Prospettive assistenziali, n. 127, luglio-settembre 1999

 

 

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LODI: LA LEGGE STABILISCE LA GRATUITÀ DELLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI PER HANDICAPPATI INTELLETTIVI

 

 

Riportiamo il testo della sentenza n. 210/1998 pronunciata in data 29 settembre 1998 dal Giudice di Pace di Lodi.

La gratuità della frequenza dei centri diurni per handicappati intellettivi, disposta dalle leggi 26 febbraio 1982 n. 51 e 26 aprile 1983 n. 131, è stata riconosciuta anche dalle sentenze pronunciate dal Tribunale di Monza il 31 ottobre 1996 (n. 2416), dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17 ottobre 1997 (n. 1199) e dal Giudice di Pace di Brescia in data 30 gennaio 1999.

 

Testo della sentenza n. 210/1998

 

Il Giudice di Pace di Lodi, Dott. Henry Di Losa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile per “pagamento somma” iscritta al n. 468/98 R.G. contenzioso e promossa da G.P. elettivamente domiciliato in Casalpusterlengo Via F. Agello 5 presso lo studio dell’Avv. L. Ciccarelli che lo difende ed assiste come da delega a margine dell’atto di citazione, attore, contro Comune di Tavazzano con Villavesco in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Lodi Corso Archinti 31 presso lo studio dell’Avv. A. Uggè che lo difende ed assiste come da delega conferitagli con delibera della Giunta comunale del 18.6.1998 e mandato indicato a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto.

Posta in decisione all’udienza del 29 settembre 1998 sulle conclusioni delle parti così trascritte:

Il Procuratore di parte attorea chiede e conclude:

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

A. accertare e dichiarare la gratuità dei servizi a domanda individuale finalizzati all’inserimento di persone portatrici di handicap;

B. accertare e dichiarare che il contributo di L. 1.200.000 o quell’altro fin qui richiesto, nei limiti di competenza del giudice adito e nei limiti di L. 1.999.999, non è dovuto dall’attore al Comune di Tavazzano per l’utilizzo, da parte del figlio, dei servizi di cui al punto “A”;

C. con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:

1) accertare e dichiarare il diritto del Comune di percepire dal sig. G.P. il contributo stabilito con la delibera n. 74 del 18.2.1997;

2) conseguentemente condannare il sig. G.P. a corrispondere al Comune di Tavazzano la somma di L. 150.000 mensili, ovvero quell’altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dal marzo 1997, oltre interessi legali;

3) con ogni riserva istruttoria;

4) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14.5.1998 G.P. evocava avanti il Giudice di Pace di Lodi il Comune di Tavazzano con Villavesco in persona del suo Sindaco pro tempore chiedendo di accertare e dichiarare come non dovuto il contributo richiesto di L. 1.200.000 per l’utilizzo da parte del figlio P. portatore di handicap grave dei servizi a domanda individuale, servizi pubblici finalizzati all’inserimento degli stessi nel tessuto sociale.

Si costituiva regolarmente il Comune di Tavazzano con Villavesco chiedendo il rigetto della domanda attorea ed assumendo che la richiesta avanzata dallo stesso era determinata da una delibera n. 74 del 18.2.1997, delibera che faceva seguito ai dettati di legge statali e regionali, nonché in applicazione di criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci e della USSL 25b di Lodi, questa ultima del 25.12.1996. Allegate agli atti le prove documentali e ritenuta dal Giudice la causa matura per la decisione, lo stesso la poneva a sentenza nell’udienza del 29 settembre 1998 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

 

Motivi della decisione

Ritiene il giudicante che le risultanze istruttorie consentono di accogliere la domanda dell’attore perché fondata in fatto e in diritto, e per meglio comprendere le ragioni che hanno indotto il G.P. a richiedere l’intervento del Giudice, intervento inteso a definire una situazione a suo parere non dovuta, è necessario suddividere questa in due parti: ragioni di carattere giuridico e ragioni di carattere sociale.

Ragioni di carattere giuridico

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative il decreto legge n. 786 del 22.12.1981 convertito nella legge 26.2.1982 n. 51 ha fissato all’art. 3 il principio per cui i servizi pubblici a domanda individuale sono da considerarsi totalmente gratuiti quando il richiedente è portatore di grave handicap, principio ribadito inoltre dal Ministero degli interni il quale, con proprio decreto del 31.12.1983, nel confermare l’art. 6 comma 3 della legge n. 131 del 26.4.1983 ha precisamente indicato ed individuato quali servizi pubblici a domanda individuale sono coperti dalla gratuità: il caso de quo ne risulta inserito.

Ragioni di carattere sociale

La concezione moderna dei pubblici poteri si manifesta anche nelle varie forme di solidarietà sociale. L’art. 38 com­ma 3 della Costituzione: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto alla educazione e all’avviamento professionale» ed al successivo comma 4 «Ai compiti previsti provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» e l’Ente Comune deve intendersi come un organo predisposto.

Dopo quanto detto pertanto, la delibera comunale n. 74 del 18.2.1997 deve ritenersi illegittima e da disapplicare, almeno in riferimento al caso de quo stante anche l’art. 4 della legge 20.3.1865 n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo in G.U. del 27.4.1865).

Le spese e competenze seguono la soccombenza ed ex art. 91 cpc si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lodi, definitvamente pronunciando sulla domanda proposta da G.P. nei confronti del Comune di Tavazzano con Villavesco, così decide: accoglie la domanda attorea; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive L. 1.650.000 oltre IVA 20% e CNPA 2% come per legge; spese di notifica della presente sentenza a carico di parte convenuta.

Il Giudice di Pace di Lodi dichiara la presente sentenza esecutiva a norma dell’art. 282 cpc.

Così deciso in Lodi il 29 settembre 1998. Depositato nella Cancelleria il 1° ottobre 1998.

 

 

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