PROPOSTA
DI DELIBERA SUL VOLONTARIATO INTRA-FAMILIARE
Com’è noto, molte decine di
migliaia sono i congiunti che, senza avere alcun obbligo giuridico ma con forte
impegno etico, accolgono a casa loro parenti maggiorenni totalmente non
autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi o di malattie
invalidanti in atto o loro esiti.
Mentre è della massima importanza
la permanenza al proprio domicilio dei soggetti in difficoltà, si rileva che
molto spesso le competenti autorità approfittano dei legami affettivi per non
fornire le prestazioni indispensabili, come ad esempio, i centri diurni per
handicappati intellettivi ultraquindicenni, non inseribili in corsi di
formazione a causa della gravità delle loro condizioni. Per i soggetti malati
sovente non vengono prestate a casa del paziente le necessarie cure mediche e
infermieristiche.
D’altra parte non si può
dimenticare che i vincoli di parentela non possono e non devono far venire meno
i doveri di solidarietà sociale da parte di tutta la comunità.
Va, altresì, osservato che non si
comprende per quali motivi le Amministrazioni pubbliche versino contributi
economici per gli affidamenti di maggiorenni a terze persone e non debbano
assumere gli stessi oneri se il soggetto convive presso congiunti i quali – lo
ripetiamo – non hanno alcun obbligo giuridico di continuare ad accoglierlo a
casa loro.
Pertanto, per favorire
l’accoglienza intra-familiare, e per dare un concreto aiuto a coloro che vi
provvedono spesso con enormi sacrifici materiali, psicologici ed economici, il
CSA ha proposto alle autorità competenti (del settore assistenziale se si
tratta di handicappati intellettivi o del settore sanitario nel caso di
soggetti malati) la bozza di delibera (di cui si riporta il testo) riferita al
Comune di Torino.
L’autorevole parere di Padre Giacomo Perico
Data anche l’assoluta novità dell’iniziativa, abbiano chiesto un parere a
Padre Giacomo Perico, del Centro Studi Sociali di Milano, redattore di “Aggiornamenti sociali” e Autore di
numerosi articoli su varie questioni sociali (adozione, anziani cronici non
autosufficienti, divorzio, ecc. e di importanti pubblicazioni, di cui
ricordiamo, in particolare, il volume “Problemi di etica sanitaria”), che ci ha
scritto quanto segue:
«Ho letto con attenzione la
proposta del Coordinamento “Sanità e Assistenza” fra i movimenti di base in
materia di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non
autosufficienti a causa di gravi “handicap intellettivi” o di “malattie
invalidanti in atto” o di “esiti di queste”.
«È inaccettabile che le Autorità
competenti, proprio perché vi sono parenti, che sul piano dell’affetto si
rendono disponibili a dare – talvolta con grandi sacrifici – la loro
collaborazione, si astengano dal fornire le prestazioni indispensabili al caso.
È un vero abuso nell’ambito dei propri compiti, che devono fondarsi solo sulla
fisica “realtà”, libera da motivazioni di origine radicalmente diversa, che,
oltre tutto, può mutare nel tempo e nella qualità o nella continuità.
«Condivido personalmente, dunque,
la Vostra proposta, anche perché – come dite bene in chiusura – le prestazioni
parentali talvolta richiedono sacrifici di carattere materiale, psicologico ed
economico, che, pur non costituendo di loro natura oggetto diretto di calcolo
nelle valutazioni, hanno un loro “oggettivo valore”, non può essere
sottovalutato, nell’ambito di una “considerazione umana totale”, cui tutti
siamo chiamati anche sul piano delle leggi. Gli incaricati non sono chiamati a
valutare la bontà o la santità di un parente, ma solo a valutare il caso nel
suo oggettivo tracciato.
«Seguo la Vostra attività con
grande attenzione: come sempre, anche se gli anni passano».
BOZZA DI DELIBERA SUL
VOLONTARIATO INTRA-FAMILIARE (1)
Con deliberazione n. 1398 approvata dal Consiglio comunale di Torino in
data 14 settembre 1976, vennero, fra l’altro, avviate iniziative riguardanti
“affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti,
inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie,
persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari)”.
Scopo della suddetta delibera, tuttora in vigore, era ed è la creazione di
alternative al ricovero in istituto in modo da consentire la permanenza dei
soggetti nel vivo del contesto sociale e possibilmente in famiglia.
Successivamente, con deliberazione n. 1680 n. mecc. 8503614/19 del 25 marzo
1985, venne stabilito che «per i minori
non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicaps fisici o psichici
riconosciuti invalidi al 100 per 100 dalle apposite Commissioni sanitarie
provinciali previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi quindi diritto
all’indennità o assegno di accompagnamento, si propone che il sussidio mensile
erogato dal Comune di Torino venga maggiorato del 100 per 100 e che l’indennità
o l’assegno di accompagnamento, previsti dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18
art. n. 1, vengano attribuiti agli affidatari».
Si ricorda, altresì, che con la deliberazione
n. 8801547/19, approvata dal Consiglio comunale di Torino in data 22 febbraio
1988, venne disposto che, nel caso il Tribunale per i minorenni di Torino
avesse disposto – come è avvenuto – l’adozione della minore Monica, gravemente
handicappata a causa della mancanza dei quattro arti, il Comune di Torino
avrebbe garantito anche durante la maggiore età dell’interessata la
prosecuzione degli interventi assistenziali che all’epoca riguardavano
l’affidamento familiare a scopo educativo della minore suddetta.
Dalle esperienze maturate nel settore degli handicappati intellettivi
riconosciuti invalidi al 100 per 100 dalle apposite Commissioni, risulta che un
numero rilevante di soggetti, nonostante la gravità delle loro condizioni
fisiche e intellettive, continua ad essere accolto dai propri congiunti anche
dopo il raggiungimento della maggiore età.
Due servizi hanno fornito prestazioni che hanno consentito a molti di
continuare ad accogliere i loro familiari handicappati intellettivi: si tratta
dei centri socio-terapeutici e dei ricoveri di sollievo presso comunità
alloggio.
Ferma restando la messa a disposizione delle prestazioni assistenziali
sopra indicate (CST e ricoveri di sollievo) e degli altri interventi necessari,
allo scopo di favorire la permanenza presso i loro congiunti dei soggetti con
un’invalidità del 100 per 100, non autosufficienti e aventi diritto
all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18,
fatto che determina anche notevoli risparmi economici da parte dell’Amministrazione,
con la presente deliberazione si intende riconoscere il positivo apporto del
volontariato intra-familiare (genitori, fratelli e sorelle, ecc.).
Pertanto, ai suddetti congiunti che accolgono un loro familiare maggiorenne
avente un’invalidità del 100 per 100 e diritto all’indennità di
accompagnamento, non autosufficiente a causa di handicaps fisici e/o
intellettivi e non in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua a
causa della gravità delle condizioni psico-fisiche, il Comune di Torino eroga,
anche al fine di dare attuazione all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
un contributo mensile di pari importo all’indennità di accompagnamento
spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18.
Il contributo suddetto viene disposto esclusivamente ai soggetti nei cui
confronti il Comune di Torino è competente in materia assistenziale; quindi non
viene erogato a coloro il cui handicap è causato da malattie in atto o loro
esiti, e, quindi, la competenza è delle Aziende USL.
Restano ferme le altre disposizioni del Comune di Torino riguardanti gli
inserimenti extra-familiari di handicappati adulti.
(1) La stesura è riferita al Comune di Torino.
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