Prospettive assistenziali, n. 122, aprile-giugno 1998

 

 

OTTENUTO IL RISPETTO DELLE LEGGI SULLA DEGENZA GRATUITA DEI MALATI PSICHIATRICI (*)

 

 

Riportiamo la corrispondenza intercorsa fra i familiari della signora C.M., nata nel 1950, colpita da una grave malattia mentale organica non curabile a domicilio, e l’Unità socio-sanitaria locale n. 7 di Lecco.

Con la costante consulenza dell’Associazione ASVAP di Como e del CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti di Torino, i familiari della signora C.M. non hanno accettato la richiesta dell’USSL di un ricovero con una retta a carico della paziente di L. 95.000 al giorno, ottenendo – come prevedono le leggi vigenti – la degenza gratuita (1).

 

1. L’USSL n. 7 di Lecco comunica in data 5 dicembre 1996 che la retta giornaliera per l’inserimento della paziente in una struttura è di L. 95.000

«A seguito di contatti telefonici con la Direzione sanitaria dell’istituto O. di S. ci è stata comunicata, in data 2/12 u.s., la disponibilità di posto in merito all’accoglienza della sig.na C.M. La retta giornaliera per l’inserimento della paziente nella fascia assistenziale ammonta a L. 95.000 comprensiva di IVA. Si sottolinea che la domanda di accoglienza era stata inoltrata dai familiari della paziente in data 20/7/1993 a firma della sorella C.R. direttamente alla Direzione dell’istituto che valuta gli ingressi nella fascia assistenziale.

«Gli stessi familiari, contattati telefonicamente dalla Direzione dell’istituto nel giugno ’95 a seguito di una verifica delle domande in giacenza, avevano confermato la necessità che la paziente mantenesse il posto nella lista d’attesa. Si fa presente che anche questo servizio nel novembre 1994 aveva inoltrato domanda all’USSL di C. che valuta gli inserimenti presso l’istituto di S. nella fascia riabilitativa convenzionata ottenendone una risposta negativa.

«La paziente dal 28/11/95 è ospite dell’istituto S.C. di B. che, caratterizzandosi come istituto convenzionato per la riabilitazione, invita a pensare ad un inserimento della paziente “in un contesto protetto alternativo per un intervento a prevalente carattere contenitivo”. Dopo un recente fallito tentativo di inserimento presso il C. di C. e precedenti interventi presso altre strutture, è opportuno segnalare alla famiglia questa disponibilità tenendo in considerazione che le risorse conosciute sono state interpellate e non si prevedono esiti favorevoli» (2).

2. Risposta inviata il 15 giugno 1997 dai congiunti di C.M. al Direttore generale dell’USSL 7

«Facendo seguito alla lettera inviata alla scrivente C.R. in data 12 dicembre 1996 prot. n. 348/DP, si intende far presente che la richiesta fatta in passato per l’inserimento della paziente di cui all’oggetto non può oggi essere ritenuta valida. La scrivente ritiene infatti che, trattandosi di una paziente gravemente malata, sia il Servizio sanitario nazionale che debba farsene carico. SI fa infatti presente che le cure sanitarie sono dovute anche ai malati cronici non autosufficienti ai sensi della legge 4.8.1955 n. 692, della legge 12.2.1968 n. 132 (in particolare all’art. 29), della legge 13.5.1978 n. 180 e della legge 13.5.1978 n. 833 (in particolare art. 2, punti 3 e 4 lettera f). Ciò è confermato fra l’altro dalla giurisprudenza in merito. Si ritiene pertanto che, se non esistono le condizioni per mantenere la sig.na C.M. presso il suo attuale ricovero, che l’USSL indichi un’altra struttura sanitaria adeguata presso cui ricoverare la paziente considerando che il ricovero deve essere a totale carico dell’USSL stessa. La scrivente e gli altri familiari si impegnano a continuare a fornire il massimo sostegno materiale e morale alla loro congiunta compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro».

3. Prima conferma della richiesta avanzata il 15 giugno 1997

Essendovi stato un contatto telefonico con gli uffici dell’USSL n. 7, la signora C.R., allo scopo di impedire eventuali interpretazioni scorrette, ha inviato in data 15 novembre 1997 al direttore generale della stessa USSL il seguente telegramma: «Confermo quanto comunicatoVi con lettera raccomandata del 15 giugno 1997 (allego in fotocopia avviso di ricevimento), di cui chiedo una risposta scritta ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241» (3).

4. Seconda conferma della richiesta del 15 giugno 1997

Il CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti ha consigliato l’invio del telegramma, che si riporta, al fine di evitare che potessero insorgere equivoci a seguito dell’incontro avvenuto fra il marito della signora C.R. e il direttore generale e altri funzionari dell’USSL 7. Il telegramma è stato spedito il 24 novembre 1997.

«Facendo seguito all’incontro avuto da mio marito con la Signoria Vostra in data odierna segnalo la mia assoluta impossibilità ad accettare il trasferimento di mia sorella a C. (AT), in quanto mi sarebbe impossibile continuare a seguirla. Confermo quanto scritto in data 15 giugno 1997 e 15 novembre 1997. Chiedo una risposta scritta ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Preciso infine che causa gravità della malattia (come risulta dalla certificazione rilasciata dall’Istituto Fatebenefratelli di Brescia), mia sorella deve essere curata ai sensi delle leggi vigenti in una struttura sanitaria e non in un istituto assistenziale» (4).

5. Terza conferma della richiesta del 15 giugno 1997

In data 2 febbraio 1998 le sorelle della signora C.M. hanno inviato al Responsabile del Dipartimento della salute mentale di Lecco la seguente comunicazione: «Facendo seguito all’incontro avvenuto il giorno 23 gennaio 1998 con il Dottor B., nel ringraziarvi per l’interessamento avuto nei riguardi di mia sorella, Vi segnalo di essere d’accordo sul trasferimento della stessa presso la Casa di Cura ad A. (Co). Ritengo tuttavia, ribadendo quanto già affermato nelle mie del 15 giugno 1997, 15 novembre 1997, 24 novembre 1997, che questo trasferimento debba essere effettuato a cura e spese dell’USSL. Segnalo inoltre che mia sorella è stata dichiarata inabilitata dal tribunale di Lecco; pertanto gli eventuali impegni sottoscritti sono sottoposti alle limitazioni previste dalle leggi vigenti. Al riguardo, quale curatrice nominata dal tribunale, chiedo che gentilmente mi sia rilasciata copia delle documentazioni sottoscritte da mia sorella anche al fine di poter riferire in merito al giudice tutelare. Chiedo una risposta scritta ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241».

6. La richiesta di ricovero gratuito è accolta

Riportiamo integralmente la lettera inviata alla signora C.R. dalla Direzione sanitaria dell’Ospedale di Lecco in data 23 febbraio 1998: «Con riferimento della Sua del 09/02 c.a., di cui all’oggetto, si comunica, sulla base di quanto relazionato dal Primario psichiatra, che per la Sig.ra C.M. è previsto, come da programma concordato con la Direzione dell’istituto di B., il rientro in tale struttura protetta in data 24/02/1998. L’istituto citato, presso il quale Sua sorella aveva già fruito di precedente ricovero concluso nel novembre 1997 per scadenza del periodo massimo di degenza riabilitativa, è una struttura di riabilitazione convenzionata con la Regione, ai sensi ex art. 26 legge 833/78. La degenza pertanto non ha comportato e non comporterà oneri a carico della famiglia. L’attivazione della pratica di accoglimento ha richiesto la compilazione di apposita modulistica, di cui si allega copia, che è stata fatta sottoscrivere all’interessata all’esclusivo scopo terapeutico di ottenerne il pieno coinvolgimento, atteso il consenso familiare a tale soluzione. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e notizie» (5).

 

 

(*) Identiche considerazioni valgono per la degenza gratuita in strutture sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti, compresi i malati di Alzheimer.

(1) Ricordiamo che il Coordinamento nazionale del volontariato dei diritti, a cui aderisce anche il CSA, ha più volte dichiarato di non opporsi ad una legge che obblighi le persone ricoverate in strutture sanitarie a corrispondere, dopo i primi 30-60 giorni di degenza, una parte del loro reddito pensionistico (ad esempio il 70%) a condizione che venga garantito agli stessi una disponibilità economica sufficiente per provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte dall’istituzione in cui è ricoverato (oneri verso terzi, vestiario, piccole spese personali, ecc.) e alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a suo carico. Ovviamente, l’istituzione dovrebbe assicurare tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e alberghiere, comprese quelle inerenti all’indennità di accompagnamento.

(2) Una dettagliata relazione medica aveva certificato le gravi condizioni psichiatriche della signora C.M.

(3) Si ricorda che è un reato la mancata risposta da parte di un ente pubblico ad una richiesta che faccia esplicito riferimento alla legge 241/1990.

(4) Si veda la nota 2.

(5) La paziente ed i suoi congiunti hanno espresso piena soddisfazione in merito alla degenza presso la suddetta struttura.

 

 

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