Prospettive
assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre 1998
il senato accoglie la posizione dell’anfaa sul divieto di
accesso alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici dei
figli adottivi
In data 18
novembre 1998 il Senato ha approvato il testo riguardante la ratifica della
Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale, in una stesura praticamente
uguale a quella già approvata il 26 febbraio 1998.
Pertanto, il
Senato ha respinto le norme predisposte dal Governo e dalla Camera dei
Deputati, norme che erano dirette a stravolgere le basi fondamentali
dell’adozione.
Nella
tabella 1 sono riportati i quattro testi dell’art. 37 del disegno di legge di
ratifica della Convenzione de L’Aja.
Anche se la
ratifica non è ancora stata varata, dovendo la Camera dei deputati riesaminare
il relativo disegno di legge, si può ritenere che il testo approvato dal Senato
verrà fatto proprio anche dall’altro ramo del Parlamento (1).
La posizione dell’ANFAA e di altre organizzazioni
In primo
luogo l’ANFAA, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e altre
organizzazioni hanno sempre sostenuto che la Convenzione de L’Aja poteva essere
ratificata senza che fosse necessaria l’approvazione di norme concernenti l’accesso all’identità dei genitori biologici
dei figli adottivi.
Avendole
inserite nel disegno di legge governativo n. 2545, evidentemente il Ministro
Livia Turco intendeva infliggere un colpo al cuore dell’adozione.
Lo stesso
Ministro Turco, dopo aver affermato nella seduta della Commissione Esteri del
Senato del 23 luglio 1997 che le norme inserite nell’art. 37 del suddetto
disegno di legge concernenti l’accesso all’identità dei genitori biologici dei
figli adottivi non erano indispensabili per la ratifica della Convenzione de
L’Aja, nulla ha fatto per rimuoverle: forse era convinta di poter ottenere dal
Parlamento l’approvazione di disposizioni che mettessero in discussione i
rapporti fra adottanti e adottati.
Le molteplici iniziative assunte per la difesa dell’adozione legittimante
Su Prospettive assistenziali abbiamo
riferito in merito alle molteplici iniziative assunte dall’ANFAA e da altre
organizzazioni per la difesa dell’adozione legittimante (2).
Segnaliamo,
inoltre, che il 29 settembre 1998 in cento Città, l’ANFAA, il Gruppo Figli
Adottivi e altre organizzazioni (3) hanno indetto conferenze stampa e altre
iniziative per ribadire il pieno e incondizionato appoggio alla ratifica della
Convenzione de L’Aja, osservando che, mentre prevedeva norme di grande
efficacia per stroncare il mercato dei bambini, conteneva anche disposizioni
(cfr. l’art. 37 predisposto dal Governo e il relativo testo approvato dalla
Camera dei deputati) che avrebbero certamente avuto notevoli ripercussioni
negative sui figli e sui genitori adottivi.
Nel
comunicato stampa emesso in occasione della citata manifestazione “Cento città
a difesa dell’adozione dei bambini senza famiglia”, veniva, fra l’altro,
precisato quanto segue:
«Sono decine di migliaia le famiglie del nostro
Paese che negli ultimi 30 anni hanno adottato più di 80 mila bambini italiani e
stranieri, sottraendoli ai nefasti e spesso irreparabili danni psicologici e
sociali derivanti dal ricovero in istituto. Sono stati adottati a seguito delle
leggi 431/1967 e 184/1983 che hanno stabilito la rottura completa e definitiva
degli adottati con i loro genitori biologici. Ai figli adottivi è stato
riconosciuto dalle leggi suddette lo status a tutti gli effetti di figli
legittimi degli adottanti.
«Adesso il Parlamento e il Governo vorrebbero
consentire con l’art. 37 ai figli adottivi di conoscere, salvo gravi ma non
precisati motivi, l’identità di coloro che li hanno generati, ma non li hanno
accolti. Tale possibilità verrebbe addirittura ammessa al compimento del 18°
anno di età, e cioè proprio nel momento più acuto della inevitabile crisi
adolescenziale. Anche ai genitori adottivi è concessa l’inaccettabile
possibilità di conoscere per gravi motivi l’identità dei genitori biologici dei
loro figli.
«Le famiglie adottive devono già superare ostacoli
a volte ardui, dovuti alle carenze affettive (a volte anche a maltrattamenti)
già subite dai bambini e purtroppo molto spesso alla retorica del mito del
sangue ancora presente nei mezzi di informazione, nella scuola e in tanta
pseudo-cultura. Il rapporto fra figli e genitori adottivi dovrebbe essere
valorizzato dal Parlamento riconoscendo il primato dell’educazione sulla
procreazione. Infatti le radici vere di tutti i figli (procreati o adottivi)
sono costituite dai legami affettivi e reciprocamente formativi stabiliti
dall’essere cresciuti insieme».
(1) Nella riunione svoltasi il 17 novembre 1998 tra
Senatori e Deputati di tutti i Gruppi parlamentari è stato deciso di affidare
l’esame sulla materia dell’accesso alle informazioni non alla sede particolare
dell’adozione internazionale, ma a quella dell’adozione in generale. Al riguardo
ricordiamo che la riforma della legge 184/1983 è attualmente all’esame della
Commissione speciale per l’infanzia del Senato. Cfr. «Le vigenti norme
sull’adozione sono molto valide, ma il Parlamento “vuole cambiarle”», Prospettive assistenziali, n. 123.
(2) Cfr. «La famiglia adottiva non è di serie B» e
«Appello urgentissimo ai Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e
giustizia e degli affari esteri», n. 116; «Appello al Governo sui valori
fondamentali dell’adozione», n. 117; D. Micucci e F. Santanera, «L’informazione
al figlio adottivo e la doppia genitorialità prevista da un disegno di legge
del Governo», n. 118; «I figli adottivi dicono no alla doppia genitorialità»,
n. 119; «Testimonianze di figli adottivi», n. 121; G. Viarengo, «Il futuro dell’adozione»,
n. 122; Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, «L’adozione
di minori italiani e stranieri: le concezioni sulla filiazione, sulla maternità
e sulla paternità e le preoccupanti iniziative del Parlamento», «La reale
peculiarità della filiazione, della maternità e della paternità», «Le vere
radici dei figli adottivi: l’esperienza dell’Associazione “Bambino chiama
aiuto”», n. 123.
(3) L’iniziativa è stata promossa anche da: CSA -
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino a cui
aderiscono 15 gruppi, Associazione “Dalla parte dei bambini” di Piacenza,
Coordinamento regionale per la tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia,
Associazione famiglia aperta di Noale, Associazione “Insieme” di Roma, Progetto
“Adozione e Accoglienza” e Associazione “Bambino chiama aiuto” di Vicenza,
Associazione “Centro Santa Maria Mater Domini” di Venezia, La Bottega del
possibile di Torre Pellice, Associazione “Amici biellesi senza frontiere”,
Gruppo famiglie adottive e affidatarie di Vercelli, Associazione “Più Uno” di
Ciriè, NOVA - Nuovi orizzonti per vivere l’adozione e Associazione Amici di Don
Bosco. Hanno aderito esponenti della Caritas italiana, delle ACLI, della
Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli, gli Assessori alla sicurezza sociale del
Comune e della Provincia di Bologna e del Comune di Genova, operatori e docenti
universitari.
Tabella 1 - Testi dell’art. 37 del disegno di
legge di ratifica della Convenzione de L’Aja
Disegno di legge n. 2545 presentato dal Governo al
Senato il 20 giugno 1997 1. Le informazioni di carattere sanitario sul minore,
sulla famiglia biologica e sulle esperienze di vita dell’adottando, sono
comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima
della proposta di abbinamento. 2. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dall’articolo 34 e l’Alta Commissione conservano le
informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi
genitori biologici e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia
di origine. 3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il
minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio
adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale. 4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi esercenti la potestà
genitoriale o all’adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi
dell’articolo 28. L’autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa: a) se i genitori biologici abbiano dichiarato di non
voler essere nominati o abbiano manifestato il consenso all’adozione a
condizione di rimanere anonimi; b) se, fuori dei casi previsti alla lettera a), l’autorità
straniera competente, consultata in merito, dichiari che l’informazione può
provocare grave turbamento all’equilibrio sociale e psicologico dei genitori
biologici. |
Testo approvato al Senato il 26 febbraio 1998 1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui
all’art. 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni solo le informazioni che hanno rilevanza per lo
stato di salute dell’adottato. 2. Per quanto concerne l’accesso alle altre
informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori
italiani. 3. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi
genitori biologici e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia
di origine. |
Testo approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno
1998 1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui
all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo
stato di salute dell’adottato. 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi
genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia
di origine. 3. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori
naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la
potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. L’adottato maggiore di età può accedere
alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale
per i minorenni, che può negare l’accesso in presenza di comprovati motivi e
se ritenga che ciò comporti grave turbamento all’equilibrio psico-affettivo
dell’adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L’accesso non è
consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia
dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso
all’adozione a condizione di rimanere anonimo. 4. Per quanto concerne l’accesso alle altre
informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori
italiani. |
Testo approvato dal Senato il 18 novembre 1998 1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui
all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo
stato di salute dell’adottato. 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi
genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia
di origine. 3. Per quanto concerne l’accesso alle altre
informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori
italiani. Contestualmente all’approvazione del testo suddetto, il
Senato ha anche accolto il seguente ordine del giorno: «Il Senato, considerato che, nell’ampio dibattito svoltosi in
entrambe le Camere, è emersa l’esigenza di riconoscere uno spazio
all’aspettativa che ognuno ha a conoscere la propria storia, le propre radici
e, quando si tratta di persone adottate, anche le generalità dei propri
procreatori, se conoscibili; ritenuto, peraltro, che questa aspettativa deve
contemperarsi con la peculiare natura dell’adozione legittimante, che
costituisce in capo all’adottato uno status di figlio legittimo, connotato da
stabilità e irreversibilità; ritenuto pertanto che la delicata problematica deve
essere affrontata, previa approfondita riflessione, nel discorso complessivo
concernente la riforma dell’adozione in generale, afferma la necessità che, in sede di riforma della legge sulla
adozione in generale, sia adeguatamente disciplinata la materia del diritto
dell’adottato ad accedere alle informazioni che lo riguardano, in esse comprese
le generalità dei propri procreatori, nel quadro delle convenzioni ratificate
dallo Stato.» |
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