Prospettive assistenziali, n. 130,
aprile-giugno 2000
Sentenza sui permessi
lavorativi previsti per i soggetti con handicap
Con sentenza n. 2581 del 27 settembre 1999, depositata
in Cancelleria il 26 novembre 1999, il Giudice del lavoro, Umberto Marasco, del
Tribunale di Milano ha stabilito che “i
permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge 1992 n. 104 oggetto della
domanda non comportano decurtazione dell’importo della tredicesima mensilità e
non riducono il periodo di ferie”. Ricordiamo che il 6° comma dell’art. 33
della legge 104/1992 stabilisce quanto segue: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire di permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
A loro volta i commi 2 e 3 del sopra citato art. 33
sono redatti come segue: “I soggetti di
cui al comma 1 (lavoratrice madre e lavoratore padre, anche adottivi,
n.d.r.) possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno”.
PROCEDURE GRATUITE PER L’INTERDIZIONE
Come abbiamo più volte segnalato (1), le pratiche di
interdizione delle persone totalmente e definitivamente incapaci di provvedere
alla tutela delle proprie esigenze e dei propri diritti (handicappati
intellettivi gravissimi, anziani cronici non autosufficienti, malati di
Alzheimer, ecc.) possono essere inoltrate all’Autorità giudiziaria secondo una
procedura gratuita. Gli unici oneri da sostenere, se il soggetto interessato ha
redditi sufficienti, sono le spese di giustizia ammontanti a circa 300 mila
lire. Si risparmiano le spese del legale, ammontanti anche a 3-6 milioni.
A Torino, quando - il che purtroppo avviene abbastanza
sovente - non vengono inoltrate dagli operatori socio-sanitari dei settori
pubblico e privato, le pratiche relative sono svolte dall’UTIM, la cui
consulenza è prestata gratuitamente. Finora ne sono state portate a buon fine
due nel 1995, sei nel 1996, dodici nel 1997, otto nel 1998 e ventisei nel 1999.
TELEFONO PONTE PER SORDI
Prosegue con un ulteriore ampliamento d’orario
l’iniziativa a cui ormai da alcuni anni anche in Italia i sordi possono
dialogare al telefono con interlocutori utenti usufruendo di un apposito
servizio gratuito e accessibile senza alcuna difficoltà e per tutto il
territorio nazionale. Tale servizio, gestito dall’associazione di volontariato
C.E.S.B. - Centro educazione sordità e bilinguismo di Firenze, è il “TPS -
Telefono ponte per sordi” e per utilizzarlo è necessario solamente che l’utente
sordo disponga dell’apposito apparecchio telefonico senza cornetta che
trasmette mediante tastiera messaggi scritti su display, denominato “DTS -
Telefono ponte per sordi” concesso gratuitamente dalle ASL agli aventi diritto.
La procedura operativa è molto semplice. Il sordo che desidera telefonare ad un
utente o l’udente che desidera telefonare ad un sordo chiama con il rispettivo
apparecchio telefonico, DTS o vocale, al normale costo di chiamata, il
centralino del “Telefono ponte per sordi”. L’operatore al centralino chiama a
sua volta, con spesa a completo carico del servizio, il numero di telefono
richiesto nell’altra modalità comunicativa e trasferisce in simultanea da
scritto a vocale e viceversa il contenuto del dialogo fra i due interlocutori.
Il risultato è un normale e completo dialogo telefonico fra il sordo e l’udente
in cui i due soggetti interloquiscono reciprocamente, con una funzionalità
superiore rispetto al semplice invio di brevi messaggi scritti effettuabile con
il telefono cellulare.
Il nuovo orario di accessibilità del “Telefono ponte
per sordi” a partire dal 1 marzo 2000 è: tutti i giorni da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 15 e dalle 17,30 alle 21,30, sabato dalle 9 alle 15, domenica e
festivi dalle 13 alle 19. I numeri telefonici rimangono invariati: Centralino
Voce, per chi usa il telefono vocale: 055/6505551; Centralino DTS, per chi usa
il dispositivo telefonico per sordi: 055/6505552.
SITO INTERNET E POSTA ELETTRONICA DELL’ASSOCIAZIONE
TUTORI VOLONTARI
Informiamo che l’Associazione tutori volontari (tel.
011.812.44.69) ha realizzato su Internet un sito ove è possibile trovare
informazioni sull’associazione e sulla attività associativa (incontri,
formazione, ecc.). Sono inoltre disponibili informazioni legate alla tutela
(riferimenti normativi, ecc.). L’indirizzo del sito è il seguente: www.ciaoweb.net/tutori. La casella di
posta elettronica invece è: tutori@ciaoweb.it