Prospettive assistenziali, n. 122, aprile-giugno 1998

 

 

anziani cronici non autosufficienti: l’autolesionismo di cgil, cisl e uil, e le nefaste conseguenze per tutti i cittadini

 

 

Com’è ormai arcinoto, le leggi vigenti assicurano cure gratuite (salvo ticket) e senza limiti di durata  alle persone di qualsiasi età colpite da malattie acute o croniche, compresa – occorrendo – la degenza presso ospedali, case di cura convenzionate, RSA sanitarie (1).

Continuiamo, pertanto, a non comprendere per quali motivi (ignoranza? mala fede?) CGIL, CISL e UIL non rivendichino questo fondamentale diritto ed accettino, anzi richiedano, che gli anziani cronici non autosufficienti non curabili in famiglia siano collocati in strutture assistenziali o socio-sanitarie (2) con un onere a carico dei malati di ben 80-100 mila lire al giorno. La retta versata dai vecchi malati ricoverati presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano è addirittura di oltre 4 milioni al mese! (3).

 

La preoccupante iniziativa dei Sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL

 

Nelle scorse settimane i Sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL hanno diffuso la “Guida ai servizi per le persone non autosufficienti”, con lo scopo di fornire ai propri attivisti uno strumento per l’imminente apertura di una vertenza nazionale concepita come «un’apripista che comincia dagli anziani e si allarga ai servizi per tutte le dis-autonomie: portatori di handicap, malati terminali, AIDS, sofferenze mentali gravi» (4).

Secondo i tre Sindacati, l’iniziativa è destinata «a durare nel tempo» e addirittura «a cambiare l’assetto dei servizi sociali e sanitari nel territorio».

Numerose e gravi sono le perplessità suscitate dai contenuti della guida. Infatti, mentre viene giustamente riconosciuto che «la mancanza di autonomia (con eccezione del bambino) è sempre dovuta a malattie o scompensi nel corpo e/o nella mente», che «la persona non autosufficiente non è in grado di fare la spesa, cucinare e in alcuni casi neppure di mettere in bocca, masticare e deglutire» e che «spesso ha bisogno di aiuto per lavarsi, andare al bagno, cambiarsi abito e biancheria», vengono avanzate proposte di intervento assolutamente incompatibili con le malattie che provocano la non autosufficienza (demenza, cancro, ictus, infarto, gravi pluripatologie, ecc.).

Ad esempio, poiché «a volte la persona non autosufficiente si trova impedita a proseguire una produzione artistica o culturale, che era la sua ragione di vita. Oppure amava il gioco, la danza o giocare a carte», per i Sindacati occorrerebbe «trovare il modo per continuare queste attività o per sostituirle con espressioni nuove»!

Inoltre, dopo aver rilevato che «un risvolto della soggettività sociale è il diritto ad esercitare le scelte politiche, partecipare a partiti, movimenti, associazioni civili», nella guida è scritto che bisognerebbe provvedere affinché «la persona non autosufficiente, se ne sente il bisogno, possa restare in collegamento con gli organi di informazione politica e partecipare attivamente al dibattito e alle scelte».

Ma, di grazia, dove sono questi anziani malati, non autosufficienti e, nonostante tutto, molto arzilli? È possibile partecipare ad un dibattito in cui sia presente, se del caso come spettatore, anche un solo anziano malato e non autosufficiente con il quale scambiare qualche parola sull’Ulivo, sul Polo e sulla Lega? Aspettiamo ansiosamente di essere invitati! In caso contrario ci permetteremo di affermare che i Sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL hanno espresso concetti fantasiosi.

Le nostre preoccupate riserve sulla descrizione dell’anziano non autosufficiente contenute nella guida sorgono anche per il fatto che nelle 63 pagine che la compongono non c’è una sola citazione tratta dai numerosissimi libri e articoli sulla terza età, che affermi le tanto decantate capacità dei vecchi privi di autonomia e malati.

Siamo, altresì, sconcertati da quanto è riportato nella guida a proposito degli anziani cronici (circa un milione di soggetti in Italia): ci sono solamente le seguenti quattro parole: «persone con ridotta autonomia». Incredibile ma vero!

Noi abbiamo sempre letto e scritto che sono definite croniche le persone colpite da malattie inguaribili: occorrerà certamente modificare al più presto i nostri convincimenti e sollecitare le Società italiane e straniere di geriatria e gerontologia di avvalersi della consulenza scientifica dei Sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL.

A questo punto possiamo comprendere (ma non certo accettare!) il motivo (aver avuto informazioni gravemente scorrette) in base alle quali il Segretario generale della CGIL, Sergio Cofferati, ci ha scritto affermando assurdamente che «essere anziani cronici non è una malattia» (5).

Nella guida dei Sindacati dei pensionati non mancano altre asserzioni assolutamente fuori luogo. Ad esempio, è scritto che «il Piemonte afferma con chiarezza che i non autosufficienti cronici non possono restare in RSA, ma devono essere accolti in residenze protette. Le RSA sono dedicate a cure intensive post-ospedalizzazione che servono a riabilitare la persona non autosufficiente», affermazioni assolutamente infondate in quanto nelle RSA del Piemonte sono inseriti anziani non autosufficienti con gravi patologie invalidanti.

 

Istruttivi precedenti

La posizione dei Sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL è del tutto inaccettabile, ma non è nuova.

Nella tavola rotonda sul tema “Gli anziani cronici non autosufficienti in bilico fra sanità e assistenza”, svoltasi ad Abano Terme il 15 giugno 1988 nell’ambito della Festa nazionale de l’Unità, l’allora responsabile delle politiche sociali del PCI di Bologna, Lalla Golfarelli, ebbe a dire che nelle residenze protette (in cui erano e sono ricoverati vecchi colpiti da malattie inguaribili totalmente dipendenti) dovevano essere mantenute vive attività di socializzazione «come andare a teatro, frequentare circoli e lezioni di inglese» (6).

 

Telegramma inviato ai Sindacati dal CSA

In data 18 maggio 1998 il CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti ha inviato ai Segretari generali della CGIL (Sergio Cofferati), della CISL (Sergio D’Antoni) e della UIL (Pietro Larizza), nonché ai Responsabili dei Sindacati dei pensionati delle suddette tre organizzazioni il seguente telegramma:

«segnaliamo allarmante documento sindacati pensionati CGIL CISL UIL guida servizi per le persone non autosufficienti documento che non riconosce che praticamente tutti gli anziani non autosufficienti sono persone malate cancro ictus alzheimer altre gravi pluripatologie. inoltre non contiene per ignoranza o malafede riferimenti leggi vigenti che assicurano dal 1955 cure senza limiti durata anche anziani cronici non autosufficienti compresi ricoveri ospedale rsa e case cura convenzionate et non ricorda che lavoratori et datori lavoro hanno versato et versano allo stato contributi assicurativi aggiuntivi seguito legge 692 del 1955 quale contropartita garanzia fornita legge suddetta cure sanitarie senza limiti di durata. gradiremo ricevere rassicurazioni».

 

Rapporto del Gruppo di lavoro “Mercato sociale” del CNEL

 

Il Gruppo di lavoro “Mercato (sic!) sociale” del CNEL, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ha effettuato, con il contributo di rappresentanti della CGIL, CISL e UIL, una indagine sugli anziani non autosufficienti, richiesta dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati (7).

Uno degli organismi più importanti dello Stato, il CNEL ha partorito un documento che, ad essere molto benevoli, si può definire sconcertante.

Anche in questo caso – e non vorremmo che la presenza dei sindacalisti fosse stata determinante – non viene riconosciuto che gli anziani malati cronici sono dei malati.

In questa indagine mai si fa riferimento alle patologie che provocano la non autosufficienza; inoltre non si citano le leggi vigenti.

Nello stesso tempo, il Gruppo di lavoro del CNEL ben si è guardato di analizzare le condizioni di salute dei vecchi ricoverati in un campione di istituti. Secondo il decrepito ma ancora applicato principio del “voglio, posso e comando”, ha deciso che è così perché è così: i vecchi malati cronici non autosufficienti non devono essere considerati come dei malati di competenza del Servizio sanitario nazionale.

Il Gruppo di lavoro non si è nemmeno degnato di verificare il dettato costituzionale e di analizzare le decisioni della magistratura (8) e propone la creazione di un fondo speciale per l’assistenza agli anziani non autosufficienti dimenticando (volutamente?) che detto fondo esiste dal 1978 (Fondo sanitario nazionale) e che allo stesso fondo i lavoratori ed i datori di lavoro hanno versato e versano contributi assicurativi aggiuntivi imposti dal Parlamento con la legge 692 del 1955 proprio quale concorso alle spese supplementari conseguenti all’impegno dello Stato di garantire le cure sanitarie senza limiti di durata anche ai vecchi colpiti da malattie inguaribili (9).

A questo proposito ricordiamo, ancora una volta, che non vi sono opposizioni di sorta all’imposizione ai vecchi ricoverati in strutture sanitarie (ospedali, RSA, case di cura private convenzionate) di una contribuzione a carico dei redditi pensionistici personali, a condizione che vengano garantite – come d’altra parte stabiliscono le leggi in vigore – tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e alberghiere, e sia assicurata agli anziani degenti una quota per le esigenze non soddisfatte dall’istituzione (vestiario, piccole spese personali, ecc.) e per provvedere ai propri congiunti a carico.

 

Che cosa fare

È di tutta evidenza la necessità di una mobilitazione urgente e forte da parte di tutte le persone ed i gruppi che non accettano il disumano principio, di fatto accolto da CGIL, CISL e UIL, secondo cui la “inguaribilità” è sinonimo di “incurabilità” o di “curabilità ridotta” dei vecchi rispetto ai malati giovani e adulti aventi analoghe patologie.

 

 

 

(1) Cfr. F. Santanera, M.G. Breda, F. Dalmazio, Anziani malati cronici: i diritti negati, UTET Libreria, Torino, 1994.

(2) Le strutture socio-sanitarie assicurano il supporto medico-infermieristico, ma sono gestite dal settore dell’assistenza sociale.

(3) Quando l’interessato non ha risorse sufficienti, gli enti pubblici (anche se ciò non è consentito dalle leggi vigenti) ed i privati impongono ai parenti (pena la non ammissione del paziente) di garantire con i propri redditi il pagamento della retta e dei successivi aumenti della stessa.

(4) Coloro che si occupano con competenza e serietà dei portatori di handicap sanno bene che i problemi di questi soggetti sono molto diversi rispetto a quelli degli anziani cronici non autosufficienti.

(5) Cfr. “CGIL, CISL e UIL negano lo stato di malattia degli anziani cronici non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 119; “Continua la polemica con la CGIL sugli anziani cronici non autosufficienti”, Ibidem, n. 120; “Anziani cronici non autosufficienti: un documento importante ed uno spiraglio con la CGIL”, Ibidem, n. 121.

(6) Cfr. il numero 84, ottobre-dicembre 1988 di Prospettive assistenziali, pagina 63.

(7) Il Gruppo di lavoro, coordinato da Edwin Morley-Fletcher, era composto da Carlo Canali De Rossi, Carla Collicelli, Silvia Costa, Giulio De Caprariis, Lia Ghisani, Andrea Gianfagna, Antonio Lamanna, Beniamino Lapadula, Piero Lauriola, Stefano Lepri, Giovanni Magliaro, Sandro Naccarelli, Vittorio Pagani, Pietro Talamo, Marco Giuseppe Venturi. La stesura del rapporto è stata affidata a Luca Beltrametti.

(8) Ricordiamo che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10150 del 16 gennaio 1996 ha precisato che:

1) le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) in materia di prestazioni sanitarie e di attività a rilievo sanitario, mentre gli stessi cittadini hanno solo un interesse legittimo (e quindi con ampi spazi di discrezionalità per la pubblica amministrazione) per quanto concerne gli interventi socio-assistenziali;

2) le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;

3) essendo un atto amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo;

4) si deve far riferimento agli interventi socio-assistenziali esclu­sivamente quando «sia prestata soltanto una attività di sorveglianza o di assistenza non sanitaria».

(9) I contributi aggiuntivi non sono mai stati soppressi o ridotti.

 

 

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