Prospettive assistenziali, n. 124, ottobre-dicembre
1998
Specchio nero
ALTRI
ADERENTI AL NUOVO SPORT NAZIONALE: LA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE
LEGGI VIGENTI
Nei numeri 120 e 121 di Prospettive assistenziali avevamo
segnalato due gravi violazioni della Costituzione e delle leggi vigenti.
Infatti, la Regione Lombardia con la legge 11 luglio 1997 n. 31 ha previsto la
possibilità del concorso dei parenti tenuti agli alimenti al pagamento dei servizi
sanitari e assistenziali non gratuiti in base a leggi dello Stato; a sua volta
con la legge del 3 ottobre 1997 n. 72 della Regione Toscana ha stabilito che i
soggetti di cui all'art. 433 del codice civile (coniuge, figli, nipoti,
genitori, generi, nuore, suoceri, suocere, fratelli e sorelle) sono obbligati a
partecipare alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali.
Trattandosi di uno
"sport" che consente rilevanti entrate a favore del settore pubblico
(ma che ci stanno a fare il Ministro Bassanini ed i Commissari di Governo?) la
Provincia di Trento, con la propria legge 28 maggio 1998 n. 6 "Interventi
a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi
disabilità" ha deciso di ignorare le disposizioni del Parlamento in
materia di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 che obbligano (art. 2) le
USL non solo a provvedere alla «tutela
della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione», ma anche a fornire le
prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative agli anziani, come a tutti
gli altri cittadini, qualunque «siano le
cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.
Orbene, con il trucco (semplice
ma efficace) di omettere la condizione che determina la non autosufficienza, e
cioè la malattia cronica (ancora più spesso si tratta di pluripatologie
invalidanti), la Provincia di Trento con la legge citata dirotta gli anziani
dal Servizio sanitario nazionale al settore dell'assistenza sociale.
Allo scopo viene usata la
definizione truffaldina che riportiamo:
«Sono considerati non autosufficienti coloro che non sono in grado di provvedere alla cura della
propria persona e di mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto di altre
persone». È
truffaldina in quanto contiene solo la parte di verità che si vuol far conoscere
(la non autosufficienza), mentre viene omessa la causa (le condizioni
gravemente patologiche) (1).
Dirottata la competenza dalla
sanità all'assistenza, la legge della Provincia di Trento impone agli utenti
la compartecipazione agli oneri cosiddetti alberghieri.
Sottolineiamo, infine, che la
legge della Provincia di Trento ignora totalmente anche la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 10150/96 che ha confermato il diritto alle cure
sanitarie sia dei malati acuti che di quelli cronici (2).
LA
FONDAZIONE MANULI NON DIFENDE 1L DIRITTO ALLE CURE SANITARIE DEI MALATI DI
ALZHEIMER
Nel n. 8, secondo semestre 1998
del Notiziario della Fondazione Manuli sono contenute informazioni
nettamente contrastanti con il diritto alle cure sanitarie dei malati di Alzheimer
(3).
Infatti, viene erroneamente
riferito che «il prezzo di una permanenza in struttura ospedaliera o in casa di riposo, attrezzata al
ricovero di malati di Alzheimer, oscilla tra le 80.000 e le 200.000 lire al
giorno. La maggior parte degli istituti costa 100-120.000 lire al dì. Il Comune
interviene solamente nel caso di ricovero
in istituzioni pubbliche e quando esistono condizioni economiche particolarmente
disagiate, contribuendo al pagamento della retta in misura variabile a seconda della
situazione».
Circa gli interventi del Comune,
nello stesso notiziario, è scritto che «il
ricoverando dovrà concorrere alla
spesa con tutte le proprie disponibilità economiche
(pensioni, indennità di accompagnamento, risparmi e proprietà), che dovranno
essere documentate all'atto della richiesta di ricovero. Al ricoverato sarà
lasciata una somma mensile di L. 160.000».
La Fondazione Manuli fornisce
un'altra notizia completamente sbagliata affermando che «i parenti, obbligati per legge al mantenimento, concorreranno alla spesa
del ricovero secondo il loro reddito, che sarà preso in considerazione nella
misura del 100% per coniugi, figli, genitori, generi e nuore; nella misura del
70% per i fratelli e nella misura del 50% per i nipoti».
Deploriamo vivamente che alle
famiglie, già tanto duramente colpite dalla terribile malattia di un loro
congiunto, vengano anche dati ragguagli totalmente falsi che possono avere
devastanti conseguenze negative per la salute e la qualità della vita dei
soggetti interessati e dei loro congiunti.
Perché i dirigenti della
Fondazione Manuli non riferiscono che le leggi vigenti assicurano a tutti i
malati, compresi quelli colpiti da malattie inguaribili e da non
autosufficienza, cure gratuite e senza limiti di durata?
Perché non protestano quando i
malati di Alzheimer non sono ammessi negli ospedali o vengono dimessi senza che
la competente Azienda USL abbia individuato e realizzato i necessari interventi
domiciliari, ambulatoriali (centri diurni sanitari) e residenziali?
Che cosa c'entrano i Comuni nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie?
I responsabili della Fondazione
Manuli non hanno mai letto l'articolo 438 del codice civile in cui è scritto
che gli alimenti possono essere richiesti solo da coloro che versano in stato
di bisogno o dai loro tutori?
Ancora una volta, purtroppo, una
organizzazione di volontariato, invece di tutelare le esigenze ed i diritti
dei soggetti deboli, agisce come portavoce (in buona o mala fede poco importa
per le conseguenze fortemente negative che provoca) degli enti pubblici che
continuano a violare le leggi.
IL
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO IGNORA COLORO CHE SONO ILLEGALMENTE ESPULSI
DALLA SANITÀ
In occasione della sua XVIII
Giornata nazionale, il Tribunale per i diritti del malato ha presentato la
relazione annuale sul PIT (progetto integrato di tutela dei diritti dei
cittadini).
Nel documento non sono neanche
minimamente affrontati i problemi più gravi della sanità e cioè la non
ammissione fra i servizi propri o convenzionati e la dimissione, spesso
selvaggia, degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone
colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza, dei malati
psichiatrici con limitata o nulla autonomia.
Si tratta, complessivamente, di almeno 500 mila persone.
Perché il Tribunale per i
diritti del malato nella suddetta relazione ha ignorato le loro esigenze ed ha
taciuto sulla perdurante ed estesissima violazione del loro diritto alle cure
sanitarie?
L'ITALIA
NON HA UN SISTEMA DI PROTEZIONE ESPRESSAMENTE RIVOLTO AI POVERI
«Un recente studio del Fondo monetario internazionale dedicato alla
protezione sociale italiana eloquentemente titola: The poverty of welfare. Un modo di mettere l'accento, tra le tante anomalie del sistema sociale
dell'Italia, su quella che investe il rapporto stato sociale-povertà. Nell'Unione europea, Italia e Grecia sono i Paesi
tuttora privi di un sistema di protezione espressamente diretto a coloro che
vivono al di sotto della soglia di povertà, acquisizione invece condivisa da
tutti gli altri Paesi.
«Il Welfare
italiano cioè non arriva ai veri poveri, e questo
soprattutto per la disarmonia di impiego delle risorse: la gran parte delle
quali è assorbita dal sistema previdenziale e dalle consolidate reti di
protezione lavoristiche e para-lavoristiche. E questo a fronte di dati
inquietanti, che - per quanto possano essere complesse e delicate certe
misurazioni - vedono un'incidenza della povertà incompatibile con un Paese
civile. Nel 1997 il rapporto tra numero di famiglie povere e totale è passato
dal 10,3% del 1996 all'11, 2 % e all'incremento si accompagna anche un peggioramento
delle condizioni di vita dei poveri. La multiformità del fenomeno in Italia fa
sì che l'incidenza si riveli sempre maggiore nel mezzogiorno, con una
distribuzione territoriale impressionante: 18,1% al nord, 10,1% al centro,
71,8% al sud. Questi dati saranno determinanti nella scelta dei comuni che
dovranno effettuare la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento: la loro distribuzione territoriale sarà giocoforza condizionata da tali
cifre».
(da La Famiglia, luglio-agosto
1998)
(1) AI danno per i cittadini, si
aggiungono anche le beffe. Infatti l'art. 1 della legge 6/1998 stabilisce che
gli interventi della Provincia di Trento sono rivolti in particolare a
«promuovere il riconoscimento e l'esercizio dei diritti degli anziani e delle
persone non autosuffícienti».
(2) La sentenza è riportata integralmente sul n. 117 di
Prospettive assistenziali.
(3) Nelle pubblicazioni della
Fondazione Manuli "Guida pratica del volontario che assiste il malato di
Alzheimer" (pag. 70) e "Assistenza domiciliare ai malati di
Alzheimer" (pag. 75), nonché nell'opuscolo "Gli interventi a tempo
determinato" non c'è una sola parola sul diritto dei malati di Alzheimer
alle cure sanitarie gratuite e senza limiti di durata, comprese quelle
residenziali (ospedali, case di cura private convenzionate, RSA.
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