Prospettive assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999

 

 

Testo unificato proposto al senato per la riforma dell’adozione e dell’affido (1)

 

 

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE

ALLA PROPRIA FAMIGLIA

 

Art. 1

1. L’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «Legge n. 184», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di povertà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale non possono essere d’ostacolo all’esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. L’ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di fronteggiare i propri compiti.

4. Finché permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l’ente locale eroga sussidi economici, assistenza domiciliare anche specialistica e servizi di supporto sociale gratuiti anche con l’attivazione di enti privati o associazioni di volontariato».

 

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

 

Art. 2

1. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore che risulti temporaneamente privo di adeguata assistenza familiare, nonostante gli interventi di cui all’articolo 1, può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori.

2. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in una comunità di tipo familiare di cui all’articolo 5-bis denominata casa-famiglia o comunità-alloggio e, solo ove ciò non sia possibile, in un istituto di assistenza pubblico o privato, da individuarsi di preferenza nell’ambito della regione di residenza del minore stesso. L’accoglienza in casa-famiglia, comunità-alloggio o in istituto è consentita soltanto quando la somma corrispondente all’importo necessario al pagamento delle rette non sia comunque sufficiente ad eliminare le cause economiche che hanno determinato l’impossibilità di mantenimento da parte della famiglia di origine».

 

Art. 3

1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I legali rappresentanti dei soggetti affidatari pubblici o privati di cui all’articolo 2, comma 2, esercitano i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore ed in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. I legali rappresentanti dei soggetti affidatari, pubblici o privati, entro 30 giorni dal ricovero del minore, devono proporre istanza per la nomina del tutore».

 

Art. 4

1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L’affidamento familiare è disposto, su segnalazione del servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore.

2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve essere indicato il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 4 o 5. Il servizio locale è comunque tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento familiare che non può superare la durata di ventiquattro mesi. Tale periodo è prorogabile una sola volta per non oltre dodici mesi.

5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni, l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

7. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d’ufficio nell’ipotesi di cui al comma 2, provvede ai sensi dello stesso comma».

 

Art. 5

1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile.

2. L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto, il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno. In favore degli affidatari sono previste provvidenze economiche ed assistenziali adeguate e correlate al tasso di inflazione, nelle forme stabilite dall’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una casa-famiglia, una comunità-alloggio o ricoverati presso un istituto».

 

Art. 6

1. Dopo l’articolo 5 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri, condizioni e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare, alle quali vengono dati in affidamento minori in difficoltà temporanea, affinché tale intervento si possa fondare, indipendentemente dalle condizioni economiche, anche in attuazione dell’articolo 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l’elenco delle comunità ritenute idonee ad espletare le attività di cui al comma 1. Tali comunità – non accorpabili tra loro – devono consistere in un nucleo di convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali analoghe a quelle parentali.

3. L’apertura ed il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, sulla base dell’accertamento dei requisiti e dell’affidabilità dei gestori.

4. Gli enti locali hanno il compito di svolgere attività di controllo e vigilanza in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio d’igiene pubblica dell’Azienda Unità sanitaria locale (ASL).

5. In caso di inadempienza degli obblighi o del venire meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l’autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.

6. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare per l’affidamento dei minori.

7. La determinazione delle entità del finanziamento e l’individuazione delle risorse che affluiscono al Fondo di cui, al comma 6, saranno indicate con decreto emanato di concerto dai Ministri per gli affari sociali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

TITOLO III

DELL’ADOZIONE

 

Capo I

Disposizioni Generali

 

Art. 7

1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottato.

3. I limiti di cui al secondo comma possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte degli organi competenti della idoneità affettiva e della capacita di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella germano o anche unilaterale, del minore di cui si richiede l’adozione».

 

Capo II

Della Dichiarazione di Adottabilità

 

Art. 8

1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati anche d’ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio e non si prolunghi per oltre due anni.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero si trovino in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità dovrà accertare che siano state offerte alla famiglia di origine del minore le provvidenze di ordine economico e sociale ritenute necessarie.

5. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al secondo comma dell’articolo 10».

 

Art. 9

1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l’elenco di tutti i minori ricoverati con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».

 

Art. 10

1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all’articolo 9, comma 6, dispone immediatamente tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All’atto dell’apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado e quei parenti che abbiano rapporti significativi con il minore. Tali soggetti, assistiti da un difensore, partecipano a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato d’ufficio dal tribunale per i minorenni.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimento di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori assistiti ove lo ritengano, dai legali, il tutore, il rappresentante dell’istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 11

1. L’articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno eventualmente prorogabile per non oltre dodici mesi.

2. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

 

Art. 12

1. L’articolo 15 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, comma 1, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore».

 

Art. 13

1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nell’articolo 12, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 al tutore. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 14

1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti compreso il curatore speciale del minore, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello, sezione per i minorenni la quale decide, sentite le parti e il pubblico ministero, e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell’articolo 16, effettuato ogni altro opportuno accerta­mento.

2. Avverso la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 160 del codice di procedura civile. Si applica altresì l’ultimo comma dello stesso articolo.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro tre mesi dal deposito dei rispettivi atti».

 

Art. 15

1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La sentenza definitiva sullo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

 

Art. 16

1.  L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla pronuncia di cui al comma 1 dell’articolo 15.

2. Tale cessazione è dichiarata dal tribunale per i minorenni d’ufficio su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori o del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può venire meno».

 

Capo III

Dell’affidamento preadottivo

 

Art. 17

1. L’articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

3. Le indagini, che dovranno essere tempestive e concludersi al massimo entro sessanta giorni, dovranno riguardare in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l’idoneità affettiva.

4. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

5. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.

6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’articolo 18.

7. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare insieme le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone terapie di sostegno psicologico e sociale».

 

Art. 18

1. L’articolo 23 della legge 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22 comma 7, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

 

Capo IV

Della dichiarazione di adozione

 

Art. 19

1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza motivata in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto dalla data della morte.

5. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

6. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

 

Art. 20

1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - 1. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare la sentenza del tribunale relativa all’adozione entro trenta giorni dalla comunicazione avanti la sezione per i minorenni della corte d’appello. La corte d’appello sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’articolo 25 comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagini opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

2. Avverso la sentenza della corte d’appello è ammesso, entro trenta giorni ricorso in Cassazione.

3. Il provvedimento che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all’articolo 18 e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

 

Art. 21

1. L’articolo 27 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Per effetto dell’adozione, l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

2. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine salvi i divieti matrimoniali».

 

Art. 22

1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - 1. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26 comma 3.

2. L’adottato, divenuto maggiorenne, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. L’istanza deve essere inoltrata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza o nascita dell’adottato.

3. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle parti: adottato, genitori biologici e adottivi, parenti d’origine dell’adottato, qualora questi fosse orfano di genitori e chiunque altro ritenga opportuno; assume tutte le informazioni a carattere sociale e psicologico, al fine di valutare le conseguenze pratiche dell’accesso alle notizie di cui al comma 2 e, definita l’istruttoria, autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste».

 

TITOLO IV

DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Capo I

Dell’espatrio di minori a scopo di adozione

 

Art. 23

1. Il primo comma dell’articolo 41 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«1. Il console del luogo ove risiedono gli affidatari vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere».

 

TITOLO V

DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

 

Capo I

Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti

 

Art. 24

1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 25:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

4. L’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età di coloro che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare».

 

Art. 25

1. Il secondo comma dell’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«1. Se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni, deve essere sentito il suo legale rappresentante».

 

Art. 26

1. L’articolo 47 della  legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’ado­zione.

3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».

 

Art. 27

1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».

 

Art. 28

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti».

 

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

 

Capo I

Modifiche al Titolo VIII

del Libro I del Codice Civile

 

Art. 29

1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. - 313. Provvedimento del tribunale - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

 

Art. 30

1. I primi due commi dell’articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«1. La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato».

 

Capo X

Norme finali, penali e transitorie

 

Art. 31

1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

 

Art. 32

1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire ...».

 

Art. 33

1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

 

 

(1) Il testo è stato proposto dal relatore, Sen. Luciano Callegaro, del Comitato ristretto della Commissione speciale in materia di infanzia del Senato

 

 

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