Prospettive assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre 1998

 

 

il senato accoglie la posizione dell’anfaa sul divieto di accesso alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici dei figli adottivi

 

 

In data 18 novembre 1998 il Senato ha approvato il testo riguardante la ratifica della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale, in una stesura praticamente uguale a quella già approvata il 26 febbraio 1998.

Pertanto, il Senato ha respinto le norme predisposte dal Governo e dalla Camera dei Deputati, norme che erano dirette a stravolgere le basi fondamentali dell’adozione.

Nella tabella 1 sono riportati i quattro testi dell’art. 37 del disegno di legge di ratifica della Convenzione de L’Aja.

Anche se la ratifica non è ancora stata varata, dovendo la Camera dei deputati riesaminare il relativo disegno di legge, si può ritenere che il testo approvato dal Senato verrà fatto proprio anche dall’altro ramo del Parlamento (1).

 

La posizione dell’ANFAA e di altre organizzazioni

In primo luogo l’ANFAA, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e altre organizzazioni hanno sempre sostenuto che la Convenzione de L’Aja poteva essere ratificata senza che fosse necessaria l’approvazione di norme concernenti l’accesso all’identità dei genitori biologici dei figli adottivi.

Avendole inserite nel disegno di legge governativo n. 2545, evidentemente il Ministro Livia Turco intendeva infliggere un colpo al cuore dell’adozione.

Lo stesso Ministro Turco, dopo aver affermato nella seduta della Commissione Esteri del Senato del 23 luglio 1997 che le norme inserite nell’art. 37 del suddetto disegno di legge concernenti l’accesso all’identità dei genitori biologici dei figli adottivi non erano indispensabili per la ratifica della Convenzione de L’Aja, nulla ha fatto per rimuoverle: forse era convinta di poter ottenere dal Parlamento l’approvazione di disposizioni che mettessero in discussione i rapporti fra adottanti e adottati.

 

Le molteplici iniziative assunte per la difesa dell’adozione legittimante

Su Prospettive assistenziali abbiamo riferito in merito alle molteplici iniziative assunte dall’ANFAA e da altre organizzazioni per la difesa dell’adozione legittimante (2).

Segnaliamo, inoltre, che il 29 settembre 1998 in cento Città, l’ANFAA, il Gruppo Figli Adottivi e altre organizzazioni (3) hanno indetto conferenze stampa e altre iniziative per ribadire il pieno e incondizionato appoggio alla ratifica della Convenzione de L’Aja, osservando che, mentre prevedeva norme di grande efficacia per stroncare il mercato dei bambini, conteneva anche disposizioni (cfr. l’art. 37 predisposto dal Governo e il relativo testo approvato dalla Camera dei deputati) che avrebbero certamente avuto notevoli ripercussioni negative sui figli e sui genitori adottivi.

Nel comunicato stampa emesso in occasione della citata manifestazione “Cento città a difesa dell’adozione dei bambini senza famiglia”, veniva, fra l’altro, precisato quanto segue:

«Sono decine di migliaia le famiglie del nostro Paese che negli ultimi 30 anni hanno adottato più di 80 mila bambini italiani e stranieri, sottraendoli ai nefasti e spesso irreparabili danni psicologici e sociali derivanti dal ricovero in istituto. Sono stati adottati a seguito delle leggi 431/1967 e 184/1983 che hanno stabilito la rottura completa e definitiva degli adottati con i loro genitori biologici. Ai figli adottivi è stato riconosciuto dalle leggi suddette lo status a tutti gli effetti di figli legittimi degli adottanti.

«Adesso il Parlamento e il Governo vorrebbero consentire con l’art. 37 ai figli adottivi di conoscere, salvo gravi ma non precisati motivi, l’identità di coloro che li hanno generati, ma non li hanno accolti. Tale possibilità verrebbe addirittura ammessa al compimento del 18° anno di età, e cioè proprio nel momento più acuto della inevitabile crisi adolescenziale. Anche ai genitori adottivi è concessa l’inaccettabile possibilità di conoscere per gravi motivi l’identità dei genitori biologici dei loro figli.

«Le famiglie adottive devono già superare ostacoli a volte ardui, dovuti alle carenze affettive (a volte anche a maltrattamenti) già subite dai bambini e purtroppo molto spesso alla retorica del mito del sangue ancora presente nei mezzi di informazione, nella scuola e in tanta pseudo-cultura. Il rapporto fra figli e genitori adottivi dovrebbe essere valorizzato dal Parlamento riconoscendo il primato dell’educazione sulla procreazione. Infatti le radici vere di tutti i figli (procreati o adottivi) sono costituite dai legami affettivi e reciprocamente formativi stabiliti dall’essere cresciuti insieme».

 

 

(1) Nella riunione svoltasi il 17 novembre 1998 tra Senatori e Deputati di tutti i Gruppi parlamentari è stato deciso di affidare l’esame sulla materia dell’accesso alle informazioni non alla sede particolare dell’adozione internazionale, ma a quella dell’adozione in generale. Al riguardo ricordiamo che la riforma della legge 184/1983 è attualmente all’esame della Commissione speciale per l’infanzia del Senato. Cfr. «Le vigenti norme sull’adozione sono molto valide, ma il Parlamento “vuole cambiarle”», Prospettive assistenziali, n. 123.

(2) Cfr. «La famiglia adottiva non è di serie B» e «Appello urgentissimo ai Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia e degli affari esteri», n. 116; «Appello al Governo sui valori fondamentali dell’adozione», n. 117; D. Micucci e F. Santanera, «L’informazione al figlio adottivo e la doppia genitorialità prevista da un disegno di legge del Governo», n. 118; «I figli adottivi dicono no alla doppia genitorialità», n. 119; «Testimonianze di figli adottivi», n. 121; G. Viarengo, «Il futuro dell’adozione», n. 122; Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, «L’adozione di minori italiani e stranieri: le concezioni sulla filiazione, sulla maternità e sulla paternità e le preoccupanti iniziative del Parlamento», «La reale peculiarità della filiazione, della maternità e della paternità», «Le vere radici dei figli adottivi: l’esperienza dell’Associazione “Bambino chiama aiuto”», n. 123.

(3) L’iniziativa è stata promossa anche da: CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino a cui aderiscono 15 gruppi, Associazione “Dalla parte dei bambini” di Piacenza, Coordinamento regionale per la tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia, Associazione famiglia aperta di Noale, Associazione “Insieme” di Roma, Progetto “Adozione e Accoglienza” e Associazione “Bambino chiama aiuto” di Vicenza, Associazione “Centro Santa Maria Mater Domini” di Venezia, La Bottega del possibile di Torre Pellice, Associazione “Amici biellesi senza frontiere”, Gruppo famiglie adottive e affidatarie di Vercelli, Associazione “Più Uno” di Ciriè, NOVA - Nuovi orizzonti per vivere l’adozione e Associazione Amici di Don Bosco. Hanno aderito esponenti della Caritas italiana, delle ACLI, della Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli, gli Assessori alla sicurezza sociale del Comune e della Provincia di Bologna e del Comune di Genova, operatori e docenti universitari.

 

 

 

Tabella 1 - Testi dell’art. 37 del disegno di legge di ratifica della Convenzione de L’Aja

Disegno di legge n. 2545 presentato dal Governo al Senato il 20 giugno 1997

1. Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica e sulle esperienze di vita dell’adottando, sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di abbinamento.

2. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall’articolo 34 e l’Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi genitori biologici e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi esercenti la potestà genitoriale o all’adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi dell’articolo 28. L’autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa:

a) se i genitori biologici abbiano dichiarato di non voler essere nominati o abbiano manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimi;

b) se, fuori dei casi previsti alla lettera a), l’autorità straniera competente, consultata in merito, dichiari che l’informazione può provocare grave turbamento all’equilibrio sociale e psicologico dei genitori biologici.

Testo approvato al Senato il 26 febbraio 1998

1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’art. 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato.

2. Per quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

3. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi genitori biologici e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Testo approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 1998

1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L’adottato maggiore di età può accedere alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l’accesso in presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all’equilibrio psico-affettivo dell’adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L’accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.

4. Per quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Testo approvato dal Senato il 18 novembre 1998

1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

 

Contestualmente all’approvazione del testo suddetto, il Senato ha anche accolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che, nell’ampio dibattito svoltosi in entrambe le Camere, è emersa l’esigenza di riconoscere uno spazio all’aspettativa che ognuno ha a conoscere la propria storia, le propre radici e, quando si tratta di persone adottate, anche le generalità dei propri procreatori, se conoscibili;

ritenuto, peraltro, che questa aspettativa deve contemperarsi con la peculiare natura dell’adozione legittimante, che costituisce in capo all’adottato uno status di figlio legittimo, connotato da stabilità e irreversibilità;

ritenuto pertanto che la delicata problematica deve essere affrontata, previa approfondita riflessione, nel discorso complessivo concernente la riforma dell’adozione in generale,

afferma

la necessità che, in sede di riforma della legge sulla adozione in generale, sia adeguatamente disciplinata la materia del diritto dell’adottato ad accedere alle informazioni che lo riguardano, in esse comprese le generalità dei propri procreatori, nel quadro delle convenzioni ratificate dallo Stato.»

 

 

 

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