Prospettive assistenziali, n. 122, aprile-giugno 1998

 

 

NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE DELL’AMMINISTRATORE PROVVISORIO DI PERSONE INCAPACI

 

 

Com’è precisato nel volume “A scuola di diritti” (1) ai sensi dell’art. 35 della legge di riforma sanitaria (n. 833 del 23 dicembre 1978) «qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo».

La norma suddetta è rivolta alle persone in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.

Tuttavia vi sono giudici tutelari che applicano per analogia tale norma per l’assunzione di provvedimenti urgenti concernenti persone impedite a svolgere le loro funzioni a causa della gravità delle loro condizioni di salute (ictus, infarto, ecc.).

In questi casi il giudice tutelare può autorizzare un congiunto o altre persone a compiere gli atti indifferibili, ad esempio il prelievo di denaro dalla banca dell’interessato per il pagamento di imposte o di altre scadenze, gli adempimenti urgentissimi relativi a contratti stipulati, l’incasso di somme indispensabili per la persona temporaneamente incapace, ecc.

A titolo esemplificativo riportiamo il provvedimento assunto dal Giudice tutelare di Torino, Dott. Francesco Palmisano il 1° ottobre 1997.

 

 

Ufficio del Giudice tutelare

DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE

PROVVISORIO

IL GIUDICE TUTELARE

letto il suesteso ricorso e gli atti allegati;

sentita la ricorrente nell’udienza del 22.9.1997;

rilevato che da tali atti risulta che la sig.ra B.S., nata a M. il 1° febbraio 1911, residente in Torino, via C. n..., attualmente ricoverata presso la Casa di cura “A” di Torino,

— è affetta da “vasculopatia cerebrale polidistrettuale, deteriorata in demenza senile” (v. cert. medico del dr. A.B.),

– non parla, non riconosce più nessuno, deve essere imboccata;

– ha quale unico parente la ricorrente (figlia);

CONSIDERATO

che dal combinato disposto degli artt. 343 e 361 del codice civile e 35, comma 6, della legge 23.12.1976, n. 833, si evince il principio generale che il Giudice tutelare è tenuto a provvedere in via d’urgenza in ogni caso in cui una persona non è in grado di provvedere ai suoi interessi e sussiste pericolo concreto che nel tempo necessario per la nomina di un tutore provvisorio derivino gravi danni alla persona o al patrimonio dell’incapace;

NOMINA

amministratore provvisorio della signora B.S. la signora S.A., nata a Torino il 15.9.1943, con i poteri e le funzioni qui di seguito specificati;

AUTORIZZA

il sunnominato amministratore provvisorio:

– a provvedere all’assistenza ed alla cura dell’inferma, reperendo con l’aiuto dei servizi sociali una idonea struttura per non autosufficienti in cui ricoverare la signora B.S.;

– disdettare il contratto di locazione e delle varie utenze domestiche (luce, gas, telefono) stipulati dalla signora B.S.;

DISPONE

l’immediata efficacia del decreto ex art. 741 del codice di procedura civile

MANDA

alla Cancelleria di comunicare:

– all’amministratore provvisorio, signora S.A.;

– al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto di sua competenza, in ordine all’eventuale inizio del giudizio d’interdizione.

 

(1)     Cfr. Roberto Carapelle e Francesco Santanera, A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia socio-sanitaria, UTET Libreria, Torino, pag. 88, L. 12.000.

 

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