Prospettive assistenziali, n. 131,
luglio-settembre 2000
Riportiamo il testo della mozione, approvata dal
Consiglio comunale di Torino il 10 gennaio 2000 sulla riforma dell’assistenza,
le cui richieste sono analoghe alle proposte da noi avanzate.
Nella mozione viene, altresì, ricordato che «le pubbliche amministrazioni non possono
imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi
socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433
del codice civile».
Pertanto, il Consiglio comunale di Torino ha impegnato
il Sindaco e l’Assessore competente a disporre: «l’immediata attuazione da parte di tutti gli uffici municipali delle
norme di legge che non consentono agli enti pubblici di pretendere contributi
economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, degli assistiti
maggiorenni».
Superate le resistenze dei funzionari e le incertezze
dell’Assessore ai servizi sociali, il Consiglio comunale di Torino ha approvato
l’8 maggio 2000 la delibera n. 0003922/19 in cui vengono esclusi da ogni
contribuzione non tutti i congiunti, come risultava chiaramente dalla citata
mozione, ma esclusivamente i parenti di «persone
anziane non autosufficienti così valutate dalla competente Unità di valutazione
geriatrica».
La vertenza, pertanto, continua al fine di ottenere il
rispetto delle leggi vigenti nei riguardi dei familiari di tutti gli altri
assistiti maggiorenni.
Ricordiamo che il Comune di Torino da anni non
richiede contributi economici ai parenti di soggetti con handicap che
frequentano centri diurni o beneficiano di interventi domiciliari o sono
ricoverati presso comunità alloggio o altre strutture residenziali. Resta,
inoltre, aperta la questione del rispetto dei contenuti della mozione per
quanto concerne «la competenza primaria
del Servizio sanitario nazionale per la cura dei malati di Alzheimer, dei
vecchi pazienti psichiatrici e degli altri anziani cronici non
autosufficienti».
1. Mozione del Consiglio comunale di Torino su
“Riforma dell’assistenza e decreto 221/1999” (1)
Il Consiglio comunale, preso atto dei contenuti del
testo predisposto dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati
sulla riforma dell’assistenza che reca il titolo “Disposizioni per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
attualmente all’esame dell’Aula di Montecitorio, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei Mnistri n. 221/1999;
che la nota prot. DAS/625/UL-607 inviata all’ANCI
nazionale in data 15.10.1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale precisa che:
1) le disposizioni del decreto 221/1999 hanno esclusivamente
lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica
delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in
centri diurni di soggetti con handicap e con limitata autonomia, accoglienza
presso comunità alloggio o istituti, frequenza asili nido e scuole materne
comunali, partecipazione a soggiorni di vacanza, ecc.;
2. il citato decreto non deve essere utilizzato dai
Comuni per pretendere contributi economici dai congiunti, compresi i parenti
tenuti agli alimenti, di coloro che richiedono prestazioni sociali age-
volate;
3. è confermato il parere emesso dal Ministero
dell’interno, Direzione generale dei Servizi civili, Ufficio studi e Affari
legislativi in data 8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5 in base al quale le
pubbliche amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli
utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai
sensi dell’art. 433 del Codice civile;
esprime voti
affinché:
a) siano garantiti interventi obbligatori e quindi
esigibili alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà
economico-sociale e non in possesso dei mezzi indispensabili per vivere, con
particolare riguardo ai seguenti soggetti:
– minori totalmente privi di famiglia o con genitori
fortemente carenti sul piano educativo;
– persone con handicap gravi, in particolare di
natura intellettiva, che non sono in grado di procurarsi con il lavoro il
necessario economico per vivere;
– adulti e anziani con limitata autonomia e redditi
inadeguati;
– gestanti e madri nubili o coniugate con seri
problemi personali, alle quali si deve fornire il sostegno occorrente per il
loro reinserimento sociale e per il consapevole riconoscimento o non
riconoscimento dei loro nati;
– donne e uomini che intendono uscire dalla
schiavitù della prostituzione;
– persone senza fissa dimora;
– carcerati ed ex carcerati al fine di promuovere il
loro reinserimento sociale, ed i loro congiunti;
– minorenni sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria;
b) sia confermata l’attuale esclusiva destinazione ai
poveri dei patrimoni delle IPAB (ammontanti a ben 37 mila miliardi come risulta
dalle dichiarazioni del Ministro per la Solidarietà sociale) ed i relativi
redditi;
c) sia confermato
l’attuale divieto di utilizzare i patrimoni immobiliari e mobiliari delle IPAB
per pagare le spese di gestione;
d) venga ribadita la competenza primaria del Servizio
sanitario nazionale per la cura dei malati di Alzheimer, dei vecchi pazienti
psichiatrici e degli altri anziani malati cronici non autosufficienti;
e) siano definiti gli interventi che devono essere
assicurati direttamente dai Comuni singoli o associati e che non possono essere
appaltati ad altre organizzazioni pubbliche e private allo scopo di garantire
la totale riservatezza delle condizioni personali dei cittadini coinvolti (ad
esempio le cause di non idoneità degli aspiranti adottanti);
tutto ciò
premesso impegna
il Sindaco e l’Assessore competente a disporre,
considerato quanto previsto nel punto 3, l’immediata attuazione da parte di
tutti gli uffici municipali delle norme di legge che non consentono agli Enti
pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti
agli alimenti, degli assistiti maggiorenni.
2. Deliberazione del Consiglio comunale di Torino
su “Contributi al costo dei servizi socio-assistenziali a carico dei parenti
degli utenti maggiorenni non autosufficienti”
Premesso che:
– la deliberazione 14 marzo 1979, n. mecc. 79008387/19
ha definito i criteri di contribuzione al costo dei servizi a carico degli
utenti di affidamenti, inserimenti, comunità alloggio, ricovero in istituto,
assistenza domiciliare, e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi del Titolo
XIII - libro I del Codice civile, art. 433;
– la deliberazione 19 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19
ha modificato la soglia di esenzione e gli importi a carico degli utenti di
servizi residenziali per anziani e per disabili e dei loro parenti;
– tali deliberazioni prevedono quindi che la
civica amministrazione richieda un contributo al costo dei servizi ai parenti
degli utenti;
– la deliberazione del Consiglio comunale 9901187/19
del 22 marzo 1999, avente come oggetto “Servizi residenziali per persone
disabili. Definizione criteri di partecipazione” ha già previsto che la
partecipazione al costo dei servizi residenziali rivolti a persone disabili sia
riferita solo agli utenti stessi e non ai loro familiari;
– tale orientamento è stato riaffermato nella
successiva deliberazione del Consiglio comunale 200001162/19 del 28 febbraio
2000.
Preso atto che:
– il Consiglio comunale con mozione n. 1 del 10
gennaio 2000, anche sulla base del parere emesso dal Ministero dell’interno,
Direzione generale dei Servizi civili in data 8 giugno 1999, secondo cui le
pubbliche Amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli
utenti dei servizi socio assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai
sensi dell’art. 433 del Codice civile, ha impegnato il sindaco e l’assessore
competente ad escludere la richiesta di contributo al costo dei servizi socio
assistenziali ai parenti degli utenti, compresi quelli tenuti agli alimenti;
– la spesa prevista, calcolata sulla base delle
esperienze precedenti, ammonta presumibilmente a L. 270.000.000 annui e sarà
comunque definita con l’adozione delle successive determinazioni dirigenziali
di impegno della relativa spesa;
– è in atto un riordino a livello nazionale delle
normative relative al computo del reddito per accedere alle prestazioni socio
assistenziali.
Tutto ciò premesso la Giunta comunale
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’ordinamento
delle autonomie locali con la quale, fra l’altro, all’art. 32, sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 53 della legge
8 giugno 1990 n. 142, sono:
– favorevole sulla regolarità tecnica e
correttezza amministrativa dell’atto;
– favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
propone al
Consiglio comunale
1. nel caso di persone anziane non autosufficienti
così valutate dalla competente Unità di valutazione geriatrica, di escludere i
loro parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 del Codice civile dalla
contribuzione al costo dei servizi socio assistenziali, prevista dalla
deliberazione del Consiglio comunale 14 settembre 1979 n. mecc. 79008387/19 e
dalla deliberazione 19 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19 con medesimo oggetto;
2. di dare atto che il presente provvedimento
determina un maggior costo rispetto al bilancio previsionale del 2000 stimato
in lire 270.000.000, e che detta cifra calcolata sulla base delle esperienze
precedenti sarà comunque definita con l’adozione delle successive
determinazioni dirigenziali di impegno della relativa spesa. Con successivi
idonei atti si provvederà ad assumere i conseguenti provvedimenti di
riequilibrio del bilancio.
(1)
In data 26 luglio 2000 il Consiglio comunale
di Torino ha approvato un ordine del giorno in cui viene richiesto al Senato di
modificare il testo di riforma dell’assistenza approvato dalla Camera dei
deputati, in modo che ai Comuni siano affidate anche le competenze in materia
di assistenza ai minori nati fuori del matrimonio, ai ciechi ed ai sordi poveri
rieducabili, nonché quelle relative alle gestanti e madri da attribuire ai
Comuni capoluoghi di Provincia.
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