NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE DELL’AMMINISTRATORE
PROVVISORIO DI PERSONE INCAPACI
Com’è precisato nel volume “A scuola di diritti” (1) ai sensi dell’art. 35 della legge di
riforma sanitaria (n. 833 del 23 dicembre 1978) «qualora ne sussista la necessità
il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo».
La norma suddetta è rivolta alle persone in
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Tuttavia vi sono giudici tutelari che applicano
per analogia tale norma per l’assunzione di provvedimenti urgenti concernenti
persone impedite a svolgere le loro funzioni a causa della gravità delle loro
condizioni di salute (ictus, infarto, ecc.).
In questi casi il giudice tutelare può autorizzare
un congiunto o altre persone a compiere gli atti indifferibili, ad esempio il
prelievo di denaro dalla banca dell’interessato per il pagamento di imposte o
di altre scadenze, gli adempimenti urgentissimi relativi a contratti stipulati,
l’incasso di somme indispensabili per la persona temporaneamente incapace, ecc.
A titolo esemplificativo riportiamo il
provvedimento assunto dal Giudice tutelare di Torino, Dott. Francesco Palmisano
il 1° ottobre 1997.
Ufficio del Giudice tutelare
DECRETO DI NOMINA DI
AMMINISTRATORE
PROVVISORIO
IL GIUDICE TUTELARE
letto il
suesteso ricorso e gli atti allegati;
sentita la
ricorrente nell’udienza del 22.9.1997;
rilevato che
da tali atti risulta che la sig.ra B.S., nata a M. il 1° febbraio 1911, residente
in Torino, via C. n..., attualmente ricoverata presso la Casa di cura “A” di
Torino,
— è affetta
da “vasculopatia cerebrale polidistrettuale, deteriorata in demenza senile” (v.
cert. medico del dr. A.B.),
– non parla,
non riconosce più nessuno, deve essere imboccata;
– ha quale
unico parente la ricorrente (figlia);
CONSIDERATO
che dal
combinato disposto degli artt. 343 e 361 del codice civile e 35, comma 6, della
legge 23.12.1976, n. 833, si evince il principio generale che il Giudice
tutelare è tenuto a provvedere in via d’urgenza in ogni caso in cui una persona
non è in grado di provvedere ai suoi interessi e sussiste pericolo concreto che
nel tempo necessario per la nomina di un tutore provvisorio derivino gravi
danni alla persona o al patrimonio dell’incapace;
NOMINA
amministratore
provvisorio della signora B.S. la signora S.A., nata a Torino il 15.9.1943, con
i poteri e le funzioni qui di seguito specificati;
AUTORIZZA
il
sunnominato amministratore provvisorio:
– a
provvedere all’assistenza ed alla cura dell’inferma, reperendo con l’aiuto dei
servizi sociali una idonea struttura per non autosufficienti in cui ricoverare
la signora B.S.;
– disdettare
il contratto di locazione e delle varie utenze domestiche (luce, gas, telefono)
stipulati dalla signora B.S.;
DISPONE
l’immediata
efficacia del decreto ex art. 741 del codice di procedura civile
MANDA
alla
Cancelleria di comunicare:
–
all’amministratore provvisorio, signora S.A.;
– al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto di sua
competenza, in ordine all’eventuale inizio del giudizio d’interdizione.
(1) Cfr. Roberto Carapelle e Francesco Santanera, A scuola di diritti - Come difendersi da
inadempienze e abusi della burocrazia socio-sanitaria, UTET Libreria,
Torino, pag. 88, L. 12.000.
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