Prospettive
assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre 1998
completamento del programma pluriennale di investimenti in
sanità per 30 mila miliardi
Riportiamo il testo della
deliberazione “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.
Art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, secondo e terzo triennio”, approvato
il 6 maggio 1998 (Gazzetta ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998) del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
Com’è noto, circa 10 mila
miliardi sono stati destinati dalla legge 67/1988 alla realizzazione di 140
mila posti in RSA - residenze sanitarie assistenziali per anziani e altri
soggetti non autosufficienti.
Testo della deliberazione
Il Comitato interministeriale
per la
programmazione economica
Visto l’art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato
l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 30.000
miliardi di lire;
Vista la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
124 del 30 maggio 1997, che ha stabilito i criteri per l’avvio della seconda fase
del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art.
20 della legge n. 67/1988, a seguito della conclusione della prima fase del
programma;
Vista la nota del Ministro della sanità del 18 giugno 1997 n.
100/SCPS/6.7691 contenente le linee guida per la predisposizione dei rispettivi
programmi da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui
all’art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Vista la proposta del Ministro della sanità del 28 aprile 1998 di
approvazione del quadro programmatico per il completamento del programma
decennale di investimenti in sanità di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988;
Considerato che il quadro programmatico è stato predisposto tenendo conto
dei singoli programmi elaborati dalle regioni, dalle province autonome e dagli
enti di cui all’art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 – in
conformità ai criteri dettati dalla soprarichiamata delibera del 21 marzo 1997
ed alle linee guida contenute nella sopracitata nota del Ministro della sanità
– e sulla base di quanto concordato in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Considerato che il quadro programmatico, comprensivo delle quote relative
alle disponibilità proprie delle regioni e delle province autonome, prevede,
nell’ambito di ciascuna delle regioni e delle province autonome, una
ripartizione delle risorse necessarie per il completamento del programma
decennale di investimenti – a concorrenza della somma di 30.000 miliardi di
lire di cui alla sopracitata legge n. 67/1988 – compresa la quota di 1.226,811
miliardi di lire riservata agli enti di cui all’art. 4, comma 15, della legge
30 dicembre 1991, n. 412;
Considerato, altresì, che con propria deliberazione n. 52 del 21 marzo
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 156 del 7 luglio 1997, è stata riassegnata alle regioni
Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, quale anticipazione delle quote relative
al secondo triennio, la somma di lire 252,779 miliardi di lire;
Preso atto che il quadro programmatico contiene la ripartizione tra le
regioni e le province autonome della somma di 20.600 miliardi di lire,
risultante dalla differenza tra quanto dovuto nel decennio a ciascuna regione,
provincia autonoma e agli enti di cui all’art. 4, comma 15, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e quanto effettivamente assegnato nel primo triennio,
tenuto conto dell’assegnazione alle regioni della somma di 165,908 miliardi di
lire, effettuata con provvedimento adottato in data odierna, per la
realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per
gli altri obiettivi di cui all’art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre
1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che comprende:
– la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli enti di cui
all’art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
– la quota di 34,092 miliardi di lire quale accantonamento per la
realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per
gli altri obiettivi di cui al sopracitato art. 3, comma 4, del decreto-legge n.
509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;
Considerato che la ripartizione delle sole quote regionali tiene, altresì,
conto, proporzionalmente dell’ulteriore quota di 17,243 miliardi di lire
assegnata alle regioni Umbria e Marche per fare fronte alle esigenze legate
agli eventi sismici;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998;
Delibera:
È approvato il quadro programmatico, come da allegata tabella, che fa parte
integrante della presente deliberazione, relativo al completamento del
programma nazionale straordinario di investimenti in sanità previsto dall’art.
20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca la ripartizione delle risorse
nell’ambito delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a
concorrenza della somma di 30.000 miliardi di lire di cui alla predetta legge
n. 67/1988.
Agli enti di cui all’art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, è riservata la somma di 1.226,811 miliardi di lire da ripartire con
successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità.
Regioni, Province autonome, Enti Quote da assegnare
(in
milioni di lire)
Piemonte................................................ 1.313.314
Valle
d’Aosta............................................... 61.701
Lombardia.............................................. 2.325.592
P.A. Bolzano............................................. 141.734
P.A. Trento................................................ 154.325
Veneto................................................... 1.209.347
Friuli-Venezia
Giulia................................... 402.530
Liguria....................................................... 656.612
Emilia-Romagna...................................... 1.188.972
Toscana.................................................... 963.208
Umbria...................................................... 272.501
Marche..................................................... 438.240
Lazio...................................................... 1.540.446
Abruzzo.................................................... 552.007
Molise....................................................... 202.983
Campania............................................... 2.169.761
Puglia.................................................... 1.577.653
Basilicata.................................................. 275.907
Calabria.................................................... 822.771
Sicilia..................................................... 2.433.669
Sardegna.................................................. 669.916
I.R.C.C.S.,
I.Z.S., Policlinici universi-
tari, I.S.S............................................ 1.226.811
Totale...................... 20.600.000
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