Prospettive
assistenziali, n. 127, luglio-settembre 1999
Riportiamo il testo della sentenza n. 210/1998 pronunciata in data 29
settembre 1998 dal Giudice di Pace di Lodi.
La gratuità della frequenza dei centri diurni per handicappati
intellettivi, disposta dalle leggi 26 febbraio 1982 n. 51 e 26 aprile 1983 n.
131, è stata riconosciuta anche dalle sentenze pronunciate dal Tribunale di
Monza il 31 ottobre 1996 (n. 2416), dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17
ottobre 1997 (n. 1199) e dal Giudice di Pace di Brescia in data 30 gennaio
1999.
Testo della sentenza n. 210/1998
Il Giudice di Pace di Lodi, Dott.
Henry Di Losa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile per
“pagamento somma” iscritta al n. 468/98 R.G. contenzioso e promossa da G.P.
elettivamente domiciliato in Casalpusterlengo Via F. Agello 5 presso lo studio
dell’Avv. L. Ciccarelli che lo difende ed assiste come da delega a margine
dell’atto di citazione, attore, contro Comune di Tavazzano con Villavesco in
persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Lodi Corso
Archinti 31 presso lo studio dell’Avv. A. Uggè che lo difende ed assiste come
da delega conferitagli con delibera della Giunta comunale del 18.6.1998 e
mandato indicato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuto.
Posta in decisione all’udienza
del 29 settembre 1998 sulle conclusioni delle parti così trascritte:
Il Procuratore di parte attorea chiede e conclude:
Voglia il Giudice di Pace Ill.mo
adito, contrariis rejectis, così
giudicare:
A. accertare e dichiarare la
gratuità dei servizi a domanda individuale finalizzati all’inserimento di
persone portatrici di handicap;
B. accertare e dichiarare che il
contributo di L. 1.200.000 o quell’altro fin qui richiesto, nei limiti di
competenza del giudice adito e nei limiti di L. 1.999.999, non è dovuto
dall’attore al Comune di Tavazzano per l’utilizzo, da parte del figlio, dei
servizi di cui al punto “A”;
C. con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
1) accertare e dichiarare il
diritto del Comune di percepire dal sig. G.P. il contributo stabilito con la
delibera n. 74 del 18.2.1997;
2) conseguentemente condannare il
sig. G.P. a corrispondere al Comune di Tavazzano la somma di L. 150.000
mensili, ovvero quell’altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con
decorrenza dal marzo 1997, oltre interessi legali;
3) con ogni riserva istruttoria;
4) con vittoria di spese ed
onorari del presente giudizio.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato
il 14.5.1998 G.P. evocava avanti il Giudice di Pace di Lodi il Comune di
Tavazzano con Villavesco in persona del suo Sindaco pro tempore chiedendo di
accertare e dichiarare come non dovuto il contributo richiesto di L. 1.200.000
per l’utilizzo da parte del figlio P. portatore di handicap grave dei servizi a
domanda individuale, servizi pubblici finalizzati all’inserimento degli stessi
nel tessuto sociale.
Si costituiva regolarmente il
Comune di Tavazzano con Villavesco chiedendo il rigetto della domanda attorea
ed assumendo che la richiesta avanzata dallo stesso era determinata da una
delibera n. 74 del 18.2.1997, delibera che faceva seguito ai dettati di legge statali
e regionali, nonché in applicazione di criteri stabiliti dall’Assemblea dei
Sindaci e della USSL 25b di Lodi, questa ultima del 25.12.1996. Allegate agli
atti le prove documentali e ritenuta dal Giudice la causa matura per la
decisione, lo stesso la poneva a sentenza nell’udienza del 29 settembre 1998
sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che le
risultanze istruttorie consentono di accogliere la domanda dell’attore perché
fondata in fatto e in diritto, e per meglio comprendere le ragioni che hanno
indotto il G.P. a richiedere l’intervento del Giudice, intervento inteso a
definire una situazione a suo parere non dovuta, è necessario suddividere
questa in due parti: ragioni di carattere giuridico e ragioni di carattere
sociale.
Ragioni di carattere giuridico
Ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative il decreto legge n. 786 del 22.12.1981 convertito
nella legge 26.2.1982 n. 51 ha fissato all’art. 3 il principio per cui i
servizi pubblici a domanda individuale sono da considerarsi totalmente gratuiti
quando il richiedente è portatore di grave handicap, principio ribadito inoltre
dal Ministero degli interni il quale, con proprio decreto del 31.12.1983, nel
confermare l’art. 6 comma 3 della legge n. 131 del 26.4.1983 ha precisamente
indicato ed individuato quali servizi pubblici a domanda individuale sono
coperti dalla gratuità: il caso de quo ne risulta inserito.
Ragioni di carattere sociale
La concezione moderna dei
pubblici poteri si manifesta anche nelle varie forme di solidarietà sociale.
L’art. 38 comma 3 della Costituzione: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto
alla educazione e all’avviamento professionale» ed al successivo comma 4 «Ai
compiti previsti provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato» e l’Ente Comune deve intendersi come un organo predisposto.
Dopo quanto detto pertanto, la
delibera comunale n. 74 del 18.2.1997 deve ritenersi illegittima e da
disapplicare, almeno in riferimento al caso de
quo stante anche l’art. 4 della legge 20.3.1865 n. 2248 (Legge sul
contenzioso amministrativo in G.U. del 27.4.1865).
Le spese e competenze seguono la
soccombenza ed ex art. 91 cpc si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lodi,
definitvamente pronunciando sulla domanda proposta da G.P. nei confronti del
Comune di Tavazzano con Villavesco, così decide: accoglie la domanda attorea;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in
complessive L. 1.650.000 oltre IVA 20% e CNPA 2% come per legge; spese di
notifica della presente sentenza a carico di parte convenuta.
Il Giudice di Pace di Lodi
dichiara la presente sentenza esecutiva a norma dell’art. 282 cpc.
Così deciso in Lodi il 29
settembre 1998. Depositato nella Cancelleria il 1° ottobre 1998.
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