Prospettive assistenziali, n. 131, luglio-settembre 2000

 

Due valide iniziative del comune di torino SULLA RIFORMA DELL’ASSISTENZA E SULL’ESENZIONE DA CONTRIBUTI DEI PARENTI DI ANZIANI CRONICI

 

Riportiamo il testo della mozione, approvata dal Consiglio comunale di Torino il 10 gennaio 2000 sulla riforma dell’assistenza, le cui richieste sono analoghe alle proposte da noi avanzate.

Nella mozione viene, altresì, ricordato che «le pubbliche amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile».

Pertanto, il Consiglio comunale di Torino ha impegnato il Sindaco e l’Assessore competente a disporre: «l’immediata attuazione da parte di tutti gli uffici municipali delle norme di legge che non consentono agli enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, degli assistiti maggiorenni».

Superate le resistenze dei funzionari e le incertezze dell’Assessore ai servizi sociali, il Consiglio comunale di Torino ha approvato l’8 maggio 2000 la delibera n. 0003922/19 in cui vengono esclusi da ogni contribuzione non tutti i congiunti, come risultava chiaramente dalla citata mozione, ma esclusivamente i parenti di «persone anziane non autosufficienti così valutate dalla competente Unità di valutazione geriatrica».

La vertenza, pertanto, continua al fine di ottenere il rispetto delle leggi vigenti nei riguardi dei familiari di tutti gli altri assistiti maggiorenni.

Ricordiamo che il Comune di Torino da anni non richiede contributi economici ai parenti di soggetti con handicap che frequentano centri diurni o beneficiano di interventi domiciliari o sono ricoverati presso comunità alloggio o altre strutture residenziali. Resta, inoltre, aperta la questione del rispetto dei contenuti della mozione per quanto concerne «la competenza primaria del Servizio sanitario nazionale per la cura dei malati di Alzheimer, dei vecchi pazienti psichiatrici e degli altri anziani cronici non autosufficienti».

 

1.  Mozione del Consiglio comunale di Torino su “Riforma dell’assistenza e decreto 221/1999” (1)

Il Consiglio comunale, preso atto dei contenuti del testo predisposto dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati sulla riforma dell’assistenza che reca il titolo “Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” attualmente all’esame dell’Aula di Montecitorio, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Mnistri n. 221/1999;

che la nota prot. DAS/625/UL-607 inviata all’ANCI nazionale in data 15.10.1999 dalla Presi­denza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale precisa che:

1) le disposizioni del decreto 221/1999 hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in centri diurni di soggetti con handicap e con limitata autonomia, accoglienza presso comunità alloggio o istituti, frequenza asili nido e scuole materne comunali, partecipazione a soggiorni di vacanza, ecc.;

2. il citato decreto non deve essere utilizzato dai Comuni per pretendere contributi economici dai congiunti, compresi i parenti tenuti agli alimenti, di coloro che richiedono prestazioni sociali age-
volate;

3. è confermato il parere emesso dal Ministero dell’interno, Direzione generale dei Servizi civili, Ufficio studi e Affari legislativi in data 8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5 in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice civile;

esprime voti affinché:

a) siano garantiti interventi obbligatori e quindi esigibili alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economico-sociale e non in possesso dei mezzi indispensabili per vivere, con particolare riguardo ai seguenti soggetti:

– minori totalmente privi di famiglia o con genitori fortemente carenti sul piano educativo;

– persone con handicap gravi, in particolare di natura intellettiva, che non sono in grado di pro­curarsi con il lavoro il necessario economico per vivere;

– adulti e anziani con limitata autonomia e redditi inadeguati;

– gestanti e madri nubili o coniugate con seri problemi personali, alle quali si deve fornire il sostegno occorrente per il loro reinserimento sociale e per il consapevole riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati;

– donne e uomini che intendono uscire dalla schiavitù della prostituzione;

– persone senza fissa dimora;

– carcerati ed ex carcerati al fine di promuovere il loro reinserimento sociale, ed i loro congiunti;

– minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

b) sia confermata l’attuale esclusiva destinazione ai poveri dei patrimoni delle IPAB (ammontanti a ben 37 mila miliardi come risulta dalle dichiarazioni del Ministro per la Solidarietà sociale) ed i relativi redditi;

c)  sia confermato l’attuale divieto di utilizzare i patrimoni immobiliari e mobiliari delle IPAB per pagare le spese di gestione;

d) venga ribadita la competenza primaria del Servizio sanitario nazionale per la cura dei malati di Alzheimer, dei vecchi pazienti psichiatrici e degli altri anziani malati cronici non autosufficienti;

e) siano definiti gli interventi che devono essere assicurati direttamente dai Comuni singoli o associati e che non possono essere appaltati ad altre organizzazioni pubbliche e private allo scopo di garantire la totale riservatezza delle condizioni personali dei cittadini coinvolti (ad esempio le cause di non idoneità degli aspiranti adottanti);

tutto ciò premesso impegna

il Sindaco e l’Assessore competente a disporre, considerato quanto previsto nel punto 3, l’immediata attuazione da parte di tutti gli uffici municipali delle norme di legge che non consentono agli Enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, degli assistiti maggiorenni.

 

2. Deliberazione del Consiglio comunale di Torino su “Contributi al costo dei servizi socio-assistenziali a carico dei parenti degli utenti maggiorenni non autosufficienti”

Premesso che:

– la deliberazione 14 marzo 1979, n. mecc. 79008387/19 ha definito i criteri di contribuzione al costo dei servizi a carico degli utenti di affidamenti, inserimenti, comunità alloggio, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi del Titolo XIII - libro I del Codice civile, art. 433;

– la deliberazione 19 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19 ha modificato la soglia di esenzione e gli importi a carico degli utenti di servizi residenziali per anziani e per disabili e dei loro parenti;

– tali deliberazioni prevedono quindi che la civica amministrazione richieda un contributo al costo dei servizi ai parenti degli utenti;

– la deliberazione del Consiglio comunale 9901187/19 del 22 marzo 1999, avente come oggetto “Servizi residenziali per persone disabili. Definizione criteri di partecipazione” ha già previsto che la partecipazione al costo dei servizi residenziali rivolti a persone disabili sia riferita solo agli utenti stessi e non ai loro familiari;

– tale orientamento è stato riaffermato nella successiva deliberazione del Consiglio comunale 200001162/19 del 28 febbraio 2000.

Preso atto che:

– il Consiglio comunale con mozione n. 1 del 10 gennaio 2000, anche sulla base del parere emesso dal Ministero dell’interno, Direzione generale dei Servizi civili in data 8 giugno 1999, secondo cui le pubbliche Amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice civile, ha impegnato il sindaco e l’assessore competente ad escludere la richiesta di contributo al costo dei servizi socio assistenziali ai parenti degli utenti, compresi quelli tenuti agli alimenti;

– la spesa prevista, calcolata sulla base delle esperienze precedenti, ammonta presumibilmente a L. 270.000.000 annui e sarà comunque definita con l’adozione delle successive determinazioni dirigenziali di impegno della relativa spesa;

– è in atto un riordino a livello nazionale delle normative relative al computo del reddito per accedere alle prestazioni socio assistenziali.

Tutto ciò premesso la Giunta comunale

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l’altro, all’art. 32, sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono:

– favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;

– favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

propone al Consiglio comunale

1. nel caso di persone anziane non autosufficienti così valutate dalla competente Unità di valutazione geriatrica, di escludere i loro parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 del Codice civile dalla contribuzione al costo dei servizi socio assistenziali, prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale 14 settembre 1979 n. mecc. 79008387/19 e dalla deliberazione 19 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19 con medesimo oggetto;

2. di dare atto che il presente provvedimento determina un maggior costo rispetto al bilancio previsionale del 2000 stimato in lire 270.000.000, e che detta cifra calcolata sulla base delle esperienze precedenti sarà comunque definita con l’adozione delle successive determinazioni dirigenziali di impegno della relativa spesa. Con successivi idonei atti si provvederà ad assumere i conseguenti provvedimenti di riequilibrio del bilancio.

 

 

 

(1)        In data 26 luglio 2000 il Consiglio comunale di Torino ha approvato un ordine del giorno in cui viene richiesto al Senato di modificare il testo di riforma dell’assistenza approvato dalla Camera dei deputati, in modo che ai Comuni siano affidate anche le competenze in materia di assistenza ai minori nati fuori del matrimonio, ai ciechi ed ai sordi poveri rieducabili, nonché quelle relative alle gestanti e madri da attribuire ai Comuni capoluoghi di Provincia.

 

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