Prospettive assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre
1998
Notizie
CHIESTO
IL RISPETTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER GLI
ANZIANI RICOVERATI IN RSA
Nel numero scorso avevamo
riferito in merito alla polemica CSA - Medici di medicina generale sulle cure
sanitarie per i degenti nelle RSA.
AI riguardo riportiamo
l'interrogazione presentata il 2 luglio 1998 dal Sen. Natale Ripamonti al
Ministro della sanità.
«Premesso
che l'accordo collettivo dei medici di medicina generale riconosce al cittadino
la libertà di scegliere il proprio medico di famiglia;
«da FIMMG
(Federazione italiana medici medicina generale) di Torino con i suoi atti
sembrerebbe pretendere di voler congelare tale diritto di scelta quando il
paziente anziano cronico non autosufficiente viene ricoverato in una Residenza
sanitaria assistenziale (RSA) e tale situazione è stata segnalata in
particolare presso la RSA di Via Spalato 14 a Torino, dove ciascuno dei 68
pazienti è stato illegalmente costretto a scegliere uno dei quattro medici di
medicina generale convenzionati con l’'USL;
«inoltre, la
FIMMG di Torino tende a voler dimostrare agli utenti ed ai gruppi di
volontariato che l'organizzazione necessaria in una RSA è analoga a quella del
singolo malato curato in casa senza dare l'impressione di tenere conto che una
RSA è in realtà una struttura che ricovera anche 60-120 pazienti gravemente
malati con una media di 2-3 patologie per ciascun soggetto;
«la presenza
di un medico coordinatore a tempo pieno nelle RSA di 40-120 posti è
validissima, ma non sufficiente a garantire una adeguata organizzazione delle
cure, nonostante ciò la FIMMG di Torino affermerebbe che nelle RSA sono
sufficienti le prestazioni del medico di base;
«in
riferimento a ciò, sembrerebbe che presso la RSA di Via Spalato a Torino non
c'è nessuna copertura medica di notte e durante le 48 ore del sabato e della
domenica e così durante il ponte del 1 ° maggio per tre giorni i pazienti non
hanno potuto farsi visitare dai medici loro imposti dalla USL;
«quando i
medici non sono presenti o reperibili, conseguentemente, c'è un deleterio
ricorso al Pronto Soccorso e ne consegue che i pazienti, già in gravi
condizioni di salute, sono sballottati dalla RSA al Pronto Soccorso;
«si chiede di sapere:
«se si sia a
conoscenza dei fatti sopra esposti, relativi al non rispetto dei diritti dei
malati anziani ricoverati in RSA da parte della FIMMG di Torino e la realtà
specifica della RSA di Via Spalato a Torino;
«se non si ritenga di dover intervenire per garantire,
a Torino e in tutte le situazioni analoghe esistenti sul territorio nazionale,
il pieno rispetto dei diritti dei malati anziani riconoscendo loro la possibilità
di scegliere liberamente il proprio medico curante e garantendo una adeguata
organizzazione delle cure sanitarie eventualmente incrementando il personale
medico nella RSA;
«quali
misure si prevedono per garantire una efficace azione di prevenzione di
situazioni gravemente lesive dei diritti dei malati ed in generale dei diritti
costituzionali dei cittadini malati».
UNA
SCONCERTANTE INTESA FRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL COMUNE DI ROMA
Solo nelle scorse settimane siamo
venuti in possesso dell'intesa sottoscritta in data 21 marzo 1997 dal
Tribunale per i minorenni e dal Comune di Roma, nonché dall'Unione delle
comunità di tipo familiare e dagli istituti educativo-assistenziali per i
minori.
In primo luogo, non si può fare a
meno di rilevare con molto sconcerto che le comunità di tipo familiare sono
messe sullo stesso piano degli istituti di ricovero. Infatti per le due
strutture sono previste norme identiche: non è nemmeno ricordata la priorità
dell'accoglienza in comunità alloggio e l'utilizzo degli istituti solamente
quando non è attuabile la soluzione precedentemente indicata.
In secondo luogo, l'intesa non
tiene conto delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1983 n. 184 in
base alle quali occorre che gli interventi siano prioritariamente rivolti al
sostegno del nucleo di origine del minore; successivamente vanno valutate le
possibilità di affidamento ad una famiglia o ad una persona singola o ad una
comunità di tipo familiare.
Infine l'intesa ,non rispetta la
norma della legge 184/1983 che stabilisce quanto segue: «Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è consentito il ricovero del minore in istituto di assistenza
pubblico o privato, da realizzare di preferenza nell'ambito della regione di
residenza del minore stesso».
Perché non sono state rispettate le suddette disposizioni?
Perché non è stata specificata la capienza massima delle
comunità di tipo familiare?
Per quale motivo nell'intesa non
c'è alcun riferimento alla localizzazione delle comunità alloggio e degli
istituti al fine di facilitare - ovviamente quando non vi sono
controindicazioni da parte del giudice minorile - i rapporti del minore con i
suoi genitori e, se possibile, la prosecuzione della frequenza delle strutture
sociali, ad esempio della scuola?
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