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IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE CONFERMA CHE GLI ENTI PUBBLICI NON POSSONO PRETENDERE CONTRIBUTI ECONOMICI DAI PARENTI DI ASSISTITI MAGGIORENNI
Pubblichiamo uno stralcio della relazione del Difensore civico della Regione Piemonte,
Dott. Bruno Brunetti, già dirigente
della Pretura di Torino.
Nell'ambito dei problemi affrontati merita un cenno
particolare quello relativo ai contributi economici richiesti ai parenti degli
assistiti da parte di strutture socio-sanitarie assistenziali attraverso il
richiamo all'obbligo alimentare. Lo scrivente ha, a questo proposito, rilevato
che l'obbligo patrimoniale può essere imposto solo dalla legge (art. 23
Costituzione) e che la normativa vigente non prevede rivalse di sorta nei
confronti dei parenti da parte dell'ente che ha erogato l'assistenza. Questo
difensore civico ha rilevato che la prassi, talvolta seguita, del ricorso alla
normativa concernente l'obbligo alimentare non è condivisibile, ponendo in
evidenza che i soggetti dell'obbligazione alimentare sono, da un lato, l'avente
diritto (che non può certo identificarsi con l'ente pubblico) e, dall'altro,
l'obbligato, per cui la relativa azione è proponibile solo nell'ambito di
questi soggetti.
È stata quindi esclusa la proponibilità da parte dell'ente
pubblico dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati agli alimenti;
prestazioni assistenziali ed obblighi alimentari, infatti rispondono a presupposti
diversi, non sussidiari gli uni rispetto agli altri, costituiti, da un lato,
dall'obbligo preminente per lo Stato di garantire l'assistenza e, quindi, la
salute e, dall'altro, dall'esigenza, circoscritta all'ambito famigliare, di
provvedere l'avente diritto dei mezzi di sussistenza, ove il soggetto non sia
in grado di procurarseli con il proprio lavoro.
È stato escluso che possa ipotizzarsi un ingiustificato
arricchimento per il parente tenuto alla corresponsione degli alimenti, finché
questi non vengano richiesti dall'avente diritto e sia conseguentemente sorto
l'obbligo del pagamento. La proponibilità dell'azione surrogatoria è stata
infine esclusa per la considerazione che tale mezzo processuale ha carattere
sussidiario ed ha come presupposto il mancato esercizio di azioni di cui il
debitore trascuri la proposizione. Si è ancora rilevato che la proposizione
dell'azione surrogatoria è esclusa dal legislatore nei confronti di azioni,
come quella alimentare, che hanno una precisa connotazione personalistica e non
sono perciò esercitabili da terzi, facendo, peraltro, sempre salva l'ipotesi di
accordi convenzionali fra le parti interessate e, quindi, la volontaria
assunzione del correlativo obbligo di contribuire al pagamento da parte dei
familiari degli assistiti.
SCANDALO SULLE ADOZIONI
FORZATE DI BAMBINI BRASILIANI
II ministero della giustizia di Brasilia ha sospeso
l'attività di alcune agenzie che si occupano dell'adozione dei bambini
brasiliani da parte di facoltose coppie europee. L'accusa è quella di favorire
pratiche di adozione forzata. L'inchiesta è partita a seguito della denuncia
fatta da un gruppo di 49 madri, a cui sarebbe stata tolta la patria potesà con
motivazioni artificiose, proprio per accelerare le pratiche.
(da Vita, 21 agosto 1998)
LOTTERIE ORGANIZZATE DA
GRUPPI DI VOLONTARIATO E DA ONLUS (*)
Riportiamo dal
settimanale "Vita" del 17 aprile 1998 quanto segue:
Per ottenere l'autorizzazione a
promuovere lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, il decreto
legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha semplicemente equiparato le
Onlus agli enti morali. In seguito alle modifiche apportate con l'art. 24,
comma 1, del decreto legislativo n. 460/1997, l'art. 40, comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938 dice infatti:
«L'Intendenza
di finanza può autorizzare previo nullaosta della Prefettura:
1) Le lotterie promosse e dirette da enti morali,
organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus), associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, con
vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il
cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di
lire 100 milioni. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio
della provincia.
2) le tombole promosse e dirette da enti morali,
organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus), associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, purché il
prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e
culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25
milioni. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la
tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi tramite le ricevitorie
del lotto.
3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e
diretti da enti morali, Onlus, associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati
dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, purché l'operazione sia limitata
al territorio del comune e il ricavato non ecceda la somma di lire 100
milioni».
(*) Le ONLUS sono le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale. I gruppi iscritti nei registri regionali del
volontariato sono di diritto considerati ONLUS.
www.fondazionepromozionesociale.it