Prospettive
assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999
Handicappati intellettivi: assunzioni in aziende profit
Coordinamento
sanità e assistenza Tra i movimenti di base
È del 22 dicembre 1998 la
deliberazione del Consiglio comunale di Torino che ha per oggetto il
regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro,
delibera che vede coinvolti quattro Assessorati: Lavoro, Assistenza, Formazione
professionale e Ambiente e rientra nel complesso di iniziative volte a favorire
la crescita dell’occupazione in base all’articolo 4 della legge 381/1991 e
della legge regionale piemontese 18/1994 (1).
Già nel marzo 1995 la Città di
Torino aveva firmato un protocollo d’intesa con le associazioni delle
cooperative sociali per promuovere iniziative volte a favorire l’occupazione di
cittadini in condizioni di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro che
portò alla delibera del 22 marzo 1995 che riservava a queste convenzioni, per
il bilancio ’95, una quota non superiore a L. 25 miliardi di lire (circa il 5%
della previsione di spesa del Comune di Torino) per l’acquisizione di beni e
servizi.
I risultati ottenuti con questa
delibera sono stati soddisfacenti: circa 300 persone svantaggiate tra cui 129
handicappati intellettivi e 46 handicappati fisici con limitata autonomia hanno
trovato una loro collocazione all’interno delle cooperative sociali, in
particolare in quelle che si occupano della pulizia e della piccola
manutenzione delle scuole; hanno potuto in questo modo uscire dal circuito
assistenziale con conseguente miglioramento delle loro condizioni di vita e di
quella delle loro famiglie, e con un minor costo per la collettività (2).
Valutazioni positive sono state
date anche sulla qualità e sul costo delle prestazioni rese dalle cooperative:
nettamente inferiore il costo rispetto alle precedenti modalità e superiore la
resa del servizio di pulizia offerto: le direzioni didattiche si sono
dimostrate soddisfatte del lavoro svolto e gli appalti sono stati rinnovati
anche negli anni successivi.
Vogliamo ricordare che era stato
stipulato anche un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali
confederali e autonome per l’attivazione di un osservatorio per verificare,
insieme ai rappresentanti delle associazioni degli handicappati, il buon
inserimento dei soggetti svantaggiati all’interno delle cooperative sociali, in
particolare per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di lavoro previste
dal contratto: a tutt’oggi tale intesa è ancora disapplicata.
Tutte queste considerazioni hanno
portato il Comune di Torino a dare un nuovo impulso all’esperienza in corso
allargando le convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate a tutte le imprese profit
indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Le associazioni degli
handicappati ed il CSA hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, ma hanno
dovuto battersi richiedendo audizioni in III Commissione consiliare e appoggi
all’interno del Consiglio comunale, affinché la prima stesura del regolamento
venisse emendata con alcune sostanziali modifiche a tutela degli handicappati
intellettivi e fisici con limitata autonomia, senza le quali tali categorie di
persone difficilmente avrebbero potuto usufruire di questo percorso.
Infatti, in un primo tempo, il
regolamento non menzionava specificatamente gli handicappati intellettivi i
quali rientravano genericamente nella categoria dei soggetti svantaggiati,
mentre dovrebbe ormai già essere chiaro a tutti che una cosa è lo svantaggio
sociale che consente una piena capacità lavorativa ed un’altra cosa è lo
svantaggio dovuto ad un handicap fisico grave o intellettivo che non consente
un facile ed autonomo ingresso nel mondo del lavoro e che quindi deve essere
tutelato con azioni ancora più incisive e mirate.
Il Consiglio comunale ha accolto
queste nostre istanze definendo anche la percentuale d’obbligo e l’inserimento
mirato. Recita infatti l’art. 10 del
regolamento comunale relativo alle procedure contrattuali:
«Il Settore Lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite
... al fine di:
a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese
un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;
b) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di impresa
l’inserimento di portatori di handicap intellettivo e fisico con limitata
autonomia in misura non inferiore al 20% delle persone inserite;
c) assicurare la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità
professionali dei soggetti da inserire».
Non è stato invece accolto
l’emendamento che incentivava con un maggior punteggio quelle aziende che
avessero inserito handicappati intellettivi, malati psichiatrici e fisici con
limitata autonomia rispetto quelle che assumono soggetti appartenenti alle fasce
deboli del mercato del lavoro o con svantaggio sociale.
Noi consideriamo molto positivo
il fatto che si allarghi il ventaglio delle opportunità lavorative anche per le
persone con handicap intellettivo e che si cerchino altri sbocchi oltre le
cooperative sociali che altrimenti rischiano di diventare, anche grazie alla
nuova legge sul collocamento obbligatorio, «contenitori
del disagio non compatibile con le ferree leggi di mercato e con le regole
dell’efficienza aziendale» come giustamente rileva Leonardo Callegarii
dell’Associazione Gavroche nel suo articolo “Per le persone svantaggiate: quale
integrazione?” (3).
Ribadiamo comunque ancora una
volta la necessità che il Comune di Torino non svolga solo un ruolo di
mediazione, ma si faccia carico in prima persona dell’assolvimento dell’obbligo
di assunzione delle persone delle categorie protette a cui è tenuto come
qualsiasi altra azienda: un primo passo è già stato fatto in questa direzione
con l’assunzione part-time di 20 ragazzi con handicap intellettivo.
Chiediamo al Comune che non si
fermi qui ma che, per esempio, eserciti la sua influenza nei confronti delle
aziende in cui ha una partecipazione (municipalizzate, banche, ecc.) ed insieme
mettano a punto idonee strategie per assicurare il diritto al lavoro sancito
dalla legge, ma finora disatteso.
Allegato
1
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
CONTRATTUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O
APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO (*)
La Città di Torino, impegnata in
un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, ha
come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro e delle politiche
sociali l’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate per cui all’art.
4 della legge 381/1991 e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce
deboli del mercato del lavoro.
Nel perseguimento di tale
finalità, a partire dal 1995 l’Amministrazione comunale ha riconosciuto un
importante ruolo di collaborazione alle cooperative sociali, dando attuazione
alla legge 381/1991 ed alla legge regionale 18/1994 attraverso:
– la deliberazione del Consiglio
comunale n. 10 del 16 gennaio 1995 (n. mecc. 9410841/23), ove si è previsto di
destinare una quota degli stanziamenti per la fornitura di beni e servizi alla
stipulazione di convenzioni con cooperative sociali;
– il protocollo d’intesa
stipulato in data 27 marzo 1995 tra la Città e le associazioni della
cooperazione sociale per la costituzione di una sede di confronto, di dialogo e
di promozione di iniziative dirette a sostenere l’occupazione dei cittadini in
condizione di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro;
– la deliberazione del Consiglio
comunale n. 151 del 22 maggio 1995 (n. mecc. 9503309/23), che ha riservato alle
convenzioni in esame, in relazione al bilancio per il 1995, una quota non
superiore a L. 25.000.000.000, corrispondente a circa il 5% della previsione di
spesa del Comune di Torino per l’acquisizione di beni e servizi;
– il protocollo d’intesa
stipulato in data 10 ottobre 1996 tra la Città, le ASL 1, 2, 3 e 4 e le
associazioni della cooperazione sociale, in base al quale le Aziende sanitarie
cittadine si sono impegnate a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati utilizzando gli strumenti offerti dalla legge 381/1991.
Le indagini effettuate per
valutare, in termini di convenienza per la Città, le attività svolte dalle
cooperative sociali dimostrano la sussistenza di benefici molto rilevanti sia
dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro
famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività, in
favore delle stesse persone per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento
al lavoro.
Le convenzioni stipulate in
applicazione della legge 381/1991, infatti, hanno reso possibile l’inserimento
lavorativo di circa 300 persone svantaggiate (di cui 129 handicappati
intellettivi e 46 handicappati fisici con limitata autonomia nella maggior
parte in carico ai servizi socio-assistenziali e sanitari della Città), i quali
hanno pertanto eliminato o ridotto le prestazioni economiche offerte alle
stesse.
In virtù di tali convenzioni si
sono inoltre create opportunità di occupazione per circa 400 soggetti
appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (disoccupati di lungo
periodo già inseriti nei cantieri di lavoro, persone con età e professionalità
non competitive espulse dalle imprese, donne non giovani alla ricerca di prima
occupazione) che sono così fuoriusciti dalla condizione di utenti di attività
di sostegno al reddito ed avviamento occupazionale.
Va inoltre rilevato come la
qualità ed il costo delle prestazioni rese dalle cooperative sociali siano
risultati del tutto soddisfacenti, a dimostrazione dell’adeguatezza dei
percorsi di inserimento realizzati e della possibilità di integrare nei
processi produttivi persone con limitata capacità lavorativa.
La valutazione positiva di quanto
sinora realizzato induce la Città a dare un nuovo impulso all’esperienza in
corso.
A tal fine si reputa opportuno,
da un lato, individuare una specifica figura contrattuale (i contratti per il
servizio di inserimento lavorativo) idonea a perseguire finalità di promozione
occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce
deboli del mercato del lavoro; dall’altro, stabilire regole generali da seguire
nell’espletamento delle procedure di applicazione della legge 381/1991.
Relativamente ai contratti per il
servizio di inserimento lavorativo, disciplinati nel titolo primo dell’allegato
regolamento, va osservato come essi si caratterizzino per un oggetto peculiare
costituito congiuntamente dall’inserimento occupazionale di persone in
condizioni di esclusione dal mercato del lavoro (con la predisposizione di
programmi personalizzati di recupero ed inserimento) e dalla fornitura di beni
o servizi o dall’esecuzione di lavori. In tali contratti è peraltro da
considerarsi prevalente l’aspetto del collocamento lavorativo.
Le gare in esame sono da
effettuare in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici,
nazionali o comunitarie a seconda dell’importo, e quindi secondo i principi
dell’evidenza pubblica e del libero accesso delle imprese in possesso dei
prescritti requisiti.
Per quanto riguarda gli
affidamenti di importo pari o superiore a 200.000 ECU, la norma di riferimento
è il decreto legislativo 157/1995. L’allegato 2 di tale decreto annovera
infatti sia i servizi di collocamento di personale (cat. 22, CPC 872), sia i
servizi sociali (cat. 25, CPC 93).
È interesse della Città che
cooperative sociali ed imprese “profit” sviluppino quanto più possibile la
capacità di offrire il prodotto congiunto qui descritto: sarà quindi
periodicamente concordato dall’Amministrazione con le organizzazioni di
rappresentanza delle diverse realtà imprenditoriali in quale misura ed in quali
settori estendere la stipulazione di contratti per il servizio di inserimento
lavorativo nel rispetto della percentuale minima degli stanziamenti di bilancio
fissata nell’art. 2 dell’allegato regolamento.
La volontà di coinvolgere tutte
le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nella realizzazione
di inserimenti lavorativi non esclude il riconoscimento di un ruolo specifico
alle cooperative sociali, in applicazione di quanto disposto dalla legge
381/1991 e dalla legge regionale 18/1994.
A questo riguardo si precisa che
la percentuale indicata negli artt. 4 e 18 dell’allegato regolamento intende
promuovere il coinvolgimento delle imprese “profit” in questa iniziativa.
Il Comune di Torino, nel
perseguimento dell’obiettivo della massima occupazione per i soggetti
svantaggiati e per le fasce deboli del mercato del lavoro, effettuato un
monitoraggio sulla applicazione della presente deliberazione, valuterà la
possibilità di modificare le percentuali di cui agli articoli citati.
La Città di Torino opererà
inoltre un costante monitoraggio delle persone inserite, indicando nei
capitolati, tra le categorie di cui all’art. 3 dell’allegato regolamento,
quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:
a) garantire
che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato
inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;
b) garantire
che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l’inserimento di
portatori di handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia in misura
non inferiore al 20% delle persone inserite;
c) offrire
adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
d) assicurare
la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei
soggetti da inserire.
Sotto questo profilo, si rende
necessario fissare regole generali per la stipulazione delle convenzioni di cui
all’art. 5, comma 1, legge 381/1991, le quali costituiscono oggetto del titolo
II del presente regolamento.
Un’analoga esigenza sussiste in
ordine alle procedure di aggiudicazione di cui all’art. 5, comma 4, della
medesima legge, disciplinate nel titolo III dell’allegato regolamento.
Al riguardo, è infine opportuno
rilevare che – come affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee
(Corte Giust. Com. Eur. 20 agosto 1988, causa 31/87, Gebroeders Beentjes BV c.
Stato dei Paesi Bassi) – la possibilità di inserire nei bandi di gara clausole
di inserimento lavorativo sussiste anche in ordine all’esecuzione di lavori.
La Città di Torino, al fine di realizzare
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce
deboli del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi affermati nella legge
125/1991, si dota quindi di tre strumenti: contratti per il servizio di
inserimento lavorativo; convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art.
5, comma 1, legge 381/1991; contratti di cui all’art. 5, comma 4, legge
381/1991, disciplinandoli nel regolamento allegato.
Il Comune di Torino si impegna a
istituire una sede di confronto e verifica con le organizzazioni di
rappresentanza coinvolte nell’applicazione del presente atto, attraverso
incontri a scadenze periodiche programmate, promuovendo inoltre annualmente
momenti di formazione per dirigenti e funzionari dell’Amministrazione responsabili
dei Servizi che segnalano i destinatari dell’inserimento lavorativo,
responsabili ed operatori delle imprese rappresentanti delle associazioni dei
destinatari degli inserimenti predetti.
La Città si impegna inoltre a
promuovere il rispetto della disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie
(legge 482/1968 ed eventuali leggi di modifica della stessa), anche attraverso
l’inserimento nei capitolati di gara di apposite clausole in tal senso.
Si dà atto che il presente
provvedimento è stato trasmesso in data 8 luglio 1998 alle Circoscrizioni per
acquisire il parere previsto dall’art. 43 del vigente Regolamento per il
decentramento.
Entro il termine, stabilito per
il 14 settembre 1998, sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 2, 3, 6 e 7.
Le Circoscrizioni 3 e 7 hanno
espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni 2 e 6 hanno
espresso parere favorevole ma condizionato ad una più puntuale individuazione
dei destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo. Tali
indicazioni sono state ritenute meritevoli di considerazione e risultano
recepite con apposito emendamento.
Dopo la scadenza del termine
sopra dato sono inoltre pervenuti i pareri:
– della Circoscrizione 10, che ha
espresso parere favorevole;
– della Circoscrizione 1, che ha
espresso parere favorevole, chiedendo peraltro integrazioni analoghe a quelle
richieste dalla Circoscrizione 2, che sono state recepite con apposito
emendamento;
– della Circoscrizione 4, che ha
formulato alcune osservazioni che non paiono incidere sul testo deliberativo
(quale la raccomandazione ad un puntuale controllo relativamente a quanto
previsto all’art. 7, comma 1), esprimendo comunque conclusivamente un parere
favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 8 giugno 1990 n.
142 sull’ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l’altro, all’art.
32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consigli comunali;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni: favorevole
sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; favorevole
sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate;
A maggioranza dei voti, espressi
in forma palese e con l’astensione dell’Assessore Alberione;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare il regolamento
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il presente
provvedimento non comporta spesa.
Regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro
Art. 1 (Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi)
1. Nell’ambito di un complesso di
iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, la Città di Torino,
attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di
lavori, promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o
appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzando i seguenti
strumenti:
a) contratti
per il servizio di inserimento lavorativo;
b) convenzioni
con cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991;
c) contratti
di cui all’art. 5, comma 4, legge 381/1991.
TITOLO I
Contratti per il servizio di inserimento lavorativo
Art. 2 (Individuazione di beni, servizi e lavori)
1. Il Comune di Torino destina,
alla stipulazione di contratti per il servizio di inserimento lavorativo, una
quota non inferiore al 3% degli stanziamenti del bilancio per l’insieme degli
affidamenti a terzi (forniture di beni e servizi ed esecuzione lavori).
2. I Servizi centrali e le
Divisioni individuano annualmente in sede di approvazione del P.E.G. un elenco
di beni, servizi e lavori destinati alla stipulazione dei contratti per il
servizio di inserimento lavorativo, con la relativa previsione di spesa.
3. Il settore lavoro coordina le
scelte dei diversi settori dell’Amministrazione al fine di assicurare il
rispetto della quota di cui al comma 1.
4. Il Settore lavoro promuove,
riceve, istruisce e valuta proposte di imprese indicanti gli ambiti in cui
stipulare contratti per il servizio di inserimento lavorativo, verificandone la
realizzabilità con i Servizi centrali e le Divisioni interessati.
Art. 3 (Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento
lavorativo)
1. Sono destinatari dei contratti
per il servizio di inserimento lavorativo:
a) le
persone svantaggiate di cui all’art. 4, legge 381/1991;
b) le
persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Si considerano appartenenti
alle fasce deboli del mercato del lavoro:
a) le
persone assistite dai Servizi socio-assistenziali della Città di Torino che
percepiscono contributi economici in base al criterio del minimo alimentare o
del minimo vitale fino al limite previdenziale nonché gli ospiti maggiorenni
dei presidi residenziali socio-assistenziali;
b) le
persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, legge 381/1991, che siano
fuoriuscite da non più di due anni dalla condizione di svantaggio;
c) i
detenuti e gli ex-detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non
oltre cinque anni;
d) i
lavoratori di età superiore ai quarantacinque anni iscritti da almeno dodici
mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 56/1987;
e) i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell’indennità di
mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
f) gruppi di
lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel
contesto di crisi aziendali, di settore o di area.
3. L’individuazione dei soggetti
è effettuata nel rispetto dei principi di cui alla legge 125/1991.
Art. 4 (Contenuto del capitolato speciale di gara relativamente al progetto
sociale)
1. Il capitolato speciale di gara
contiene, in ordine al progetto sociale, l’indicazione della percentuale di
soggetti da inserire in misura non inferiore al 25% dei lavoratori utilizzati
per l’esecuzione della prestazione. Il capitolato definisce altresì le
specifiche tipologie di soggetti da inserire al fine di assicurare il rispetto
dei criteri di cui all’art. 10, comma 1.
2. Per quanto concerne le
forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai
sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991, la percentuale di soggetti
svantaggiati da inserire non è inferiore al 30%. In tal caso l’aggiudicatario è
tenuto ad assumere le persone svantaggiate già utilizzate dalle cooperative
sociali, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il
mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.
Art. 5 (Modalità di gara)
1. I contratti per il servizio di
inserimento lavorativo sono conclusi in esito a gara pubblica, in applicazione
delle vigenti norme nazionali od europee a seconda dell’importo, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi di quanto stabilito nell’art. 8 del presente regolamento.
2. Le imprese partecipanti alla
gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente
verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie (legge 482/1968 e successive modificazioni e integrazioni).
Art. 6 (Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle
potenzialità operative dell’impresa)
1. Le offerte contengono, in ordine
al progetto sociale, le seguenti indicazioni:
a) numero,
tipologia e residenza dei soggetti da inserire;
b) obiettivi perseguiti con
l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
c) modalità
di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte
ore complessivo dei lavoratori inseriti;
d) mansioni
e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello,
regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale
per le forniture di servizi e per l’esecuzione di lavori);
e) metodologia
applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori
inseriti;
f) metodologia
di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
g) percorsi
formativi, con l’indicazione degli obiettivi perseguiti;
h) referenti
dell’inserimento lavorativo, con i relativi curricula;
i) soluzioni
per garantire la continuità del rapporto di lavoro.
2. Nel caso in cui non si
effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l’orario di lavoro di persone già
inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di
riferimento, l’offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di
attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate.
3. Le offerte possono contenere,
in ordine alle potenzialità operative dell’impresa, dichiarazioni di positiva
collaborazione con enti pubblici.
4. L’offerta può essere
presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da
consorzi. In tal caso essa contiene specificazione in ordine al progetto
sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa.
Art. 7 (Inquadramento dei destinatari dell’inserimento lavorativo
nell’ambito delle cooperative)
1. Qualora risulti aggiudicataria
una cooperativa, essa può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori
purché lo statuto od il regolamento prevedano:
a) condizioni
retributive e previdenziali non peggiorative rispetto al contratto nazionale
applicato ai lavoratori dipendenti (nel caso in cui la cooperativa contempli il
solo inquadramento attraverso patti societari, le condizioni retributive e
previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal
contratto nazionale delle cooperative sociali, i titolari di borse lavoro, i
lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, gli obiettori di
coscienza, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla
cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo
e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio);
b) che il
mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di quote
sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non possano
costituire causa di risoluzione del rapporto.
2. L’impresa aggiudicataria si
impegna a non applicare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione della
prestazione il regime previdenziale di cui alla legge 602/1970 ed il salario
medio convenzionale.
Art. 8 (Criteri di scelta del contraente)
1. Il contratto è stipulato con
l’impresa che abbia presentato l’offerta migliore sotto il profilo
tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, esaminati nell’ordine:
1) qualora non si richieda la
presentazione di un progetto tecnico:
- progetto
sociale: fino a 40 punti,
- ‑potenzialità
operative dell’impresa: fino a 10 punti,
- prezzo:
fino a 50 punti;
2) qualora si richieda la
presentazione di un progetto tecnico:
- progetto
tecnico: fino a 20 punti,
- progetto
sociale: fino a 30 punti,
- ‑potenzialità
operative dell’impresa: fino a 10 punti,
- prezzo:
fino a 40 punti.
2. La valutazione del progetto
sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) incidenza
occupazionale relativamente ai soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento:
fino a 12 punti nell’ipotesi sub 1); fino a 9 punti nell’ipotesi sub 2);
b) progetto
di inserimento lavorativo: fino a 12 punti nell’ipotesi sub 1); fino a 9 punti
nell’ipotesi
sub 2);
c) organizzazione
del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane: fino a 10 punti
nell’ipotesi sub 1); fino a 7 punti nell’ipotesi sub 2);
d) curricula
dei responsabili degli inserimenti lavorativi: fino a 6 punti nell’ipotesi sub
1); fino a 5 punti nell’ipotesi sub 2).
3. La valutazione delle
potenzialità operative dell’impresa è effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
a) precedenti
esperienze e risultati nell’ambito degli inserimenti lavorativi, corredati da
dichiarazioni dei servizi assistenziali e sanitari che eventualmente abbiano in
carico le persone interessate: fino a 7 punti;
b) occasioni
di integrazione sociale offerte alle persone inserite: fino a 3 punti.
4. Della commissione di gara fa
parte un esperto in inserimenti lavorativi designato all’interno
dell’Amministrazione comunale, dal Direttore del Settore lavoro.
5. Per quanto concerne il prezzo,
il punteggio massimo è assegnato all’offerta con il prezzo più basso, la quale
costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte
secondo le seguenti equazioni:
1) qualora non si richieda la
presentazione di un progetto tecnico: punteggio = 50 A/B, dove A = offerta
economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame;
2) qualora si richieda la
presentazione di un progetto tecnico: punteggio = 40 A/B, dove A = offerta
economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.
Art. 9 (Rinnovi e nuovi affidamenti)
1. Nei casi previsti dall’art. 44
della legge 724/1994, il contratto può essere rinnovato per un massimo di due
anni.
2. Qualora l’attuazione del
progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l’impresa chiamata ad
eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l’inserimento
lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle
fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall’impresa precedente,
garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il
mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.
Art. 10 (Monitoraggio degli inserimenti)
1. Il Settore lavoro opera un costante monitoraggio delle
persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie di
cui all’art. 3, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:
a) garantire
che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato
inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;
b) garantire
che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l’inserimento di
portatori di handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia in misura
non inferiore al 20% delle persone inserite;
c) offrire
adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
d) assicurare
la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei
soggetti da inserire.
2. I Servizi centrali e le
Divisioni inviano al Settore lavoro copia del progetto sociale presentato
dall’aggiudicatario, del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso
conseguenti, al fine di consentire l’effettuazione di azioni di monitoraggio,
controllo e verifica.
3. Individuate le persone che
saranno inserite, l’impresa aggiudicataria invia al Settore lavoro i progetti
individuali di inserimento lavorativo approvati dai Servizi assistenziali e
sanitari che eventualmente abbiano in carico le persone interessate.
4. L’impresa invia al Settore
lavoro relazioni entro il 30 giugno di ciascun anno sugli inserimenti
realizzati approvate dai Servizi di cui al comma 2.
5. Il Settore lavoro verifica
l’adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche
attraverso colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate. L’impresa
aggiudicataria fornisce al Settore lavoro per iscritto le informazioni
richieste a tale scopo.
6. La violazione dell’obbligo di
inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle
fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.
7. Su richiesta del Settore
lavoro, l’impresa aggiudicataria fornisce i seguenti dati:
a) elenco di
tutti i lavoratori (con indicazione delle sole iniziali) e relativo numero di
matricola INPS;
b) copia del
modello DM 10;
c) copia del
modello 01/M.
8. La violazione degli altri
obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta
l’applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore
interessato, di concerto con il Direttore del Settore lavoro, nella misura non
inferiore al 2‰ (due per mille) e non superiore al 2% dell’importo del
contratto. Il permanere dell’inadempimento per più di due trimestri comporta la
risoluzione del contratto.
9. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto
della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968 e
successive modificazioni e integrazioni). Le penalità indicate nei commi
precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina
accertata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO
II
Convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge
381/1991
Art. 11 (Individuazione di beni e servizi)
1. In applicazione dell’art. 13,
comma 1, legge regionale 18/1994, una quota non inferiore al 3% e non superiore
al 5% degli stanziamenti del bilancio del Comune di Torino per le forniture di
beni e servizi, in aggiunta a quella prevista nell’art. 2, comma 1, del
presente regolamento, è destinata alla stipulazione di convenzioni con cooperative
sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991, per importi stimati al
netto dell’IVA di valore inferiore alle somme stabilite dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. I Servizi centrali e le
Divisioni che intendono stipulare tali convenzioni individuano annualmente in
sede di relazione previsionale e programmatica un elenco di beni e servizi da
affidare a cooperative sociali, con la relativa previsione di spesa.
3. Tale elenco è concordato con
il Settore lavoro al fine di coordinare le scelte dei diversi settori
dell’Amministrazione e di mantenere nei limiti previsti al comma 1 la quota
degli stanziamenti per le convenzioni con cooperative sociali.
4. Il Settore lavoro riceve,
istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui
stipulare le suddette convenzioni, verificandone la realizzalibità con i
Servizi centrali e le Divisioni interessati.
5. Possono essere affidate a
cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
6. Possono essere affidate a
cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti
connotati:
a) alta
incidenza di manodopera;
b) mansioni
e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone
svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione
professionale;
c) idoneità
a consentire l’ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della
cooperativa sociale affidataria.
7. Fornitura di beni e servizi
precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui
contratti dell’Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali
solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 5, comma
1, della legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali
presso le imprese già aggiudicatarie.
Art. 12 (Individuazione delle cooperative sociali da interpellare)
1. I Servizi centrali e le
Divisioni inviano la richiesta di offerta ad almeno cinque cooperative sociali
in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione
all’albo della Regione Piemonte;
b) esperienza
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
c) sede
operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella
richiesta di offerta.
2. È possibile interpellare
un’unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni:
a) il valore
dei beni o dei servizi non superi L. 40.000.0000;
b) la
fornitura di beni o servizi sia attinente ad uno specifico progetto realizzato
dalla Città in collaborazione con la cooperativa stessa.
Art. 13 (Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione
alla gara)
1. La richiesta di offerta indica
i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa
sociale.
2. Il legale rappresentante della
cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l’assenza
delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione indicati
nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di
tali condizioni è fornita al momento della stipulazione della convenzione.
Art. 14 (Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle
potenzialità operative della cooperativa)
1. Le offerte contengono, in
ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui all’art. 6 del presente
regolamento, nonché l’eventuale disponibilità all’inserimento di persone
appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
Art. 15 (Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative
della cooperativa)
1. Per la valutazione del progetto
sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente del
Servizio centrale o della Divisione può avvalersi della consulenza di un
esperto in inserimento lavorativo designato, all’interno dell’Amministrazione
comunale, dal Direttore del Settore lavoro.
Art. 16 (Subappalto)
1. La cooperativa sociale può
subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa
incidenza occupazionale che comportino l’uso di macchinari o attrezzature di
particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il 10%
dell’importo complessivo della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato
alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Art.
17 (Norme applicabili)
1. Per quanto concerne
l’inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i
rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si
applicano, rispettivamente, gli artt. 7, 8 (commi 1, 2, 3, 5), 9 e 10 del
presente regolamento.
TITOLO
III
Contratti di cui all’art. 5, comma 4, legge 381/1991
Art. 18 (Bandi di gara e capitolati)
1. Per le forniture di beni e
servizi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore alle
somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il
Comune di Torino, nel bando di gara e nei capitolati d’oneri, può introdurre
tra le condizioni di esecuzione l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il
contratto con l’impiego di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1,
legge 381/1991 e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed
inserimento lavorativo delle stesse.
2. Il capitolato speciale di gara
contiene l’indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non
inferiore al 20% dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione.
In caso di forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative
sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991, si applica il disposto
dell’art. 4, comma 2, del presente regolamento.
Art. 19 (Progetto sociale e monitoraggio degli inserimenti)
1. L’impresa aggiudicataria
presenta un progetto sociale contenente le indicazioni di cui all’art. 6 del
presente regolamento.
2. Un esperto in inserimenti
lavorativi, designato, all’interno dell’Amministrazione comunale, dal Direttore
del Settore lavoro, valuta la congruità del progetto sociale rispetto alle
indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara, indicando all’impresa le
integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.
3. Il mancato accoglimento di
tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla
stipulazione del contratto. In tal caso, si procede alla valutazione delle
ulteriori offerte secondo l’ordine della graduatoria di gara.
4. Per quanto concerne il
monitoraggio degli inserimenti, si applica l’art. 10 del presente regolamento.
Art. 20 (Esecuzione di lavori)
1. Sulla base di un espresso
richiamo contenuto nel capitolato speciale di gara, la disciplina di cui agli
artt. 18 e 19 del presente regolamento può applicarsi anche all’esecuzione di lavori
di qualsiasi importo.
(1) Il
testo integrale è riportato in allegato.
(2) Cfr.
COORDINAMENTO SANITÀ E ASSISTENZA TRA I MOVIMENTI DI BASE, “Assunzioni di
handicappati intellettivi: un bilancio del volontariato promozionale”, Prospettive assistenziali, n. 119,
luglio-settembre 1997 e E. BUFFA, “Far emergere le potenzialità e le capacità
degli handicappati intellettivi”, Ibidem,
n. 124.
(3) Cfr.
L. CALLEGARI, “Per le persone svantaggiate: quale integrazione?”, in Lente di ingrandimento, n. 2, marzo-aprile
1994.
(*)
Testo della deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Torino il 22
dicembre 1998.
www.fondazionepromozionesociale.it