Prospettive assistenziali, n. 122, aprile-giugno 1998

 

 

COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI

 

Nell’ambito delle iniziative assunte dalla Scuola dei diritti “Daniela Sessano” dell’ULCES e da Prospettive assistenziali per la difesa delle esigenze dei soggetti non in grado di autotutelarsi, segnaliamo la costituzione, avvenuta il 27 gennaio 1998, dell’Associazione Tutori Volontari.

Vi sono persone (giovani, adulti, pensionati) che hanno qualche ora di tempo disponibile e possono esprimere la loro concreta solidarietà non assumendo però il ruolo di volontari “consolatori”, ma tutelando i diritti dei più deboli.

I tutori non hanno alcun obbligo di fornire prestazioni dirette (vitto, alloggio, ecc.) ai minori senza genitori, agli adulti ed agli anziani dichiarati interdetti dall’autorità giudiziaria perché totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi morali e materiali; devono, invece, vigilare sugli interventi compiuti dagli enti preposti alla salute, all’istruzione, agli altri servizi sociali e all’assistenza, in modo che essi siano rispondenti ai bisogni dei soggetti tutelati.

Si tratterà, dunque, di verificare se, ad esempio, è stata fatta la segnalazione al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori senza famiglia, se nella struttura sanitaria il vecchio ricoverato a causa della sua malattia inguaribile è curato come si deve, se la comunità alloggio si adegua alle necessità e ai ritmi di coloro che sono colpiti da handicap intellettivo.

Ovviamente, occorre che la tutela non venga esercitata con un comportamento freddo e burocratico, ma stabilendo attive relazioni personali, nonché rispettando gli adempimenti previsti dalla legge per l’amministrazione dei beni (quasi sempre inesistenti) e dei redditi (spesso rappresentati solamente dalla pensione di invalidità o di vecchiaia o sociale).

La tutela delle persone incapaci è un nuovo campo di azione del volontariato dei diritti: auspichiamo pertanto la costituzione di altre analoghe associazioni nelle diverse zone del nostro Paese.

Anche in questo settore riteniamo che siano preferibili le piccole organizzazioni ancorate sul loro territorio di intervento e non i grandi raggruppamenti in cui, inevitabilmente, prevalgono gli scontri di potere e interferiscono spesso pesantemente i partiti.

Le piccole organizzazioni, inoltre, consentono un mutuo sostegno fra persone che si conoscono. Ad esempio, i genitori sanno che il loro congiunto sarà tutelato da una persona a loro nota, informata sul problema e, quindi, in grado di garantire una adeguata difesa delle sue esigenze e dei suoi diritti.

Riportiamo integralmente lo statuto, segnalando che, come è stato precisato nel volume “A scuola dei diritti” (1), la registrazione è stata effettuata gratuitamente, insieme all’atto costitutivo, dall’Ufficio del Registro di Torino.

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI

 

Art. 1 - È costituita l’Associazione Tutori Volontari senza fini di lucro, con sede in Torino, Via Artisti 36. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2096.

Art. 2 - L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, ha lo scopo di:

– promuovere una idonea regolamentazione giuridica dell’interdizione, inabilitazione, tutela e curatela;

– assumere la tutela, affidata al Presidente dell’Associazione stessa o ai suoi componenti dalle competenti autorità, di persone minorenni o interdette;

– difendere i legittimi interessi e diritti dei tutelati.

In particolare, per la realizzazione degli scopi sopra indicati e nell’intento di agire a favore della collettività, l’Associazione si propone di:

– raccogliere e analizzare la documentazione relativa all’interdizione, inabilitazione, tutela e curatela;

– organizzare corsi di informazione e formazione;

– promuovere e partecipare a convegni, seminari e altre analoghe iniziative;

– diffondere la propria esperienza.

Le attività suddette sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Art. 3 - Anche nei casi in cui l’autorità giudiziaria affidi la tutela ad un componente dell’Associazione, gli interventi del tutore saranno opportunamente coordinati dagli organi statutari.

Art. 4 - I soci possono proporre al giudice tutelare di affidare la propria tutela e quella dei loro congiunti al Presidente o a un socio dell’Associazione.

Inoltre possono essere affidati ai soggetti di cui sopra altri compiti specifici: esecutore testamentario, ecc.

Il Presidente e i soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare a loro stessi la tutela di soggetti non soci e non congiunti, sia minorenni, sia adulti purché dichiarati interdetti.

Art. 5 - L’Associazione non ha qualificazione politica, sindacale e confessionale.

Art. 6 - I soci si distinguono in:

– fondatori. Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

– ordinari. Per essere ammessi devono presentare domanda scritta corredata dal proprio curriculum vitae, essere proposti da un altro socio e ottenere il parere favorevole all’ammissione, da deliberarsi dal Consiglio direttivo.

I soci devono frequentare i corsi di informazione, formazione e aggiornamento predisposti dal­l’Associazione, ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il numero dei soci è illimitato.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente.

Sull’eventuale reiezione della domanda di adesione, che deve essere sempre motivata, si pronuncia l’Assemblea.

La qualità di socio si perde:

– per recesso;

- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

– per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - I soci sono obbligati:

– ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

– a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nonché all’Assemblea con diritto di voto;

– ad accedere alle cariche associative.

Art. 8 - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi privati;

c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Art. 9 - Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente.

Art. 10 - L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione e inoltre:

– approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

– nomina i componenti del Consiglio direttivo;

– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

– stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

– delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;

– si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate me­diante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima dalla data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio direttivo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall’Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Al Consiglio direttivo spetta:

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del­l’Assemblea;

– predisporre il bilancio;

– nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

– deliberare sulle domande di nuove adesioni;

– provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 13 - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 14 - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto all’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie.

Art. 15 - Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge in materia di volontariato.

 

 

 

(1)     Cfr. Roberto Carapelle - Francesco Santanera, A scuola dei diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria, UTET Libreria, Torino, 1997, L. 12.000.

 

 

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