OTTENUTO
IL RISPETTO DELLE LEGGI SULLA DEGENZA GRATUITA DEI MALATI PSICHIATRICI (*)
Riportiamo
la corrispondenza intercorsa fra i familiari della signora C.M., nata nel 1950,
colpita da una grave malattia mentale organica non curabile a domicilio, e l’Unità
socio-sanitaria locale n. 7 di Lecco.
Con la
costante consulenza dell’Associazione ASVAP di Como e del CSA - Comitato per la
difesa dei diritti degli assistiti di Torino, i familiari della signora C.M.
non hanno accettato la richiesta dell’USSL di un ricovero con una retta a
carico della paziente di L. 95.000 al giorno, ottenendo – come prevedono le
leggi vigenti – la degenza gratuita (1).
1. L’USSL n. 7 di Lecco comunica in data 5
dicembre 1996 che la retta giornaliera per l’inserimento della paziente in una
struttura è di L. 95.000
«A seguito di contatti telefonici con la Direzione
sanitaria dell’istituto O. di S. ci è stata comunicata, in data 2/12 u.s., la
disponibilità di posto in merito all’accoglienza della sig.na C.M. La retta
giornaliera per l’inserimento della paziente nella fascia assistenziale ammonta
a L. 95.000 comprensiva di IVA. Si sottolinea che la domanda di accoglienza era
stata inoltrata dai familiari della paziente in data 20/7/1993 a firma della
sorella C.R. direttamente alla Direzione dell’istituto che valuta gli ingressi
nella fascia assistenziale.
«Gli stessi familiari, contattati telefonicamente
dalla Direzione dell’istituto nel giugno ’95 a seguito di una verifica delle
domande in giacenza, avevano confermato la necessità che la paziente mantenesse
il posto nella lista d’attesa. Si fa presente che anche questo servizio nel
novembre 1994 aveva inoltrato domanda all’USSL di C. che valuta gli inserimenti
presso l’istituto di S. nella fascia riabilitativa convenzionata ottenendone una
risposta negativa.
«La paziente dal 28/11/95 è
ospite dell’istituto S.C. di B. che, caratterizzandosi come istituto
convenzionato per la riabilitazione, invita a pensare ad un inserimento della
paziente “in un contesto protetto alternativo per un intervento a prevalente
carattere contenitivo”. Dopo un recente fallito tentativo di inserimento presso
il C. di C. e precedenti interventi presso altre strutture, è opportuno
segnalare alla famiglia questa disponibilità tenendo in considerazione che le
risorse conosciute sono state interpellate e non si prevedono esiti favorevoli»
(2).
2. Risposta inviata il 15 giugno 1997 dai
congiunti di C.M. al Direttore generale dell’USSL 7
«Facendo seguito alla lettera
inviata alla scrivente C.R. in data 12 dicembre 1996 prot. n. 348/DP, si
intende far presente che la richiesta fatta in passato per l’inserimento della
paziente di cui all’oggetto non può oggi essere ritenuta valida. La scrivente
ritiene infatti che, trattandosi di una paziente gravemente malata, sia il
Servizio sanitario nazionale che debba farsene carico. SI fa infatti presente
che le cure sanitarie sono dovute anche ai malati cronici non autosufficienti
ai sensi della legge 4.8.1955 n. 692, della legge 12.2.1968 n. 132 (in
particolare all’art. 29), della legge 13.5.1978 n. 180 e della legge 13.5.1978
n. 833 (in particolare art. 2, punti 3 e 4 lettera f). Ciò è confermato fra
l’altro dalla giurisprudenza in merito. Si ritiene pertanto che, se non
esistono le condizioni per mantenere la sig.na C.M. presso il suo attuale
ricovero, che l’USSL indichi un’altra struttura sanitaria adeguata presso cui
ricoverare la paziente considerando che il ricovero deve essere a totale carico
dell’USSL stessa. La scrivente e gli altri familiari si impegnano a continuare
a fornire il massimo sostegno materiale e morale alla loro congiunta
compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro».
3. Prima conferma della richiesta avanzata il 15
giugno 1997
Essendovi stato un contatto telefonico con gli uffici dell’USSL n. 7, la signora
C.R., allo scopo di impedire eventuali interpretazioni scorrette, ha inviato in
data 15 novembre 1997 al direttore generale della stessa USSL il seguente
telegramma: «Confermo quanto comunicatoVi
con lettera raccomandata del 15 giugno 1997 (allego in fotocopia avviso di
ricevimento), di cui chiedo una risposta scritta ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990 n. 241» (3).
4. Seconda conferma della richiesta del 15 giugno
1997
Il CSA -
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti ha consigliato l’invio del
telegramma, che si riporta, al fine di evitare che potessero insorgere equivoci
a seguito dell’incontro avvenuto fra il marito della signora C.R. e il
direttore generale e altri funzionari dell’USSL 7. Il telegramma è stato
spedito il 24 novembre 1997.
«Facendo seguito all’incontro
avuto da mio marito con la Signoria Vostra in data odierna segnalo la mia
assoluta impossibilità ad accettare il trasferimento di mia sorella a C. (AT),
in quanto mi sarebbe impossibile continuare a seguirla. Confermo quanto scritto
in data 15 giugno 1997 e 15 novembre 1997. Chiedo una risposta scritta ai sensi
e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Preciso infine che causa
gravità della malattia (come risulta dalla certificazione rilasciata dall’Istituto
Fatebenefratelli di Brescia), mia sorella deve essere curata ai sensi delle
leggi vigenti in una struttura sanitaria e non in un istituto assistenziale» (4).
5. Terza conferma della richiesta del 15 giugno
1997
In data 2 febbraio 1998 le sorelle della signora C.M. hanno inviato al
Responsabile del Dipartimento della salute mentale di Lecco la seguente
comunicazione: «Facendo seguito
all’incontro avvenuto il giorno 23 gennaio 1998 con il Dottor B., nel
ringraziarvi per l’interessamento avuto nei riguardi di mia sorella, Vi segnalo
di essere d’accordo sul trasferimento della stessa presso la Casa di Cura ad A.
(Co). Ritengo tuttavia, ribadendo quanto già affermato nelle mie del 15 giugno
1997, 15 novembre 1997, 24 novembre 1997, che questo trasferimento debba essere
effettuato a cura e spese dell’USSL. Segnalo inoltre che mia sorella è stata
dichiarata inabilitata dal tribunale di Lecco; pertanto gli eventuali impegni
sottoscritti sono sottoposti alle limitazioni previste dalle leggi vigenti. Al
riguardo, quale curatrice nominata dal tribunale, chiedo che gentilmente mi sia
rilasciata copia delle documentazioni sottoscritte da mia sorella anche al fine
di poter riferire in merito al giudice tutelare. Chiedo una risposta scritta ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241».
6. La richiesta di ricovero gratuito è accolta
Riportiamo
integralmente la lettera inviata alla signora C.R. dalla Direzione sanitaria
dell’Ospedale di Lecco in data 23 febbraio 1998: «Con riferimento della Sua del 09/02 c.a., di cui all’oggetto, si
comunica, sulla base di quanto relazionato dal Primario psichiatra, che per la
Sig.ra C.M. è previsto, come da programma concordato con la Direzione
dell’istituto di B., il rientro in tale struttura protetta in data 24/02/1998.
L’istituto citato, presso il quale Sua sorella aveva già fruito di precedente
ricovero concluso nel novembre 1997 per scadenza del periodo massimo di degenza
riabilitativa, è una struttura di riabilitazione convenzionata con la Regione,
ai sensi ex art. 26 legge 833/78. La degenza pertanto non ha comportato e non
comporterà oneri a carico della famiglia. L’attivazione della pratica di
accoglimento ha richiesto la compilazione di apposita modulistica, di cui si
allega copia, che è stata fatta sottoscrivere all’interessata all’esclusivo
scopo terapeutico di ottenerne il pieno coinvolgimento, atteso il consenso
familiare a tale soluzione. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
e notizie» (5).
(*) Identiche considerazioni valgono per la
degenza gratuita in strutture sanitarie degli anziani cronici non
autosufficienti, compresi i malati di Alzheimer.
(1) Ricordiamo che il Coordinamento nazionale del
volontariato dei diritti, a cui aderisce anche il CSA, ha più volte dichiarato
di non opporsi ad una legge che obblighi le persone ricoverate in strutture
sanitarie a corrispondere, dopo i primi 30-60 giorni di degenza, una parte del
loro reddito pensionistico (ad esempio il 70%) a condizione che venga garantito
agli stessi una disponibilità economica sufficiente per provvedere alle proprie
esigenze non soddisfatte dall’istituzione in cui è ricoverato (oneri verso
terzi, vestiario, piccole spese personali, ecc.) e alle necessità dei congiunti
conviventi o comunque a suo carico. Ovviamente, l’istituzione dovrebbe
assicurare tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche,
riabilitative e alberghiere, comprese quelle inerenti all’indennità di
accompagnamento.
(2) Una dettagliata relazione medica aveva
certificato le gravi condizioni psichiatriche della signora C.M.
(3) Si ricorda che è un reato la mancata risposta da
parte di un ente pubblico ad una richiesta che faccia esplicito riferimento
alla legge 241/1990.
(4) Si veda la nota 2.
(5) La paziente ed i suoi congiunti hanno espresso
piena soddisfazione in merito alla degenza presso la suddetta struttura.
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