Prospettive assistenziali, n. 125, gennaio-marzo 1999
approvata la legge di
ratifica della convenzione de l’aja sull’adozione internazionale
Sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999 è stata pubblicata la
legge 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
tema di adozione di minori stranieri”, che riproduciamo integralmente (1).
La Convenzione, predisposta da
una speciale Commissione della Conferenza permanente di diritto internazionale
privato de L’Aja, è stata approvata il 29 maggio 1993.
Le delegazioni di 60 Paesi,
composte principalmente da giuristi, avvocati, magistrati, e diverse
organizzazioni non governative interessate all’adozione internazionale e alla
protezione dell’infanzia, hanno elaborato il testo, frutto anche di mediazioni
e compromessi, per risolvere i possibili insorgenti conflitti, in materia di
adozione, tra le legislazioni dei Paesi d’origine dei bambini e quelle dei
Paesi riceventi.
La Convenzione rappresenta un
primo significativo passo verso una cooperazione fra i Paesi di origine e di
accoglienza dei bambini, nel rispetto di un’etica procedurale diretta a rendere
trasparente e corretta l’adozione e a stroncare il mercato dei minorenni in
difficoltà.
Alla base della Convenzione c’è
il convincimento che l’adozione internazionale deve essere realizzata
nell’interesse preminente del minore in reale stato di adottabilità, non
rimediabile nel suo Paese attraverso l’inserimento in un’altra famiglia.
La Convenzione prevede, tra
l’altro:
– un’informazione adeguata alla
famiglia d’origine o a chi è responsabile legalmente del bambino nel momento in
cui viene dato il consenso, sugli effetti dell’adozione, e il controllo da
parte delle autorità competenti del Paese d’origine che tale consenso non venga
indotto o estorto con promesse di denaro;
– la costituzione, in ciascun
Paese firmatario della Convenzione, di un’autorità centrale che, pur avendo la
facoltà di delegare parecchie delle sue funzioni ad autorità pubbliche,
organizzazioni o persone fisiche autorizzate, è comunque direttamente
responsabile del processo adozionale nei confronti della corrispondente
autorità centrale nell’altro Paese, impegnandosi a fornire e scambiare
informazioni e a promuovere l’applicazione della Convenzione.
Norme della legge 184/1983 confermate
Restano invariati i requisiti
degli adottanti stabiliti dall’art. 6 della legge 184/1983 (2); la
dichiarazione di disponibilità di coloro che intendono adottare deve essere
presentata al tribunale per i minorenni del loro luogo di residenza; le
caratteristiche e gli effetti dell’adozione dei minori stranieri sono identici
a quelli previsti per i fanciulli italiani.
Le principali innovazioni della legge 476/1988 (3)
In sintesi sono le seguenti:
1. il Tribunale per i minorenni,
entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità la
trasmette ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli e associati
che, avvalendosi anche delle competenze delle Aziende sanitarie locali e
ospedaliere, devono informare gli aspiranti genitori adottivi sull’adozione
internazionale e sulle relative procedure, provvedere alla loro preparazione,
acquisire gli elementi necessari sulla loro situazione personale, familiare e
sanitaria e trasmettere al Tribunale per i minorenni una relazione sui dati
raccolti entro quattro mesi;
2. il Tribunale per i minorenni,
ricevuta la suddetta relazione, sente gli aspiranti all’adozione, dispone gli
eventuali opportuni approfondimenti ed, entro i due mesi successivi, emette un
decreto motivato attestante l’idoneità o l’inidoneità dei requisiti per
adottare. Il suddetto decreto è reclamabile davanti alla Corte di appello da
parte dei coniugi e del pubblico ministero;
3. gli aspiranti all’adozione
devono conferire, entro un anno dal rilascio del suddetto decreto – che
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti
all’adozione e il minore –, a un ente autorizzato dal Governo italiano
l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale. Le suddette
funzioni possono essere svolte anche, tramite un apposito servizio, dalle
Regioni e dalle Province autonome di Bolzano e Trento;
4. l’ente di cui al punto
precedente, svolte le pratiche di adozione presso le competenti autorità del
Paese indicato dagli aspiranti all’adozione, trasmette la relativa
documentazione alla Commissione per le adozioni internazionali, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di
autorizzare l’ingresso e la residenza del minore nel nostro Paese;
5. nei casi in cui l’adozione è
stata disposta all’estero, il Tribunale per i minorenni italiano, verificatane
la correttezza della pronuncia, ordina la trascrizione del provvedimento nei
registri dello stato civile;
6. qualora l’adozione debba
essere perfezionata dopo l’arrivo del minore in Italia, il tribunale per i
minorenni, compiuti i necessari accertamenti, riconosce il provvedimento
dell’autorità straniera come affidamento preadottivo; decorso un anno
dall’inserimento familiare e accertatane la validità, lo stesso tribunale per i
minorenni pronuncia l’adozione;
7. possono essere realizzate in
Italia anche adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno ratificato
la Convenzione de L’Aja, a condizione che vengano rispettati i principi e le
procedure previsti dalla legge 476/1998;
8. gli aspiranti genitori
adottivi devono ricevere dall’ente autorizzato per l’adozione internazionale
tutte le informazioni concernenti il minore. Successivamente alla pronuncia
dell’adozione, la Commissione per le adozioni internazionali può comunicare ai
genitori, eventualmente tramite il Tribunale per i minorenni, solo le notizie
che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato. Per quanto concerne
l’accesso alle altre informazioni, valgono le vigenti disposizioni di legge in
materia di adozione di minori italiani;
9. disposizioni specifiche sono
previste per i coniugi italiani residenti stabilmente e da almeno due anni
all’estero;
10. sanzioni penali sono state
introdotte per coloro che realizzano adozioni internazionali senza rispettare
le procedure previste dalla legge 476/1998.
Agevolazioni per i genitori adottivi
Ai sensi dell’art. 39-quater
della legge 476/1998 (4), ferme restando le vigenti disposizioni di legge i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
a)
l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei
anni di età;
b) l’assenza
dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma, e dall’articolo 7
della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia
raggiunto i sei anni di età;
c) un
congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l’adozione;
d) deduzione
ai fini fiscali dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione
internazionale.
Testo
della Legge 476/1998
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio
1993, di seguito denominata “Convenzione”.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è
data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità
all’articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3
1. Il Capo I del Titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Capo I. - Dell’adozione di minori stranieri.
Art. 29.
– 1. L’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e
secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio
1993, di seguito denominata “Convenzione”, a norma delle disposizioni contenute
nella presente legge.
Art. 29-bis. – 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni
prescritte dall’articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero
residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale
per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo
stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
2. Nel caso
di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto
stabilito nell’articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni
del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in
mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il
tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro
quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità
ai servizi degli enti locali.
4. I servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi
per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono
le seguenti attività:
a)
informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in
difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui
all’articolo 39-ter;
b)
preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c)
acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle
esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonchè
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all’adozione.
5. I servizi
trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all’attività svolta, una relazione
completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi
successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30. – 1. Il
tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all’articolo 29-bis,
comma 5, sente gli aspiranti all’adozione, anche a mezzo di un giudice
delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia,
entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero
l’insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il
decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da
adottare.
3. Il
decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all’articolo 38 e,
se già indicato dagli aspiranti all’adozione, all’ente autorizzato di cui
all’articolo 39-ter.
4. Qualora
il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per
cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il
tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento
alla Commissione ed all’ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il
decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili
davanti alla corte d’appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di
procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
– 1. Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il
decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione
ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter.
2. Nelle
situazioni considerate dall’articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può
autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad
effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del
comma 3 del presente articolo.
3. L’ente
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa
gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di
adozione;
b) svolge le
pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli
aspiranti all’adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti,
trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di
idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le autorità straniere
formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore
da adottare;
c) raccoglie
dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione
ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni
di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua
famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d)
trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli
aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli
aspiranti all’adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le
attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il
consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da
adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte degli aspiranti
all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto di consenso all’autorità
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l’autenticazione
delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche
dall’impiegato comunale delegato all’autentica o da un notaio o da un
segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve
dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne
sussistano i requisiti, l’opportunità
di procedere all’adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato
accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all’articolo 38
comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la
decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa
immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi
dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità straniera e
richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
h) certifica
la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori
adottivi;
i) riceve
dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al
minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla
Commissione;
l) vigila
sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga
in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in
collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di sostegno del nucleo
adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica
la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 1 dell’articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano
determinate da ragioni di salute del bambino, nonchè la durata del periodo di
permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera
c) del medesimo comma 1 dell’articolo
39-quater;
o)
certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall’articolo
10, comma 1, lettera l-bis) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi
per l’espletamento della procedura di adozione.
Art. 32. – 1. La Commissione di cui all’articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all’articolo 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che
l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso
e la residenza permanente in Italia.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando
dalla documentazione trasmessa dall’autorità del Paese straniero non emerge la
situazione di abbandono del minore e la constatazione dell’impossibilità di
affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora
nel Paese straniero l’adozione non determini per l’adottato l’acquisizione
dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il
minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche
quando l’adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione
dei rapporti giuridici con la famiglia d’origine, la stessa può essere
convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i
minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di
riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli
uffici consolari italiani all’estero collaborano per quanto di competenza, con
l’ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo
aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano
il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
– 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all’ingresso nello Stato
per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l’ingresso
nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai
sensi dell’articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o
da parenti entro il quarto grado.
2. E’ fatto
divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il
visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori
delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della
Commissione di cui all’articolo 38.
3. Coloro
che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito
l’ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel
Paese d’origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla
Commissione affinchè prenda contatto con il Paese d’origine del minore per
assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il
divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall’articolo 18
della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo, non sia possibile l’espletamento delle procedure di cui al presente
Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore
all’ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l’ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora
sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di
fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l’ente autorizzato
che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in
relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, provvede ai sensi
dell’articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la
situazione alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine
del minore e si proceda ai sensi dell’articolo 34.
Art. 34.
– 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di
un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione
gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore
italiano in affidamento familiare.
2. Dal
momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti
locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i
minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà
per gli opportuni interventi.
3. Il minore
adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35.
– 1. L’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordinamento italiano gli
effetti di cui all’articolo 27.
2. Qualora
l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del
minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell’autorità che
ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall’articolo 4 della Convenzione.
3. Il
tribunale accerta inoltre che l’adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l’autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell’articolo
39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile.
4. Qualora
l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il tribunale
per i minorenni riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come
affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano
nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in un anno che decorre dall’inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha
accolto è tuttora conforme all’interesse del minore, il tribunale per i
minorenni pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello
stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all’articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere
sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo,
tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5.
Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni
del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la residenza nel momento dell’ingresso
del minore in Italia.
6. Fatto
salvo quanto previsto nell’articolo 36, non può comunque essere ordinata la
trascrizione nei casi in cui:
a) il
provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti
previsti dalla legge italiana sull’adozione;
b) non sono
state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è
possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui
all’articolo 27;
d)
l’adozione o l’affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità
centrali e un ente autorizzato;
e)
l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al
suo interesse.
Art. 36.
– 1. L’adozione internazionale dei minori provenienti da
stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione
abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli
effetti previsti dalla presente legge.
2.
L’adozione o l’affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non
aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali, possono essere
dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia
accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei
genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato
l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine;
b) gli
adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall’articolo 30 e
le procedure adottive siano state effettuate con l’intervento della Commissione
di cui all’articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano
state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata
concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il
relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il
decreto di idoneità all’adozione. Di tale provvedimento è
data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto
dall’articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L’adozione
pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di
cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.
Art. 37. – 1. Successivamente all’adozione, la
Commissione di cui all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi,
eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che
hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato.
2. Il
tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli
35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull’origine del
minore, sull’identità dei suoi genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del
minore e della sua famiglia di origine.
3. Per
quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti
in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. – 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e
di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
– 1. Ai fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione è costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La
Commissione è composta da:
a) un
presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di
un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello
Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per
gli affari sociali;
c) un
rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un
rappresentante del Ministero dell’interno;
e) due
rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un
rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre
rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il
presidente dura in carica due anni e l’incarico può essere rinnovato una sola
volta.
4. I
componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato
dalla Commissione è assicurato l’avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine
il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La
Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
– 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora
con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri stati,
anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell’attuazione delle
convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone
la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza
l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo
albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca
l’autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione
delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all’attività svolta dai servizi per l’adozione
internazionale, di cui all’articolo 39-bis;
d) agisce al
fine di assicurare l’omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio
nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva
tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione
internazionale;
f) promuove
la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell’adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove
iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell’adozione;
h) autorizza
l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a
scopo di adozione;
i) certifica
la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto
dall’art. 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le
attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da
quelli di cui all’articolo 39-ter;
2. La
decisione dell’ente autorizzato di non concordare con l’autorità straniera
l’opportunità di procedere all’adozione è sottoposta ad esame della
Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente
diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o
ufficio, agli incombenti di cui all’articolo 31.
3. La
Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti
autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la
programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette
al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali,
sullo stato dell’attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nell’ambito delle loro competenze:
a) concorrono
a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla
presente legge;
b) vigilano
sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per
l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono
la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e
servizi, nonchè forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili.
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della
presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui
all’articolo 31, comma 3.
3. I servizi
per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati
con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla
presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l’adozione
internazionale.
Art. 39-ter. – 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 39,
comma 1, lettera c), e per
conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere
diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell’adozione internazionale e con idonee qualità morali;
b) avvalersi
dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i
coniugi prima, durante e dopo l’adozione;
c) disporre
di un’adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia
autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi
stranieri in cui intendono agire;
d) non avere
fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente,
anche sui costi necessari per l’espletamento della procedura, ed una
metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere
e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che
aspirano all’adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e
religioso;
f) impegnarsi
a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del
principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
g) avere
sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater. – 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l’astensione
dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l’assenza
dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma, e dall’articolo 7
della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia
raggiunto i sei anni di età;
c) congedo
di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l’adozione».
Art. 4
1. Nell’articolo 10, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.
184».
Art. 5
1. All’articolo 40 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
«Agli stranieri stabilmente
residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione in luogo della procedura
disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella
Convenzione per quanto riguarda l’intervento ed i compiti delle autorità
centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni
della presente legge».
2. All’articolo 41 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso di adozione di minore
stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti
stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni
attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall’autorità centrale
straniera e dall’ente autorizzato».
Art. 6
1. Dopo l’articolo 72 della legge
4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
«Art. 72-bis. – 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all’adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della
reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di
lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie
che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti
salvi i casi previsti dall’articolo 36, comma 4, coloro che, per l’adozione di
minori stranieri, si avvalgono dell’opera di associazioni, organizzazioni, enti
o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui
al comma 1 diminuite di un terzo».
Art. 7
1. Con regolamento, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data
attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e
l’organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per
quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il
medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere
l’autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la
tenuta dell’albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti
autorizzati di cui all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall’articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma
1 disciplina altresì l’invio da parte della Commissione per le adozioni
internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari all’estero.
3. La Commissione è costituita
nei tre mesi successivi all’emanazione del regolamento di cui al comma 1.
Art. 8
1. Le dichiarazioni di idoneità
all’adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo,
pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione,
conservano piena efficacia.
2. Le domande già presentate alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate
successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le
disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta
costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla
pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, contenute
nell’articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di
entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire,
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1
confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a
3.000 milioni di lire recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, nonchè dall’articolo 4
della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Il
testo della Convenzione de L’Aja è stato riportato sul n. 104, ottobre-dicembre
1993, di Prospettive assistenziali.
(2) In
base alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1992, l’adozione di
uno o più fratelli biologici può essere consentita «quando per uno di essi l’età degli adottanti supera di più di 40 anni
l’età dell’adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il
venir meno della comunanza di vita e di educazione».
Inoltre,
con la sentenza n. 303 del 1996 la Corte costituzionale ha stabilito «l’illegittimità costituzionale dell’art. 6,
secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice
possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore,
quando l’età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l’età
dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di
solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».
Il
suddetto orientamento della Corte costituzionale è stato dalla stessa
puntualizzato nella sentenza n. 10 del 1998 in base alla quale il provvedimento
del Tribunale per i minorenni può «precisare
e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e,
correlativamente, quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti
all’adozione possono prendersi cura. Tali caratteristiche comprendono quelle rilevanti
per la disciplina relativa al divario di età tra gli adottanti ed il minore,
che l’ordinamento italiano prevede perché, nell’interesse di quest’ultimo,
possa essere pronunciata l’adozione».
Infine,
con la sentenza n. 349 del 1998 la stessa Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 6,
secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice
possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore,
quando l’età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni
l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che
di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».
(3) Fino
a quando non verrà istituita presso la nostra Presidenza del Consiglio dei
Ministri la Commissione per le adozioni internazionali (l’insediamento dovrebbe
aver luogo entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge 476/1998) e verranno
emanate le norme relative agli enti autorizzati, restano in vigore le norme
previste dalla legge 184/1983.
(4) Non
facendo esplicito riferimento solamente ai genitori adottivi di minori stranieri,
le lettere a) e b) dell’art. 39-quater della legge 476/1998 dovrebbero essere
applicabili anche ai genitori adottivi ed a coloro che hanno in affidamento
preadottivo fanciulli italiani.
www.fondazionepromozionesociale.it