Prospettive assistenziali, n. 128, ottobre-dicembre 1999

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alcune informazioni sui diritti delle persone con handicap grave e dei soggetti malati non autosufficienti

 

 

Riepiloghiamo brevemente gli argomenti da anni trattati da Prospettive assistenziali allo scopo di fornire il più semplicemente possibile le informazioni necessarie e di rendere più agevoli le iniziative rivolte alla tutela delle persone con handicap grave e quelle colpite da malattie invalidanti e da non autosufficienza. Si veda, in particolare, lo schema che individua le competenze dei servizi sanitari e socio-assistenziali e precisa le principali caratteristiche delle prestazioni di ciascuno dei due settori.

 

1. Obblighi del Servizio sanitario nazionale

Si ribadisce, ancora una volta, che, in base alle leggi vigenti, il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire senza limiti di durata le cure sanitarie, comprese – occorrendo – quelle praticate presso ospedali, case di cura private convenzionate e Residenze sanitarie assistenziali (RSA sanitarie) (le RSA assistenziali ricoverano abusivamente gli anziani malati) siano i pazienti colpiti da patologie acute o da malattie inguaribili e da non autosufficienza.

È possibile opporsi alle dimissioni inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai responsabili dell’ASL. Per ulteriori approfondimenti, si veda il volume di F. Santanera e M.G. Breda, Come difendere i diritti degli anziani malati, UTET Libreria, Torino, 1999.

Purtroppo la stragrande maggioranza delle Aziende sanitarie locali (ASL) trasferisce – fatto illegale e spesso disumano – dalla competenza del Servizio sanitario nazionale al settore dell’assistenza i pazienti psichiatrici con limitata o nulla autonomia, i malati di Alzheimer e gli altri soggetti affetti da demenza senile, nonché gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

Le conseguenze più rilevanti del suddetto trasferimento sono le seguenti:

a) passaggio dalla gratuità al pagamento da parte dei degenti di rette ammontanti anche a 100-140 mila lire al giorno;

b) perdita del diritto esigibile alle cure sanitarie, ricoveri compresi, e inclusione nelle liste d’attesa, anche di 2-3 anni, per il ricovero in case di riposo e altre strutture assistenziali (residenze protette, ecc.);

c) inserimento di soggetti malati in servizi e strutture assistenziali aventi, salvo rarissime eccezioni, una organizzazione del personale (compresa la direzione), spazi fisici della degenza e condizioni di sicurezza di gran lunga meno validi per gli utenti rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di sanità.

Così come hanno fatto anche altre Regioni, la Regione Piemonte ha approvato una delibera, assolutamente illegittima, in base alla quale, alla scadenza dei 60 giorni di degenza riduce del 40% l’importo della retta versata alle case di cura private convenzionate. Ne consegue che le case di cura private dimettono il malato lungodegente, nonostante questi abbia ancora la necessità di cure sanitarie.

Anche se il paziente ha diritto di essere trasferito, a cura e spese del Servizio sanitario nazionale, in un ospedale o in un’altra casa di cura, la procedura è disumana e considera il malato (spesso si tratta di un anziano cronico non autosufficiente) alla stregua di un pacco. È assolutamente falsa l’informazione secondo cui le leggi stabiliscono un periodo massimo di degenza in ospedale o presso case di cura private convenzionate delle persone malate.

 

2. Obblighi delle persone malate

Le persone malate non devono versare nessun contributo per la loro degenza presso ospedali, case  di cura private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e RSA sanitarie.

Tuttavia, nonostante l’impegno del Parlamento di garantire le cure sanitarie gratuitamente e senza limiti di durata agli anziani non autosufficienti assunto in occasione dell’approvazione della legge 692/1955 e dei contributi previdenziali aggiuntivi stabiliti dalla legge suddetta e mai abrogati, il CSA accetta che i malati cronici non autosufficienti versino, in base ai loro redditi pensionistici, una somma non superiore a 50 mila lire al giorno per la loro degenza presso le RSA sanitarie, a condizione che vengano fornite tutte le prestazioni necessarie, comprese quelle relative all’indennità di accompagnamento e siano considerate le esigenze personali dei malati e le loro eventuali obbligazioni (mantenimento congiunti, rimborso prestiti, ecc.).

 

3. Obblighi dei Comuni in materia di assistenza

In base alle leggi vigenti i Comuni singoli o associati (1), sono tenuti a fornire l’assistenza, ricoveri compresi, alle persone non in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita (ad esempio minori privi di adeguato sostegno familiare, handicappati adulti con limitata o nulla autonomia, famiglie con difficoltà socio-economiche, ecc.). Costituisce reato la mancata assistenza da parte dei Comuni delle persone in situazione di bisogno.

Come abbiamo già visto, se si tratta di persone malate, comprese quelle con patologie inguaribili e non autosufficienti, la competenza è della sanità e non dell’assistenza.

 

4. Obblighi degli assistiti

Come è noto, in base alle norme vigenti, tutte le persone maggiorenni sono giustamente obbligate a contribuire con i propri redditi e beni (e non con quelli dei congiunti) alle spese sostenute dai Comuni singoli o associati per la loro assistenza: frequenza di centri diurni da parte di soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo, accoglienza presso famiglie e comunità alloggio, ricovero in istituto, ecc. (2).

Naturalmente, l’interessato deve poter disporre di una quota dei propri redditi sufficiente a soddisfare i suoi obblighi familiari e le proprie spese personali. Se l’assistenza è fornita a minorenni, i genitori devono contribuire in base alle loro risorse.

 

5. Obblighi nei confronti delle strutture private

Se il malato o un’altra persona (parente o non parente) si rivolge direttamente alla struttura privata e sottoscrive un impegno, stipula un vero e proprio contratto che deve essere rispettato da parte di coloro che l’hanno firmato.

Per evitare pagamenti anche onerosi e per poter difendere i diritti della persona da curare o da assistere, è necessario rivolgersi alle ASL per i soggetti necessitanti di cure sanitarie e ai Comuni singoli e consorziati se c’è l’esigenza di prestazioni di assistenza sociale e pretendere che vengano fornite le prestazioni previste dalle leggi vigenti.

 

6. Disdetta degli impegni sottoscritti con enti pubblici

Se le ASL e i Comuni pretendono dai parenti la sottoscrizione di impegni di pagamento quale condizione insuperabile per il ricovero, è consigliabile che i parenti stessi firmino l’impegno (altrimenti l’assistenza non viene fornita) e poi, appena ottenuta la prestazione, inviino una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per disdire l’impegno stesso.

La disdetta nei confronti degli enti pubblici (Comuni, ASL, Province, ecc.) è pienamente valida sul piano giuridico come risulta, ad esempio, dalla sentenza del Tribunale di Torino, prima Sezione civile, n. 3241 del 3 aprile 1998. Invece le disdette riguardanti impegni sottoscritti con enti privati, salvo casi particolari, provocano l’interruzione delle prestazioni assistenziali (3).

 

 

 

(1) Alcune funzioni assistenziali (gestanti e madri in difficoltà, minori figli di ignoti, ciechi e sordi poveri, ecc.) sono ancora attribuite dalle vigenti disposizioni alle Province.

(2) Si veda, in questo numero, l’articolo “Criteri validi per le quote a carico dei soggetti con handicap intellettivo frequentanti i centri diurni o ricoverati presso strutture residenziali”.

(3) Cfr. R. Carapelle e F. Santanera, A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia socio-sanitaria, UTET Libreria, Torino, 1997.

 

 

Schema 1 - Differenze più importanti fra la sanità e l’assistenza.

SERVIZI SANITARI

Competenza: prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con malattie acute o croniche

SERVIZI ASSISTENZIALI O SOCIO-ASSISTENZIALI

Competenza: aiuti economico-sociali alle persone ed ai nuclei familiari in difficoltà e privi dei mezzi necessari per vivere

Gestione garantita dal settore pubblico: Aziende sanitarie locali (ASL) e Aziende ospedaliere

Gestione privata (*)

Gestione garantita dal settore pubblico: Comuni singoli e associati (**)

Gestione privata (*)

Caratteristiche principali delle prestazioni a cui si ha diritto in base alle leggi nazionali vigenti

Caratteristiche principali delle prestazioni a cui si ha diritto in base alle leggi nazionali vigenti

• obbligatorietà delle prestazioni

• degenza senza limiti di durata, sempre che permanga lo stato di malattia guaribile o non guaribile

• gratuità, salvo ticket

• nessuna preclusione per i malati, siano essi autosufficienti o non autosufficienti

• nessun limite di età per la cura dei malati e la loro degenza

• i parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, non possono essere obbligati a versare contributi economici

• gli impegni economici eventualmente sottoscritti dall’interessato o dai suoi parenti possono essere disdettati in qualsiasi momento

• non obbligatorie

• le spese di degenza sono interamente a carico del malato

• gli impegni economici o di altra natura, sottoscritti dal malato o dai suoi parenti, sono vincolanti, salvo che si tratti di clausole vessatorie (art. 1469 bis e seguenti del codice civile)ù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota - Vanno verificate le possibilità di rimborsi parziali o totali da parte delle ASL

• obbligatorietà del ricovero presso comunità alloggio o istituti delle persone non in grado di provvedere alle proprie esigenze. Se si tratta di minorenni, deve essere accertata l’incapacità dei genitori

• ricovero senza limiti di durata

• salvo diverse disposizioni regionali o locali, non sono obbligatori gli interventi domiciliari (aiuti economici, pulizia alloggio, fornitura pasti, ecc.) e ambulatoriali (centri diurni per handicappati intellettivi ultraquindicenni incapaci di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua, ecc.)

• l’utente contribuisce alle spese assistenziali con i propri redditi e patrimoni

• le norme vigenti non consentono agli enti pubblici di imporre contributi ai congiunti degli assistiti maggiorenni, compresi i parenti tenuti agli alimenti. Gli eventuali impegni sottoscritti dai parenti di assistiti maggiorenni possono essere disdettati in qualsiasi momento.

Nota - Le RSA assistenziali ricevono una parte della retta (quota sanitaria) dalle ASL

• non obbligatorie

• spese del ricovero a carico dell’utente

• gli impegni economici o di altra natura, sottoscritti dal malato o dai suoi parenti sono vincolanti, salvo che si tratti di clausole vessatorie (art. 1469 bis e seguenti del codice civile)

(*) Per la gestione privata convenzionata molte competenze sono definite da norme regionali.

(**) In base alle leggi vigenti, le Province esercitano ancora funzioni in materia di assistenza alle gestanti e madri, ai minori nati fuori del matrimonio, ai ciechi ed ai sordomuti.

 

 

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