Prospettive assistenziali, n. 129, gennaio-marzo 2000

 

Regolamento istitutivo della Commissione

per le Adozioni internazionali

 

 

Il Governo avrebbe dovuto emanare le norme relative alla costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri”.

Vi ha provveduto con ben sette mesi di ritardo (consentendo in tal modo il perdurare del mercato dei bambini stranieri che, anzi, si è notevolmente sviluppato) con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 492 che riportiamo integralmente.

Segnaliamo che il turpe mercato dei fanciulli stranieri continuerà fino all’insediamento della predetta Commissione.

 

 

Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della

Commissione per le adozioni internazionali

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonché i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all’articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge sull’adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

b) per «Convenzione» la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993;

c) per «adozione internazionale» l’adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull’adozione;

d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall’articolo 38 della legge sull’adozione, quale Autorità centrale per l’Italia;

e) per «autorità centrale» le autorità dei vari Paesi che curano l’adozione internazionale;

f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all’articolo 39-ter della legge sull’adozione e i servizi per l’adozione internazionale istituiti dall’articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) per «servizi», i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

 

Capo II

Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali

 

Art. 2

Funzioni e compiti della Commissione

1. La Commissione è l’Autorità centrale italiana ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell’articolo 38 della legge sull’adozione, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull’adozione e dal presente regolamento.

3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l’ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull’adozione internazio­nale.

4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per I'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

6. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresì, per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del presente regolamento.

 

Art. 3

Composizione della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.

2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.

3. I componenti cessano dalla carica:

a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; I'impossibilità è accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vicepresidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all'articolo ó, designato dal presidente.

5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

 

Art. 5

Il presidente della Commissione

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38 comma 2, lettera a), della legge sull'adozione ed è posto in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato.

2. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione;

b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento;

d) sovrintende all'attività della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;

e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;

f) nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, può adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva;

g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

 

Art. 6

Segreteria tecnica e attività di supporto

alla Commissione

1. La Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.

2. La segreteria tecnica cura, in particolare:

a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;

b) I'istruttoria degli atti della Commissione;

c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;

d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;

e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull'adozione;

f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;

g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;

h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;

i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:

a) 4 dirigenti;

b) 14 unità di area C (9 unità con posizione economica C1; 3 unità con posizione economica C2; 2 unità con posizione economica C3);

c) 5 unità di area B (3 unità con posizione economica B2; 2 unità con posizione economica B3).

4. La Commissione può avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale rinnovabile.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione delle attività amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un programma nel quale sono indicate le principali attività che intende realizzare.

 

Art. 7

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche

e consolari all'estero

1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero, ai sensi delI'articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della Commissione.

2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per l'espletamento dei compiti d'istituto e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di supporto, ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.

3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Capo III

Autorizzazione agli Enti

 

Art. 8

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della legge sull'adozione;

b) I'elenco e le generalità delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;

d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;

e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;

f) I'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i cittadini italiani ivi residenti;

g) le modalità operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuità all'attività di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate con i servizi;

h) il costo, per ciascun Paese di operatività delI'ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.

2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.

 

Art. 9

Accertamento dei requisiti

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento delI'istanza di cui all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:

a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare;

b) può limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o più regioni d'ltalia.

 

Art. 10

Albo degli enti autorizzati

1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge sull'adozione. L'albo contiene:

a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;

b) gli estremi dell'atto costitutivo;

c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;

d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Art. 11

Modalità operative dell’ente autorizzato

1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenutegli;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;

c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;

d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati I'attività ed i rappresentanti all'estero;

e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;

g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;

h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.

2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

 

Art. 12

Verifiche sull’attività degli enti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in Italia e negli altri Paesi e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per verificare l'attività dell'ente autorizzato presso la sede opera­tiva.

2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, può disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle modalità operative ai prescritti requisiti.

3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

 

Art.13

Revoca e sospensione dell 'autorizzazione

1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.

2. Nei casi meno gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità, trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

 

Art. 14

Richieste di riesame

1. Gli enti interessati possono presentare, a fIrma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:

a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

b) i provvedimenti di revoca o di sospensione delI'autorizzazione.

2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.

3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

 

Art. 15

Rappresentanza e difesa

 

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvo­catura dello Stato.

 

Capo IV

Norme transitorie, finanziarie e finali

 

Art. 16

Pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati

1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.

2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla formazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo degli enti autorizzati.

3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 17

Norma finanziaria

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unità previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 18

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato

ai sensi dell'articolo 33

del decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, I'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

 

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

 

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