Prospettive
assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre 1998
codice deontologico relativo al trattamento dei dati
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica
Riportiamo integralmente il provvedimento assunto
il 29 luglio 1998 dal Garante per la protezione dei dati personali, Stefano
Rodotà (1).
Art. 1
Principi generali
1. Le
presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona
con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza
dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza
autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del
diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la
diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi
collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di
pensiero, attuato nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi
propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o
altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe
previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge
n. 675/1996.
Art. 2
Banche-dati di uso redazionale
e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il
giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1,
comma 2, lettera b), della legge n.
675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità
della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda
altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e
pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a
fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della
legge n. 675/1996.
2. Se i dati
personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese
editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due
volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare
i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano
altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le
persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla
legge n. 675/1996.
3. Gli
archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della
professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono
tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2
della legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il
giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al
perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3
Tutela del domicilio
1. La tutela
del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di
cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso
corretto di tecniche invasive.
Art. 4
Rettifica
1. Il
giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al
dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
Diritto all’informazione e dati personali
1. Nel
raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica,
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,
adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le
condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto
all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità
dell’informazione evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti.
2. In
relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il
diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
Essenzialità dell’informazione
1. La
divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta
con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata,
sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa
descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione
dei protagonisti.
2. La sfera
privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere
rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o
sulla loro vita pubblica.
3. Commenti
e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché
alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
Tutela del minore
1. Al fine di
tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori
coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre
alla loro identificazione.
2. La tutela
della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della
notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il
diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per
motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il
giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà
farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti
dalla “Carta di Treviso”.
Art. 8
Tutela della dignità delle persone
1. Salva
l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o
pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive
della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che
ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo
rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di
polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in
stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
3. Le
persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che
ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
Tutela del diritto alla non discriminazione
1.
Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a
rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
Tutela della dignità
delle persone malate
1. Il
giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata
persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza e al decoro personale, specie nei
casi di malattie gravi o terminali e si astiene dal pubblicare dati analitici
di interesse strettamente clinico.
2. La
pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità
dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa
riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
Tutela della sfera sessuale
della persona
1. Il
giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona, identificata o identificabile.
2. La
pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità
dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste
una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
Tutela del diritto di cronaca
nei procedimenti penali
1. Al
trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite
previsto dall’art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il
trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di
cui all’art. 5.
Art. 13
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le
presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e
praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività
pubblicistica.
2. Le
sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si
applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o
nel registro.
(1) Il provvedimento è stato pubblicato sul n. 179, 3
agosto 1998, della Gazzetta ufficiale, Serie generale.
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