Prospettive
assistenziali, n. 127, luglio-settembre 1999
Ulteriore conferma dell’inesistenza di norme che
consentano agli enti pubblici di richiedere contributi economici ai congiunti
di assistiti maggiorenni
Riportiamo integralmente la nota del Ministero dell’interno, Direzione
Generale dei Servizi civili, Ufficio Studi e Affari legislativi, emessa l’8
giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5 dal Direttore Generale, Dott. del Mese.
La nota conferma quanto da anni sostiene Prospettive assistenziali (1).
È estremamente preoccupante che, nonostante siano trascorsi 14 anni dalla
pubblicazione sulla nostra rivista del primo articolo del Prof. Massimo
Dogliotti, e risalga al 1993 la nota del Ministero dell’interno che
riconfermava l’illegittimità della richiesta di contributi ai congiunti di
assistiti maggiorenni, siano ancora moltissimi i Comuni, le Province e le ASL
che non rispettano le leggi vigenti. È, altresì, allarmante che le Regioni,
tutte a conoscenza della violazione delle norme vigenti, non facciano nulla per
ristabilire la legalità.
Anzi sono numerosi gli amministratori, i funzionari e gli operatori sociali
che esercitano un vergognoso ricatto nei confronti degli assistiti (i cui
diritti – lo sottolineiamo ancora una volta – non devono mai essere
condizionati dai comportamenti dei loro congiunti), rifiutando di intervenire
se i parenti non sottoscrivono impegni non previsti dalla legge.
Considerato il colpevole disinteresse delle Autorità pubbliche nei riguardi
dei diritti dei cittadini, come si può essere sorpresi se molta gente non va
più a votare?
Nota del Ministero dell’interno
OGGETTO: Richiesta contributi economici ai parenti tenuti agli alimenti per
il ricovero congiunti in istituti.
Si fa riferimento alle note
sopraindicate concernenti l’oggetto.
Al riguardo, non si ravvisano
ragioni che possano indurre a rivedere l’orientamento espresso da questo
Ministero nella nota n. 12287 del 27.12.1993 e condiviso dal Dipartimento
Affari Sociali nelle note in data 15.4.1994, 28.10.1995 e 29.7.1997, secondo il
quale le pubbliche amministrazioni non potrebbero imporre ai familiari degli
utenti dei servizi socio-assistenziali, tenuti per legge agli alimenti, la
partecipazione alle relative spese di gestione, in assenza di specifiche norme
di legge in tal senso.
Si esprimono inoltre perplessità,
nonostante la sentenza n. 481/98 della Corte Suprema di Cassazione - Sez. Prima
Civile, in data 24.9.1997, depositata il 20.1.1998, sulla possibilità di
individuare tali norme nella legge 3.12.1931, n. 1580, la quale – a
prescindere dalla questione della sua perdurante vigenza o meno – si
limita a prevedere l’azione di rivalsa nei confronti dei congiunti tenuti per
legge agli alimenti da parte degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi
pubblici, relativamente alle spese di spedalità o manicomiali.
Per spese di spedalità, in
particolare, sembra che non possano non intendersi in senso stretto le spese di
assistenza ospedaliera (v. tra l’altro artt. 75 e 78 L. 6972/1890, Sent. Corte
Costituzionale 7-21 maggio 1975, n. 112, e per la letteratura specializzata, a
titolo d’esempio, il libro di Vincenzo Lazzari, “L’assistenza ospedaliera e
manicomiale” ed. R. Noccioli, Firenze, 1953, pag. 245 e seguenti).
Sembrerebbe altresì che la
formulazione letterale della citata legge 1580/1931 non consenta neppure di
ricondurre nel rispettivo ambito applicativo le spese relative ad attività di
rilievo sanitario, concernenti in particolare gli anziani, poste in essere da
strutture socio-assistenziali.
Eventuali approfondimenti in
proposito potranno comunque essere effettuati dal Dipartimento Affari Sociali e
dal Ministero della Sanità.
Per quanto concerne poi il
quesito relativo ad eventuali aspetti di violazione dei diritti della
personalità, con particolare riferimento ai dati personali, nel caso di
richieste ai parenti dei soggetti ricoverati in strutture assistenziali di
notizie sulla loro condizione economica, sembra che in definitiva tale problema
si identifichi con quello della legittimità o meno di tali richieste in base a
espresse norme di leggi statali o regionali, salva beninteso l’osservanza – in
caso affermativo – delle specifiche norme sul trattamento dei dati
personali.
Deve essere comunque tenuto
presente, al riguardo, il recente Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, che
individua in via sperimentale, limitatamente a un periodo di tempo che sarà
stabilito con regolamento, criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali assistenziali
(con talune esclusioni) non destinati alla generalità dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
È in particolare previsto che gli
enti erogatori individuino, entro un certo termine, le condizioni economiche
richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di
prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia (art. 1) e che la situazione economica del
richiedente sia valutata con riferimento al nucleo familiare composto anche dai
soggetti con i quali lo stesso convive e da quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF (art. 2).
Le modalità attuative del citato
decreto legislativo saranno individuate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
(1) Su Prospettive assistenziali sono stati
pubblicati i seguenti articoli del Prof. Massimo Dogliotti: “Obbligo alimentare
e prestazione assistenziale”, n. 72, ottobre-dicembre 1985; “Illegale
l’imposizione da parte degli enti assistenziali di contribuzioni economiche ai
parenti tenuti agli alimenti”, n. 81, gennaio-marzo 1988; “Gli enti pubblici
non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di
persone assistite”, n. 87, luglio-settembre 1989; “Poteri delle Regioni in
materia di contributi economici richiesti ai parenti degli assistiti”, n. 115,
luglio-settembre 1996; “La Cassazione ed i contributi richiesti ai parenti dei
ricoverati”, n. 123, luglio-settembre 1998; “Parenti dei ricoverati: sono
illegittime la rivalsa dell’ente erogatore e la sottoscrizione dell’impegno a
pagare le rette”, n. 125, gennaio-marzo 1999. Cfr., inoltre, i seguenti
articoli apparsi su Prospettive
assistenziali: “Contributi economici a carico degli handicappati e loro
congiunti”, n. 101, gennaio-marzo 1993; “Gli enti pubblici non possono
pretendere contributi economici dai parenti di handicappati intellettivi
maggiorenni”, n. 104, ottobre-dicembre 1993; “Enti pubblici: non imbrogliate i
parenti degli assistiti”, n. 105, gennaio-marzo 1994; “Contributi economici per
la frequenza di centri diurni da parte di handicappati intellettivi adulti”, n.
107, luglio-settembre 1994; “È confermato: i parenti degli assistiti
maggiorenni non sono obbligati a versare contributi economici agli enti
pubblici”, n. 108, ottobre-dicembre 1994; “Il Consiglio regionale della
Lombardia riconosce che gli enti pubblici non possono pretendere contributi
economici dai parenti di assistiti”, n. 109, gennaio-marzo 1995; “Iniziativa
gravemente intimidatoria del Comune di Torino”, n. 110, aprile-giugno 1995; “Il
CORECO conferma che gli enti pubblici non possono pretendere contributi
economici dai parenti degli assistiti”, n. 113, gennaio-marzo 1996; “Anche la
Regione Piemonte riconosce che i parenti degli assistiti non sono tenuti a
versare contributi economici, ma...”, n. 114, aprile-giugno 1996; “Facciamo il
punto sui contributi economici indebitamente richiesti dagli enti pubblici ai
parenti degli assistiti maggiorenni”, n. 116, ottobre-dicembre 1996; “Sentenza
del Tribunale di Verona sui contributi richiesti dagli enti pubblici ai parenti
degli assistiti”, n. 117, gennaio-marzo 1997; “La Regione Valle d’Aosta ed i
Comuni di Bologna e di Torino pretendono di aumentare i contributi richiesti
agli anziani cronici non autosufficienti e ai loro congiunti”, n. 119,
luglio-settembre 1997; “Contributi economici illegalmente richiesti dalla
Regione Lombardia”, n. 120, ottobre-dicembre 1997; “Frequenza dei centri diurni
per handicappati intellettivi: disposizioni corrette” e “Illegittimi
comportamenti degli assistenti sociali”, n. 121, gennaio-marzo 1998; C. Sessano,
“Vinta la vertenza contro la Provincia di Torino sui contributi richiesti agli
handicappati e alle loro famiglie”, n. 122, aprile-giugno 1998; “Una importante
sentenza riguardante i congiunti di anziani cronici non autosufficienti” e “Il
difensore civico della Regione Piemonte conferma che gli enti pubblici non
possono pretendere contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni”;
n. 123, luglio-settembre 1998; “Contributi economici imposti agli assistiti e
ai loro congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze”,
n. 124, ottobre-dicembre 1998.
Si veda,
infine, il volume di Massimo Dogliotti, Doveri
familiari e obbligazione alimentare, Giuffrè Editore, Milano, 1994.
www.fondazionepromozionesociale.it