Prospettive assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre 1998

 

 

Specchio nero

 

 

ALTRI ADERENTI AL NUOVO SPORT NAZIONALE: LA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI VIGENTI

 

Nei numeri 120 e 121 di Prospettive assisten­ziali avevamo segnalato due gravi violazioni della Costituzione e delle leggi vigenti. Infatti, la Regione Lombardia con la legge 11 luglio 1997 n. 31 ha previsto la possibilità del concorso dei parenti tenuti agli alimenti al pagamento dei ser­vizi sanitari e assistenziali non gratuiti in base a leggi dello Stato; a sua volta con la legge del 3 ottobre 1997 n. 72 della Regione Toscana ha stabilito che i soggetti di cui all'art. 433 del codi­ce civile (coniuge, figli, nipoti, genitori, generi, nuore, suoceri, suocere, fratelli e sorelle) sono obbligati a partecipare alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali.

Trattandosi di uno "sport" che consente rile­vanti entrate a favore del settore pubblico (ma che ci stanno a fare il Ministro Bassanini ed i Commissari di Governo?) la Provincia di Trento, con la propria legge 28 maggio 1998 n. 6 "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità" ha deci­so di ignorare le disposizioni del Parlamento in materia di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 che obbligano (art. 2) le USL non solo a provvedere alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e rimuovere le condi­zioni che possono concorrere alla loro emargina­zione», ma anche a fornire le prestazioni diagno­stiche, curative e riabilitative agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque «siano le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.

Orbene, con il trucco (semplice ma efficace) di omettere la condizione che determina la non autosufficienza, e cioè la malattia cronica (anco­ra più spesso si tratta di pluripatologie invalidan­ti), la Provincia di Trento con la legge citata dirot­ta gli anziani dal Servizio sanitario nazionale al settore dell'assistenza sociale.

Allo scopo viene usata la definizione truffaldina che riportiamo: «Sono considerati non autosuffi­cienti coloro che non sono in grado di provvede­re alla cura della propria persona e di mante­nere una normale vita di relazione senza l'aiuto di altre persone». È truffaldina in quanto con­tiene solo la parte di verità che si vuol far cono­scere (la non autosufficienza), mentre viene omessa la causa (le condizioni gravemente pato­logiche) (1).

Dirottata la competenza dalla sanità all'assi­stenza, la legge della Provincia di Trento impone agli utenti la compartecipazione agli oneri cosid­detti alberghieri.

Sottolineiamo, infine, che la legge della Provincia di Trento ignora totalmente anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10150/96 che ha confermato il diritto alle cure sanitarie sia dei malati acuti che di quelli cro­nici (2).

 

 

LA FONDAZIONE MANULI NON DIFENDE 1L DIRITTO ALLE CURE SANITARIE DEI MALATI DI ALZHEIMER

 

Nel n. 8, secondo semestre 1998 del Notiziario della Fondazione Manuli sono contenute infor­mazioni nettamente contrastanti con il diritto alle cure sanitarie dei malati di Alzheimer (3).

Infatti, viene erroneamente riferito che «il prez­zo di una permanenza in struttura ospedaliera o in casa di riposo, attrezzata al ricovero di malati di Alzheimer, oscilla tra le 80.000 e le 200.000 lire al giorno. La maggior parte degli istituti costa 100-120.000 lire al dì. Il Comune interviene sola­mente nel caso di ricovero in istituzioni pubbliche e quando esistono condizioni economiche parti­colarmente disagiate, contribuendo al pagamen­to della retta in misura variabile a seconda della situazione».

Circa gli interventi del Comune, nello stesso notiziario, è scritto che «il ricoverando dovrà concorrere alla spesa con tutte le proprie dispo­nibilità economiche (pensioni, indennità di accompagnamento, risparmi e proprietà), che dovranno essere documentate all'atto della richiesta di ricovero. Al ricoverato sarà lasciata una somma mensile di L. 160.000».

La Fondazione Manuli fornisce un'altra notizia completamente sbagliata affermando che «i parenti, obbligati per legge al mantenimento, concorreranno alla spesa del ricovero secondo il loro reddito, che sarà preso in considerazione nella misura del 100% per coniugi, figli, genitori, generi e nuore; nella misura del 70% per i fratel­li e nella misura del 50% per i nipoti».

Deploriamo vivamente che alle famiglie, già tanto duramente colpite dalla terribile malattia di un loro congiunto, vengano anche dati ragguagli totalmente falsi che possono avere devastanti conseguenze negative per la salute e la qualità della vita dei soggetti interessati e dei loro con­giunti.

Perché i dirigenti della Fondazione Manuli non riferiscono che le leggi vigenti assicurano a tutti i malati, compresi quelli colpiti da malattie inguari­bili e da non autosufficienza, cure gratuite e senza limiti di durata?

Perché non protestano quando i malati di Alzheimer non sono ammessi negli ospedali o vengono dimessi senza che la competente Azienda USL abbia individuato e realizzato i necessari interventi domiciliari, ambulatoriali (centri diurni sanitari) e residenziali?

Che cosa c'entrano i Comuni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie?

I responsabili della Fondazione Manuli non hanno mai letto l'articolo 438 del codice civile in cui è scritto che gli alimenti possono essere richiesti solo da coloro che versano in stato di bisogno o dai loro tutori?

Ancora una volta, purtroppo, una organizzazio­ne di volontariato, invece di tutelare le esigenze ed i diritti dei soggetti deboli, agisce come porta­voce (in buona o mala fede poco importa per le conseguenze fortemente negative che provoca) degli enti pubblici che continuano a violare le leggi.

 

 

IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO IGNORA COLORO CHE SONO ILLEGALMENTE ESPULSI DALLA SANITÀ

 

In occasione della sua XVIII Giornata naziona­le, il Tribunale per i diritti del malato ha presenta­to la relazione annuale sul PIT (progetto integra­to di tutela dei diritti dei cittadini).

Nel documento non sono neanche minimamen­te affrontati i problemi più gravi della sanità e cioè la non ammissione fra i servizi propri o conven­zionati e la dimissione, spesso selvaggia, degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza, dei malati psichiatrici con limitata o nulla autonomia.

Si tratta, complessivamente, di almeno 500 mila persone.

Perché il Tribunale per i diritti del malato nella suddetta relazione ha ignorato le loro esigenze ed ha taciuto sulla perdurante ed estesissima vio­lazione del loro diritto alle cure sanitarie?

 

 

L'ITALIA NON HA UN SISTEMA DI PROTEZIONE ESPRESSAMENTE RIVOLTO AI POVERI

 

«Un recente studio del Fondo monetario internazionale dedicato alla protezione sociale italiana eloquentemente titola: The poverty of welfare. Un modo di mettere l'accento, tra le tante anomalie del sistema sociale dell'Italia, su quella che investe il rapporto stato sociale-povertà. Nell'Unione europea, Italia e Grecia sono i Paesi tuttora privi di un sistema di protezione espressa­mente diretto a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà, acquisizione invece condivisa da tutti gli altri Paesi.

«Il Welfare italiano cioè non arriva ai veri pove­ri, e questo soprattutto per la disarmonia di impie­go delle risorse: la gran parte delle quali è assor­bita dal sistema previdenziale e dalle consolidate reti di protezione lavoristiche e para-lavoristiche. E questo a fronte di dati inquietanti, che - per quanto possano essere complesse e delicate certe misurazioni - vedono un'incidenza della povertà incompatibile con un Paese civile. Nel 1997 il rapporto tra numero di famiglie povere e totale è passato dal 10,3% del 1996 all'11, 2 % e all'incremento si accompagna anche un peggio­ramento delle condizioni di vita dei poveri. La multiformità del fenomeno in Italia fa sì che l'inci­denza si riveli sempre maggiore nel mezzogiorno, con una distribuzione territoriale impressionante: 18,1% al nord, 10,1% al centro, 71,8% al sud. Questi dati saranno determinanti nella scelta dei comuni che dovranno effettuare la sperimentazio­ne del reddito minimo d'inserimento: la loro distri­buzione territoriale sarà giocoforza condizionata da tali cifre».

(da La Famiglia, luglio-agosto 1998)

 

 

 

 

(1) AI danno per i cittadini, si aggiungono anche le beffe. Infatti l'art. 1 della legge 6/1998 stabilisce che gli interventi della Provincia di Trento sono rivolti in particolare a «promuovere il riconoscimento e l'esercizio dei diritti degli anziani e delle perso­ne non autosuffícienti».

(2) La sentenza è riportata integralmente sul n. 117 di Prospettive assistenziali.

(3) Nelle pubblicazioni della Fondazione Manuli "Guida pratica del volontario che assiste il malato di Alzheimer" (pag. 70) e "Assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer" (pag. 75), nonché nell'opuscolo "Gli interventi a tempo determinato" non c'è una sola parola sul diritto dei malati di Alzheimer alle cure sanitarie gratuite e senza limiti di durata, comprese quelle residenziali (ospedali, case di cura private convenzionate, RSA.

 

 

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