COSTITUITA
L’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI
Nell’ambito delle iniziative assunte dalla Scuola
dei diritti “Daniela Sessano” dell’ULCES e da Prospettive
assistenziali per la difesa delle
esigenze dei soggetti non in grado di autotutelarsi, segnaliamo la costituzione,
avvenuta il 27 gennaio 1998, dell’Associazione Tutori Volontari.
Vi sono persone (giovani, adulti, pensionati) che
hanno qualche ora di tempo disponibile e possono esprimere la loro concreta
solidarietà non assumendo però il ruolo di volontari “consolatori”, ma
tutelando i diritti dei più deboli.
I tutori non hanno alcun obbligo di fornire
prestazioni dirette (vitto, alloggio, ecc.) ai minori senza genitori, agli
adulti ed agli anziani dichiarati interdetti dall’autorità giudiziaria perché
totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi morali e materiali;
devono, invece, vigilare sugli interventi compiuti dagli enti preposti alla
salute, all’istruzione, agli altri servizi sociali e all’assistenza, in modo
che essi siano rispondenti ai bisogni dei soggetti tutelati.
Si tratterà, dunque, di verificare se, ad esempio,
è stata fatta la segnalazione al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione
dello stato di adottabilità dei minori senza famiglia, se nella struttura
sanitaria il vecchio ricoverato a causa della sua malattia inguaribile è curato
come si deve, se la comunità alloggio si adegua alle necessità e ai ritmi di
coloro che sono colpiti da handicap intellettivo.
Ovviamente, occorre che la tutela non venga
esercitata con un comportamento freddo e burocratico, ma stabilendo attive
relazioni personali, nonché rispettando gli adempimenti previsti dalla legge
per l’amministrazione dei beni (quasi sempre inesistenti) e dei redditi (spesso
rappresentati solamente dalla pensione di invalidità o di vecchiaia o sociale).
La tutela delle persone incapaci è un nuovo campo
di azione del volontariato dei diritti: auspichiamo pertanto la costituzione di
altre analoghe associazioni nelle diverse zone del nostro Paese.
Anche in questo settore riteniamo che siano
preferibili le piccole organizzazioni ancorate sul loro territorio di
intervento e non i grandi raggruppamenti in cui, inevitabilmente, prevalgono
gli scontri di potere e interferiscono spesso pesantemente i partiti.
Le piccole organizzazioni, inoltre, consentono un
mutuo sostegno fra persone che si conoscono. Ad esempio, i genitori sanno che
il loro congiunto sarà tutelato da una persona a loro nota, informata sul
problema e, quindi, in grado di garantire una adeguata difesa delle sue
esigenze e dei suoi diritti.
Riportiamo integralmente lo
statuto, segnalando che, come è stato precisato nel volume “A scuola dei
diritti” (1), la
registrazione è stata effettuata gratuitamente, insieme all’atto costitutivo,
dall’Ufficio del Registro di Torino.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TUTORI
VOLONTARI
Art. 1 - È costituita
l’Associazione Tutori Volontari senza fini di lucro, con sede in Torino, Via
Artisti 36. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2096.
Art. 2 -
L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, ha lo scopo
di:
– promuovere una idonea regolamentazione giuridica dell’interdizione,
inabilitazione, tutela e curatela;
– assumere la tutela, affidata al Presidente dell’Associazione stessa o ai
suoi componenti dalle competenti autorità, di persone minorenni o interdette;
– difendere i legittimi interessi e diritti dei tutelati.
In particolare, per la realizzazione degli scopi sopra indicati e
nell’intento di agire a favore della collettività, l’Associazione si propone
di:
– raccogliere e analizzare la documentazione relativa all’interdizione,
inabilitazione, tutela e curatela;
– organizzare corsi di informazione e formazione;
– promuovere e partecipare a convegni, seminari e altre analoghe
iniziative;
– diffondere la propria esperienza.
Le attività suddette sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite
le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno
dai beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione
le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti
preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
Art. 3 - Anche nei
casi in cui l’autorità giudiziaria affidi la tutela ad un componente dell’Associazione,
gli interventi del tutore saranno opportunamente coordinati dagli organi
statutari.
Art. 4 - I soci
possono proporre al giudice tutelare di affidare la propria tutela e quella dei
loro congiunti al Presidente o a un socio dell’Associazione.
Inoltre possono essere affidati ai soggetti di cui sopra altri compiti
specifici: esecutore testamentario, ecc.
Il Presidente e i soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare a
loro stessi la tutela di soggetti non soci e non congiunti, sia minorenni, sia
adulti purché dichiarati interdetti.
Art. 5 - L’Associazione
non ha qualificazione politica, sindacale e confessionale.
Art. 6 - I soci si
distinguono in:
– fondatori. Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione;
– ordinari. Per essere ammessi devono presentare domanda scritta corredata
dal proprio curriculum vitae, essere
proposti da un altro socio e ottenere il parere favorevole all’ammissione, da
deliberarsi dal Consiglio direttivo.
I soci devono frequentare i corsi di informazione, formazione e
aggiornamento predisposti dall’Associazione, ed essere in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Il numero dei soci è illimitato.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei
soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e
deliberata annualmente.
Sull’eventuale reiezione della domanda di adesione, che deve essere sempre
motivata, si pronuncia l’Assemblea.
La qualità di socio si perde:
– per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del
Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
la facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
Art. 7 - I soci
sono obbligati:
– ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell’Associazione;
– a versare la quota associativa.
I soci hanno diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nonché
all’Assemblea con diritto di voto;
– ad accedere alle cariche associative.
Art. 8 - L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno.
Art. 9 - Sono
organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente.
Art. 10 -
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione e
inoltre:
– approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
– nomina i componenti del Consiglio direttivo;
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
– stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
– delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
– si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi
associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio
direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un
decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata
dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente
del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di
entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno otto giorni prima dalla data della riunione. In difetto di
convocazione saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di
persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno
dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno
della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante
l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e la relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 11 - Il Consiglio
direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore
a cinque, nominati dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del
Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio stesso può provvedere
alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei
membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio direttivo.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario.
Al Consiglio direttivo spetta:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– predisporre il bilancio;
– nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non
spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua
assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta
il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, o quando almeno i due terzi dei
componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza,
vengono conservati agli atti.
Art. 12 - Il
Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo
stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo
e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 13 - Ogni carica
associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli
associati di cui al precedente art. 2.
Art. 14 - In caso
di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto
all’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie.
Art. 15 - Per quanto
non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice
civile e alle altre norme di legge in materia di volontariato.
(1)
Cfr. Roberto Carapelle -
Francesco Santanera, A scuola dei diritti
- Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria,
UTET Libreria, Torino, 1997, L. 12.000.
www.fondazionepromozionesociale.it