorrente tra la concessione delle
misure economiche ridefinite e la situazione in atto, facendo salvi i diritti
acquisiti anche in riferimento all'entità del beneficio, per coloro che già
fruiscono dei preesistenti trattamenti economici;
d) riconoscimento delle misure economiche anche ai disabili o anziani
ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i
soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come
partecipazione alla spesa per gli interventi forniti, ferma restando la
conservazione di una quota a diretto beneficio del disabile o dell'anziano;
e) revisione della composizione, organizzazione, funzionamento delle
commissioni di accertamento dell'invalidità civile, nonché semplificazione
delle procedure di accertamento;
f) definizione delle procedure di trasferimento degli stanziamenti
complessivi da destinare agli interventi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della
lettera a) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2 - Il Governo,
nell'attuazione della presente delega, adotta forme di consultazione con le
associazioni dei disabili e delle loro famiglie, nonché con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 17 (Criteri per
l'accertamento delle condizioni reddituali)
1 - La verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
2 - La
verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo altresì conto della
composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di
minori, di soggetti portatori di handicap e di anziani o altri componenti in
condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni
psicofisiche.
Art. 18 (Disposizioni di coordinamento
tra gli interventi sociali e sanitari)
1 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al
fine di determinare livelli uniformi delle prestazioni essenziali su tutto il
territorio nazionale, sono adottate linee guida per l'integrazione tra gli
interventi sociali e sanitari.
2 - I
livelli uniformi delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono
definiti nell'ambito delle disposizioni per la razionalizzazione del servizio
sanitario nazionale.
Art. 19 (Istituzione Commissione d'indagine
sulla povertà e sull'emarginazione)
1 - È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione.
2 - La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con
analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione europea, le ricerche e le
rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in
Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione
pubblica, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze. La
Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione
nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte
formulate.
3 - La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata
esperienza nel campo della analisi sociale nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal
personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri
compiti la Commissione può valersi della collaborazione di tutte le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle Regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi
altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi
e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori
mediante convenzioni.
4 - Gli
oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo per
le politiche sociali di cui all'articolo 10.
Art. 20 (Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - IPAB)
1 - Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per la
revisione della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB), previste dalla legge 17 luglio 1890 n.6972 e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la trasformazione delle attuali istituzioni in associazioni o in
fondazioni di diritto privato o in istituzioni di cui all'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto della origine e delle finalità delle
IPAB, quale risulta dalle tavole di fondazione e dagli statuti;
b) I'inserimento delle IPAB, nella rete di protezione sociale, secondo le
pianificazioni regionali;
c) lo scioglimento delle istituzioni qualora risultino esaurite le finalità
istitutive, o risultino inattive da almeno un biennio, o risulti necessario,
sul piano del coordinamento, della funzionalità e del controllo della spesa,
accorparne le funzioni ai servizi dei Comuni e delle Aziende unità sanitarie
locali.
Capo IV
Art. 21 (Detrazioni fiscali)
1 - Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti concernenti la revisione della disciplina in materia di
detrazione per carichi familiari dalle imposte sui redditi, e la previsione
della detraibilità delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai
soggetti titolari della potestà nei confronti dei minori di tre anni, nei
limiti di spesa ricompresi negli stanziamenti previsti dalle apposite leggi di
bilancio.
* Riproduciamo il testo approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 15 maggio 1998.
www.fondazionepromozionesociale.it