Prospettive assistenziali, n. 125, gennaio-marzo 1999

 

 

TESTO UNIFICATO “DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”

 

 

Riportiamo il testo che unifica il disegno di legge presentato dal Governo e quelli di iniziativa par­lamentare concernenti l’assistenza ed i servizi so­ciali (1).

 

titolo I

principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

capo i

principi e finalità del sistema di interventi e servizi sociali

 

Art. 1 (Principi generali e finalità)

1. La Repubblica, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di prestazioni sociali, promuove interventi per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in armonia con i principi di cui all’articolo 38 della Costituzione. La progettazione del sistema di interventi e servizi è volta anche a garantire la partecipazione alle iniziative dell’Unione europea.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Il governo del sistema è affidato agli enti locali, alle regioni ed allo Stato secondo le competenze agli stessi assegnate in materia di servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, nell’osservanza dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Alla programmazione, alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, come individuati al precedente comma, organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi della cooperazione, associazioni di volontariato, fondazioni, enti di patronato e soggetti privati, quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi. Il sistema di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi primari anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative del cittadino, dei nuclei familiari e delle forme di auto-aiuto e di solidarietà.

5. I soggetti indicati al comma 4, le organizzazioni sindacali, sociali e di tutela degli utenti concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

Art. 2 (Diritto alle prestazioni)

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i cittadini italiani nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari, nonché i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso. A profughi, stranieri ed apolidi, sono garantite le misure di prima assistenza, di cui alla lettera h) dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema dei servizi sociali accedono tutti i cittadini, con priorità di risposta alle persone in stato di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, nonché persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cittadini devono essere compiutamente informati dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti di accedervi e delle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Il diritto di cui al primo comma è ricompreso tra i diritti soggettivi derivati dalla condizione di cittadinanza, in materia di servizi alla persona e alla comunità; i soggetti istituzionali di cui all'articolo 1 commi 3 e 4, hanno l'obbligo di realizzare le prestazioni ed i servizi della rete integrata di interventi e servizi sociali al fine di rendere esigibile tale diritto. Con apposito atto d'intesa tra Stato, regioni e autonomie locali, sono fissati i criteri per la compensazione economica derivata dalla mobilità assistenziale dei cittadini italiani.

4. La presente legge, per definire in maniera uniforme sul territorio nazionale i diritti di cittadinanza in materia di servizi alla persona e alla comunità, individua un livello di prestazioni essenziali, rispetto alle quali esiste il diritto di esigibilità, atte alla diffusione dell'informazione ed alla conoscenza delle prestazioni sociali, a contrastare gli stati di povertà e le forme di emarginazione, a favorire le responsabilità familiari e l'integrazione sociale delle persone fragili.

 

Art. 3 (Princìpi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Per la realizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali, in forma unitaria ed integrata, sono adottati il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché la valutazione di impatto di genere.

2. Programmi e piani operativi di cui al comma 1 del presente articolo si coordinano e si integrano con interventi sanitari, dell'istruzione e con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro. A tal fine sono predisposti programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani ed anziani, tenendo conto degli indicatori di genere, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'integrazione degli immigrati, per la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, nonché per la prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti e alcooldipendenti.

3. La formulazione dei programmi di attività ed il reperimento delle risorse economiche per realizzare la rete di interventi e servizi sociali, deve favorire la concertazione e la cooperazione tra autonomie locali, regioni e Stato ed i soggetti del terzo settore come individuati all'articolo 1, comma 4, della presente legge. Per le intese di programma, tra soggetti pubblici, si ricorre allo strumento previsto all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. Le forme di concertazione di cui al comma 3 del presente articolo, riguardano, in particolare, i rapporti con:

a) le aziende sanitarie locali per le prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria comprese nei livelli uniformi delle prestazioni sanitarie, riconducibili alla rete integrata di interventi sociali;

b) le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi e i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete.

5. Per favorire le scelte di percorsi assistenziali attivi, i comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni, anche con gli apporti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge per garantire pluralità di offerta nei servizi e orientare il cittadino nella scelta delle prestazioni più appropriate, anche in alternativa alle misure economiche.

 

Art. 4 (Sistema di finanziamento delle politiche sociali)

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti istituzionali preposti al governo del sistema come indicato all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione delle prestazioni e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto definito ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo sulla spesa per gli emolumenti economici a carattere nazionale e sulle forme di finanziamento sussidiario per obiettivi e interventi di settore posti in essere dalle regioni e dallo Stato.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono alla ripartizione dei fi­nan­ziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché in forma sussidiaria, a co-finanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti lo­cali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compete allo Stato la definizione e la ripartizione del fondo sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerate a carico del comparto assistenziale quali quelle spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 14 e 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi della pianificazione nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge.

 

Art. 5 (Interventi a favore del terzo settore)

1. Nel sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona, è pienamente riconosciuto e valorizzato dai soggetti pubblici, come forma di partecipazione e di solidarietà comunitaria, il ruolo degli organismi di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, promuovono migliori condizioni del mercato sociale con azioni finalizzate al sostegno e qualificazione delle imprese sociali, attraverso politiche formative, accesso agevolato al credito e ai fondi comunitari, regolamentazione del sistema di gare per l'affidamento delle attività sociali.

2. Le forme di affidamento dei servizi alla persona dall'Ente pubblico ai soggetti del terzo settore, fondate su criteri di trasparenza e di semplificazione amministrativa, devono utilizzare efficaci meccanismi di pluralismo negoziale che consentano a tali soggetti la piena espressione della progettualità, senza limitare la valutazione sull'affidamento dei servizi ai criteri del massimo ribasso avvalendosi di analisi e verifiche di qualità che tengano conto delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 4, della presente legge e su atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

 

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA RETE Dl INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

Art. 6 (Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, tramite associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:

a) progettazione e realizzazione di un modello di servizi a rete con la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 23 della presente legge e dei buoni servizio, con particolare riferimento ai soggetti indicati all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività assistenziali già di competenza delle province;

c) autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e diurno, a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge;

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della presente legge.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del modello di servizi a rete, risorse delle collettività locali, tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende sanitarie per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della presente legge per valutare la qualità dei servizi e formulare proposte per la predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, prevedendone le modalità all'interno degli statuti comunali.

 

Art. 7 (Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che in particolare disciplinano il ruolo delle province in ordine a:

a) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali;

b) forme di verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, tramite l'analisi e la sistematizzazione dei dati di offerta, con approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale;

c) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base;

d) la partecipazione alla definizione e attuazione dei piani di zona.

2. Le residue competenze assistenziali, già a carico delle province ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e della legge 18 marzo 1993, n. 67, sono trasferite ai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La regione, provvede a disciplinare il trasferimento ai comuni del personale, fatti salvi i diritti dallo stesso acquisiti e delle risorse finanziarie e patrimoniali utilizzati dalle province, alla data del trasferimento delle competenze assistenziali, per assolvere alle funzioni di cui al secondo comma. La disciplina regionale è rivolta anche ai patrimoni ed al personale delle istituzioni di cui alla legge 11 dicembre 1939, n. 2174.

 

Art. 8 (Funzioni delle regioni)

1. Nell'ambito della programmazione regionale spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi sociali, di quelli sociosanitari nonché la verifica ed il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze delle comunità locali, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nelI'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dar luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali. Le regioni e le province autonome provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della presente legge.

3. Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con i comuni di cui al comma 2 del presente articolo e laddove previsto con le comunità montane, degli ambiti territoriali delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria della rete dei servizi. Nella determinazione degli ambiti, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali e per la coincidenza con gli ambiti già operanti per le prestazioni sanitarie destinando allo scopo una quota del fondo regionale;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali, da parte degli enti locali;

e) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

f) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

g) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati;

h) istituzione di registri per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, nonché soggetti privati, che intendono concorrere alla realizzazione della rete di servizi, accertando:

1) le finalità economiche e la situazione patrimoniale;

2) i livelli di offerta, la qualificazione del personale e la efficienza organizzativa ed operativa, secondo i requisiti di qualità di cui alla lettera i) del presente comma;

3) adozione, per il personale dipendente, di contratti nazionali di categoria, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie.

4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legislazione regionale;

i) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

j) individuazione di metodi e strumenti per il controllo di gestione, volti ad accertare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

k) definizione dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

I) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti.

 

Art. 9 (Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112, nonché ai poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 19 della presente legge;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni in materia di servizi sociali e di emolumenti economici, ivi comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero di grazia e giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisisti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali e delle strutture residenziali dei servizi e delle strutture sociali a ciclo diurno e continuativo, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi forma­tivi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le competenze statali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Art. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per la revisione della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), istituita dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia sull'inserimento delle IPAB nelle pianificazioni regionali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge, con procedure di accreditamento e valutazione da parte delle regioni d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, in base ai principi di efficacia e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) individuazione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di un regime giuridico analogo a quello delle aziende speciali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, con personalità di impresa pubblica finalizzata all'erogazione di servizi alla persona, dotata di autonomia statutaria che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, di autonomia imprenditoriale, negoziale e processuale, contabile e fiscale riconducibile al regime privatistico delle ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il regime giuridico deve contemplare anche la disciplina del personale e le forme contrattuali applicabili in armonia all'assetto aziendale;

c) trasferimento dei beni e dei patrimoni all'azienda di cui alla lettera b), secondo il regime fiscale già previsto dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, prevedendo anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni e la salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni patrimoniali, agli scopi statutari e ai fini di sviluppo dell'azienda e comunque a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali;

d) previsione di controlli degli atti aziendali secondo le forme adottate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e poliennali, per le spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, alienazioni, cessioni e permute. Le regioni nella disciplina sui controlli delle aziende, provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione;

e) permanenza nel regime giuridico di cui alla lettera d), in presenza di particolari condizioni statutarie e patrimoniali, delle forme di trasformazione dei fini, di fusione, raggruppamento e privatizzazione, previste dalla vigente normativa sulle IPAB, nonché disciplina di ulteriori modalità di trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti;

f) mantenimento della possibilità di scioglimento delle IPAB che dopo accurate verifiche da parte della regione e degli enti locali effettuate ai sensi della lettera a), siano inattive da almeno un biennio o risultino esaurite le loro finalità istitutive;

g) salvaguardia nel caso di scioglimento della IPAB, della effettiva e compiuta destinazione dei patrimoni alla stessa appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali;

h) applicazione, alle istituzioni di cui dalle lettere b) ed e)  della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

 

Art. 11 (Autorizzazione, accreditamento e verifica di qualità dei servizi e delle strutture sociali)

1. I servizi, le strutture sociali e sociosanitarie a ciclo residenziale e diurno, pubblici e privati, sono autorizzati al funzionamento dai comuni. L'autorizza­zione viene rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 10 della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per le attività funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nell'arco massimo di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), della presente legge e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate sulla base delle determinazioni assunte in sede regionale.

 

Art. 12 (Professioni sociali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indi­cate:

a) le misure per il coordinamento dei Piani regionali per la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo è adottato in base ai criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1 del presente articolo la formazione universitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con decreto interministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra Ministero per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate per le professioni sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, secondo indirizzi volti a garantire la piena acquisizione di autonomia professionale con la diretta responsabilità nella esecuzione e gestione delle attività proprie del profilo professionale di apparte­nenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1, sono reperite dalle Am­ministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

Art. 13 (Carta dei servizi)

1. Le prestazioni offerte dalla rete integrata di interventi e servizi sociali determinano posizioni soggettive e diritti degli utenti.

2. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti.

3. Nella carta dei servizi sono definiti tra l'altro, i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento e le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE Dl PARTICOLARI INTERVENTI Dl INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

 

Art. 14 (Progetti individuali integrati per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelI'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla redazione di un progetto individuale.

2. Il progetto individuale comprende oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale si definiscono anche le potenzialità ed eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Le condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, sono riportate nella tessera magnetica sanitaria, per agevolare la persona disabile nell'accesso ai servizi e facilitare il personale sociale e sanitario nella predisposizione dei progetti individuali.

 

Art. 15 (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente una quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nella permanenza dell'anziano a domicilio.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età, e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione regionale in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. Il riparto tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali è effettuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Una quota dei finanziamenti per non autosufficienti è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della legge si provvede al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al primo comma, trasmettono relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità, in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora le regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto, di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta dei servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private, prevedendo per le famiglie che rispondono a funzioni di tutela di anziani non autosufficienti, di disabili fisici e psichici nonché di minori al di sotto dei tre anni, specifiche prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare anche con benefici di ordine economico.

2. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria, in nuclei monoparentali, coppie giovani con figli, gestanti in difficoltà, famiglie con pesanti carichi per la presenza di soggetti non autosufficienti, con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, tramite apposite convenzioni con Istituti di credito, concedono prestiti sull'onore consistenti in finanziamenti senza interessi secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.

3. L'onere degli interessi sui prestiti di cui al comma 2 del presente articolo è a carico del comune; all'interno del fondo nazionale di cui all'articolo 21 della presente legge, è previsto un concorso alla spesa, per promuovere in sede locale l'iniziativa del prestito sull'onore.

 

Art. 17 (Buoni servizio)

1. I comuni per stimolare risposte attive alla vita sociale e favorire l'acquisizione, individuale e familiare, di beni primari o prestazioni utili ad accettabili condizioni di vita sociale, concedono a persone temporaneamente prive di reddito e dotate di sufficiente autonomia psicofisica buoni servizio come particolare forma di trasferimento economico.

2. Il buono servizio è parte di un percorso assistenziale attivo per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi temporanei di produzione di reddito in possesso di risorse e di capacità personali atte a superare lo stato di criticità.

3. Le regioni secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, lettera h), della presente legge, disciplinano i criteri per la concessione dei buoni.

 

Art. 18 (Detrazioni fiscali)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti concernenti la revisione della disciplina in materia di detrazione per carichi familiari dalle imposte sui redditi, e la previsione della detraibilità delle spese che individuano tra gli oneri deducibili dalle imposte le spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà nei confronti dei minori di tre anni, nonché delle spese sostenute per la tutela e la cura di componenti del nucleo familiare, ultrasessantacinquenni non-autosufficienti, nel rispetto dei previsti equilibri di bilancio.

 

CAPO III

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DELLA RETE INTEGRATA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

Art. 19 (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e Piani regionali del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il Governo predispone, ogni tre anni, il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali nei limiti delle risorse finanziarie come individuate all'articolo 3, comma 2 della presente legge, tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale. Il Piano è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite, altresì, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni nazionali di rilievo per il settore dei servizi sociali.

2. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e dei servizi sociali essenziali di cui all'articolo 23 della presente legge che gli enti locali, le regioni e lo Stato devono garantire alle persone e alle famiglie, in maniera uniforme sul territorio nazionale;

b) le priorità di intervento tramite l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizioni di povertà e dei soggetti con fragilità psicofisica;

c) le modalità di attuazione della rete di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, della scuola, della formazione e del lavoro;

d) le azioni finalizzate alla diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) le sperimentazioni innovative e particolarmente le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi sociali;

f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

g) i criteri per la disciplina del concorso al costo dei servizi da parte del cittadino;

h) i criteri generali per l'emissione di buoni servizio e dei prestiti sull'onore;

i) gli interventi e i servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti;

I) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

m) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano, in coerenza con i livelli uniformi di assistenza di cui alla lettera a) del presente comma secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione.

3. Il primo piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione per il Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione deve indicare i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. D'intesa con il Ministro del lavoro, la relazione ricomprende anche i risultati conseguiti nei servizi sociali con i Fondi europei.

5. Le regioni, in ottemperanza alle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo entro 120 giorni dall'adozione del Piano nazionale, adottano il piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria, al coordinamento socio-educativo con le azioni della scuola, della formazione professionale e del lavoro.

 

Art. 20 (Piano di zona)

1. Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della presente legge a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 19, comma 5, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8 comma 3, lettera i), della presente legge;

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo regionale;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda sanitaria e con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, della presente legge.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate da forme di concertazione in­dicate alla lettera g) del comma 1 del presente articolo;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle Aziende sanitarie e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma, di cui al comma 2 del presente articolo per assicurare l'adeguato coordinamento, delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici richiamati al comma 1 del presente articolo e gli organismi di utilità sociale di cui al comma 4 dell'articolo 1, della presente legge che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della zona.

 

Art. 21 (Fondo nazionale per il sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato per le materie di competenza, si avvale del Fondo nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Nel Fondo nazionale di cui al primo comma confluiscono, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse finanziarie statali già destinate ad interventi in materia di «servizi sociali». Per razionalizzare, armonizzare la spesa, nonché le modalità di offerta dei servizi ed impedire sovrapposizioni, settorializzazioni e diseconomie delle risposte assistenziali, il Governo emana un atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con lo scopo di:

a) coordinare e armonizzare gli interventi e le azioni derivate da provvedimenti di settore già operanti per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e di sostegno alle responsabilità familiari, per la tutela degli anziani, per l'integrazione e l'autonomia delle persone disabili, per la prevenzione e recupero dalle dipendenze da alcool, droga e farmaci e per l'inserimento di cittadini stranieri;

b) promuovere azioni e attività di enti, associazioni ed organismi di volontariato di cui all'articolo 1 comma 4, per le materie di cui alla lettera a), secondo quanto indicato dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476; 19 luglio 1991, n. 216; 11 agosto 1991, n. 266; 5 febbraio 1992, n. 104; 28 agosto 1997, n. 284; 28 agosto 1997, n. 285 e decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) fissare principi e modalità per individuare quote del Fondo nazionale quali forme co-finanziamento, rispetto agli stanziamenti già destinati ai programmi e agli interventi sociali, dagli enti locali e dalle re­gioni;

d) introdurre forme di incentivazione, per promuovere la razionalizzazione, la funzionalità e l'economicità dei servizi pubblici, tramite l'assegnazione di quote percentuali aggiuntive, a favore dei comuni associati che provvedano alla costituzione di bacini omogenei di utenza coincidenti tra servizi sociali e sanitari, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della presente legge;

e) individuare criteri di accertamento delle spese per interventi e servizi sociali sostenute dalle regioni e dagli enti locali, al fine di consentire un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale. Il sistema di perequazione deve stabilire altresì le forme di corresponsabilizzazione e compartecipazione alla spesa da parte degli enti locali per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla pianificazione nazionale;

f) prevedere meccanismi e strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dell'appropriatezza di impiego delle risorse e dei risultati raggiunti in materia di attività sociali dalle regioni e dagli enti locali e dagli enti di cui all'articolo 1 comma 4, della presente legge nell'ambito delle loro funzioni, nonché individuare, nel caso di reiterate inadempienze degli enti destinatari di finanziamenti nazionali, modalità per la revoca dei finanziamenti stessi;

g) semplificare la disciplina dei procedimenti per le norme regolatrici delle leggi di settore di cui alla lettera a) del presente comma, tramite l'emanazione degli atti già previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Alla data del riordino degli emolumenti economici di cui agli articoli 24 e 25 confluiscono nel Fondo nazionale, con specifica finalizzazione, anche le risorse finanziarie già destinate al finanziamento di tali prestazioni.

4. A decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ulteriori risorse possono essere attribuite al Fondo nazionale in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

5. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono altresì somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo.

6. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo per le politiche sociali, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 19 della presente legge. In carenza del Piano, il Ministro formula alla Conferenza unificata una proposta di riparto secondo criteri di cui all'articolo 19, comma 2, lettera m).

 

Art. 22 (Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, della rete dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo a livello locale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico agli stanziamenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 21.

 

TITOLO III

INTERVENTI E SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 23 (Definizione della rete integrata di interventi e servizi sociali)

1. La rete integrata di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 18 della presente legge e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Per garantire uniformità d'offerta sul territorio nazionale, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21 della presente legge, tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza;

c) misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali e/o sociali;

d) misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

e) servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psicosociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) accoglienza e socializzazione presso strutture a ciclo diurno o residenziale di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

g) informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) prestazioni integrate di tipo sociosanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento so­ciale, l'istruzione scolastica, professionale e l'in­serimento al lavoro di persone con disabilità psicofisica.

3. In relazione a quanto indicato al precedente comma, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della presente legge, almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

2) interventi per le situazioni di emergenza sociale, personali e familiari;

3) assistenza domiciliare;

4) strutture residenziali a ciclo continuativo e diurno per soggetti con fragilità sociali;

5) centri di accoglienza residenziali e/o diurni a carattere comunitario.

 

CAPO II

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

 

Art. 24 (Reddito minimo di inserimento)

1. Al termine della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e secondo le risultanze della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, l'istituto del reddito minimo di inserimento è adottato su tutto il territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 riconduce altresì all'istituto del reddito minimo come misure di contrasto alla povertà, con l'inclusione dei requisiti di accesso, gli assegni e gli emolumenti erogati ai cittadini privi di reddito ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il reddito minimo erogato a cittadini ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti e assistiti a domicilio, è cumulabile con la indennità di cura e assistenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 25 della presente legge.

 

Art. 25 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivati dall'invalidità civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e indennità già concesse ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non comporti, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni del presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psicofisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo vitale per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3) della presente lettera;

2) reddito minimo di inserimento per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, I'accesso ai contratti di formazione lavoro di cui alla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzarsi anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti in oggi concessi per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza, a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità è articolata in:

a) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati;

b) indennità di cura e assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b1) non cumulabilità per gli ultrassessantacinquenni, anche se gravemente disabili, dell'indennità di cura e assistenza di cui alla lettera b) del numero 3) della lettera a) del presente comma, con l'indennità di cui alla lettera a), del citato numero 3);

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione delle misure di cui ai numeri 1) e 2) della a), del presente comma secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) vigenza dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo 120 giorni dalla data di approvazione del decreto legislativo di cui  sopra, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto, in tempi non superiori ad un anno dalla data di approvazione del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio intercorrente tra la concessione delle misure economiche ridefinite ed i benefici in atto, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento delle misure economiche anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parti degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di cui all'articolo 24 della presente legge, a diretto beneficio dell'assistito;

h) sostituzione delle attuali Commissioni di accertamento della invalidità civile, anche secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, con l'istituzione presso le Aziende Sanitarie di Collegi medico-legali integrati secondo le indicazioni del comma 1, articolo 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, uniformandosi per il riconoscimento dell'invalidità, anche alle modalità in atto nei paesi dell'Unione europea;

i) fissazione delle modalità di controllo sulla permanenza dei requisiti che danno titolo alle misure economiche di cui alle precedenti lettere;

l) confluenza delle dotazioni finanziarie relative agli emolumenti nel fondo nazionale di cui all'articolo 21 della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, disciplina altresì, in alternativa agli emolumenti economici di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo e qualora sia espressamente richiesto dal beneficiario degli stessi, l'offerta di prestazioni e di misure assistenziali, da acquisire anche tramite i buoni servizio, tali da consentire comunque al disabile o all'anziano totalmente non autosufficiente la cura, I'assistenza, la piena integrazione e comunicazione sociale, nonché la permanenza al domicilio.

3. Il Governo, nell'attuazione della delega, adotta forme di consultazione con le Associazioni dei disabili e delle loro famiglie, nonché con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Art. 26 (Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali)

1. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Nella verifica delle condizioni reddituali si tiene conto della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di handicap e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle loro condizioni psico-fisiche.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI CON ALTRI INTERVENTI

 

Art. 27 (Definizione e modalità per l'integrazione socio-sanitaria)

1. Per servizi e interventi integrati a carattere socio-sanitario, si intendono prestazioni complesse composte da servizi e misure economiche, a favore della persona e/o del nucleo familiare, con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo della tutela della salute, dell'inserimento sociale e del miglioramento delle condizioni di vita.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le prestazioni a carattere sociosanitario si realizzano con prevalenza nei settori materno-infantile, tutela, cura e riabilitazione dei disabili, tutela e cura degli anziani, tutela e cura delle patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti, alcooldipendenti o soggetti affetti da patologie derivate da HIV.

4. Si definiscono prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, le attività atte a rimuovere e/o a contenere gli esiti di patologie invalidanti, con particolare riferimento agli interventi di cura e riabilitazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, cura e riabilitazione degli anziani non autosufficienti e delle persone affette da patologie psichiatriche, cura e disassuefazione delle persone con dipendenza da alcool, droga e farmaci, tutela e cura delle persone affette da patologie derivate da HIV.

5. I livelli essenziali e uniformi delle prestazioni ad alta integrazione sanitaria sono definiti nel piano sanitario nazionale; nelle prestazioni dove l'intervento sanitario e quello socio-assistenziale si equilibrano, spetta al servizio sanitario nazionale provvedere alle prestazioni di cura e recupero, mentre l'ente locale assicura, tramite la componente socioassistenziale, la rimozione degli ostacoli di natura sociale che impediscono il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della salute; in tale assetto, disciplinato dalle leggi regionali, sia per gli aspetti organizzativi che di competenza finanziaria, le prestazioni socio-assistenziali, a carico dei comuni, sono denominate prestazioni sociali a rilievo sanitario.

6. I comuni e le Aziende sanitarie per le prestazioni socio-sanitarie, devono adottare, nel rispetto delle specifiche competenze organizzative e finanziarie, programmi coordinati e forme di gestione integrata.

 

Art. 28 (Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 21 della presente legge.

 

Art. 29 (Fondi integrativi per programmi assistenziali intensivi e prolungati a persone dipendenti)

1. Possono essere istituiti fondi integrativi per programmi assistenziali intensivi e prolungati a soggetti dipendenti finalizzati a garantire la permanenza al domicilio delle persone gravemente dipendenti. Le fonti istitutive dei fondi di cui al presente articolo sono promosse attraverso:

a) la destinazione, da parte dello Stato, di un'aliquota delle entrate fiscali, con eventuali incrementi disposti localmente dalle regioni;

b) gli accordi collettivi, promossi dai sindacati firmatari di contratti nazionali di lavoro e accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale;

c) i contributi volontari a carico del singolo nella forma dell'istituto di mutualità territoriale, derivati da accordi contrattuali decentrati, stabiliti con apposite intese tra organizzazioni sindacali, enti locali, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.

2. Il trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni ai fondi di cui al presente articolo è equiparato a quello previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il regime tributario dei fondi di cui al presente articolo è equiparato a quello previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come da ultimo sostituito dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono dettate le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi di cui al presente articolo. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di costituzione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;

c) le modalità di vigilanza facenti capo al Ministro per la solidarietà sociale;

d) le modalità di scioglimento.

 

TITOLO IV

 

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 30 (Coordinamento con altre disposizioni in materia di interventi e servizi sociali)

1. Gli interventi di settore in materia di assistenza e integrazione sociale a favore dei portatori di handicap previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, le attività ed i programmi individuati per i minori ed i nuclei familiari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, nonché le attività per la lotta alle tossicodipendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono realizzati dalla rete integrata di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 23 della presente legge.

2. Le azioni di promozione sociale previste dalla legislazione di settore di cui al primo comma si integrano e si coordinano anche secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della presente legge con le disposizioni generali e specifiche individuate al Titolo II e al Titolo III della presente legge.

 

Art. 31 (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 72, della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

il comma 45, dell'articolo 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore della legge di delega di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alla data di entrata in vigore della legge di delega di cui all'articoIo 25 sono abrogate le leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

 

 

(1)     Il disegno di legge governativo è stato riportato sul n. 122 di Prospettive assistenziali; quelli di iniziativa parlamentare sono stati riprodotti sui numeri 116bis, 119 e 120.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it