Prospettive assistenziali, n. 128, ottobre-dicembre 1999
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alcune informazioni sui diritti delle persone con handicap
grave e dei soggetti malati non autosufficienti
Riepiloghiamo brevemente gli argomenti da anni trattati da Prospettive assistenziali allo scopo di fornire il più semplicemente
possibile le informazioni necessarie e di rendere più agevoli le iniziative
rivolte alla tutela delle persone con handicap grave e quelle colpite da
malattie invalidanti e da non autosufficienza. Si veda, in particolare, lo
schema che individua le competenze dei servizi sanitari e socio-assistenziali e
precisa le principali caratteristiche delle prestazioni di ciascuno dei due
settori.
1. Obblighi del Servizio sanitario nazionale
Si ribadisce, ancora una volta,
che, in base alle leggi vigenti, il Servizio sanitario nazionale è tenuto a
garantire senza limiti di durata le cure sanitarie, comprese – occorrendo
– quelle praticate presso ospedali, case di cura private convenzionate e
Residenze sanitarie assistenziali (RSA sanitarie) (le RSA assistenziali
ricoverano abusivamente gli anziani malati) siano i pazienti colpiti da
patologie acute o da malattie inguaribili e da non autosufficienza.
È possibile opporsi alle
dimissioni inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai
responsabili dell’ASL. Per ulteriori approfondimenti, si veda il volume di F.
Santanera e M.G. Breda, Come difendere i
diritti degli anziani malati, UTET Libreria, Torino, 1999.
Purtroppo la stragrande
maggioranza delle Aziende sanitarie locali (ASL) trasferisce – fatto
illegale e spesso disumano – dalla competenza del Servizio sanitario nazionale
al settore dell’assistenza i pazienti psichiatrici con limitata o nulla
autonomia, i malati di Alzheimer e gli altri soggetti affetti da demenza
senile, nonché gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non
autosufficienza.
Le conseguenze più rilevanti del
suddetto trasferimento sono le seguenti:
a) passaggio
dalla gratuità al pagamento da parte dei degenti di rette ammontanti anche a
100-140 mila lire al giorno;
b) perdita
del diritto esigibile alle cure sanitarie, ricoveri compresi, e inclusione
nelle liste d’attesa, anche di 2-3 anni, per il ricovero in case di riposo e
altre strutture assistenziali (residenze protette, ecc.);
c)
inserimento di soggetti malati in servizi e strutture assistenziali aventi,
salvo rarissime eccezioni, una organizzazione del personale (compresa la
direzione), spazi fisici della degenza e condizioni di sicurezza di gran lunga
meno validi per gli utenti rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti in
materia di sanità.
Così come hanno fatto anche altre
Regioni, la Regione Piemonte ha approvato una delibera, assolutamente illegittima, in base alla quale, alla scadenza dei
60 giorni di degenza riduce del 40% l’importo della retta versata alle case di
cura private convenzionate. Ne consegue che le case di cura private dimettono
il malato lungodegente, nonostante questi abbia ancora la necessità di cure
sanitarie.
Anche se il paziente ha diritto
di essere trasferito, a cura e spese del Servizio sanitario nazionale, in un
ospedale o in un’altra casa di cura, la procedura è disumana e considera il
malato (spesso si tratta di un anziano cronico non autosufficiente) alla
stregua di un pacco. È assolutamente
falsa l’informazione secondo cui le leggi stabiliscono un periodo massimo di
degenza in ospedale o presso case di cura private convenzionate delle persone
malate.
2. Obblighi delle persone malate
Le persone malate non devono
versare nessun contributo per la loro degenza presso ospedali, case di cura private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale e RSA sanitarie.
Tuttavia, nonostante l’impegno
del Parlamento di garantire le cure sanitarie gratuitamente e senza limiti di
durata agli anziani non autosufficienti assunto in occasione dell’approvazione
della legge 692/1955 e dei contributi previdenziali aggiuntivi stabiliti dalla legge suddetta e mai abrogati, il CSA
accetta che i malati cronici non autosufficienti versino, in base ai loro
redditi pensionistici, una somma non superiore a 50 mila lire al giorno per la
loro degenza presso le RSA sanitarie, a condizione che vengano fornite tutte le
prestazioni necessarie, comprese quelle relative all’indennità di
accompagnamento e siano considerate le esigenze personali dei malati e le loro
eventuali obbligazioni (mantenimento congiunti, rimborso prestiti, ecc.).
3. Obblighi dei Comuni in materia di assistenza
In base alle leggi vigenti i
Comuni singoli o associati (1), sono tenuti a fornire l’assistenza, ricoveri
compresi, alle persone non in grado di provvedere autonomamente alle proprie
esigenze di vita (ad esempio minori privi di adeguato sostegno familiare,
handicappati adulti con limitata o nulla autonomia, famiglie con difficoltà
socio-economiche, ecc.). Costituisce reato la mancata assistenza da parte dei
Comuni delle persone in situazione di bisogno.
Come abbiamo già visto, se si
tratta di persone malate, comprese quelle con patologie inguaribili e non
autosufficienti, la competenza è della sanità e non dell’assistenza.
4. Obblighi degli assistiti
Come è noto, in base alle norme
vigenti, tutte le persone maggiorenni sono giustamente obbligate a contribuire
con i propri redditi e beni (e non con
quelli dei congiunti) alle spese sostenute dai Comuni singoli o associati
per la loro assistenza: frequenza di centri diurni da parte di soggetti con
handicap intellettivo grave e gravissimo, accoglienza presso famiglie e
comunità alloggio, ricovero in istituto, ecc. (2).
Naturalmente, l’interessato deve
poter disporre di una quota dei propri redditi sufficiente a soddisfare i suoi obblighi
familiari e le proprie spese personali. Se l’assistenza è fornita a minorenni,
i genitori devono contribuire in base alle loro risorse.
5. Obblighi nei confronti delle strutture private
Se il malato o un’altra persona
(parente o non parente) si rivolge direttamente alla struttura privata e
sottoscrive un impegno, stipula un vero e proprio contratto che deve essere
rispettato da parte di coloro che l’hanno firmato.
Per evitare pagamenti anche onerosi e per poter difendere i diritti della
persona da curare o da assistere, è necessario rivolgersi alle ASL per i
soggetti necessitanti di cure sanitarie e ai Comuni singoli e consorziati se
c’è l’esigenza di prestazioni di assistenza sociale e pretendere che vengano
fornite le prestazioni previste dalle leggi vigenti.
6. Disdetta degli impegni sottoscritti con enti pubblici
Se le ASL e i Comuni pretendono
dai parenti la sottoscrizione di impegni di pagamento quale condizione
insuperabile per il ricovero, è consigliabile che i parenti stessi firmino
l’impegno (altrimenti l’assistenza non viene fornita) e poi, appena ottenuta la
prestazione, inviino una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per
disdire l’impegno stesso.
La disdetta nei confronti degli
enti pubblici (Comuni, ASL, Province, ecc.) è pienamente valida sul piano
giuridico come risulta, ad esempio, dalla sentenza del Tribunale di Torino,
prima Sezione civile, n. 3241 del 3 aprile 1998. Invece le disdette riguardanti
impegni sottoscritti con enti privati, salvo casi particolari, provocano l’interruzione
delle prestazioni assistenziali (3).
(1) Alcune funzioni assistenziali (gestanti e madri in
difficoltà, minori figli di ignoti, ciechi e sordi poveri, ecc.) sono ancora
attribuite dalle vigenti disposizioni alle Province.
(2) Si veda, in questo numero, l’articolo “Criteri validi
per le quote a carico dei soggetti con handicap intellettivo frequentanti i
centri diurni o ricoverati presso strutture residenziali”.
(3) Cfr. R. Carapelle e F. Santanera, A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze
e abusi della burocrazia socio-sanitaria, UTET Libreria, Torino, 1997.
Schema 1 - Differenze più importanti fra la
sanità e l’assistenza. |
|||
SERVIZI
SANITARI Competenza: prevenzione, cura e riabilitazione
delle persone con malattie acute o croniche |
SERVIZI
ASSISTENZIALI O SOCIO-ASSISTENZIALI Competenza: aiuti economico-sociali alle persone
ed ai nuclei familiari in difficoltà e privi dei mezzi necessari per vivere |
||
Gestione garantita dal settore pubblico: Aziende
sanitarie locali (ASL) e Aziende ospedaliere |
Gestione privata (*) |
Gestione garantita dal settore pubblico: Comuni
singoli e associati (**) |
Gestione privata (*) |
Caratteristiche principali delle prestazioni a
cui si ha diritto in base alle leggi nazionali vigenti |
Caratteristiche principali delle prestazioni a
cui si ha diritto in base alle leggi nazionali vigenti |
||
• obbligatorietà
delle prestazioni • degenza
senza limiti di durata, sempre che permanga lo stato di malattia guaribile o
non guaribile • gratuità,
salvo ticket • nessuna
preclusione per i malati, siano essi autosufficienti o non autosufficienti • nessun
limite di età per la cura dei malati e la loro degenza • i
parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, non possono essere obbligati a
versare contributi economici • gli
impegni economici eventualmente sottoscritti dall’interessato o dai suoi
parenti possono essere disdettati in qualsiasi momento |
• non
obbligatorie • le
spese di degenza sono interamente a carico del malato • gli
impegni economici o di altra natura, sottoscritti dal malato o dai suoi
parenti, sono vincolanti, salvo che si tratti di clausole vessatorie (art.
1469 bis e seguenti del codice civile)ù Nota -
Vanno verificate le possibilità di rimborsi parziali o totali da parte delle
ASL |
• obbligatorietà
del ricovero presso comunità alloggio o istituti delle persone non in grado
di provvedere alle proprie esigenze. Se si tratta di minorenni, deve essere
accertata l’incapacità dei genitori • ricovero
senza limiti di durata • salvo
diverse disposizioni regionali o locali, non sono obbligatori gli interventi
domiciliari (aiuti economici, pulizia alloggio, fornitura pasti, ecc.) e
ambulatoriali (centri diurni per handicappati intellettivi ultraquindicenni
incapaci di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua, ecc.) • l’utente
contribuisce alle spese assistenziali con i propri redditi e patrimoni • le
norme vigenti non consentono agli enti pubblici di imporre contributi ai
congiunti degli assistiti maggiorenni, compresi i parenti tenuti agli
alimenti. Gli eventuali impegni sottoscritti dai parenti di assistiti
maggiorenni possono essere disdettati in qualsiasi momento. Nota -
Le RSA assistenziali ricevono una parte della retta (quota sanitaria) dalle
ASL |
• non
obbligatorie • spese
del ricovero a carico dell’utente • gli
impegni economici o di altra natura, sottoscritti dal malato o dai suoi
parenti sono vincolanti, salvo che si tratti di clausole vessatorie (art.
1469 bis e seguenti del codice civile) |
(*)
Per la gestione privata convenzionata molte competenze sono definite da norme
regionali. (**)
In base alle leggi vigenti, le Province esercitano ancora funzioni in materia
di assistenza alle gestanti e madri, ai minori nati fuori del matrimonio, ai
ciechi ed ai sordomuti. |
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