Prospettive
assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999
Testo unificato proposto
al senato per la riforma dell’adozione e dell’affido (1)
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1
1. L’articolo 1 della legge 4
maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «Legge n. 184», è sostituito dal
seguente:
«Art. 1. - 1. Il minore ha
diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di povertà dei
genitori o degli esercenti la potestà genitoriale non possono essere d’ostacolo
all’esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia
sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. L’ente locale interviene con
misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che
impediscono alla famiglia di fronteggiare i propri compiti.
4. Finché permanga lo stato di
bisogno del nucleo familiare, l’ente locale eroga sussidi economici, assistenza
domiciliare anche specialistica e servizi di supporto sociale gratuiti anche
con l’attivazione di enti privati o associazioni di volontariato».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2
1. L’articolo 2 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Il minore che
risulti temporaneamente privo di adeguata assistenza familiare, nonostante gli
interventi di cui all’articolo 1, può essere affidato ad un’altra famiglia,
possibilmente con figli minori.
2. Ove non sia possibile un
conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in una
comunità di tipo familiare di cui all’articolo 5-bis denominata casa-famiglia o
comunità-alloggio e, solo ove ciò non sia possibile, in un istituto di
assistenza pubblico o privato, da individuarsi di preferenza nell’ambito della
regione di residenza del minore stesso. L’accoglienza in casa-famiglia,
comunità-alloggio o in istituto è consentita soltanto quando la somma
corrispondente all’importo necessario al pagamento delle rette non sia comunque
sufficiente ad eliminare le cause economiche che hanno determinato
l’impossibilità di mantenimento da parte della famiglia di origine».
Art. 3
1. L’articolo 3 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. I legali
rappresentanti dei soggetti affidatari pubblici o privati di cui all’articolo
2, comma 2, esercitano i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito,
secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a
quando non si provveda alla nomina di un tutore ed in tutti i casi nei quali
l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. I legali
rappresentanti dei soggetti affidatari, pubblici o privati, entro 30 giorni dal
ricovero del minore, devono proporre istanza per la nomina del tutore».
Art. 4
1. L’articolo 4 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. L’affidamento
familiare è disposto, su segnalazione del servizio locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal
tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche di età inferiore, dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore.
2. Ove manchi l’assenso dei
genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di
affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni
di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti
all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
essere indicato il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 4 o 5. Il servizio locale è comunque
tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi.
4. Nel provvedimento di cui al
comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata
dell’affidamento familiare che non può superare la durata di ventiquattro mesi.
Tale periodo è prorogabile una sola volta per non oltre dodici mesi.
5. L’affidamento familiare cessa
con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso
il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al
comma 5, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni,
l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Il tribunale, sulla richiesta
del giudice tutelare o d’ufficio nell’ipotesi di cui al comma 2, provvede ai
sensi dello stesso comma».
Art. 5
1. L’articolo 5 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. L’affidatario deve
accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali
non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile,
o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite
dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 316 del codice civile.
2. L’affidatario deve agevolare i
rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella
famiglia di origine. A tal fine, se richiesto, il servizio sociale svolge opera
di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di
provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel
modo più opportuno. In favore degli affidatari sono previste provvidenze
economiche ed assistenziali adeguate e correlate al tasso di inflazione, nelle forme
stabilite dall’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2
si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
casa-famiglia, una comunità-alloggio o ricoverati presso un istituto».
Art. 6
1. Dopo l’articolo 5 della legge
n. 184 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri, condizioni e
modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare, alle quali vengono dati
in affidamento minori in difficoltà temporanea, affinché tale intervento si
possa fondare, indipendentemente dalle condizioni economiche, anche in
attuazione dell’articolo 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l’elenco
delle comunità ritenute idonee ad espletare le attività di cui al comma 1. Tali
comunità – non accorpabili tra loro – devono consistere in un nucleo di
convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di
operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali analoghe a
quelle parentali.
3. L’apertura ed il funzionamento
delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle
regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti
locali con propria delibera, sulla base dell’accertamento dei requisiti e
dell’affidabilità dei gestori.
4. Gli enti locali hanno il
compito di svolgere attività di controllo e vigilanza in collaborazione con la
magistratura minorile e con il servizio d’igiene pubblica dell’Azienda Unità
sanitaria locale (ASL).
5. In caso di inadempienza degli
obblighi o del venire meno di requisiti, le singole regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare
definitivamente l’autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per
minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.
6. Ai fini dell’espletamento
delle funzioni di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono un Fondo per la gestione delle comunità di
tipo familiare per l’affidamento dei minori.
7. La determinazione delle entità
del finanziamento e l’individuazione delle risorse che affluiscono al Fondo di
cui, al comma 6, saranno indicate con decreto emanato di concerto dai Ministri
per gli affari sociali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
Disposizioni
Generali
Art. 7
1. L’articolo 6 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. L’adozione è
consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non
sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono essere ritenuti
affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado di mantenere i
minori che intendono adottare.
2. L’età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottato.
3. I limiti di cui al secondo
comma possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte degli
organi competenti della idoneità affettiva e della capacita di educare,
istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare, qualora dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore.
4. Sono consentite ai medesimi
coniugi più adozioni anche con atti successivi.
5. Costituisce criterio
preferenziale ai fini dell’adozione l’aver adottato o aver fatto richiesta di
adottare fratello o sorella germano o anche unilaterale, del minore di cui si
richiede l’adozione».
Capo II
Della
Dichiarazione di Adottabilità
Art. 8
1. L’articolo 8 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Sono dichiarati
anche d’ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti
a provvedervi purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore
di carattere transitorio e non si prolunghi per oltre due anni.
2. La situazione di abbandono
sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori
siano ricoverati presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare
ovvero si trovino in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza
maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno
offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
4. Il giudice prima di dichiarare
lo stato di adottabilità dovrà accertare che siano state offerte alla famiglia
di origine del minore le provvidenze di ordine economico e sociale ritenute necessarie.
5. Il procedimento di
adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore
e dei genitori o degli altri parenti di cui al secondo comma dell’articolo 10».
Art. 9
1. L’articolo 9 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I
pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per
i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano comunque a conoscenza.
2. La situazione di abbandono può
essere accertata anche d’ufficio dal giudice.
3. Gli istituti di assistenza
pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere
semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l’elenco di tutti
i minori ricoverati con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della
località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le
necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono,
specificandone i motivi.
4. Il giudice tutelare, ogni sei
mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3.
Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.
5. Chiunque, non essendo parente
entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L’omissione
della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
6. Nello stesso termine di cui al
comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente
a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la
decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile
e l’apertura della procedura di adottabilità».
Art. 10
1. L’articolo 10 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il presidente del
tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le
informazioni di cui all’articolo 9, comma 6, dispone immediatamente tramite i
servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha
vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del
procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito
avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado e quei
parenti che abbiano rapporti significativi con il minore. Tali soggetti, assistiti
da un difensore, partecipano a tutti gli accertamenti compiuti e possono
presentare istanze anche istruttorie. Qualora essi non provvedano a nominare un
difensore, questo è nominato d’ufficio dal tribunale per i minorenni.
3. Il tribunale può disporre in
ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, ivi comprese, se del caso,
la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell’esercizio delle
funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità,
i provvedimento di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del
tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta
giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti
ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, i genitori assistiti ove lo ritengano, dai legali, il
tutore, il rappresentante dell’istituto o della comunità di tipo familiare
presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto
conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile».
Art. 11
1. L’articolo 14 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Il tribunale per i
minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la
sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse
del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un
periodo non superiore ad un anno eventualmente prorogabile per non oltre dodici
mesi.
2. La sospensione è comunicata ai
servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune».
Art. 12
1. L’articolo 15 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - 1. A conclusione
delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti ove
risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, comma 1, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i
genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4
maggio 1983, n. 184 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l’audizione dei medesimi ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la
non disponibilità ad ovviarvi; c) le
prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n.
184 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato
di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera
di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell’istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il
minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti,
sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e,
se opportuno, anche il minore di età inferiore».
Art. 13
1. L’articolo 16 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Il tribunale per i
minorenni esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora
ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di
adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per
esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nell’articolo
12, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 al tutore. Il tribunale per i
minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i
provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330
e seguenti del codice civile».
Art. 14
1. L’articolo 17 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. Avverso la
sentenza il pubblico ministero e le altre parti compreso il curatore speciale
del minore, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello, sezione
per i minorenni la quale decide, sentite le parti e il pubblico ministero, e,
ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell’articolo 16, effettuato ogni
altro opportuno accertamento.
2. Avverso la sentenza della
corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla
notificazione per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell’articolo 160 del codice di procedura civile. Si applica altresì l’ultimo
comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione
dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro tre mesi dal deposito dei
rispettivi atti».
Art. 15
1. L’articolo 18 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. La sentenza
definitiva sullo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la
cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro
il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del
giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 16
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - 1. Lo stato di
adottabilità cessa altresì nell’interesse del minore, in quanto siano venute
meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla
pronuncia di cui al comma 1 dell’articolo 15.
2. Tale cessazione è dichiarata
dal tribunale per i minorenni d’ufficio su istanza del pubblico ministero,
oppure dei genitori o del tutore.
3. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto
l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può venire meno».
Capo III
Dell’affidamento
preadottivo
Art. 17
1. L’articolo 22 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. I coniugi che
intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni,
specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la
domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed
istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti
possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni
dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. Il tribunale per i minorenni,
accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma seguente, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi,
per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
3. Le indagini, che dovranno
essere tempestive e concludersi al massimo entro sessanta giorni, dovranno
riguardare in particolare la capacità di educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i
motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l’idoneità
affettiva.
4. Il tribunale per i minorenni,
in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato
domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
5. Il tribunale per i minorenni,
in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli
adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con
decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
6. Il tribunale per i minorenni
deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore,
emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più
fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al
tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, è trascritto a cura del
cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’articolo 18.
7. Il tribunale per i minorenni
vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del
giudice tutelare e dei servizi locali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del
caso, di uno psicologo, al fine di valutare insieme le cause all’origine delle
difficoltà. Ove necessario, dispone terapie di sostegno psicologico e sociale».
Art. 18
1. L’articolo 23 della legge 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. L’affidamento
preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del
pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all’articolo 22 comma 7, quando vengano accertate difficoltà di idonea
convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è
adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti oltre il pubblico ministero ed il presentatore
dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il
giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza.
2. Il decreto è comunicato al
pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed
al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il
tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
Della
dichiarazione di adozione
Art. 19
1. L’articolo 25 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art 25. - 1. Il tribunale per i
minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno
dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico
ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali se incaricati
della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal
presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con
sentenza motivata in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare
luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione
venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati questi,
se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il
termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su
domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o
diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto dalla data della
morte.
5. La sentenza che decide
sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al
tutore.
6. Nel caso di provvedimento
negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell’articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Art. 20
1. L’articolo 26 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Il pubblico
ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare la sentenza del
tribunale relativa all’adozione entro trenta giorni dalla comunicazione avanti
la sezione per i minorenni della corte d’appello. La corte d’appello sentiti il
ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate
nell’articolo 25 comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagini
opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
2. Avverso la sentenza della
corte d’appello è ammesso, entro trenta giorni ricorso in Cassazione.
3. Il provvedimento che pronuncia
l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, sul registro di cui all’articolo 18 e comunicato
all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita
dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale
per i minorenni».
Art. 21
1. L’articolo 27 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. Per effetto
dell’adozione, l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
2. Con l’adozione cessano i
rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine salvi i divieti
matrimoniali».
Art. 22
1. L’articolo 28 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - 1. Qualunque
attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con
la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di
cui all’articolo 26 comma 3.
2. L’adottato, divenuto
maggiorenne, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l’identità dei propri genitori biologici. L’istanza deve essere inoltrata al
tribunale dei minorenni del luogo di residenza o nascita dell’adottato.
3. Il tribunale per i minorenni
procede all’audizione delle parti: adottato, genitori biologici e adottivi,
parenti d’origine dell’adottato, qualora questi fosse orfano di genitori e
chiunque altro ritenga opportuno; assume tutte le informazioni a carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare le conseguenze pratiche dell’accesso
alle notizie di cui al comma 2 e, definita l’istruttoria, autorizza con decreto
l’accesso alle notizie richieste».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
Capo I
Dell’espatrio
di minori a scopo di adozione
Art. 23
1. Il primo comma dell’articolo
41 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«1. Il console del luogo ove
risiedono gli affidatari vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo
avvalendosi ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni
assistenziali italiane o straniere».
TITOLO V
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I
Dell’adozione
in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 24
1. L’articolo 44 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. - 1. I minori possono
essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma
dell’articolo 25:
a) da
persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche figlio di genitori
in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei
genitori;
b) dal
coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando vi
sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati
nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Se l’adottante è persona
coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
4. L’adottante deve superare di
almeno diciotto anni l’età di coloro che intende adottare. Tale limite può
essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi
motivi per la realizzazione dell’unità familiare».
Art. 25
1. Il secondo comma dell’articolo
45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«1. Se l’adottando non ha
compiuto i quattordici anni, deve essere sentito il suo legale rappresentante».
Art. 26
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. - 1. L’adozione produce
i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza
non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro
consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo
la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può
procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari
per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa
produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».
Art. 27
1. L’articolo 49 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. - 1. L’adottante deve
fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare
entro un mese dalla data della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare
l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere
privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del
risarcimento dei danni».
Art. 28
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 57 della
legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E
TRANSITORIE
Capo I
Modifiche
al Titolo VIII
del
Libro I del Codice Civile
Art. 29
1. L’articolo 313 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. - 313. Provvedimento del
tribunale - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero
e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico
ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono
proporre impugnazione avanti la corte di appello, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 30
1. I primi due commi
dell’articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«1. La sentenza definitiva che
pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale
competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale
di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al comma
precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca
della adozione, passata in giudicato».
Capo X
Norme
finali, penali e transitorie
Art. 31
1. L’articolo 70 della legge n.
184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - 1. I pubblici
ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano comunque a conoscenza, sono puniti ai sensi dell’articolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
200.000 a lire 2.000.000.
2. I rappresentanti degli
istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere
semestralmente al giudice tutelare l’elenco di tutti i minori ricoverati o
assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la
pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire
5.000.000».
Art. 32
1. Il primo comma dell’articolo
71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, in violazione delle
norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo
un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è
punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo
71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di
mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito
con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire ...».
Art. 33
1. Il primo comma dell’articolo
73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque essendone a
conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a
rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o
rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
200.000 a lire 2.000.000».
(1) Il
testo è stato proposto dal relatore, Sen. Luciano Callegaro, del Comitato
ristretto della Commissione speciale in materia di infanzia del Senato
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