Prospettive assistenziali, n. 130, aprile-giugno 2000

 

Notizie

 

Sentenza sui permessi lavorativi previsti per i soggetti con handicap

Con sentenza n. 2581 del 27 settembre 1999, depositata in Cancelleria il 26 novembre 1999, il Giudice del lavoro, Umberto Marasco, del Tribunale di Milano ha stabilito che “i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge 1992 n. 104 oggetto della domanda non comportano decurtazione dell’importo della tredicesima mensilità e non riducono il periodo di ferie”. Ricordiamo che il 6° comma dell’art. 33 della legge 104/1992 stabilisce quanto segue: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire di permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.

A loro volta i commi 2 e 3 del sopra citato art. 33 sono redatti come segue: “I soggetti di cui al comma 1 (lavoratrice madre e lavoratore padre, anche adottivi, n.d.r.) possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.

 

PROCEDURE GRATUITE PER L’INTERDIZIONE

Come abbiamo più volte segnalato (1), le pratiche di interdizione delle persone totalmente e definitivamente incapaci di provvedere alla tutela delle proprie esigenze e dei propri diritti (handicappati intellettivi gravissimi, anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer, ecc.) possono essere inoltrate all’Autorità giudiziaria secondo una procedura gratuita. Gli unici oneri da sostenere, se il soggetto interessato ha redditi sufficienti, sono le spese di giustizia ammontanti a circa 300 mila lire. Si risparmiano le spese del legale, ammontanti anche a 3-6 milioni.

A Torino, quando - il che purtroppo avviene abbastanza sovente - non vengono inoltrate dagli operatori socio-sanitari dei settori pubblico e privato, le pratiche relative sono svolte dall’UTIM, la cui consulenza è prestata gratuitamente. Finora ne sono state portate a buon fine due nel 1995, sei nel 1996, dodici nel 1997, otto nel 1998 e ventisei nel 1999.

 

TELEFONO PONTE PER SORDI

Prosegue con un ulteriore ampliamento d’orario l’iniziativa a cui ormai da alcuni anni anche in Italia i sordi possono dialogare al telefono con interlocutori utenti usufruendo di un apposito servizio gratuito e accessibile senza alcuna difficoltà e per tutto il territorio nazionale. Tale servizio, gestito dall’associazione di volontariato C.E.S.B. - Centro educazione sordità e bilinguismo di Firenze, è il “TPS - Telefono ponte per sordi” e per utilizzarlo è necessario solamente che l’utente sordo disponga dell’apposito apparecchio telefonico senza cornetta che trasmette mediante tastiera messaggi scritti su display, denominato “DTS - Telefono ponte per sordi” concesso gratuitamente dalle ASL agli aventi diritto. La procedura operativa è molto semplice. Il sordo che desidera telefonare ad un utente o l’udente che desidera telefonare ad un sordo chiama con il rispettivo apparecchio telefonico, DTS o vocale, al normale costo di chiamata, il centralino del “Telefono ponte per sordi”. L’operatore al centralino chiama a sua volta, con spesa a completo carico del servizio, il numero di telefono richiesto nell’altra modalità comunicativa e trasferisce in simultanea da scritto a vocale e viceversa il contenuto del dialogo fra i due interlocutori. Il risultato è un normale e completo dialogo telefonico fra il sordo e l’udente in cui i due soggetti interloquiscono reciprocamente, con una funzionalità superiore rispetto al semplice invio di brevi messaggi scritti effettuabile con il telefono cellulare.

Il nuovo orario di accessibilità del “Telefono ponte per sordi” a partire dal 1 marzo 2000 è: tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15 e dalle 17,30 alle 21,30, sabato dalle 9 alle 15, domenica e festivi dalle 13 alle 19. I numeri telefonici rimangono invariati: Centralino Voce, per chi usa il telefono vocale: 055/6505551; Centralino DTS, per chi usa il dispositivo telefonico per sordi: 055/6505552.

 

SITO INTERNET E POSTA ELETTRONICA DELL’ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI

Informiamo che l’Associazione tutori volontari (tel. 011.812.44.69) ha realizzato su Internet un sito ove è possibile trovare informazioni sull’associazione e sulla attività associativa (incontri, formazione, ecc.). Sono inoltre disponibili informazioni legate alla tutela (riferimenti normativi, ecc.). L’indirizzo del sito è il seguente: www.ciaoweb.net/tutori. La casella di posta elettronica invece è: tutori@ciaoweb.it

 

www.fondazionepromozionesociale.it