Prospettive assistenziali, n. 131, luglio-settembre 2000

 

deliberazione del comune di torino sulla partecipazione degli utenti al costo dei servizi diurni e residenziali per i soggetti con handicap (*)

 

Fin dalla sua costituzione (1970) il CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, si è battuto per il riconoscimento delle esigenze e dei diritti delle persone con handicap, con particolare riguardo ai soggetti colpiti da insufficienza mentale.

A seguito delle iniziative intraprese (convegni, dibattiti, articoli, volantinaggi, ecc.) il Comune di Torino non richiede da anni alcun contributo economico ai parenti degli assistiti maggiorenni sia per la frequenza dei centri diurni, sia per l’accoglienza presso comunità alloggio o per il ricovero in istituto.

Nei confronti della Provincia di Torino, che fino all’entrata in vigore della legge 142/1990 gestiva i servizi diurni e residenziali per le persone con handicap intellettivo, il CSA aveva aperto una vertenza conclusasi con la rinuncia da parte dell’ente di pretendere contribuzioni dai congiunti di assistiti maggiorenni (1).

Si è, quindi, aperta una nuova fase consistente nella richiesta ai Comuni singoli e associati di riconoscere, nell’ambito della loro competenza ad intervenire nei confronti delle persone necessitanti di prestazioni assistenziali, il ruolo del volontariato intra-familiare svolto dai parenti dei soggetti non autosufficienti (2).

È, quindi, particolarmente importante il punto 6 della deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Torino il 28 febbraio 2000 in cui, al fine di favorire i rapporti familiari dei soggetti handicappati ricoverati in strutture residenziali «a partire dal primo giorno di rientro in famiglia, la quota di contribuzione giornaliera dovuta è ridotta di L. 25.000 per ogni giornata (di almeno dieci ore consecutive)» (3).

 

Sintesi della delibera

1. Agli utenti inseriti in comunità alloggio per disabili motori e nelle convivenze guidate (4) viene lasciata a disposizione la cifra corrispondente al minimo vitale (lire 720.900 mensili per l’anno 2000) per contribuire direttamente alla cassa comunitaria per le spese di vitto, utenze (luce, gas, ecc.) e socializzazione.

2. I suddetti soggetti, inoltre, trattengono la pensione di invalidità e l’assegno di incollocabilità (lire 401.380 mensili per l’anno 2000) per le spese personali.

3. «Agli utenti inseriti in presidi, in un contesto di massima autonomia, ai quali non è richiesto di contribuire direttamente alla cassa comunitaria, viene lasciata a disposizione quale importo massimo esente la somma di lire 504.630 per l’anno 2000».

4. Per tutte le altre persone (anziani, handicappati, ecc.), inserite in altri servizi residenziali (case di riposo, RSA, comunità alloggio, ecc.), la quota lasciata a loro disposizione per le spese personali è di lire 154.600 per l’anno 2000. Tuttavia il Servizio sociale può proporre l’innalzamento della suddetta quota mensile esente per situazioni personali particolari: per necessità di continue sostituzioni di capi di vestiario dovute a comportamenti individuali problematici o ad esigenze personali (documentate da parte dei presidi ospitanti) e per spese sanitarie a carico dell’ospite (ticket e medicinali assolutamente necessari di fascia C, oppure per protesi e ausili).

5. Tutte le quote sopra citate verranno aggiornate in base ai dati ISTAT.

6. Al fine di favorire i rapporti familiari dei soggetti ricoverati in strutture residenziali «a partire dal primo giorno di rientro in famiglia, la quota di contribuzione giornaliera dovuta è ridotta di lire 25.000 per ogni giornata (di almeno dieci ore consecutive)».

7. «Per quanto attiene la contribuzione dovuta dagli utenti inseriti in iniziative di soggiorno che non prevedano la partecipazione diretta alle spese di pernottamento e trasporto, si adegua la partecipazione al costo del servizio a quanto disposto dalla normativa prevista per i servizi residenziali, con un analogo parametro massimo di riferimento di lire 93.000 + ISTAT».

8. «Quale ulteriore agevolazione, nell’ipotesi che il cittadino assistito goda anche di redditi di fabbricati, di capitali o di redditi diversi, ai fini del contributo si considera soltanto il 50% del reddito effettivo ricavato, lasciando nella sua disponibilità il rimanente 50% per le spese e le imposte di competenza».

9. «La modalità di conteggio per ricavare la contribuzione giornaliera, sia per i servizi residenziali che per i soggiorni, consiste nel calcolo di tutti i redditi netti dell’interessato (conteggiati su dodici mensilità), nella deduzione della quota esente e nella successiva divisione per 30,5 giorni mensili».

 

 

 

(*) Sull’argomento si veda anche l’articolo “Criteri validi per le quote a carico dei soggetti con handicap intellettivo frequentanti i centri diurni o ricoverati presso strutture assistenziali”, Prospettive assistenziali, n. 128, ottobre-dicembre 1999.

(1) Cfr. l’articolo di Carlo Sessano “Vinta la vertenza contro la Provincia di Torino sui contributi economici richiesti agli handicappati e alle loro famiglie”, ibidem, n. 122, aprile-giugno 1998.

(2) Cfr. “Proposta di delibera sul volontariato intra-familiare”, ibidem, n. 123, luglio-settembre 1998. Per quanto riguarda le persone inferme, e pertanto di competenza delle ASL, si veda la “Seconda proposta di delibera sul volontariato intra-familiare rivolto ai congiunti colpiti da malattie invalidanti e da non autosufficienza”, ibidem, n. 124, ottobre-dicembre 1998.

(3) A nostro avviso il periodo minimo avrebbe dovuto essere individuato in almeno 24 ore consecutive.

(4) Le convivenze guidate sono costituite da 2-3 persone (ad esempio handicappati intellettivi medio-lievi) che vivono in un normale alloggio di una comune casa di abitazione, con adeguati sostegni assistenziali, ma senza la presenza continua di personale educativo o di appoggio.

 

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