Prospettive assistenziali, n. 122, aprile-giugno 1998

 

 

Modificata la legge quadro sull’handicap con altri tre “possono”

 

 

Siamo esterrefatti di fronte alla legge 21 maggio 1998 n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave”, che riproduciamo integralmente.

Com’è ormai riconosciuto da tutti, la legge quadro sull’handicap è una scatola vuota in quanto non è previsto nessun diritto sostanziale esigibile da parte delle persone con minorazioni (1): infatti non contiene alcun obbligo per le istituzioni.

Invece di esserci dei “devono” di modo che Regioni e Comuni siano tenuti ad istituire i servizi, ad esempio quelli concernenti l’assistenza sociale, abbondano i “possono”: ve ne sono ben 22.

Ma, evidentemente, per il Governo che ha presentato il disegno di legge n. 4049 alla Camera dei Deputati in data 26 luglio 1997 e il Parlamento che l’ha approvato, i 22 “possono” erano troppo pochi, e quindi ne hanno aggiunto altri tre!

Unico aspetto positivo è costituito dagli stanziamenti, peraltro molto modesti: 37 miliardi per il 1998, 106 per il 1999 e 59 per il 2000.

Ricordiamo che vari movimenti di base (AIAS, AISM, ANFFAS, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione Persone Down, Associazione Prader Willy, ASVAP 5, GRH, Lega per il diritto al lavoro, Lega per l’emancipazione, LILA di Casale sul Sile (TV), Medicina democratica, ULCES e UTIM) avevano proposto all’On. Livia Turco alcune modifiche sostanziali al disegno di legge governativo n. 4049 (2), nessuna delle quali è stata accolta.

 

 

TESTO DELLA LEGGE 162/1998 (*)

 

Art. 1 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;

b) all’articolo 39, comma 2, all’alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,»;

c) all’articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

d) dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap) – 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell’assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali) – 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».

2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all’articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2 (Verifica delle prestazioni erogate e dell’efficacia degli interventi)

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell’articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

 

Art. 3 (Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998, di lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l’attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l’anno 1998 e di lire 46 miliardi per l’anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l’anno 1998, a lire 106 miliardi per l’anno 1999 e a lire 59 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articoli della legge 104/1992 richiamati dalla legge 162/1998

 

Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’art. 38.

5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.

 

Art. 39 (Compiti delle regioni)

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, di cui all’art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità di controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all’art. 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all’art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

 

 

 

(1) Cfr. “La legge quadro sull’handicap: dopo cinque anni dall’approvazione resta una scatola vuota”, Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997.

(2) Cfr. “Richieste di modifiche della legge-quadro sull’handicap”, Prospettive assistenziali, n. 119.

(*) Dopo il testo della legge 162/1998 sono riportati gli articoli della legge 104/1992 richiamati dalla stessa legge 162/1998.

 

 

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