Prospettive assistenziali, n. 123, luglio-settembre 1998

 

 

la relazione al parlamento sull’attuazione delle politiche per l’handicap relativa al 1997

 

Anche quest’anno, come d’altronde è previsto dalla normativa vigente, il Ministro per la solidarietà sociale ha trasmesso al Parlamento in data 15 aprile 1998 i dati relativi allo stato di attuazione in Italia delle politiche per l’handicap.

Nella brevissima presentazione il Ministro Turco, ripetendo quasi alla lettera quanto aveva scritto nella relazione riguardante il 1996, segnala che dagli elementi raccolti «emerge la necessità di un’ampia analisi dei risultati conseguiti, ma ancor più l’esigenza di un’approfondita riflessione sulle scelte da operare nell’ambito delle politiche per l’handicap nel nostro paese» (1).

In concreto, nelle due relazioni del 1996 e 1997 non compaiono valutazioni di sorta sull’attuazione della legge 104/1992 caratterizzata, com’è noto, dalla presenza di ben 22 “possono” e sulle iniziative da intraprendere perché finalmente siano date risposte reali alle sempre più pressanti esigenze degli handicappati.

Non si comprende per quali motivi il Ministro Turco, nella presentazione della relazione per il 1997, dia di fatto il suo avallo all’inefficace legge quadro sull’handicap, fra l’altro approvata da un Parlamento diverso da quello attuale quando lei non svolgeva le funzioni di Ministro per la solidarietà sociale, a meno che l’On. Turco voglia porsi come continuatrice delle politiche “sociali” della prima Repubblica.

Al riguardo non si può fare a meno di rilevare che i funzionari del Ministero della solidarietà sociale citano come fatto positivo la legge 284/1997, che, invece, è un esempio incontrovertibile di gestione clientelare.

In merito il notiziario “Handicap & Scuola” (n. 79, giugno-luglio 1998) osserva quanto segue:

«Quattro articoli di legge e ben 20 miliardi di lire annui sono assegnati alle Regioni, alla “Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità” ed alla Federazione tra le istituzioni pro ciechi, per interventi volti a costituire o potenziare centri regionali per la prevenzione della cecità e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

«Trattasi di una delle solite leggine, molto frequenti nella “prima repubblica”, ma che la “seconda” non smette di sfornare. Infatti il miliardo annuo assegnato all’Agenzia per la prevenzione della cecità è la riprova del fallimento della “prevenzione” da parte delle USL come era stato previsto dalla L. n. 833/78. Se la L. n. 284 ha deciso di dare cinque miliardi annui alle Regioni per questo scopo, che bisogno c’era di darne un altro alla “Sezione italiana” dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità? Non potevano le Regioni ricevere anche questo sesto miliardo e poi convenzionarsi con centri, ivi compresa l’Unione Italiana Ciechi?

«E se le Regioni ricevono 12 miliardi annui per i centri per pluriminorati, che bisogno c’era di regalarne altri due annui  alla Federazione degli ex istituti speciali per ciechi, oggi totalmente privi di alunni, in quanto inseriti nelle scuole comuni? Una volta si sarebbe definita questa federazione come “ente inutile”, perché il suo scopo, quello della scolarizzazione dei ciechi, è stato definitivamente realizzato con l’integrazione nella scuola. Invece, mentre si lesinano gli spiccioli per un posto di sostegno in più, non si ha neppure un attimo di esitazione a regalare ad un ente inutile due miliardi annui.

«E se tutte le altre associazioni di disabili chiedessero simili leggi per le loro “categorie”, che ne sarebbe del bilancio e della politica degli “interventi globali” e non più settoriali?».

 

Persone con handicap e lavoro

La relazione al Parlamento comprende anche la situazione relativa all’inserimento lavorativo delle persone con handicap; dagli elementi trasmessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale emerge quanto segue:

«L’andamento del collocamento obbligatorio generale, disciplinato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, è indicato nelle due tabelle allegate che contengono i dati al 30 giugno 1996 relativi agli invalidi disoccupati iscritti negli elenchi speciali ed a quelli occupati in base alle norme sulle assunzioni obbligatorie.

«Dai dati suddetti si rileva tra l’altro:

a) i lavoratori protetti disoccupati sono circa 255.000 (compresi circa 40.000 non invalidi). Di questi 203.000 sono gli invalidi civili, pari al 77,7%, 37.000 sono orfani e vedove, pari al 14,8%, 6.500 sono gli invalidi del lavoro, pari al 2,5%;

b) i lavoratori protetti occupati sono circa 250.000. Di questi 133.000 sono gli invalidi civili, pari al 53,2%; 55.000 sono orfani e vedove, pari al 22%; 21.000 sono gli invalidi del lavoro, pari all’8,4%. Peraltro è utile tener presente che, nel nostro Paese, molti invalidi sono occupati anche al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio;

c) inoltre si nota: l’elevato numero di disoccupati; l’altissima percentuale di invalidi civili tra i disoccupati (77,7%); i lavoratori protetti non invalidi (orfani, vedove e profughi) hanno una situazione nettamente migliore rispetto a quella degli invalidi. Infatti occupano circa il 26,6% dei posti di lavoro mentre costituiscono circa il 15% del totale dei disoccupati».

Com’è stato giustamente osservato (2) «nel commento dei dati inspiegabilmente non viene fatto alcun cenno ad un calo di circa 40.000 unità avvenuto in un solo anno, tra gli occupati inseriti ai sensi della legge 482/1968».

Il Ministero del lavoro segnala, inoltre, che «negli elenchi del collocamento speciale vi è un gran numero di lavoratori privi delle qualificazioni professionali necessarie alle aziende». A nostro avviso è deplorevole che il Ministro ed i funzionari scrivano che «per questo assume una fondamentale importanza lo sviluppo delle varie forme di qualificazione professionale, da svolgersi possibilmente con la collaborazione delle aziende», senza aver però messo in moto nessuna iniziativa.

Anche in merito ad un altro aspetto estremamente importante, il Ministero del lavoro fa una constatazione giusta, senza però – anche in questo caso – aver preso dal 1968 ad oggi alcuna iniziativa concreta. Segnala, infatti, fatto arcinoto, che «vi è una forte opposizione da parte dei datori di lavoro ad applicare l’attuale sistema di assunzioni obbligatorie».

È, altresì, vero che «una delle principali carenze dell’attuale sistema è il carattere prevalentemente assistenziale della disciplina» della legge 482/1968, ma anche a questo riguardo il Ministero del lavoro tace sulle numerose iniziative che i suoi predecessori e lui stesso avrebbero potuto, anzi dovuto assumere, affinché mano a mano che emergevano difficoltà venissero predisposte le occorrenti misure amministrative occorrenti per la piena e tempestiva applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio.

È troppo comodo affermare che una legge è carente perché fondata soprattutto sull’assistenzialismo (il che non è nemmeno vero) e stare alla finestra a guardare, magari in compagnia degli industriali che non vogliono attuarla.

Non si può nemmeno tacere sul fatto che finora l’attuale Ministro del lavoro e tutti quelli che l’hanno preceduto si sono ben guardati dal dare attuazione all’art. 26 della legge 482/1968 in cui è previsto che «le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12, 13, nonché quelle stabilite dall’art. 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all’art. 18» e cioè della sottocommissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza ai disoccupati (3).

Pertanto, non c’era alcuna esigenza di una modifica legislativa: era ed è sufficiente la buona volontà del Ministro del lavoro per ovviare alla non rispondenza delle aliquote previste dalla legge 482/1968 alla situazione reale.

Circa l’opposizione dei datori di lavoro, va ricordato, ancora una volta, che la stragrande maggioranza degli handicappati, se viene loro fornita una adeguata formazione professionale (materia in cui il Ministero del lavoro ha competenze non trascurabili!) è in grado di svolgere i compiti assegnati dalle imprese pubbliche e private con una capacità lavorativa uguale a quella della media dei lavoratori senza menomazioni.

 

Assunzioni obbligatorie effettuate dai Ministeri nel 1997

 

Dall’esame della relazione presentata al Par­lamento, risulta estremamente deludente la situazione riguardante le assunzioni obbligatorie per legge, effettuate nel 1997 (4).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali fornisce un completo quadro di riferimento, come risulta dalla tabella che riportiamo.

Segnala inoltre che «con decreto ministeriale 22 dicembre 1997, in corso di registrazione, è stata indetta, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella direttiva 1° dicembre 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri, una selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 20 portatori di handicap da inquadrare nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera della III qualifica funzionale previo periodo di tirocinio prelavorativo di mesi sei da effettuarsi presso alcuni istituti dipendenti situati nelle regioni: Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lazio».

A sua volta il Ministero dei trasporti e della navigazione, mentre riferisce che nel 1997 non sono state effettuate assunzioni di invalidi civili, precisa che i posti riservati alle categorie protette sono 476 così distribuiti: n. 53 di 9ª qualifica funzionale, 65 per l’8ª, 143 per la 7ª, 120 per la 6ª, 54 per la 5ª, 15 per la 4ª e 29 per la 3ª.

Gli altri Ministeri non presentano gli elementi necessari per conoscere il numero dei posti riservati alle assunzioni obbligatorie ed i posti ricoperti; i dati riportati nella relazione sono i seguenti:

  Ministero degli affari esteri: assunzioni n. 1

  Ministero dei lavori pubblici: non fornisce i dati richiesti (5)

  Ministero del bilancio: non fornisce i dati richiesti (6)

  Ministero del commercio con l’estero: assunzioni zero

  Ministero del lavoro: assunzioni zero

  Ministero del tesoro: assunzioni zero

  Ministero dell’ambiente: non ha inviato il rapporto richiesto

  Ministero dell’industria: assunzioni zero

  Ministero dell’interno: assunzioni zero

  Ministero dell’università: non ha inviato il rapporto richiesto

  Ministero della difesa: assunzioni zero

  Ministero della pubblica istruzione: non fornisce i dati richiesti

  Ministero della sanità: non fornisce i dati richiesti

  Ministero di grazia e giustizia: assunzioni zero

  Ministero per le politiche agricole: assunzioni n. 1

  Ministero per le pari opportunità: non fornisce i dati richiesti

  Ministero della funzione pubblica: non fornisce i dati richiesti

  Dipartimento della protezione civile: non fornisce i dati richiesti

  Dipartimento del turismo: non fornisce i dati richiesti

  Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: non fornisce i dati richiesti

 

Relazioni delle Regioni e delle Province autonome

 

Anche a causa della scarsa validità del questionario predisposto dal Ministero per la solidarietà sociale, non si riesce a comprendere quale sia il livello di attuazione della legge 104/1992 nelle Regioni e nelle Province autonome.

Per quanto riguarda gli stanziamenti per il 1997, essi non sono comparabili in quanto i riferimenti (sanità, assistenza, ecc.) non sono omogenei. In ogni caso risultano essere i seguenti:

Regione Abruzzo, 7.500 milioni; Basilicata, 1.750; Calabria, 10.806; Campania, 17.138; Emilia-Romagna, 1.712; Friuli-Venezia Giulia, 36.783; Lazio, 408.423; Liguria, 81.000; Lombardia, 322.293; Marche, 37.512; Molise, 1.289; Piemonte, 13.400; Puglia, dato non trasmesso; Sardegna, dato non trasmesso (7); Sicilia, dato non trasmesso; Toscana, 10.960; Umbria, 2.994; Valle d’Aosta, 7.461; Veneto, 86.000; Provincia autonoma di Bolzano, 48.473; Provincia autonoma di Trento, dato non trasmesso.

 

Interventi economici a favore delle persone con handicap

 

Il rapporto del Ministero dell’interno riferisce quanto segue: «Nel settore della protezione economica a favore dei minorati civili il Ministero concorre, come noto, mediante la corresponsione a carattere continuativo di pensioni, assegni ed indennità a favore degli invalidi civili, ciechi civili e dei sordomuti.

«Il numero degli assistiti è risultato al dicembre 1997 pari a complessive 1.386.599 unità di cui n. 1.228.989 invalidi civili, n. 117.243 ciechi civili e n. 40.367 sordomuti.

«I beneficiari dell’indennità di accompagnamento risultano, per gli invalidi civili, in numero totale di 845.593, di cui 589.855 ultrasessantacinquenni, 34.587 minori di anni 18. Risultano n. 57.336 per i ciechi civili.

«I beneficiari dell’indennità speciale spettante ai ciechi civili parziali ventesimisti ammontano a 58.907, mentre i beneficiari dell’indennità di comunicazione spettante ai sordomuti ammontano a 40.346.

«I minori beneficiari dell’indennità mensile di frequenza, prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, risultano essere stati in media bimestrale circa 10.000, con punta massima, nei mesi di maggiore frequenza scolastica di circa 21.952 assistiti (terzo bimestre).

«La spesa sostenuta per il 1997 è distinta come segue:

            L.  14.280.403.218.095  per gli invalidi civili

            L.      238.349.177.415  per i sordomuti

            L.    1.487.729.235.690  per i ciechi civili

Totale   L.  16.006.481.631.200

«Il quadro evolutivo del numero degli ammessi all’assistenza nel periodo conferma anche per il 1997 una leggera flessione del numero degli assistiti per le pensioni spettanti ad invalidi civili (–2,11%), ciechi civili (–2,41%), tutte collegate, come noto, a situazioni reddituali da contenersi entro limiti di reddito prescritti dalla legge (per il 1997 L. 22.310.775 per le pensioni e L. 5.077.800 per l’assegno mensile).

«Per la prima volta è rilevata una flessione per i titolari di indennità di accompagnamento (–2,75% per gli invalidi civili, –3,13% per i ciechi).

«Rimane altresì confermato che il numero più consistente dei beneficiari di detta provvidenza riguarda la fascia relativa agli ultrasessantacinquenni, la fascia anziana, quindi, più esposta ovviamente a rischi di invalidamento. La percentuale di detta fascia sul totale dei titolari ammonta a circa il 68%.

«La flessione del numero dei titolari di pensione, assegno mensile ed ora anche dell’indennità di accompagnamento può trovare giustificazione nel potenziamento dell’attività di verifica, sia da parte del Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, sia da parte del Ministero dell’Interno (incroci effettuati a livello nazionale con banche dati dell’INPS, INAIL, Ministero del Tesoro) nonché nella introduzione a partire dal 1993, dell’obbligo di dichiarazione reddituale annuale da parte delle categorie dei minorati civili e delle verifiche sullo stato di non ricovero o di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, introdotte dalla legge 662/96 per i titolari di indennità di accompagnamento e di assegno men-sile.

«L’indice medio nazionale del rapporto percentuale degli assistiti rispetto alla popolazione residente è risultato per il 1997 anch’esso in flessione pari al 2,46% rispetto all’anno precedente (2,52%), con punte massime del 3,42% nella Regione Umbria, del 3,45% nella Regione Abruzzo, del 3,27% nella Calabria, del 3,76% nella Sardegna, del 3,21% in Basilicata, del 3,14% nella Sicilia».

Molto deludente la seguente parte della relazione dello stesso Ministero dell’interno: «A seguito della proroga a tutto aprile 1997 dei termini di delega al Governo ex art. 3 della legge 335/1995, sono proseguite, peraltro senza esito favorevole, le riunioni a livello interministeriale presso il Dicastero del lavoro, al fine di esaminare ulteriormente la possibilità di pervenire all’elaborazione di criteri di valutazione dei requisiti medico-sanitari con riferimento alla definizione di persona handicappata ex art. 3 della legge n. 104/1992, come previsto dall’art. 3 della legge 335/1995».

Infine, per la prima volta anche il Ministero dell’interno riconosce il fallimento sostanziale della legge 104/1992. Infatti afferma che «allo stato attuale mancano pertanto ancora criteri univoci ed omogenei di valutazione dell’handicap e la legge-quadro n. 104 del 1992 non mostra di avere assolto alla sua funzione giuridica di armonizzare nei vari settori delle invalidità caratterizzati da criteri di valutazione diversi».

Speriamo che – finalmente – anche il Ministro Livia Turco ne prenda atto!

 

 

(1) Nella relazione concernente il 1996 il Ministro, Livia Turco, aveva riconosciuto «la necessità di un’ampia e appropriata analisi dei risultati raggiunti per valutare i risultati conseguiti, ma ancor più per comprendere quali siano state in questo periodo le motivazioni principali che ne hanno limitato la sua piena attuazione», aggiungendo che «si impone oggi una riflessione più attenta anche al fine di offrire nuove proposte per ridefinire le politiche per l’handicap nel nostro paese».

(2) Cfr. l’articolo “Legge quadro sull’handicap: lo stato di attuazione nel 1997”, Appunti, n. 117, luglio-agosto 1998.

(3) Gli articoli 11, 12 e 13 indicano le aliquote di handicappati che le aziende pubbliche e private sono obbligate ad assumere. L’art. 9 stabilisce la ripartizione delle suddette aliquote fra le varie categorie di riservatari e precisamente:

– invalidi di guerra................................................................. 25%

– invalidi civili di guerra......................................................... 10%

– invalidi per servizio............................................................ 15%

– invalidi del lavoro............................................................... 15%

– orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro ........ 15%

– invalidi civili ....................................................................... 15%

– sordomuti ............................................................................ 5%

Precisa lo stesso articolo 9 che «in mancanza di diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio».

Vi erano, dunque, due concrete possibilità di trasferire le aliquote inutilizzate per mancanza totale o parziale di soggetti collocabili ai disoccupati delle altre categorie e quindi, in primo luogo, agli invalidi civili.

(4) Nella relazione non compaiono i dati relativi alle attività svolte dalle Presidenze della Repubblica e del Consiglio dei Ministri, e quindi non vi sono nemmeno quelli (abbattimento barriere architettoniche, assunzioni obbligatorie effettuate, tirocini ammessi, ecc.) riguardanti il Ministero per la solidarietà sociale. Neppure interpellati sono stati gli altri organi istituzionali quali la Camera dei Deputati, il Senato, la Corte costituzionale, la Corte dei Conti, ecc.

(5) Poiché ai Ministeri ed ai Dipartimenti era stato richiesto di segnalare anche la situazione relativa alle assunzioni, la non trasmissione dei dati e la non presentazione del rapporto richiesto devono essere intese, a nostro avviso, come assenza di inserimenti effettuati.

(6) Il Ministero del bilancio non fornisce alcun dato sugli inserimenti lavorativi, ma scrive che «massima è la sensibilità di questa Amministrazione e del personale tutto per risolvere praticamente ogni problema, anche d’ordine materiale, che si incontra per una piena integrazione lavorativa e la disponibilità di tutti si risolve in completa collaborazione per ogni ausilio e assistenza per la parte relativa ad incombenze di questa Amministrazione». Da parte nostra chiediamo: «È stata rispettata la legge 482/1968? Se sì, perché non vengono segnalati i relativi elementi conoscitivi?».

(7) Nella relazione della Regione Sardegna si legge – incredibile ma vero – che «diversi uffici e assessorati svolgono attività e promuovono iniziative in favore di soggetti portatori di handicap. Finora non è stato realizzato un adeguato coordinamento per cui risulta carente anche la conoscenza delle diverse iniziative».

 

 

 

Aliquote d’obbligo e dei posti da riservare all’assunzione dei portatori di handicap suddivisi per profilo professionale.

Profili professionali

 

 

 

Coadiutore

Dattilografo

Addetto alle lavorazioni

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

Addetto alle attrezzature e pulizie

Totali

 

Qualifica

Funzionale

 

 

IV

IV

III

 

III

 

II

Organico

di profili

 

 

171

1.101

560

 

1.221

 

179

 

Percentuali

art. 12 - L. 482/68

 

15%

15%

15%

 

40%

 

40%

 

Posti riservati

assunzioni obbligatorie

 

26

165

84

 

488

 

72

 

Riserva portatori di

handicap (10% posti

riservati)

 

3

16

8

 

49

 

7

 

83

Posti

Ricoperti

 

 

1

 

2

 

2

 

5

Posti

disponibili

 

 

3

16

7

 

47

 

5

 

78

 

 

 

Tabella 1 - Lavoratori fruenti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie - Disponibili (*) (di cui alla Legge 482/68 e successive modificazioni). Rilevazione annuale - Dati al 30 giugno 1996.

(*) N.B. - Non vi sono invalidi ex militari di guerra fra i disponibili.

 

Tabella 2 - Lavoratori fruenti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie - Occupati presso aziende private ed enti pubblici (di cui alla Legge 482/68 e successive modificazioni). Rilevazione annuale - Dati al 30 giugno 1996.

 

 

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