Prospettive
assistenziali, n. 130, aprile-giugno 2000
le
domande di adozione sono già troppo numerose.
I
ministri fassino e turco: aumentiamole
In materia di adozione continuano ad essere numerose
le inesattezze riportate dai giornali. Il
Messaggero è arrivato a pubblicare il 12 giugno 2000 in prima pagina e su
cinque colonne il titolo “Figlio negato a
85 mila famiglie”, come se i Tribunali per i minorenni avessero a loro
disposizione 85 mila bambini dichiarati o dichiarabili in stato di adottabilità
e quindi inseribili in famiglie adottive.
In realtà, da moltissimi anni, e precisamente dalla
fine degli anni ’60, il numero delle domande di adozione è sempre stato di gran
lunga superiore ai bambini che possono essere adottati in Italia e all’estero.
Negli ultimi cinque anni e cioè dal 1995 al 1999, sono
stati dichiarati in stato di adottabilità 6.471 minori (1).
Nello stesso periodo, le domande di adozione sono
state in totale 60.545 (2) così ripartite:
1995 1996 1997 1998 1999
Pendenti all’inizio
dell’anno (3) 16.289 17.512 20.053 21.123 22.235
Presentate
ulteriormente 7.715 8.425 8.530 9.484 10.102
Archiviate 6.492 5.939 7.462 7.898 8.530
Pendenti
fine anno (3) 17.512 19.998 21.121 22.695 23.807
Dunque, a fronte di 6.471 minori dichiarati adottabili
(4) c’erano richieste di adozione presentate da 60.545 coniugi.
Pertanto, senza alcuna altra alternativa possibile, a
54.074 coppie non è stato e non sarà affidato alcun minore a scopo di adozione.
Per quanto riguarda le domande per l’adozione internazionale,
nel quinquennio 1995-1999 ne sono state presentate 40.563. Nello stesso periodo
i provvedimenti concernenti l’affidamento preadottivo sono stati 12.424. A
questa cifra vanno aggiunti i 205 provvedimenti efficaci come adozione, nonché
un certo numero di procedimenti pendenti, valutabili in 2.000.
In sostanza, a fronte di 40.563 domande presentate, di
cui ne sono state respinte 4.479, le adozioni realizzate sono state 12.429,
mentre le pratiche in corso di esame sono – come abbiamo visto – circa 2.000.
Dunque, sono state oltre 21.000 le coppie autorizzate
all’accoglienza di un minore straniero, che non hanno potuto realizzare la loro
disponibilità all’adozione, non per motivi attribuibili alle leggi vigenti o a
ritardi dei servizi sociali o dei Tribunali per i minorenni, ma – ancora una
volta – per la mancanza di minori adottabili.
Questa mancanza è dovuta sia alle restrizioni dei
paesi di provenienza dei fanciulli, sia alle richieste ivi presentate non solo
dagli italiani, ma da coppie di tutti i paesi economicamente sviluppati.
È, inoltre, assai probabile che, a seguito della
ratifica della Convenzione de L’Aja, il numero dei minori stranieri adottabili,
si riduca in misura notevole.
Pertanto, fra le adozioni nazionali e quelle internazionali,
nel quinquennio 1995-1999 sono state complessivamente ben 75 mila (5) le coppie
che non hanno avuto un bambino in adozione a causa della mancanza di minori
adottabili e per nessun altro motivo.
L’irresponsabile
iniziativa dei Ministri Fassino e Turco
Ogni anno, dunque, sono oltre 15 mila le coppie che
restano irrimediabilmente deluse dall’adozione, non avendo il bambino, magari
da tanto tempo desiderato e a volte idealizzato (6).
Invece di introdurre modifiche alla legge 184/1983 in
grado di ridurre il malcontento, i Ministri della giustizia, Piero Fassino, e
per la solidarietà sociale, Livia Turco, hanno promosso la presentazione da
parte del Governo di un disegno di legge in appoggio alle seguenti norme (7):
«1.
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i
quali non sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono
essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado
di mantenere i minori che intendono adottare.
2. L’età
degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque
anni l’età dell’adottato.
3. I limiti
di cui al secondo comma possono essere derogati previa valutazione, caso per
caso, da parte del Tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della
capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono
adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
4. Sono
consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.
5.
Costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’aver adottato o aver
fatto richiesta di adottare fratello o sorella germano o anche unilaterale, del
minore di cui si richiede l’adozione».
In sostanza, preso atto che le domande di adozione
sono già troppo numerose rispetto ai bambini adottabili, i suddetti Ministri
– forse alla facile ricerca di consensi da parte di coloro che pensano
solo ai loro interessi e non hanno alcuna motivazione sociale – hanno
deciso di aumentare il numero delle richieste, con l’inevitabile conseguenza di
incrementare in seguito la sfiducia dei cittadini nei confronti delle
istituzioni.
È questo, e sarà solo questo il risultato
dell’elevazione della differenza di età fra gli adottanti e gli adottandi dagli
attuali 40 anni ai 45 proposti dal Governo.
Questa iniziativa, assolutamente irrazionale, non
determinerà l’adottabilità di un solo minore in più rispetto agli attuali,
mentre accrescerà inutilmente il lavoro dei servizi sociali e dei Tribunali per
i minorenni e delle relative Procure, obbligati a valutare l’idoneità di coppie
che non potranno avere un bambino in adozione a causa della mancanza di minori
dichiarati o dichiarabili in stato di adottabilità.
Nello stesso tempo, si verificheranno conseguenze
molto negative: gli ultraquarantenni (che attualmente possono adottare fino
quasi al compimento del 58° anno d’età) premeranno per ottenere in adozione
bambini piccolissimi (le richieste più numerose, da sempre, sono rivolte ai
neonati), nonostante che sia evidente a tutte le persone di buon senso che, a
parità delle altre condizioni (accettazione reale di un bambino procreato da
altri, capacità educative, ecc.), sia certamente preferibile l’adozione dei
fanciulli da parte di coppie giovani. Questa situazione potrebbe anche
determinare una minore richiesta dei minori grandicelli.
Inoltre, la formulazione del 3° comma dell’articolo
consente alle coppie, anche educativamente inidonee, di precostituire le
condizioni per ottenere dal Tribunale per i minorenni l’adozione di minori
inseriti in famiglia con motivazioni di vario genere (studio, vacanza, cure
sanitarie, ecc.).
Al riguardo, sarebbe necessario, per evitare questa
situazione di mercato fai da te, che venissero escluse dalla possibilità di
adottare le coppie che abbiano realizzato l’inserimento di minori ai fini di
ottenerne in seguito l’adozione.
Le dichiarazioni di adottabilità sono state 1.148 nel 1995, 1.359 nel
1996, 1.440 nel 1997, 1.278 nel 1998 e 1.246 nel 1999.
(2) Sono state calcolate le domande pendenti all’inizio del 1995, a cui
sono state aggiunte quelle presentate dal 1995 al 1999.
(3) La mancata rispondenza tra le pendenze alla fine dell’anno e
all’inizio dell’anno successivo è causata dalla revisione delle pendenze da
parte di alcuni Tribunali per i minorenni.
(4) Vi è da considerare che una quota delle dichiarazioni di
adottabilità resta senza seguito, trattandosi di bambini con gravi handicap o
grandicelli. Secondo quanto è stato pubblicato nel volume “Pianeta infanzia:
questioni e documenti”, edito dal Centro nazionale di documentazione ed analisi
sull’infanzia e l’adolescenza di Firenze, risulta che solo il 65,5 per cento
dei minori dichiarati in stato di adottabilità sono accolti in adozione. Cfr.
“Un terzo dei minori dichiarati adottabili resta senza famiglia”, Prospettive assistenziali, n. 126. Già
attualmente, questi minori potrebbero essere adottati in base alle norme della
legge 184/1983, ma sono ampiamente insufficienti le disponibilità non solo dei
coniugi, ma anche quelle delle persone singole alle quali l’adozione è
consentita, nei casi particolari, dall’art. 44 della legge sopra citata.
Sarebbe anche necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni. Dove i
Tribunali per i minorenni ed i servizi sociali sono attivi, vengono realizzate
adozioni anche di bambini con gravi handicap o grandicelli.
(5) La cifra è indicativa, anche se non molto diversa da quella reale,
in quanto i dati statistici disponibili non consentono raffronti precisi. Mancano,
altresì, i dati relativi alle coppie che hanno presentato contemporaneamente
domanda di adozione nazionale e internazionale. In ogni caso le possibili
differenze non cambiano le valutazioni fatte in questo articolo.
(6) Occorre anche tener conto dei parenti, degli amici e dei
conoscenti, i cui giudizi contribuiscono ad influenzare negativamente
l’opinione pubblica nei confronti dei Tribunali per i minorenni e dei servizi
socio-assistenziali.
(7) Si tratta dell’articolo 7 approvato nelle scorse settimane dalla
Commissione speciale per l’infanzia del Senato.
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