Prospettive assistenziali, n. 125, gennaio-marzo 1999
Notizie
i mass
media rispettino la dignità dei neonati abbandonati
Riportiamo integralmente l’ottima
lettera inviata nel dicembre 1998 ai mass-media da Luigi Fadiga e Livia
Pomodoro, Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Roma e Milano.
«Non si può certo dire che un bambino abbandonato in un cassonetto sia nato
con la camicia.
«Eppure subito dopo gli capita un’altra disgrazia, certo minore, ma a
pensarci bene assai fastidiosa. È costretto a diventare suo malgrado una
marionetta per il teatrino quotidiano dei mass media e senza nemmeno essere
pagato. Lo hanno dimostrato i quotidiani e i notiziari televisivi dei giorni
scorsi in occasione dell’abbandono di una bambina asiatica, ma non è una
novità.
«Le testate nazionali più importanti sembrano in gara; Roma e Milano
cercano anche quindi di superarsi a vicenda. Quale cronista saprebbe rinunciare
al pezzo strappalacrime sulla madre snaturata; quale direttore di giornale
rifiuterebbe una foto del bimbetto in braccio al poliziotto o nella culla
termica dell’ospedale? E quale commissario o maresciallo si negherebbe agli
onori della cronaca, una volta tanto che non si parla di mafia o di droga e i
superiori comandi osservano compiaciuti? E così, via con lo spettacolo.
«Eppure quel bimbetto è una persona; ha una sua indifesa dignità; ha
diritto – come si dice oggi – alla sua privacy.
Le leggi (articoli 114 e 115 del codice di procedura penale) e gli impegni
solenni dei giornalisti (“Carta di Treviso”) gliela assicurano, vietando e
punendo la pubblicazione dell’immagine di minorenni vittime di reato. E fanno
bene a vietarla e punirla: questi sono casi molto delicati, che vanno trattati
con grande riserbo e discrezione per non nuocere al bambino e per assicurargli
al più presto una famiglia.
«Tutto quel clamore, tutta quella gara a farsi fotografare e a chiedere
l’adozione, tutti quei coloriti articoli sulla “madre sciagurata”, sono
altrettanti ostacoli alla rapida soluzione del caso. Possono anzi provocare
ripensamenti dell’ultima ora e forzare la madre, cui pure va riconosciuto il
diritto ad eventuali scelte di rinunciare al figlio purché in situazione
protetta, a ricerche tardive di un bambino ormai felicemente inserito nella
nuova famiglia. E, in ogni caso, sono vietati dalla legge.
«Le leggi ci
sono, dunque: ma non vengono rispettate né applicate. E noi, che operiamo nei
tribunali per i minorenni più frequentemente toccati dalla gara, assistiamo
impotenti e un po’ frustrati a queste sistematiche e impunite violazioni e a
queste aggressioni alla dignità di un bambino che non può protestare. E
continuiamo a vedere, suo malgrado, le foto del povero bimbetto che per esser
nato senza camicia può tranquillamente venire usato come un burattino senza che
nessuno protesti e soprattutto senza nessuno che paghi».
indennità
di accompagnamento: una positiva presa di posizione dell’assessore alla sanità della
regione marche
Riportiamo la lettera inviata in
data 9 settembre 1998 dall’Assessore alla sanità, Giuseppe Mascioni, al
Ministero del tesoro, ai Prefetti delle Marche, alle Commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e invalidi civili del Ministero del
tesoro e all’ANCI regionale avente per oggetto “Legge 11 febbraio 1980, n. 18 -
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”.
Vengono segnalate a questo Servizio parecchie lamentele riguardo agli
accertamenti sanitari effettuati nei confronti dei portatori di handicap
psichici e finalizzati alla corresponsione dell’assegno di accompagnamento.
In particolare alcuni interessati lamentano che le Commissioni preposte
all’accertamento dei requisiti evidenziano che i malati psichici, avendo una
autonoma deambulazione, non dovrebbero beneficiare di tale assegno.
Al riguardo si ritiene invece che in base alla vigente normativa
l’indennità di accompagnamento spetta non solo a coloro che si trovano nella
impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ma
anche a coloro che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di una assistenza continua.
Molti soggetti, malati mentali, come riferiscono gli esperti del settore,
si trovano proprio nelle condizioni di assoluta dipendenza, pur essendo in
grado di deambulare.
D’altra parte la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 4664 del
21.4.1993) ha chiarito che l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della
vita è riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che rende il soggetto
pericoloso per sé e per gli altri.
In relazione
a quanto sopra si invitano gli Organi in indirizzo a tenere nella debita
considerazione le situazioni di bisogno assistenziale prospettate.
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