Prospettive
assistenziali, n. 129, gennaio-marzo 2000
Il progetto obiettivo “tutela della salute mentale”:
un altro diritto di carta per i malati
Sulla Gazzetta
ufficiale n.274 del 22 novembre 1999 è stato pubblicato il decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 «Approvazione del progetto
obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”». Si tratta di uno dei
numerosi documenti previsti dal Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000 (1).
Numerose sono le affermazioni condivisibili, in primo luogo
quella secondo cui per attuare in modo corretto gli interventi di cura e
riabilitazione dei disturbi mentali gravi, «da
cui possono derivare disabilità tali da compromettere l’autonomia e l’esercizio
dei diritti di cittadinanza, con alto rischio di cronicizzazione e di
emarginazione sociale», le azioni più opportune devono prevedere «il coinvolgimento delle famiglie nella
formulazione e nella attuazione del piano terapeutico». Al riguardo, è
precisato quanto segue: «Si sottolinea che
tale coinvolgimento deve essere ovviamente volontario e che la responsabilità
dell’assistenza è del servizio e non della famiglia».
Una precisazione che dovrebbe essere ricordata dai familiari
ai numerosi amministratori di Comuni e ASL ed agli operatori sanitari e sociali
che illegittimamente scaricano responsabilità e competenze sui congiunti dei
malati.
Per quanto riguarda gli altri contenuti del progetto
obiettivo sulla tutela della salute mentale, ripetiamo quanto scriviamo da anni
e cioè che se si vuole veramente che i servizi funzionino non è sufficiente che
vengano approvati documenti indirizzati alle Regioni, alle USL, ai Comuni e al
relativo personale.
Infatti, anche per il fatto che i suddetti atti non sono
omologati da nessuna legge, i cittadini non hanno alcun strumento per
costringere gli enti a darne attuazione.Èperciò facile per le istituzioni (ma è
fuorviante per i malati) scrivere sulla carta che sono previsti servizi
psichiatrici aperti 24 ore su 24, centri di risocializzazione, comunità
alloggio, ecc. e poi non dare alcuna possibilità giuridica ai malati e ai loro
congiunti di agire nei confronti delle istituzioni inadempienti.
Come abbiamo scritto nel n.125 di Prospettive assistenziali, un primo passo per una programmazione
seria e concreta, e non declamatoria come avviene attualmente, dovrebbe
consistere nell’approvazione tempestiva (2) del Piano sanitario nazionale con
una legge, e non più con la semplice votazione di un ordine del giorno da parte
del Parlamento, in modo che le Regioni e le USLsiano obbligate a rispettare le
disposizioni.Per i cittadini dovrebbero essere previste le misure necessarie
affinché possano agire contro le inadempienze.
I piani programmatici, inoltre, non dovrebbero ripetere le
disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
e nelle successive modificazioni e integrazioni, con il rischio evidente di
introdurre norme differenti e quindi provocare confusioni interpretative.Essi
dovrebbero precisare quali sono i nuovi servizi e le nuove strutture che devono
obbligatoriamente essere istituiti, i tempi di realizzazione ed i fondi messi a
disposizione per le spese di interventi e per i costi di gestione.
Altrimenti, come sta succedendo da troppi anni, si producono
inultimente quintali di carta, si mobilitano dispendiosi gruppi di lavoro, si
costituiscono sterili commissioni, si illudono i malati, i loro familiari, i
volontari e le altre persone coinvolte.
Com’è ovvio, la questione non riguarda solamente il settore
della salute mentale, ma concerne tutte le attività sanitarie e sociali.
A causa della politica di emarginazione praticata da
numerose amministrazioni con il beneplacito degli operatori ed anche per
l’estrema difficoltà di intervenire da parte dei pazienti, dei loro tutori e
delle organizzazioni di difesa dei diritti dei più deboli, mentre vengono
scritte frasi bellissime sul rispetto della dignità del soggetto psichiatrico,
essi vengono d’imperio trasferiti dalla sanità all’assistenza e passano così
dalla condizione di malati da curare a quella di poveretti da custodire.
Come abbiamo segnalato nello scorso numero, la Regione
Piemonte ha deciso alcuni mesi or sono di dimettere dai servizi sanitari ben
550 persone, tutte con più di vent’anni di ricovero in strutture manicomiali
(3).
È significativo ricordare che nel campo economico il
Parlamento ha approvato e approva leggi che indicano in modo preciso i diritti
dei cittadini e gli obblighi degli enti (4).
Al riguardo si segnala per la sua precisione e completezza
l’art.29 del decreto legislativo n.669 del 1996 concernente “Contributo per
l’acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni
usati”, sperando che in futuro il Parlamento e il Governo abbiano per i malati
la stessa attenzione dimostrata per le auto usate.
Testo
dell’art.29 del D.L. 669/1996
1.Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la
rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o
che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni dalla data di
immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila
per i veicoli di cilindrata fino a 1300 centimetri cubici e fino a lire due
milioni per i veicoli di cilindrata superiore sempre che sia praticato dal
venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo.Il contributo è
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
2.Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7
gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e dall’acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un’autovettura
o un autoveicolo per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1, lettera a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in
precedenza; b) il veicolo consegnato
per la rottamazione sia un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto
promiscuo, di cui all’art.54, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al
30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno
dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in
caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell’atto di acquisto sia
espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla
rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un
demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
3-bis. I veicoli
usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo
quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui
redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per
l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
5.Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi
trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro
mancanza copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico
registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
5-bis. Fuori
dell’ipotesi disciplinata dal comma 3, per l’annotazione nel pubblico registro
automobilistico della cessazione della circolazione dei veicoli di cui all’art.
54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a
persone fisiche, non è dovuta l’imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell’Automobile
Club d’Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della
formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998.Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti.Per
conseguire i benefici indicati nel primo periodo il richiedente la formalità
deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del
contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti
benefici sono revocati di diritto.
6. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
7.All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per l’anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo
riversamento agli appropriati capitoli dell’entrata.
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio,
gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le
maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente
articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti
a reintegrazione dell’accantonamento di cui al comma 7.
(1) Una sintesi del Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000 è stata riportata sul n. 125 di Prospettive assistenziali. Il piano prevede l’emanazione da parte
del Ministero della sanità di 7 progetti obiettivo (salute mentale, anziani,
AIDS, ecc.), di ben 19 linee guida (per la riabilitazione, per le cure ai
pazienti terminali, ecc.), di 11 documenti di indirizzo (medicina termale,
forme integrative, ecc.) e di altri 8 documenti di approfondimento (liste di
attesa, acquisti e prezzi, ecc.), nonché di 14 linee guida cliniche (mal di
schiena, asma bronchiale, ecc.).
(2) Ricordiamo che il Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000 è stato pubblicato con un anno di ritardo rispetto all’inizio
della sua validità; a sua volta il ritardo del progetto obiettivo sulla salute
mentale è addirittura di due anni.
(3) Cfr.l’editoriale del n.128 di Prospettive assistenziali, “Il testo di legge sui servizi sociali
calpesta le esigenze dei più deboli e ignora la prevenzione dell’emarginazione”
e l’articolo “I giudici tutelari non difendono il diritto alle cure sanitarie
dei pazienti psichiatrici e degli anziani cronici”.
(4) Com’è precisato nel volume “A scuola di diritti - Come
difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia socio-sanitaria”, di
R.Carapelle e F.Santanera, UTETLibreria, Torino, 1997, le leggi per essere
valide devono indicare in modo preciso i soggetti aventi diritto, gli enti
tenuti a provvedervi, i contenuti degli interventi, le modalità di erogazione
delle prestazioni, i tempi ed il luogo in cui gli interventi vengono forniti,
le questioni relative ai costi.
www.fondazionepromozionesociale.it