Modificata la legge
quadro sull’handicap con altri tre “possono”
Siamo esterrefatti di fronte alla
legge 21 maggio 1998 n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave”, che
riproduciamo integralmente.
Com’è ormai riconosciuto da
tutti, la legge quadro sull’handicap è una scatola vuota in quanto non è
previsto nessun diritto sostanziale esigibile da parte delle persone con
minorazioni (1): infatti non
contiene alcun obbligo per le istituzioni.
Invece di esserci dei “devono” di
modo che Regioni e Comuni siano tenuti ad istituire i servizi, ad esempio
quelli concernenti l’assistenza sociale, abbondano i “possono”: ve ne sono ben
22.
Ma, evidentemente, per il Governo
che ha presentato il disegno di legge n. 4049 alla Camera dei Deputati in data
26 luglio 1997 e il Parlamento che l’ha approvato, i 22 “possono” erano troppo
pochi, e quindi ne hanno aggiunto altri tre!
Unico aspetto positivo è
costituito dagli stanziamenti, peraltro molto modesti: 37 miliardi per il 1998,
106 per il 1999 e 59 per il 2000.
Ricordiamo che vari movimenti di
base (AIAS, AISM, ANFFAS, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione
Persone Down, Associazione Prader Willy, ASVAP 5, GRH, Lega per il diritto al lavoro,
Lega per l’emancipazione, LILA di Casale sul Sile (TV), Medicina democratica,
ULCES e UTIM) avevano proposto all’On. Livia Turco alcune modifiche sostanziali
al disegno di legge governativo n. 4049 (2), nessuna delle quali è stata accolta.
TESTO DELLA
LEGGE 162/1998 (*)
Art. 1 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.
104)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma
1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare»;
b) all’articolo
39, comma 2, all’alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le
seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,»;
c)
all’articolo 39, comma 2, dopo la lettera l),
sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) a programmare interventi
di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli
interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto
personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei
servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per
periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8,
comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e
al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di
programmi previamente concordati;
l-ter) a
disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle
persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto
alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni
erogate e della loro efficacia»;
d) dopo
l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Conferenza nazionale
sulle politiche dell’handicap) – 1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull’handicap
e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell’assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali)
– 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina
progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli
10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro
per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei
progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione
dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente
articolo».
2. Il decreto
del Ministro per la solidarietà sociale di cui all’articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 (Verifica delle prestazioni erogate e dell’efficacia
degli interventi)
1. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà
sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall’articolo 39,
comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le
misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone
affette da handicap grave nel
territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile
delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell’articolo
3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla
conseguente ridestinazione alle regioni.
Art. 3 (Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma 2,
lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte
dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno
1998, di lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere
dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l’attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall’articolo
1, comma 1, lettera d), della
presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l’anno 1998 e di
lire 46 miliardi per l’anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per
l’anno 1998, a lire 106 miliardi per l’anno 1999 e a lire 59 miliardi per
l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articoli della legge 104/1992 richiamati dalla legge 162/1998
Art. 10 (Interventi a favore di persone con
handicap in situazione di gravità)
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze
in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo
le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m)
del comma 1 dell’art. 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per
l’integrazione scolastica di cui all’art. 15 e con gli organi collegiali della
scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in
situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni
di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o
privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,, costituisce variante del
piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria
destinazione urbanistica dell’area.
Art. 39 (Compiti delle regioni)
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi
nell’ambito del piano sanitario nazionale, di cui all’art. 53 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione
regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio:
a) a definire l’organizzazione
dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per
l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire,
mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici
dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa
a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire,
in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le
modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento
del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a
promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’art. 38, le attività
di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire
le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di
accesso ai servizi;
f) a
disciplinare le modalità di controllo periodico degli interventi di inserimento
ed integrazione sociale di cui all’art. 5, per verificarne la rispondenza
all’effettiva situazione di bisogno;
g) a
disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei
servizi di aiuto personale;
h) ad
effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all’art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere
programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad
elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per
assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime.
(1) Cfr. “La legge quadro sull’handicap: dopo
cinque anni dall’approvazione resta una scatola vuota”, Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997.
(2) Cfr. “Richieste di modifiche della
legge-quadro sull’handicap”, Prospettive
assistenziali, n. 119.
(*) Dopo il testo della legge 162/1998 sono riportati gli
articoli della legge 104/1992 richiamati dalla stessa legge 162/1998.
www.fondazionepromozionesociale.it