Prospettive assistenziali, n. 123, luglio-settembre 1998

 

 

 

Notizie

 

 

IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE CONFERMA CHE GLI ENTI PUBBLICI NON POSSONO PRETENDERE CONTRIBUTI ECONOMICI DAI PARENTI DI ASSISTITI MAGGIORENNI

 

Pubblichiamo uno stralcio della relazione del Difensore civico della Regione Piemonte, Dott. Bruno Brunetti, già dirigente della Pretura di Torino.

 

Nell'ambito dei problemi affrontati merita un cenno particolare quello relativo ai contributi economici richiesti ai parenti degli assistiti da parte di strutture socio-sanitarie assistenziali attraverso il richiamo all'obbligo alimentare. Lo scrivente ha, a questo pro­posito, rilevato che l'obbligo patrimoniale può esse­re imposto solo dalla legge (art. 23 Costituzione) e che la normativa vigente non prevede rivalse di sorta nei confronti dei parenti da parte dell'ente che ha erogato l'assistenza. Questo difensore civico ha rilevato che la prassi, talvolta seguita, del ricorso alla normativa concernente l'obbligo alimentare non è condivisibile, ponendo in evidenza che i soggetti dell'obbligazione alimentare sono, da un lato, l'a­vente diritto (che non può certo identificarsi con l'en­te pubblico) e, dall'altro, l'obbligato, per cui la relati­va azione è proponibile solo nell'ambito di questi soggetti.

È stata quindi esclusa la proponibilità da parte del­l'ente pubblico dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati agli alimenti; prestazioni assistenzia­li ed obblighi alimentari, infatti rispondono a presup­posti diversi, non sussidiari gli uni rispetto agli altri, costituiti, da un lato, dall'obbligo preminente per lo Stato di garantire l'assistenza e, quindi, la salute e, dall'altro, dall'esigenza, circoscritta all'ambito fami­gliare, di provvedere l'avente diritto dei mezzi di sus­sistenza, ove il soggetto non sia in grado di procu­rarseli con il proprio lavoro.

È stato escluso che possa ipotizzarsi un ingiustifi­cato arricchimento per il parente tenuto alla corre­sponsione degli alimenti, finché questi non vengano richiesti dall'avente diritto e sia conseguentemente sorto l'obbligo del pagamento. La proponibilità del­l'azione surrogatoria è stata infine esclusa per la considerazione che tale mezzo processuale ha carattere sussidiario ed ha come presupposto il mancato esercizio di azioni di cui il debitore trascuri la proposizione. Si è ancora rilevato che la proposi­zione dell'azione surrogatoria è esclusa dal legisla­tore nei confronti di azioni, come quella alimentare, che hanno una precisa connotazione personalistica e non sono perciò esercitabili da terzi, facendo, peraltro, sempre salva l'ipotesi di accordi conven­zionali fra le parti interessate e, quindi, la volontaria assunzione del correlativo obbligo di contribuire al pagamento da parte dei familiari degli assistiti.

 

 

 

SCANDALO SULLE ADOZIONI FORZATE DI BAMBINI BRASILIANI

 

II ministero della giustizia di Brasilia ha sospeso l'attività di alcune agenzie che si occupano dell'ado­zione dei bambini brasiliani da parte di facoltose coppie europee. L'accusa è quella di favorire prati­che di adozione forzata. L'inchiesta è partita a segui­to della denuncia fatta da un gruppo di 49 madri, a cui sarebbe stata tolta la patria potesà con motiva­zioni artificiose, proprio per accelerare le pratiche.

(da Vita, 21 agosto 1998)

 

 

 

LOTTERIE ORGANIZZATE DA GRUPPI DI VOLONTARIATO E DA ONLUS (*)

 

Riportiamo dal settimanale "Vita" del 17 aprile 1998 quanto segue:

 

Per ottenere l'autorizzazione a promuovere lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, il decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha sem­plicemente equiparato le Onlus agli enti morali. In seguito alle modifiche apportate con l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 460/1997, l'art. 40, comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938 dice infatti:

«L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nullaosta della Prefettura:

1) Le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e spor­tivi, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo com­plessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100 milioni. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia.

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e spor­tivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25 milioni. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi tramite le ricevi­torie del lotto.

3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, Onlus, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, cultu­rali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune e il ricavato non ecceda la somma di lire 100 milioni».

 

 

(*) Le ONLUS sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I gruppi iscritti nei registri regionali del volontariato sono di diritto considerati ONLUS.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it