Prospettive
assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999
Anziani cronici non
autosufficienti: un positivo disegno di legge
Nel numero 124 abbiamo riportato la relazione e il
testo della proposta di legge n. 5119 presentata alla Camera dei deputati il 17
luglio 1998 dagli On. Saia, Maura Cossutta e altri parlamentari.
Riportiamo ora la relazione e il testo del disegno
di legge n. 3481 “Riordino degli interventi sanitari a favore degli anziani non
autosufficienti”, depositato al Senato della Repubblica in data 29 luglio 1998
dai Sen. Ripamonti, Manconi e altri parlamentari.
Auspichiamo che – finalmente – il Senato e la
Camera dei deputati affrontino la questione degli anziani cronici non
autosufficienti, ponendo fine alle attuali gravissime violazioni delle leggi
vigenti e, molto spesso, dei più elementari principi umani e sociali.
Relazione
La proposta
di Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 nella sezione «anziani»
afferma: «Il processo di invecchiamento della popolazione è destinato a
protrarsi nel prossimo futuro. Secondo le previsioni elaborate dall'ISTAT, nel
2020 il 23 per cento della popolazione italiana avrà più di 65 anni e la
speranza di vita alla nascita sarà di 78,3 anni per gli uomini e di 84,6 anni
per le donne. In termini relativi, aumenteranno soprattutto i grandi vecchi con
età' superiore agli 80 anni.
Una quota
significativa di anziani soffre di patologie croniche, spesso multiple, e di
disabilità che ne limitano l'autosufficienza. Il 52 per cento degli uomini e il
60,7 per cento delle donne, dichiarano almeno due malattie croniche in atto, il
44 per cento e il 50,9 per cento, rispettivamente, ne dichiarano almeno tre.
Frequente è
la disabilità fra gli anziani. Secondo i dati ISTAT (1997), nel 1994 i disabili
di 60 anni e più non istituzionalizzati ammontano a oltre due milioni pari al
17,1 per cento degli ultrasessantenni. La disabilità accompagna soprattutto le
età avanzate e condiziona fortemente la vita degli ultraottantenni. Si passa
infatti dal 5,9 per cento di disabili a 60-64 anni al 47,1 per cento a 80 anni
e più. Il 10,3 per cento degli uomini e il 13,2 per cento delle donne di 60
anni e più vivono soli. I disabili che vivono soli sono 618.000. Sono anziani
oltre un terzo delle 6.690.000 persone che vivono in condizioni di povertà.
Il 70 per
cento dell'assistenza alle persone non autosufficienti grava sulla famiglia.
Gli assistiti non autosufficienti residenti in presidi socio-assistenziali per
soli anziani sono circa 16 mila».
Di fronte a
questo quadro che vede un'Italia che invecchia sempre più, tanto che all'inizio
del secolo c'era un nonno ogni sei bambini mentre oggi ci sono sei nonni per
ciascun bambino, s'impone l'urgente messa in atto di interventi volti alla
tutela della salute delle persone anziane.
Riteniamo
fondamentale l'indicazione del Piano sanitario nazionale 1994-1996 dove si
affermava che: «Gli anziani ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da
non autosufficienza, devono essere curati senza limiti di durata nelle sedi più
opportune, ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo primario delle
cure costituisce non solo una scelta umanamente significativa, ma soprattutto
una modalità terapeutica spesso irrinunciabile».
L'attenzione
posta dal Servizio sanitario nazionale è oggi incentrata più sulla malattia
acuta che su quella cronica tanto che il Prof. Fabrizio Fabris, Direttore
dell'istituto di geriatria alle Molinette di Torino afferma: «Ben poche sono
oggi le malattie che si possono definire rigorosamente acute; abbiamo
frequentemente degli eventi acuti nel corso delle malattie croniche: dall'ictus
all'infarto, dalla riacutizzazione della bronchite, alla frattura
dell'osteoporotico, dall'evento anemizzante nel neoplastico. È la nuova realtà
della patologia prevalentemente degenerativa diversa rispetto a quella
precedente, prevalentemente infiammatoria.
Deve
modificarsi di conseguenza anche il "privilegio dell'acuto" che
caratterizza la mentalità medica, soprattutto, ma anche la mentalità generale.
La concezione dell'Ospedale come deputato esclusivamente al trattamento delle
affezioni acute non è più rispondente all'attuale realtà ed al tipo di
patologia prevalente di carattere degenerativo».
Questo
disegno di legge, sebbene parziale, rappresenta tuttavia un primo passo utile
ad affrontare gli aspetti sociali necessari oggi a migliorare la qualità della
vita e a restituire diritti di cittadinanza alla popolazione anziana. Il
progetto affronta il problema specifico degli anziani non autosufficienti, in
prevalenza donne, ricoverati oggi nelle infermerie delle case di riposo o
strutture similari con lo scopo di rimuovere questa grave discriminazione
praticata verso la parte più indifesa e debole della popolazione, proponendo
una serie di strutture sanitarie a prevalente carattere domiciliare.
L'obiettivo
del presente disegno di legge è quello di armonizzare su tutto il territorio
nazionale la rete di servizi per gli anziani non autosufficienti dopo che il
«Progetto obiettivo tutela della salute dell'anziano», approvato nel 1992 dal
Parlamento italiano, è rimasto, in molte regioni italiane, «lettera morta».
Inoltre, il
malessere più diffuso e al quale vogliamo cercare di porre rimedio è
rappresentato dal mantenimento in vita delle infermerie delle case di riposo.
Con un atto di coraggio, come è stato fatto con la chiusura dei manicomi,
proponiamo il superamento e la chiusura delle infermerie delle case di riposo
nei prossimi tre anni.
La
condizione degli anziani nelle infermerie delle case di riposo è difficilmente
immaginabile. È la condizione di anziani sradicati dal loro ambiente di vita,
separati dalla famiglia e dagli amici, dalla abitazione, allontanati spesso
dallo stesso paese di origine, costretti ad assumere non per un giorno e
neppure per un mese, ma per anni e comunque fino alla fine dei loro giorni,
ritmi di vita estranei, in una condizione e in una organizzazione che è quella
tipica e rigida di una istituzione totale. Alla malattia, anzi alle malattie,
si aggiungono la desolazione, la disperazione, la regressione. Per molti di
loro c'è una sorta di eutanasia passiva, da abbandono, per gli effetti
devastanti che questa situazione provoca su tutti gli aspetti psico-fisici
dell'individuo. Per alcuni di loro, la scelta tragica può essere il suicidio.
Questo
disegno di legge prende in considerazione solo in parte l'organizzazione e la
tipologia dei servizi sociali e quella degli interventi a carattere preventivo
e di promozione della salute. La nostra opinione è che entrambi questi
interventi siano fondamentali per prevenire la non autosufficienza dell'anziano
e che essi esigano oggi un approfondito aggiornamento di metodologie e di
obiettivi. Questo però è un altro capitolo, un'altra storia.
Il compito
ora è quello di porre fine al disagio provocato dall'assoluta assenza di una
rete di servizi sanitari, quali ad esempio quelli prevalentemente domiciliari
per la cura dell'anziano non autosufficiente, che con il presente provvedimento
si intende disciplinare, al fine di porre un rimedio all'emarginazione che
subiscono i ricoverati nelle case di riposo.
Per questi
motivi, con l'articolo 1 del presente provvedimento vengono disciplinate le
norme relative ai servizi sanitari domiciliari i quali si articolano in:
ospedalizzazione a domicilio; assistenza domiciliare integrata (ADI);
prestazioni infermieristiche di base, consulenze geriatriche specialistiche e
riabilitative di base.
Si prevede
altresì (articolo 1, comma 6) che gli interventi sanitari a livello
distrettuale, di tipo residenziale o semi residenziale, vengano erogati
attraverso: residenze sanitarie assistenziali (RSA) già disciplinate dalla
normativa vigente; comunità alloggio con assistenza medico-infermieristica
quotidiana; day hospital per patologie mediche e chirurgiche, aggregati a
divisioni ospedaliere o a distretti sanitari; centri diurni di distretto ed
infine, condomini protetti.
Viene quindi
stabilito all'articolo 2 che i reparti ospedalieri e le direzioni sanitarie
ospedaliere non possono dimettere anziani non autosufficienti senza preventiva
intesa con il degente, la famiglia o il medico di base e i servizi territoriali
che devono garantire le prestazioni necessarie sia a livello domiciliare che a
livello distrettuale.
Gli articoli
3 e 4 dettano norme relative, rispettivamente, all'assistenza domiciliare
integrata (ADI) e alle residenze sanitarie assistenziali (RSA). L'articolo 5
reca la disciplina dei condomini protetti a favore degli anziani non
autosufficienti. L'articolo 6
stabilisce le norme relative ai centri diurni.
All'articolo
7 viene stabilito che a partire dal sessantunesimo giorno di degenza presso le
RSA, il ricoverato è tenuto a versare alla ASL che ha disposto il ricovero una
somma pari, al massimo, al 70 per cento del proprio reddito annuale. Ai
soggetti che usufruiranno delle RSA deve essere in ogni caso garantita la
disponibilità delle somme residuali del proprio reddito.
Con
l'articolo 8 vengono istituiti i Comitati di partecipazione e controllo
composti da: utenti e loro familiari, organizzazioni sindacali e associazioni
di volontariato. I comitati svolgono il compito di vigilanza sui servizi
sanitari erogati agli anziani non autosufficienti e devono essere ascoltati
dalla ASL prima dell'adozione di ogni provvedimento che modifichi la struttura
e l'organizzazione degli stessi distretti sanitari.
All'articolo
9 vengono dettate norme per la mobilità del personale assunto a tempo
indeterminato nelle strutture ospedaliere riconvertite o dismesse.
L'articolo
10 provvede a stabilire che ai fini della realizzazione dei servizi sanitari
domiciliari e distrettuali si provvede utilizzando quota del Fondo sanitario
nazionale, nonché utilizzando il ricavato di alienazioni di beni patrimoniali
delle ASL precedentemente destinati a reparti per lungodegenza o strutture
similari. A tal fine le ASL hanno quattro mesi, a partire dall'approvazione
della presente legge, per presentare alle regioni un piano generale di
attivazione dei servizi sanitari domiciliari e distrettuali di cui al presente
provvedimento.
L'articolo
11, infine, pone il divieto di erogazione, da parte di case di riposo o
strutture analoghe, di prestazioni sanitarie non degenziali nei confronti degli
anziani non autosufficienti; dette prestazioni verranno assicurate dal Servizio
sanitario nazionale attraverso strutture ospedaliere ed extraospedaliere,
nonché attraverso i servizi sanitari domiciliari e distrettuali disciplinati
dal presente provvedimento.
Disegno di legge
Art. 1 (Servizi sanitari domiciliari e
distrettuali)
1. Obiettivo
della presente legge è quello di promuovere cure sanitarie adeguate nei
confronti degli anziani non autosufficienti.
2. Ferme
restando le competenze specifiche degli ospedali, i servizi sanitari non
ospedalieri rivolti agli anziani non autosufficienti vengono erogati a livello
domiciliare e distrettuale.
3. I reparti
per lungodegenti dovranno essere progressivamente eliminati. Al loro posto saranno
costituiti o ampliati servizi di geriatria ambulatoriali con funzioni di
consulenza nell'ambito dell'ospedale e del distretto sanitario in cui sono
inseriti.
4. Gli
interventi sanitari domiciliari disciplinati dalla presente legge si
articolano, con diversi gradi di intensità, in:
a) assistenza domiciliare integrata;
b) prestazioni mediche,
infermieristiche e riabilitative di base, consulenze geriatriche
specialistiche.
5. In
relazione alle prestazioni mediche di base di cui al comma 4, vengono inseriti
appositi accordi nella Convenzione nazionale con i medici di famiglia.
6. Gli
interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semi
residenziale, sono erogati attraverso:
a) residenze sanitarie assistenziali
(RSA);
b) comunità alloggio con assistenza
medico infermieristica quotidiana;
c) day hospital per patologie
mediche e chirurgiche aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;
d) centri diurni di distretto;
e) condomini protetti.
7.
L'assistenza domiciliare e distrettuale è realizzata dai competenti servizi
sanitari e sociali territoriali ed ospedalieri.
8. Per
realizzare l'obiettivo del mantenimento dell'anziano non autosufficiente
nell'ambito familiare i servizi sanitari domiciliari e distrettuali si
avvalgono anche di interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo
con la disabilità dell'anziano. Rientrano fra questi interventi l'abbattimento
di barriere architettoniche, l'allacciamento telefonico, la ristrutturazione di
servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di
corrimano, nonché l'adozione di qualsiasi altro intervento utile a rendere
l'ambiente abitabile dall'anziano. Gli enti pubblici dovranno, in caso di
ristrutturazione o nuove costruzioni, eliminare qualsiasi barriera architettonica
esistente od ovviare ad essa.
Art. 2 (Dimissioni ospedaliere)
1. I
responsabili dei reparti ospedalieri e le direzioni sanitarie ospedaliere non
possono dimettere anziani non autosufficienti senza preventiva intesa con il
degente, la famiglia, il medico di base e i servizi territoriali che devono
garantire le prestazioni necessarie o a livello domiciliare o a livello
distrettuale.
2. Deve
essere garantita parità di diritto degli anziani non autosufficienti
nell'accesso alle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere attraverso sistemi
di prenotazione e liste d'attesa controllabili dal diretto interessato, dai
familiari e dal medico di fiducia.
3. Ciascuna
regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono
all'attuazione di quanto stabilito al presente articolo.
Art. 3 (Assistenza domiciliare integrata)
1. Si
definisce assistenza domiciliare integrata (ADI) ogni intervento destinato ad
esaurirsi in un tempo ragionevolmente breve, a seconda del caso, sostitutivo
del ricovero ospedaliero od immediatamente successivo ad esso, da realizzarsi
presso l'abitazione del paziente.
2. Gli
interventi di ADI vengono effettuati, in caso di ricovero antecedente, a cura
dello stesso reparto che ha avuto in carico l'anziano; se sostitutivo del
ricovero stesso, sarà a carico dell'azienda unità sanitaria locale ed
ospedaliera territorialmente competente.
3. In ogni
caso gli interventi di ADI saranno svolti su programma e sotto la supervisione
dell'unità di valutazione geriatrica (UVG) competente, in collaborazione con il
medico di base e la famiglia convivente.
4. Le
aziende unità sanitarie locali dovranno fornire ai reparti che realizzeranno
funzioni di dimissione protetta od ospedalizzazione a domicilio, le strutture,
il personale ed i supporti operativi necessari.
5. Entro e
non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederanno ad emanare
apposite norme per assicurare l'istituzione del servizio di ADI da parte di
tutte le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, garantendo il
coordinamento tra le funzioni sanitarie e quelle assistenziali.
Art. 4 (Residenze sanitarie assistenziali)
1. Le
residenze sanitarie assistenziali (RSA), le comunità alloggio ed i centri
diurni devono essere costituiti secondo la vigente normativa nazionale e
regionale.
2. Il
ricovero in RSA, salvo casi eccezionali valutati dal responsabile sanitario che
ha in carico il paziente, non può superare i due anni. Le altre soluzioni
residenziali o semiresidenziali possono essere utilizzate dall'anziano per
tutto il periodo della propria esistenza.
3.
L'organico delle RSA fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministero
della sanità 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
24 settembre 1988. Nelle RSA operano équipes ospedaliere o territoriali. È
vietata nelle RSA la creazione di primariati.
4. L'azienda
unità sanitaria locale garantisce il collegamento funzionale fra ospedale e
RSA, anche al fine di favorire l'interscambio del personale fra servizi
ospedalieri ed extraospedalieri.
5. Il
ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo
e deve essere utilizzato con flessibilità anche per periodi circoscritti e
ripetibili nel tempo, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo contesto
familiare.
Art. 5 (Condomini protetti)
1. I
condomini protetti devono essere costituiti da unità abitative, per un massimo
di venti unità in ogni stabile, composte da bilocali con angolo cottura e
servizi igienici completi non inferiori a metri quadrati 30, forniti di
citofono, telefono e piccolo terrazzo. Ogni stabile avrà un servizio comune di
mensa e di lavanderia, oltre ad una sala di ritrovo, situata preferibilmente al
piano terra, con sala mensa attigua.
2. Gli
anziani singoli o in coppia, cui verrà assegnato un alloggio protetto, al fine
del finanziamento dei servizi offerti, pagheranno un canone di locazione
proporzionato al proprio reddito, sulla base delle regole in vigore per il
pagamento dei ticket dovuti in caso di prestazioni semiresidenziali od a
domicilio, e quindi non superiori al 40 per cento del reddito annuo percepito.
Coloro che usufruiscono gratuitamente dei servizi devono versare un canone pari
a quello stabilito, dal comune di appartenenza, in questi casi per gli alloggi
normali.
Art. 6 (Centri diurni)
1. I centri
diurni di distretto sono strutture sanitarie che intervengono nei confronti
degli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attuando programmi
di cura, di riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco di 8-12 ore
giornaliere per sei giorni alla settimana. Le prestazioni effettuate sono a
carico del Fondo sanitario nazionale.
2. Le
prestazioni socio assistenziali erogate dai centri diurni sono oggetto di
contributo da parte delle autorità locali competenti, secondo la normativa
vigente.
Art. 7 (Contributo di solidarietà)
1. A partire
dal sessantunesimo giorno di degenza presso le residenze sanitarie
assistenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990,
il ricoverato presso RSA è tenuto a versare una somma pari al massimo al 70 per
cento del proprio reddito annuale all'azienda unità sanitaria locale ed
ospedaliera che ha disposto il ricovero.
2. Coloro
che usufruiscono di prestazioni semiresidenziali o a domicilio saranno soggetti
ad un ticket, fissato da ogni singola azienda unità sanitaria locale
erogatrice, in misura tale da non superare il 40 per cento del reddito
pensionistico annuo percepito. Coloro che sono esenti dal pagamento dei ticket
per prestazioni sanitarie a norme di legge usufruiscono gratuitamente anche dei
servizi di cui alla presente legge.
3. Il
versamento del ticket di cui al presente articolo dovrà essere effettuato
mensilmente e risulterà pari ad un dodicesimo della somma annua dovuta.
4. Ai
soggetti che usufruiranno delle prestazioni di cui al presente articolo deve
essere in ogni caso garantita la disponibilità delle somme residuali del
proprio reddito al fine di provvedere alle proprie esigenze personali, ovvero
alle necessità dei congiunti conviventi a carico.
5. Alla
scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento
degli utenti delle RSA è destinato all'azienda unità sanitaria locale ed
ospedaliera che ne ha disposto il ricovero. L'ammontare di detta indennità
costituisce parte del ticket dovuto, ovvero, nel caso di soggetti esenti dal
pagamento dei ticket, l'indennità stessa costituisce l'unico versamento dovuto.
Art. 8 (Comitato di partecipazione e controllo)
1. In ogni
distretto sanitario viene costituito un Comitato di partecipazione e controllo,
di seguito denominato «Comitato», composto da una rappresentanza degli utenti,
dei familiari, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il Comitato vigila
su qualunque tipo di servizio sanitario erogato agli anziani non
autosufficienti e deve essere sentito prima di ogni provvedimento dell'azienda
unità sanitaria locale ed ospedaliera che modifichi la struttura o
l'organizzazione degli stessi distretti sanitari.
2. Le
attività di socializzazione nei distretti sanitari vengono programmate e
gestite dal competente servizio sociale territoriale in stretta collaborazione
con le équipes sanitarie e con il Comitato.
3. Ciascuna
regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'attuazione alle norme di cui al presente articolo.
Art. 9 (Mobilità del personale)
1. Il
personale di ruolo operante nelle strutture ospedaliere riconvertite o dismesse
può chiedere di essere inserito all'interno degli organici dei servizi sanitari
per anziani. Detta opzione riguarda il personale assunto a tempo indeterminato.
Art. 10 (Finanziamento per la realizzazione dei
servizi sanitari domiciliari e distrettuali)
1. Ai
finanziamenti occorrenti per la realizzazione dei servizi sanitari domiciliari
e distrettuali di cui alla presente legge si procede utilizzando quota parte
del Fondo sanitario nazionale, nonché utilizzando il ricavato di alienazioni di
beni patrimoniali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
precedentemente destinati a reparti per lungodegenza o strutture similari.
2. Le
aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono tenute a presentare alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, un piano generale di attivazione
dei servizi sanitari domiciliari e distrettuali di cui alla presente legge.
Art. 11 (Divieto di esercizio di attività
sanitarie)
1. Le case
di riposo o strutture analoghe comunque denominate, pubbliche o private, non
sono abilitate a erogare prestazioni sanitarie non degenziali nei confronti di
anziani non autosufficienti.
2.
L'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di anziani non autosufficienti
viene assicurata dal Servizio sanitario nazionale attraverso strutture
ospedaliere ed extraospedaliere e, in particolare, attraverso le RSA e i
servizi sanitari domiciliari, così come disciplinati dalla presente legge.
Art. 12 (Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
www.fondazionepromozionesociale.it