FUNZIONI
IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI
Con la legge 15 marzo 1997 n. 59 il Governo è stato delegato ad emanare
decreti legislativi volti ad assegnare alle Regioni e agli enti locali compiti
amministrativi in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione.
A seguito della legge suddetta il Governo ha emanato il decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112 per il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle
funzioni concernenti:
a) lo sviluppo e le attività produttive il cui ambito riguarda
l’artigianato, l’industria, le miniere, l’ordinamento delle camere di
commercio, le fiere, i mercati e il turismo;
b) il territorio e l’ambiente e cioè la protezione della natura, la tutela
dagli inquinamenti, la gestione dei rifiuti, le risorse idriche, la difesa del
suolo, la viabilità, i trasporti e la protezione civile;
c) i servizi alla persona e alla comunità relativi alla tutela della
salute, i servizi sociali, l’istruzione scolastica, la formazione professionale,
i beni e le attività culturali, lo spettacolo e lo sport.
In base all’art. 3 del decreto legislativo 112/1998: «1. Ciascuna Regione, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5 della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto
legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni
amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale,
provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in
conformità ai principi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della stessa legge
n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
«2. La generalità dei compiti e
delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle
comunità montane, in base ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali,
associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell’emanazione della
legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle
funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire
l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica,
le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in
forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere
sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale
prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l’esercizio
associato delle funzioni.
«3. La legge regionale di cui al
comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura
degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti,
nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
«4. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto
legislativo le misure di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (1).
«5. Le regioni, nell’ambito della
propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.
«6. (omissis).
«7. Ai fini dell’applicazione del
presente decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente
conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono
conferiti alle regioni e agli enti locali».
Ciò premesso, riportiamo integralmente il testo del decreto legislativo
112/1998 per la parte riguardante i servizi sociali.
Decreto legislativo 112/1998
SERVIZI SOCIALI
Art. 128 (Oggetto e definizioni)
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei “servizi sociali”.
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per “servizi sociali” si
intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
Art. 129 (Competenze dello Stato)
1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la
determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
b) la
determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli
interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la
determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in
funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di
assistenza tecnica, su richiesta degli enti locali e territoriali, nonché
compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati
concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio
dell’efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la
determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo
133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti
con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli
organismi dell’Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e
gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa
dell’Unione europea;
g) la
fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per
l’accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli
interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo
necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla
concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza
temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la
determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e
degli altri organismi che operano nell’ambito delle attività sociali e che
concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le
attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il
coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e
dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri
accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli
interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di
polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione
delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la
verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di
invalidità civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente
articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla
Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili)
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni,
assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi
civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di
integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione
di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per
tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase
dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici,
di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei
servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente
articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento
abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso
amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale,
ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Art. 131 (Conferimenti alle regioni e agli enti
locali)
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i
compiti amministrativi nella materia dei “servizi sociali”, salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 129 e quelli trasferiti
all’INPS ai sensi dell’articolo 130.
2. Nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le
esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei
servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di
realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle
province.
Art. 132 (Trasferimento alle regioni)
1. Le regioni adottano, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o
delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle
regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli
altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi
sociali relativi a:
a) i minori,
inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori
di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i
tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi
civili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente decreto
legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo
conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell’ambito
delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed
al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono
nell’ambito dei “servizi sociali”, con particolare riguardo a:
a) la
cooperazione sociale;
b) le
istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il
volontariato.
Art. 133 (Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato
“Fondo nazionale per le politiche sociali”.
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse
statali destinate ad interventi in materia di “servizi sociali”, secondo la
definizione di cui all’articolo 128 del presente decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall’articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo
nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale
per le politiche migratorie di cui all’articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
4. All’articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «sentiti i Ministri interessati» sono
inserite le parole «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281».
Art. 134 (Soppressione delle strutture ministeriali)
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell’interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie
protette e sono riordinati, con le modalità di cui all’articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari
assistenziali speciali, gestioni contabili.
(1) Il comma 5 dell’art. 4 della legge 59/1997 è
così redatto: «Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di
sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi
dall’emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di
quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda
entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi
novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi
di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».
www.fondazionepromozionesociale.it