Prospettive assistenziali, n. 122, aprile-giugno 1998

 

disegno di legge del governo “Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” *

 

 

CAPO I

principi e finalità del sistema integrato

di interventi e servizi sociali

 

Art. 1 (Principi generali e finalità)

1 - La Repubblica assicura alle persone e alle fa­miglie un sistema di prestazioni sociali, promuove interventi per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale, previene, elimina o riduce condizioni di fabbisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in armonia con i principi di cui all'art. 38 della Costituzione e con la normativa comunitaria.

2 - Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario.

3 - La programmazione e la gestione della rete di interventi e servizi sociali è affidata agli enti locali, alle Regioni, allo Stato nell'osservanza dei principi di: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. La progettazione della rete di interventi e servizi sociali è anche volta a garantire la partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea.

4 - All'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici e soggetti privati, organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni, cooperative sociali, enti di patronato, quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

5 - I soggetti indicati al comma 4, le organizzazioni sindacali, sociali e di tutela degli utenti concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.

6 - Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repub­blica.

 

Art. 2 (Principi per la programmazione

degli interventi e delle risorse per la realizzazione

del sistema integrato)

1 - Per la realizzazione dei servizi essenziali, in forma unitaria ed integrata, sono adottati, secondo i diversi livelli di competenza, il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse e dell'operatività per progetti, nonché la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché la valutazione di impatto di genere.

2 - La programmazione ed i piani operativi della rete del sistema integrato di interventi sociali si coordinano con gli interventi sanitari e dell'istruzione, con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro. A tal fine sono predisposti programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani ed anziani, tenendo conto degli indicatori di genere, per il sostegno alle responsabilità familiari anche per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il diritto allo studio, per l'integrazione degli immigrati, per la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e stati di dipendenza psichica, psichiatrica, fisica e sensoriale, nonché per la prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

3 - Le prestazioni e i servizi a favore della persona mirano a sostenere ed eventualmente a riattivare l'autonomia della persona medesima, a sostenere il raggiungimento della realizzazione personale dei minori ed a sostenere il nucleo familiare. A questo scopo, ove necessario, vanno definiti progetti individuali.

4 - La programmazione ed il reperimento delle ri­sorse economiche per realizzare la rete integrata di interventi sociali avviene favorendo la concertazione tra autonomie locali, Regioni e Stato, che cooperano, anche mediante il ricorso allo strumento dell'intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 662, al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione Europea.

5 - Le forme di concertazione riguardano i rapporti con:

a) le Aziende unità sanitarie locali per le prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria comprese nei livelli uniformi delle prestazioni sanitarie, riconducibili alla rete integrata di interventi sociali. Per le prestazioni sociosanitarie di loro competenza, lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, garantiscono l'unitarietà dei processi decisionali nonché l'integrazione dei servizi;

b) le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi e i soggetti privati di cui all'articolo 1, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete.

 

 

Capo II

Disposizioni per il riordino del sistema

integrato di interventi e servizi sociali

 

Art. 3 (Funzioni dei Comuni)

1 - Ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione ed al rapporto con i cittadini, tramite associazioni fra Comuni o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59 e dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - Ai Comuni spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e dei buoni servizio;

b) l'autorizzazione, la vigilanza e il controllo delle strutture della rete locale degli interventi sociali a ciclo residenziale e diurno e le prestazioni erogate dai soggetti accreditati, provvedendo ai necessari controlli. Gli standard essenziali di qualità sono applicati anche alle strutture semiresidenziali e residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la progettazione e la realizzazione di un modello di servizi a rete con la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4;

d) la promozione, nell'ambito del modello di servizi a rete di cui alla lettera c), di risorse delle collettività locali attraverso forme innovative di collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di auto aiuto, e per favorire la reciprocità nell'ambito della vita comunitaria;

e) la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali di base, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);

f) il coordinamento dei programmi e delle attività degli enti interessati, secondo le modalità fissate dalla Regione, attraverso collegamenti operativi con tutti i servizi che realizzano interventi volti all'integrazione sociale ed in particolare la definizione d'intesa con le aziende sanitarie interessate, dei piani di zona per le attività sociosanitarie;

g) I'adozione di strumenti per il controllo di gestione volto a valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e dei risultati previsti;

h) l'adozione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, anche al fine di valutare la qualità dei servizi e formulare proposte per la predisposizione dei programmi;

3 - Nel caso in cui le strutture semiresidenziali e residenziali di cui al comma 2, lettera b) non corrispondano agli standard essenziali di qualità, i Comuni stabiliscono modalità e termini per l'applicazione dei parametri qualitativi e quantitativi stabiliti. Il mancato rispetto di tali parametri comporta automaticamente la perdita dell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

4 - Le funzioni relative ai servizi di assistenza scolastica per gli studenti ciechi e sordi sono conferite ai Comuni capoluoghi di provincia ed ai Comuni associati.

 

Art. 4 (Funzioni delle Province)

1 - Le Province concorrono alla programmazione degli interventi di integrazione sociale per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142, attraverso:

a) la raccolta delle conoscenze sui bisogni e sulle risorse acquisite da Comuni e da soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;

b) forme di verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, tramite la raccolta e la sistematizzazione dei dati di offerta, con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale;

c) la promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base.

 

Art. 5 (Funzioni delle Regioni)

1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito della programmazione regionale spettano alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi sociali, di quelli socio-sanitari nonché la verifica ed il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

2 - I soggetti di cui al comma 1 programmano gli in­terventi sociali con il concorso dei Comuni, allo scopo di garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze della persona e adottano forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

3 - Nell'ambito della materia disciplinata dalla presente legge, ai soggetti di cui al comma 1 spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione, d'intesa con i Comuni e le Comunità montane interessati, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità al proprio ordinamento, degli ambiti territoriali di base degli strumenti e delle modalità per la gestione unitaria della rete. Tale determinazione garantisce l'omogeneità e la non duplicazione degli ambiti territoriali già individuati e operanti per le prestazioni sanitarie e degli altri interventi della rete integrata. La determinazione degli ambiti territoriali di base è realizzata d'intesa tra la Regione e la Conferenza dei Sindaci, nel caso in cui quest'ultima sia prevista dalla legislazione regionale, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

b) la definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, diritto allo studio, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione ed il coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la creazione e la gestione degli interventi sociali, da parte degli enti locali;

e) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi a rete in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale ed altresì in grado di collegarsi in rete a livello europeo;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione rivolti a valutare l'efficacia e l’efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste.

g) la definizione dei requisiti per l'autorizzazione, I'accreditamento e la vigilanza delle strutture gestite da soggetti privati. Le leggi regionali relative ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge devono osservare i seguenti principi:

1) individuazione delle finalità economiche e degli standard relativi alla situazione patrimoniale dei soggetti interessati;

2) verifica dei livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo i requisiti dei servizi sociali fissati a livello regionale;

3) adozione, per i dipendenti, del contratto collettivo nazionale di categoria, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie;

4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legislazione regionale;

i) la definizione dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei Comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale;

m) la individuazione di metodi e strumenti per il controllo di gestione, volti ad accertare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

n) la predisposizione e il finanziamento dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto agli interventi sociali;

o) la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

p) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti.

4 - Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire un Fondo regionale finalizzato ad interventi di carattere sussidiario, a!!o scopo di incentivare la razionalizzazione, la funzionalità e l'economicità dei servizi sociali prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata dei servizi da parte dei Comuni.

 

Art. 6 (Funzioni dello Stato)

1 - Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella materia disciplinata dalla presente legge.

2 - Ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato esercita, nella materia disciplinata dalla presente legge, il potere di indirizzo e coordinamento secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed i poteri sostitutivi nel caso di riscontrata inadempienza delle singole Regioni.

 

Art. 7 (Accreditamento degli organismi

per la realizzazione di programmi locali)

1 - I servizi e i relativi processi assistenziali vengono accreditati dai Comuni utilizzando i requisiti qualitativi definiti dalle Regioni, sulla base di linee guida emanate con proprio decreto dal Ministro per la Solidarietà sociale, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2 - Tali requisiti sono ulteriori rispetto a quelli ne­cessari per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), e vengono applicati dai Comuni a tutte le strutture erogatrici di servizi sociali, pubbliche e private, in modo da garantire omogeneità e qualità di risposte nel territorio.

 

Art. 8 (Piano nazionale degli interventi

e dei servizi sociali)

1 - Il Governo predispone ogni tre anni, il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 10 e tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale. Il Piano è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le associazioni nazionali maggiormente attive nel settore dei servizi sociali e le competenti commissioni parlamentari. Le commissioni parlamentari si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2 - Il primo Piano è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Piano nazionale indica:

a) i livelli essenziali di prestazione e di servizi di cui all'art. 13 che gli enti locali, le Regioni e lo Stato devono garantire alle persone e alle famiglie;

b) i criteri generali per l'attuazione della rete di interventi e servizi di integrazione sociale di cui all'articolo 2, comma 2 e le azioni da coordinare per le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione e della scuola, anche con opportune integrazioni con gli interventi per il diritto allo studio;

c) le priorità di intervento mediante l'individuazione di progetti obbiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento agli interventi sociali che realizzano percorsi attivi nei confronti delle persone in condizioni di povertà e dei soggetti con fragilità psicofisica, nonché diretti a promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il completamento degli studi nei successivi gradi di istruzione anche universitaria;

d) le linee guida per le azioni finalizzate alla diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) i criteri per la realizzazione di sperimentazioni innovative, in particolare quelle inerenti la promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi sociali;

f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

g) i criteri per la disciplina del concorso al costo dei servizi da parte del cittadino;

h) i criteri generali per l'emissione di buoni servizio finalizzati all'acquisizione diretta, da parte dei soggetti destinatari di prestazioni, dei servizi sociali di cui all'art. 13 erogati dai soggetti accreditati di cui all'articolo 1, comma 4;

i) i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, con esclusione dei trattamenti di cui all'art. 16, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative .

3 - Il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone annualmente una relazione per il Parlamento sui risultati conseguiti mediante l'utilizzazione dei Fondi europei destinati agli interventi sociali.

4 - Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione per il Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione deve indicare i risultati conseguiti nelle Regioni in attuazione dei piani regionali.

 

Art. 9 (Professioni sociali)

1 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art.17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicate:

a) le misure per il coordinamento dei Piani regionali per la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e tenendo conto della formazione pratica acquisita sul lavoro.

2 - Il decreto di cui al comma 1 è adottato sulla base dei criteri generali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3 - Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4 - Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5 - Le risorse occorrenti per finanziare le iniziative di cui al comma 1 sono reperite a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi di formazione svolti dalle Amministrazioni interessate anche con il concorso del Fondo sociale europeo, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Art. 10 (Fondo per le politiche sociali)

1 - Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni, anche sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

2 - Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare ed armonizzare gli interventi e le azioni finalizzati a favorire la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine del raggiungimento dei più alti livelli dell'istruzione, della condizione degli anziani, dell'integrazione ed autonomia delle persone disabili, di sostegno alle responsabilità familiari, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, di inserimento di cittadini stranieri, nonché di promozione di azioni e servizi di enti, associazioni ed organismi di volontariato e soggetti del privato sociale di cui alle leggi 19 novembre 1987, n. 476; 19 luglio 1991, n. 216; 11 agosto 1991, n. 266; 5 febbraio 1992, n. 104; 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285 e DPR 9 ottobre 1990, n. 309;

b) definire le procedure per la ripartizione alle amministrazioni regionali e agli enti locali delle risorse finanziarie confluite nel Fondo per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introducendo forme di incentivazione per favorire l'associazione tra Comuni allo scopo di razionalizzare la funzionalità e l'economicità dei servizi pubblici e stabilendo quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei Comuni associati che costituiscano determinati bacini minimi di utenza di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);

c) stabilire principi e modalità attraverso i quali le somme del Fondo di cui al comma 1, stanziate a favore delle Regioni e degli enti locali, costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi nell'ambito dei servizi sociali;

d) prevedere criteri di accertamento delle spese per interventi e servizi sociali sostenute dalle Regioni e dagli Enti locali al fine di consentire un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale. Il sistema di perequazione deve stabilire forme di corresponsabilizzazione e compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali;

e) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi svolti dalle Regioni ed enti locali nell'ambito delle loro funzioni, nonché le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

f) semplificare, attraverso l'autorizzazione alla emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dei procedimenti nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi di cui alla lettera a) determinano le norme regolatrici.

3 - Gli schemi di decreti legislativi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 45 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

4 - A decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento complessivo del Fondo per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Ulteriori risorse possono essere attribuite al Fondo in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

5 - Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono altresì somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione Europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

 

Art. 11 (Interventi per le persone anziane

non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei malati acuti e cronici compresi quelli non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, determina annualmente una quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita tra le Regioni e gli enti locali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di una quota ponderata per numerosità di popolazione, per classi di età, per numero di anziani non autosufficienti e di indicatori di disagio sociale, riservando una quota per investimenti e progetti. Al fine di assegnare la quota destinata ad investimenti e progetti per i servizi di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi a rete realizzati mediante azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Regioni sulla base di una dettagliata relazione, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità lo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2 e gli obiettivi conseguiti. Qualora le Regioni non provvedano all'impegno contabile entro l'anno di riferimento delle quote di competenza di cui al comma 1, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione dei finanziamenti alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali.

 

Art. 12 (Sistema informativo dei servizi sociali)

1 - Lo Stato, le Regioni e i Comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, della rete dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da otto esperti di cui due designati dal Ministro stesso, due dal Ministro dell'interno, due dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, due dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale.

3 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le Regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni e i Comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo a livello locale.

4 - Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico sulle disponibilità da reperire sugli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 10.

 

 

Capo III

Interventi e servizi di integrazione sociale

 

Art. 13 (Definizione della rete di interventi

e servizi di integrazione sociale)

1 - La rete di protezione e integrazione sociale si realizza mediante politiche ed interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, attraverso la integrazione di servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2 - Ai servizi e alle prestazioni offerte accedono tutte le persone legalmente residenti nel territorio dello Stato, con priorità per le persone alle quali la legge riconosce bisogni di ordine economico e/o derivanti da inabilità fisica, psichica o sensoriale, con difficoltà personali e sociali all'inserimento nella vita sociale e nel mercato della produzione e del lavoro ai fini del conseguimento dell'autonomia di vita.

3 - Gli interventi di seguito indicati costituiscono prestazioni essenziali erogate in forma di beni e servizi secondo standard definiti con il Piano di cui all'art. 8 e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art.10 tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale. Le prestazioni essenziali, al fine di garantire condizioni di omogeneità di offerta sul territorio nazionale, riguardano i seguenti interventi:

a) le misure di sostegno all'infanzia, all'adolescenza e alle responsabilità genitoriali in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

b) le misure di sostegno alle responsabilità familiari attraverso i servizi, le misure economiche e l'organizzazione dei tempi per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura;

c) le misure per l'inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio dei minori e degli adulti incapaci di vita autonoma;

d) le misure volte a favorire la permanenza domiciliare degli anziani e la personalizzazione dei servizi erogati, nonché le iniziative per la valorizzazione dell'esperienza degli anziani singoli e delle loro associazioni, al fine di consentire un pieno inserimento sociale e per promuovere risorse delle collettività locali attraverso forme innovative di vita comunitaria;

e) le misure per facilitare l'integrazione sociale per disabili e soggetti con disagio psico sociale, ivi compresi i servizi di aiuto alle persone;

f) gli obiettivi di accoglienza e socializzazione nei servizi a ciclo diurno e continuativo per soggetti disabili, con disagio sociale ed emarginazione;

g) le prestazioni integrate per contrastare l'alcooldipendenza e le tossicodipendenze con interventi preventivi di natura primaria, secondaria e terziaria, di recupero e di reinserimento;

h) le attività di informazione e consulenza alla persona e alle famiglie.

4 - In ogni ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), devono essere garantiti i seguenti servizi essenziali, eventualmente differenziati in ragione delle fasi della vita, e cioè:

a) servizio di segretariato sociale;

b) pronto intervento sociale per le emergenze personali e familiari;

c) servizio di assistenza domiciliare;

d) strutture intermedie a carattere diurno;

e) centri di accoglienza residenziale a carattere comunitario.

 

Art. 14 (Carta dei servizi sociali)

1 - Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti delle prestazioni offerte dalla rete integrata dei servizi sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una Carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti.

2 - Nella carta dei servizi sono definiti anche i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le procedure di reclamo per la tutela degli utenti e le condizioni per facilitare la valutazione dei servizi da parte degli utenti stessi e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.

 

Art. 15 (Progetti individuali integrati per le persone disabili non autosufficienti)

1 - Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, della formazione e del lavoro, i Comuni d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla redazione di un progetto individuale per ciascun soggetto handicappato.

2 - Il progetto individuale comprende oltre alla va­lu­tazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura, di riabilitazione, servizi alla persona con particolare riferimento al recupero funzionale e sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

 

Art. 16 (Delega al Governo per il riordino

degli emolumenti)

1 - Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino di assegni e indennità già concessi ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 30 marzo 1971, n. 118; 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non comporti una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni di cui al comma 1. Tale riclassificazione tiene inoltre conto degli obiettivi di cui all'articolo 15 e delle capacità funzionali del disabile e del suo grado di potenziale autonomia psicofisica, al fine di conseguire gli obiettivi di una più adeguata rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per l'invalidità totale per i soggetti totalmente incapaci di provvedere al loro mantenimento e impossibilitati a produrre alcun reddito attraverso il lavoro a causa di stati di dipendenza psichica, psichiatrica, fisica o sensoriale;

2) reddito minimo per l'invalidità parziale per i soggetti con ridotta capacità, a causa di stati di dipendenza psichica, psichiatrica, fisica o sensoriale, a produrre reddito, finalizzato a favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione lavoro di cui alla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzarsi anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità di accompagnamento e di comunicazione, riconosciuta al titolo della minorazione, per soggetti che versano in gravi condizioni per cause fisiche, psichiche e sensoriali, volta a rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e consentire la permanenza presso il proprio domicilio;

4) indennità assistenziale per i soggetti anziani non autosufficienti; l'indennità assistenziale non è cumulabile con l'indennità di cui al punto 3);

b) definizione delle condizioni reddituali individuali per l'accesso agli emolumenti di cui ai punti 1) e 2) della lettera a), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) disciplina del regime transitorio intercorrente tra la concessione delle misure economiche ridefinite e la situazione in atto, facendo salvi i diritti acquisiti anche in riferimento all'entità del beneficio, per coloro che già fruiscono dei preesistenti trattamenti economici;

d) riconoscimento delle misure economiche anche ai disabili o anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per gli interventi forniti, ferma restando la conservazione di una quota a diretto beneficio del disabile o dell'anziano;

e) revisione della composizione, organizzazione, funzionamento delle commissioni di accertamento dell'invalidità civile, nonché semplificazione delle procedure di accertamento;

f) definizione delle procedure di trasferimento degli stanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della lettera a) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - Il Governo, nell'attuazione della presente delega, adotta forme di consultazione con le associazioni dei disabili e delle loro famiglie, nonché con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Art. 17 (Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali)

1 - La verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2 - La verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di handicap e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni psicofisiche.

 

Art. 18 (Disposizioni di coordinamento

tra gli interventi sociali e sanitari)

1 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare livelli uniformi delle prestazioni essenziali su tutto il territorio nazionale, sono adottate linee guida per l'integrazione tra gli interventi sociali e sanitari.

2 - I livelli uniformi delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono definiti nell'ambito delle disposizioni per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

 

Art. 19 (Istituzione Commissione d'indagine

sulla povertà e sull'emarginazione)

1 - È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2 - La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3 - La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo della analisi sociale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può valersi della collaborazione di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

4 - Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 10.

 

Art. 20 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

1 - Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per la revisione della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), previste dalla legge 17 luglio 1890 n.6972 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la trasformazione delle attuali istituzioni in associazioni o in fondazioni di diritto privato o in istituzioni di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto della origine e delle finalità delle IPAB, quale risulta dalle tavole di fondazione e dagli statuti;

b) I'inserimento delle IPAB, nella rete di protezione sociale, secondo le pianificazioni regionali;

c) lo scioglimento delle istituzioni qualora risultino esaurite le finalità istitutive, o risultino inattive da almeno un biennio, o risulti necessario, sul piano del coordinamento, della funzionalità e del controllo della spesa, accorparne le funzioni ai servizi dei Comuni e delle Aziende unità sanitarie locali.

 

Capo IV

 

Art. 21 (Detrazioni fiscali)

1 - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Com­missioni parlamentari, uno o più decreti concernenti la revisione della disciplina in materia di detrazione per carichi familiari dalle imposte sui redditi, e la previsione della detraibilità delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà nei confronti dei minori di tre anni, nei limiti di spesa ricompresi negli stanziamenti previsti dalle apposite leggi di bilancio.

 

 

 

* Riproduciamo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1998.

 

 

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