Prospettive assistenziali, n. 132, ottobre-dicembre 2000

 

 

Notiziario dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale

 

 

 

NON DATE IL VOSTRO VOTO A LIVIA TURCO

 

Riportiamo il testo del volantino predisposto e distribuito dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino (1).

 

IL VOLONTARIATO CHE OPERA PER OTTENERE DIRITTI PER I PIÙ DEBOLI VALUTA MOLTO NEGATIVAMENTE LA LEGGE SULL’ASSISTENZA VOLUTA DAL MINISTRO LIVIA TURCO.

SI PARLA MOLTO DI SOLIDARIETÀ, MA IL GOVERNO E IL PARLAMENTO HANNO TOLTO DIRITTI E RISORSE AI CITTADINI NON IN GRADO DI farsi sentire.

 

È necessario esaminare con attenzione tutto il testo della legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (e non le veline del Ministro Livia Turco) per prendere coscienza delle gravi conseguenze che si avranno per gli assistiti non in grado di difendersi.

Infatti, nella legge 328/2000:

 

1. Non sono previsti diritti esigibili per i più bisognosi

È deplorevole che non sia stato riconosciuto alcun diritto esigibile alle persone (minori, handicappati, anziani, complessivamente il 2-3% della popolazione) che per continuare a vivere hanno bisogno di prestazioni specifiche di assistenza sociale (sussidi economici per situazioni di emergenza, aiuti domiciliari, accoglienza presso comunità alloggio, ecc.). Anzi, il provvedimento in esame cancella cinicamente i diritti assistenziali sanciti nel secolo scorso dal regio decreto 6535 del 1889 e nel periodo fascista dai regi decreti 773 del 1931 e 383 del 1934.

L’affermazione del Ministro Livia Turco sulla presenza di diritti esigibili è stata smentita dall’On. Gianfranco Morgando, Sottosegretario al Tesoro che, nella seduta del Senato del 18 luglio 2000, ha chiarito che, ad esclusione delle erogazioni di natura pensionistica, le prestazioni previste dal disegno di legge n. 4641 (l’attuale legge 328/2000) “non formano oggetto di diritti soggettivi per cui l’entità delle stesse sarà determinata in relazione alle disponibilità del Fondo”.

 

2. Le Regioni possono confermare l’attuale odiosa discriminazione fra minori nati nel e fuori dal matrimonio

Nel testo suddetto, mentre sono attribuiti ai Comuni i compiti (discrezionali) di fornire prestazioni sociali a tutti i cittadini, è concessa alla Regioni (cfr. il 5° comma dell’art. 8) la facoltà di non affidare ai Comuni, ma alle Province o ad altri enti locali (Consorzi fra Comuni e province o fra Province, ecc.) il compito di assistere i minori nati fuori dal matrimonio, le gestanti e le madri in difficoltà, nonché “i ciechi e sordi poveri rieducabili” (così definiti dal regio decreto 383/1934).

Si torna quasi ai tempi di S. Vincenzo de’ Paoli, quando i bambini francesi ricoverati in istituto, se nati nel matrimonio indossavano un grembiulino blu (il colore della madonna), mentre, se erano nati fuori dal matrimonio, la tinta era rossa (il colore del diavolo).

 

3. I malati inguaribili invece di restare a carico della sanità sono trasferiti all’assistenza

Sono presenti nel testo varato dalla Camera dei Deputati disposizioni approvate per legittimare l’attuale illegale, massiccio e spesso disumano trasferimento della competenza ad intervenire, nei confronti dei malati di Alzheimer, dei pazienti psichiatrici gravi e degli anziani cronici colpiti da malattie invalidanti (cancro, pluripatologie, ecc.) e da non autosufficienza, dalla sanità (che deve attualmente curarli senza limiti di durata in base a leggi vigenti dal 1955) ai servizi assistenziali (o sociali), con la conseguente perdita del diritto esigibile alle cure sanitarie, ricoveri compresi.

Mentre per i malati acuti ricoverati in ospedale la degenza è totalmente gratuita, il ricovero dei malati cronici è oneroso. In genere la quota alberghiera è di 80-100 mila lire al giorno; per i malati di Alzheimer ricoverati al Pio Albergo Trivulzio di Milano si arriva a 143.500 lire al dì.

 

4. Sono sottratte ai poveri le risorse economiche ad essi destinate dalla legge sulle IPAB del 1890

È eticamente inaccettabile che, in base alla delega prevista nella legge 328/2000, il Governo sia autorizzato a:

a) abrogare le norme vigenti che destinano esclusivamente alla fascia più bisognosa della popolazione (bambini senza famiglia, handicappati intellettivi con limitata o nulla autonomia, genitori e figli in gravi difficoltà socio-economiche) i patrimoni delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) valutati in ben 37 mila miliardi ed i relativi redditi. Secondo la rivista IpabOggi, n. 6, 1996, l’ammontare dei suddetti patrimoni è di oltre 50 mila miliardi. Abrogando le norme vigenti che destinano solamente ai bisognosi i patrimoni ed i  redditi delle IPAB, la legge 328/2000 permette l’utilizzo dei suddetti beni (alloggi, negozi, terreni, titoli di Stato, ecc.) anche a favore delle persone abbienti;

b) sopprimere le disposizioni della legge 6972/1890 in base alle quali i patrimoni delle IPAB non potevano finora essere utilizzati per le spese di gestione (consulenze, stipendi del personale, acquisto materiali di consumo, ecc.). Queste disposizioni hanno consentito alle IPAB di mantenere il possesso dei rilevanti beni sopra indicati;

c) mettere a gratuita disposizione i patrimoni delle IPAB ad associazioni e fondazioni private, che potranno utilizzarli anche per coprire le spese di gestione (quali stipendi per i dirigenti, consulenze esterne, ecc.). Questo favoloso regalo può spiegare l’appoggio di molti gruppi privati alla legge approvata dal Parlamento;

d) nulla è previsto per la conservazione della destinazione ai poveri dei patrimoni trasferiti ai Comuni a seguito dello scioglimento delle IPAB e di migliaia di enti assistenziali (ECA, ONMI, ONPI, ENAOLI, ecc.) il cui importo può essere calcolato in 40-50 mila miliardi. Solo al Comune di Torino sono stati assegnati beni del valore di 1.000 miliardi, attualmente vincolati alle esigenze delle persone più bisognose;

e) nulla è stato stabilito per il mantenimento del vincolo a favore dei più deboli delle proprietà delle ex IPAB, proprietà che, a seguito della sconcertante sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988, sono state messe a gratuita disposizione di organizzazioni private; il loro valore può essere stimato in 30-40 mila miliardi.

 

PER QUESTE RAGIONI CHIEDIAMO AI CITTADINI CHE STANNO DALLA PARTE DELLE PERSONE PIÙ DEBOLI (MINORI, HANDICAPPATI INTELLETTIVI, SENZA FISSA DIMORA, RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTÀ, ANZIANI MALATI NON AUTOSUFFICIENTI) DI NON DARE IL LORO VOTO ALL’ON. LIVIA TURCO.

 

Torino, 1° dicembre 2000

 

 

(1) Aderiscono al CSA le seguenti organizzazioni: Associazione GEAPH, Genitori e Amici dei Portatori di Han-
dicap di Sangano (To); Associazione Genitori Fanciulli Handicappati di Orbassano (To); Associazione Italiana Assistenza Spastici sez. di Torino; Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie; Associazione “La Scintilla” di Collegno-Grugliasco (To); Associazione “Oltre il ponte” di Lanzo Torinese; Associazione “Prader Willi”, Sez. di Torino; Associazione Promozione Sociale; ASVAD, Associazione Solidarietà Volontariato a Domicilio; Associazione Tutori Volontari; COGEHA, Collettivo Genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese; GRH, Genitori Ragazzi Handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo Genitori per il diritto al Lavoro degli handicappati intellettivi (Torino); Unione per la Lotta Contro l’Emarginazione Sociale; Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali; Vivere Insieme di Rivoli.

 

www.fondazionepromozionesociale.it