Prospettive
assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999
legge 68/1999 “norme per
il diritto al lavoro dei disabili” (*)
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1
(Collocamento
dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone
in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo,
che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali
di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero
della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone
invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone
non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone
invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro
che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad
un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
della lingua parlata .
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui
alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960,
n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e
29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non
vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio
1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61
della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti
restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13
marzo1958, n. 308.
4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per I'inserimento lavorativo
dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo
atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per I'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante .
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della
residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia
professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto
di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad
essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori
di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del
posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Art. 2
(Collocamento mirato)
1. Per
collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e
di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali
sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella
seguente misura:
a) sette per
cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due
lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un
lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei
confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di
intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per
il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata
della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la
procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui
permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma
1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i
datori di lavoro privati.
7. Nella
quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della
legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi
della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non
superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate
unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di
telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale
di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il
disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati
nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i
predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6,
comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e
della protezione civile.
6. Qualora
si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda
che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le
adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di
formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei
requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di
cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del
finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della
corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale
di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per
l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo
unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il
fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo
parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
«Conferenza unificata».
Art. 5
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza delI'obbligo di
cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di
lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione
al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al
comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione,
che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di
cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di
sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La
riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente
articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori
di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata
richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto portando le
eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione
può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni
diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
Art. 6
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati «uffici
competenti», provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi
e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula
delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti:
«comparativamente più rappresentative»;
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico
composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli
organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente
decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione
degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli
oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento
della commissione di cui al comma 1».
Capo III
avviamento
al lavoro
Art. 7
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori
di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici
competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo
11. Le richieste sono nominative per:
a) le
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonché i partiti politici,
le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per
cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a
50 dipendenti;
c) il 60 per cento
delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50
dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori
disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota
d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di
vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.
Art. 8
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate
e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si
iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni
persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze
e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle
dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; I'elenco e la graduatoria
sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita
della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei
criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4.
5. I
lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta
di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le
modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al
comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le
convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per
avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per
specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti
contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle
assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al
fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può
fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia
stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo
11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora
l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente
articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette
agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art. 10
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato
di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri
definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4,
sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione
del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto
di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il
lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono
effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La
richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non
costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici
competenti al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto
all'avviamento obbligatorio.
6. La
direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la
decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11
(Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni
che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono
essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi
di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non
sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli articoli 17 e 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti
di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a) indicare
dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità
del loro svolgimento;
b) prevedere le
forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi
servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
I'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche
sulI'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di
sorveglianza e controllo.
Art. 12
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i
citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad
affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2,
lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del
30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se
il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale
assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura
dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui
alla lettera a);
c) impiego del
disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista
di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione
nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1;
tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) la
fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che
consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e
con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
b) la
fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera a);
c) il rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di
lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro
che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta,
assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione
delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le
modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di
cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad
una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono
determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati
dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi
agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al
sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della
presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 15
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli
obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio
del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte
dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al
Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente
legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste
dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni
giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al
datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di
lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al
Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per
ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4
sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 16
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5,
comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i
bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di
esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni
di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici
possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità
specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il
requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il
pubblico impiego.
Art. 17
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia
private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono
tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l'esclusione.
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da
occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati
ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani
e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status
è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita
in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei
datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti,
pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le
assunzioni sono effettuate con le modalità di cui alI'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data
risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai
medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze
legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono
emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere
generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni della presente legge.
Art. 21
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il
mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) I'articolo
12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) I'articolo
13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) I'articolo 9
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo
14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23
(Entrata
in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6,
9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore
il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le
restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*) La
legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” è stata
pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999.
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