Prospettive
assistenziali, n. 132, ottobre-dicembre 2000
Indicazioni
per una delibera quadro dei comuni singoli o associati
SUlle
attività socio-assistenziali *
In base alle
considerazioni contenute nell’articolo di questo numero “Proposte alle Regioni
per limitare i danni della legge quadro sui servizi sociali”, proponiamo ai
Comuni singoli o associati di assumere una delibera quadro in modo da garantire
le prestazioni occorrenti alle persone ed ai nuclei familiari in gravi
difficoltà.
A nostro
avviso, non solo i cittadini ed i gruppi di volontariato, ma anche gli
operatori e le stesse istituzioni, trarrebbero notevoli vantaggi
dall’approvazione da parte dei Comuni singoli o associati di una delibera
quadro che definisca per le attività assistenziali gli aventi diritto, il
contenuto degli interventi, le modalità organizzative e gli altri aspetti
necessari per garantire il corretto funzionamento dei servizi.
Un esempio
positivo di delibera quadro è il provvedimento assunto dal Comune di Torino, su
proposta del Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, in data
14 settembre 1976 (1).
TESTO PROPOSTO
Attualmente la delibera potrebbe essere così redatta.
A. Premesso che alla data del ...... nel territorio
comprendente i Comuni di ......, i cui abitanti sono complessivamente ......,
risultano assistiti i seguenti gruppi di persone ...... (2), con una spesa
complessiva di L. ...... (3), con il presente provvedimento si intende
procedere alla riorganizzazione dei servizi del Consorzio fra i Comuni ......,
denominato ABCD, sviluppando in particolare quelli domiciliari, al fine di
consentire, in tutta la misura del possibile, alle persone ed ai nuclei
familiari in difficoltà di avere la migliore risposta possibile alle loro
esigenze, continuando a restare a casa loro o comunque nel loro contesto
sociale di appartenenza.
B. Gli interventi sono rivolti ai soggetti nei cui
confronti i Comuni hanno competenza diretta. Essi pertanto devono rispondere
alle norme di cui al 1° comma dell’art. 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale».
In particolare, le prestazioni sono fornite ai nuclei
familiari ed ai singoli soggetti o minorenni o adulti o anziani, che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
a) possesso di redditi e dei beni del singolo o del
nucleo familiare in cui il soggetto convive, non sufficienti a garantire il
superamento della soglia di povertà;
b) incapacità totale o parziale dell’interessato a
provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o
croniche in atto;
c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendono necessaria l’erogazione di prestazioni di
assistenza sociale;
d) rischio di emarginazione o di ricovero in istituto,
tale da rendere necessari interventi di sostegno sociale e psicologico
preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di
inserimento sociale.
1. Qualora la situazione di bisogno economico sia
causata da disoccupazione, le prestazioni economiche e di altra natura
(formazione professionale di base, aggiornamento e riqualificazione
professionali, lavori socialmente utili, cantieri di lavoro, ecc.) saranno
forniti dai competenti assessorati comunali al lavoro.
2. Nei casi di assoluta urgenza gli interventi sono
estesi ai soggetti bisognosi che di fatto vivono nell’ambito territoriale del
Consorzio ABCD, ferme restando le dovute azioni di rivalsa.
3. Gli interventi di competenza del Consorzio ABCD
sono assicurati a titolo gratuito ai soggetti aventi redditi inferiori al
minimo vitale e privi di beni. Qualora l’interessato e, per i minori, i loro
genitori siano in possesso di redditi superiori a quelli che verranno definiti
da apposita deliberazione del Consorzio ABCD, verrà richiesta una
compartecipazione all’utenza.
Nel caso in cui gli utenti dispongano di beni mobili
non necessari per l’attività svolta e di beni immobili, gli interventi vengono
forniti previa stipula di accordi diretti a rimborsare le spese sostenute dai
Comuni, compresi i relativi interessi. Il rimborso dovrà aver luogo appena
superate le difficoltà economiche o in occasione della successione ereditaria
conseguente al decesso del debitore.
4. Gli interventi del settore socio-assistenziale sono
effettuati secondo le seguenti priorità:
a) informazione ai cittadini e alle forze sociali in
merito ai problemi generali e specifici dell’assistenza, dell’emarginazione e
delle esclusioni sociali;
b) azione promozionale nei confronti degli uffici
preposti alla sanità, alla casa, alla scuola, alla formazione, al lavoro, alla
cultura, allo sport ed agli altri settori sociali affinché mettano i loro
servizi prioritariamente a disposizione delle persone aventi difficoltà
socio-economiche;
c) azione di consulenza e sostegno ai nuclei familiari e
alle persone in difficoltà, rivolta ad ottenere il loro attivo coinvolgimento e
a favorire il congruo utilizzo dei servizi disponibili, compresi quelli non
gestiti dal Consorzio;
d) assistenza economica da erogare in base a parametri
che verranno definiti in una specifica deliberazione, restando inteso che le
prestazioni economiche con finalità terapeutiche sono di competenza del
comparto sanitario;
e) prestazioni di aiuto domestico (pulizia alloggio,
igiene personale, accompagnamenti, ecc.);
f) segnalazione all’autorità giudiziaria minorile dei
fanciulli privi di adeguato sostegno morale e materiale da parte dei genitori e
dai parenti tenuti a provvedervi, assicurando i necessari collegamenti con il
Tribunale per i minorenni, la relativa Procura della Repubblica e il Giudice
tutelare, e svolgendo le attività concernenti l’aiuto ai genitori d’origine e
quelle relative all’adozione;
g) affidamenti familiari a scopo educativo di minori,
compresi quelli con handicap;
h) inserimenti familiari di adulti handicappati e di
anziani;
i) centri diurni per handicappati intellettivi
ultradiciottenni la cui gravità delle condizioni rende assolutamente
irrealizzabile ogni possibilità di preparazione professionale e di inserimento
lavorativo;
j) convivenze guidate, al massimo di 3-4 persone, per
adolescenti o per handicappati adulti o per anziani qualora si tratti di
soggetti aventi una autonomia sufficiente per provvedere autonomamente alle
loro principali esigenze e necessitanti di assistenza non continuativa;
k) comunità alloggio, aventi al massimo 8 posti, per
minori o per handicappati adulti o per anziani o per altri soggetti non in
grado di vivere autonomamente;
l) servizi di ospitalità notturna e fornitura pasti alle
persone senza fissa dimora;
m) interventi nei confronti dei soggetti sottoposti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie;
n) prestazioni di protezione sociale nei riguardi delle
persone dedite alla prostituzione;
o) autorizzazione preventiva a funzionare delle
strutture pubbliche e private di ricovero per minori, anziani, handicappati e
altri soggetti;
p) vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private di
assistenza, con particolare riguardo alle Ipab, comprese quelle privatizzate
(4);
q) rapporti con l’autorità giudiziaria in materia di
interdizione, inabilitazione, tutela e curatela, ad esclusione dei soggetti di
competenza sanitaria.
5. Entro e non oltre ... giorni dall’approvazione
della presente delibera quadro, verranno predisposti i provvedimenti occorrenti
per la sua concreta realizzazione, previa consultazione dei sindacati, dei
gruppi di volontariato e delle altre forze sociali operanti nell’ambito
territoriale del Consorzio.
6. L’attuazione della presente delibera e dei
provvedimenti di cui al punto precedente saranno sottoposti a verifiche
periodiche almeno annuali con i sindacati, i gruppi di volontariato e le altre
forze sociali, ai quali verranno fornite tutte le informazioni disponibili
relative all’andamento dei servizi.
L’accesso
alle prestazioni
La delibera quadro dovrebbe contenere anche le norme
relative all’accesso dei servizi. Nel caso in cui la domanda è presentata per
iscritto dall’utente, essa potrebbe essere formulata come segue:
Il
sottoscritto .......... nato a .......... il .........., residente in
.......... Via .......... n. ......, espone quanto segue:
– descrizione
essenziale della condizione di bisogno propria e del nucleo familiare di
appartenenza;
– prestazioni
richieste;
– il suo
nucleo familiare in cui vive è così composto ..........
Lo scrivente,
ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, chiede gentilmente una
risposta scritta (5).
Ringrazia e
porge cordiali saluti.
Data
..........
Firma
..................
Ovviamente, la stragrande maggioranza delle persone
bisognose di assistenza non è in grado di redigere la suddetta richiesta: i
gruppi di volontariato e le altre organizzazioni sociali e sindacali dovrebbero
fornire il necessario appoggio a coloro che ne hanno bisogno e lo richiedono.
Sarebbe, altresì, auspicabile che i rappresentanti
delle suddette organizzazioni assicurassero la loro consulenza (ovviamente
gratuita e senza alcun obbligo di tesseramento) ai soggetti interessati,
accompagnandoli – previa loro richiesta – agli uffici di assistenza
per l’inoltro della prima istanza e per le eventuali successive convocazioni.
In questo modo si attuerebbe un bilanciamento delle
parti in causa. Infatti, l’utente è quasi sempre in condizione di netta
inferiorità nei confronti degli operatori (in genere si tratta di assistenti
sociali) che spesso – purtroppo – forniscono all’utenza informazioni
inesatte e, a volte, false (6).
L’esame
delle domande di assistenza
La delibera quadro dovrebbe non solo imporre una
scadenza entro la quale il servizio deve pronunciarsi nei confronti delle
istanze di assistenza presentate, ma anche obbligare il personale a registrare
tutte le attività svolte in merito (contatti con gli altri servizi, indagini
effettuate, documenti acquisiti, ecc.) con l’indicazione delle date relative e
degli operatori coinvolti.
Si tratta di elementi indispensabili per una verifica
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e dell’operatività di ciascuno
degli addetti.
Diritti
esigibili
Come abbiamo già rilevato, ai fini dell’effettivo
riconoscimento dei diritti e, quindi, della loro esigibilità, nella delibera
quadro dovrebbe essere previsto che gli utenti posono proporre reclamo al
responsabile politico dell’istituzione competente in materia di servizi
assistenziali (Sindaco, se si tratta del Comune singolo; Presidente del
Consorzio nei casi di conduzione associata), che dovrebbe essere tenuto a
comunicare al reclamante la decisione entro e non oltre 30 giorni dalla
presentazione.
Tenuto conto della situazione di effettiva debolezza
dei soggetti richiedenti l’intervento dell’assistenza sociale, bisognerebbe
consentire che, previa autorizzazione del soggetto interessato, i reclami e i
ricorsi possano essere presentati anche dai gruppi di volontariato e dalle
Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte negli appositi
registri regionali.
Riconoscimento
del volontariato infra-familiare
Com’è noto, sono molte decine di migliaia i congiunti
che, senza avere alcun obbligo giuridico ma con forte impegno etico, accolgono
a casa loro parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di gravi
handicap intellettivi o di malattie invalidanti.
Mentre è della massima importanza la permanenza al
proprio domicilio dei soggetti in difficoltà, è noto che molto spesso le
competenti autorità approfittano dei legami affettivi per non predisporre i
servizi indispensabili come, ad esempio, i centri diurni per handicappati
intellettivi ultradiciottenni non inseribili in corsi di formazione a causa
della gravità delle loro condizioni. Per i soggetti malati, sovente, non
vengono prestate a casa del paziente le necessarie cure mediche e
infermieristiche, anche quando l’onere per il Servizio sanitario nazionale è
inferiore alla retta di degenza in una struttura residenziale.
Non si dovrebbe dimenticare che i vincoli di parentela
non possono e non devono far venire meno i doveri di solidarietà sociale da
parte di tutta la comunità.
D’altra parte, non si comprende per quali motivi le
amministrazioni pubbliche paghino le rette di ricovero in istituto e versino
contributi economici per gli affidamenti di maggiorenni a terze persone e non
assumano gli stessi oneri se il soggetto vive presso i congiunti, i quali
– lo ripetiamo – non hanno nessun obbligo giuridico di continuare ad
accoglierlo a casa loro.
Pertanto, per favorire l’accoglienza infra-familiare e
per dare un concreto aiuto a coloro che vi provvedono spesso con enormi
sacrifici materiali, psicologici ed economici, occorrerebbe che, nell’ambito
della delibera quadro (7), sia previsto il formale riconoscimento del
volontariato assistenziale svolto dai congiunti di adulti e di anziani con
limitata o nulla autonomia. Invece, per il volontariato infra-familiare di
soggetti malati dovrebbero provvedere le Aziende sanitarie locali.
Affidamento
di servizi a terzi
Com’è sempre avvenuto (l’affermazione che in Italia vi
siano stati servizi assistenziali gestiti solamente da enti pubblici è
assolutamente infondata), vi sono attività che possono essere affidate ai
privati, oltre che ad enti pubblici (ad esempio, le Ipab).
Nella delibera quadro (8) dovrebbero, tuttavia, essere
precisati i compiti che i Comuni singoli o associati non possono appaltare ad
enti privati. Infatti, bisogna evitare che venga meno la responsabilità diretta
dei Comuni singoli o associati nei confronti delle funzioni di fondamentale
importanza per i cittadini (programmazione, condizioni per accesso alle
prestazioni, esame dei reclami, controlli, ecc.). È altresì indispensabile
evitare l’attribuzione di compiti gestionali ad altri enti qualora ciò
comprometta l’indispensabile integrazione delle prestazioni e l’unitarietà
della rete dei servizi. Infine, non bisognerebbe affidare a terzi gli
accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni
sulla personalità degli aspiranti all’adozione e all’affido, nonché le altre
attività per le quali va garantita la massima riservatezza.
Negli appalti a terzi, le norme più importanti
riguardano quattro aspetti: l’individuazione dell’utenza, le caratteristiche
delle prestazioni, le garanzie professionali e quantitative degli addetti, la
qualità degli interventi forniti.
Utenza
Per quanto riguarda l’utenza, l’individuazione degli
aventi diritto dovrebbe essere stabilita nella delibera quadro. Al riguardo,
occorre precisare che nel suddetto provvedimento dovrebbe essere precisato che
gli enti pubblici (ad esempio le Ipab) e privati a cui è stata appaltata la
gestione dei servizi, non hanno alcun potere di decisione in merito alle
ammissioni di assistiti, al loro trasferimento e alle dimissioni, dovendo
essere attribuite queste funzioni alla competenza diretta dei Comuni singoli e
associati. Sul piano operativo non dovrebbero essere ammesse iniziative che
possano stravolgere il filo diretto fra i cittadini aventi diritto agli interventi
ed i Comuni singoli e associati tenuti a garantirli. D’altra parte, nel caso in
cui le prestazioni non vengano erogate o vi siano ritardi o altre carenze, i
cittadini hanno la possibilità (se ammessa dalle leggi o prevista nella
delibera quadro) di presentare reclami e ricorsi solamente nei confronti dei
Comuni singoli e associati e non nei riguardi degli enti a cui sono stati
appaltati i servizi.
Caratteristiche
delle prestazioni
Anche in merito alle prestazioni (assistenza
domiciliare, comunità alloggio, ecc.), le loro caratteristiche dovrebbero
essere definite nella delibera quadro. Vi è anche la necessità che la gestione
dei servizi assistenziali sia organizzata in modo flessibile, per consentire
che tutte le attività siano sempre rispondenti alle esigenze dell’utenza, anche
nei casi in cui – il che avviene abbastanza frequentemente – occorra,
a seguito dei cambiamenti delle situazioni delle persone coinvolte e dei loro
nuclei familiari, modificare gli interventi o i tempi della loro erogazione.
Le garanzie
professionali e quantitative
degli
addetti
Molto spesso negli appalti, vuoi per l’incapacità
degli estensori delle norme, vuoi per malafede e complicità (le vicende sulle
tangenti insegnano!), vi sono indicazioni assolutamente generiche per quanto riguarda
il personale dell’ente che ha ottenuto l’appalto deve mettere a disposizione.
Il problema è facilmente risolvibile: nel capitolato
relativo all’affidamento dei lavori è sufficiente indicare il numero degli
addetti che devono essere messi a disposizione con la precisazione delle
relative ore settimanali e delle qualifiche (educatore, assistente sociale,
ecc.); inoltre occorre inserire disposizioni che obblighino l’appaltatore ad
inviare all’ente appaltante copia autenticata del titolo di studio posseduto da
ciascuno degli operatori in servizio ed a recapitare mensilmente fotocopia del
libro paga e delle ricevute dei contributi previdenziali versati, nonché, se
del caso, la riproduzione delle fatture rilasciate dai professionisti
utilizzati.
In questo modo, i Comuni singoli e associati sono in
possesso della documentazione attestante il rispetto delle condizioni
contrattuali concernenti il numero e le qualifiche del personale impegnato nei
servizi affidati a terzi e la prova delle ore lavorative effettivamente svolte.
Evidentemente, le suddette proposte non esauriscono
l’azione di vigilanza e controllo, ma – a nostro avviso – ne sono il
presupposto indispensabile.
La qualità
degli interventi
È molto in uso il sistema di far certificare dal
proprio personale la qualità delle prestazioni fornite all’utenza. È un metodo
molto comodo perché – com’è ovvio – risulta sempre che tutto funziona
bene.
Allo stesso risultato si arriva quando gli
accertamenti sono affidati a ditte esterne, poiché se queste aziende vogliono
continuare a lavorare, non possono certamente inimicarsi l’ente che li paga
mettendo in rilievo le sue carenze.
La strada che proponiamo è ben diversa. Se si
riconosce veramente che i servizi sono forniti per soddisfare le esigenze
dell’utenza, spetta proprio all’utenza e alle sue organizzazioni il compito di
valutare la qualità degli interventi.
In primo luogo, occorrerebbe che sempre, senza
eccezione alcuna, a ciascun utente fosse consegnata una breve, semplice ma
completa elencazione degli interventi a cui ha diritto. Ad esempio, a chi è
stato riconosciuto il diritto all’assistenza domiciliare si dovrebbe dare un
opuscolo in cui siano indicati gli scopi del servizio, le prestazioni fornite
con la precisazione dell’orario degli interventi che verranno effettuati, le
norme che devono essere rispettate dall’operatore (9) e l’ufficio a cui
rivolgersi per la presentazione di proposte e di reclami con il relativo
indirizzo, il numero telefonico e l’orario di apertura.
Inoltre, alle organizzazioni di volontariato dovrebbe
essere affidato il compito di prendere conoscenza diretta dei servizi e di
verificarne il funzionamento.
Al riguardo si ricorda che il Consiglio comunale di
Torino, in data 28 febbraio 1983 ha approvato la delibera n. 8301958/19
“Accesso a strutture socio-assistenziali da parte delle associazioni
dell’utenza e dei movimenti di base con facoltà di osservazione e verifica
della gestione - Regolamentazione generale”, in cui, fra l’altro, è previsto
quanto segue:
1.
«l’Amministrazione comunale di Torino assicura alle associazioni dell’utenza e
ai movimenti di base la facoltà di accesso alle proprie strutture residenziali
socio-assistenziali a carattere diurno e permanente, al fine di osservare e
verificarne la gestione sia dal punto di vista dell’idoneità delle sedi che
della rispondenza delle prestazioni agli attuali principi
educativo-assistenziali ed ai criteri generali affermati da deliberazioni in
materia. Le associazioni dell’utenza e i movimenti di base, cui viene
riconosciuta la facoltà di esercitare l’attività sopraspecificata, devono
operare o in generale nel campo socio-assistenziale o in un settore particolare
dello stesso;
2.
«l’Amministrazione comunale fornisce quindi alle associazioni dell’utenza e ai
movimenti di base l’elenco delle proprie strutture aggiornandolo ogni qualvolta
attivi nuovi servizi e fornisce altresì, ogni tre mesi, i dati aggiornati sul
numero dei ricoverati nei propri istituti e degli utenti nei centri socio
terapici diurni, delle comunità alloggio e di altre strutture residenziali
proprie;
3.
«l’Amministrazione comunale fornisce, altresì, l’elenco delle strutture
pubbliche e private in cui sono ricoverate persone a carico dell’Amministrazione
stessa e il numero dei ricoverati nelle stesse, sempre a carico del Comune;
4. «le
associazioni di utenti e i movimenti di base ammessi a svolgere l’attività di
cui sopra devono presentare all’Amministrazione comunale i nominativi delle
persone incaricate; alle stesse l’Amministrazione comunale rilascia apposito
tesserino di riconoscimento personale valido per l’accesso ai servizi e
strutture che direttamente gestisce e di cui ai punti precedenti, per i fini
sopra indicati. Per le associazioni dell’utenza e i movimenti di base che sono
attivi solo in un settore particolare, la facoltà di esercitare l’attività
sopra specificata è limitata alle strutture riguardanti quel settore
assistenziale. L’accesso è consentito in qualsiasi momento, salvo gravi ed
eccezionali motivi dipendenti da cause di servizio che l’Amministrazione comunale
giustificherà;
5. «gli
incaricati di cui sopra possono accedere alle strutture di cui ai punti
precedenti, osservando le seguenti modalità:
a) le visite
sono consentite esclusivamente alle persone munite di tesserino rilasciato
dall’Amministrazione comunale;
b) l’accesso
è consentito solo a gruppi costituiti da un minimo di due persone e da un
massimo di quattro;
c) gli
incaricati delle associazioni di utenti e dei movimenti di base non possono
interferire sul lavoro svolto dai servizi, né manifestare durante le visite
giudizi di alcun genere; in caso di inosservanza potrà essere ritirato il
tesserino;
d) eventuali
giudizi, osservazioni, critiche, proposte sono presentate dalle Associazioni
dell’utenza e dai movimenti di base all’Amministrazione comunale con relazione
scritta».
Nella suddetta delibera è, altresì, previsto quanto
segue: «L’Amministrazione comunale di
Torino ritiene, inoltre, di doversi impegnare affinché nei rapporti,
convenzionali e non, con le istituzioni, sia pubbliche che private in cui sono
ricoverate o assistite persone a carico del Comune possa essere inserita la
condizione che consente alle associazioni dell’utenza e ai movimenti di base
l’attività sopracitata».
Per una valutazione oggettiva della qualità dei
servizi, occorrerebbe prevedere, altresì, incontri programmati in cui possano
confrontarsi gli amministratori del o dei Comuni, gli operatori e le loro
rappresentanze sindacali, gli utenti, le organizzazioni a cui aderiscono ed i
gruppi di volontariato.
Infine, sarebbe necessario che – finalmente
– i gruppi di volontariato e le associazioni dell’utenza potessero
partecipare, alla pari dei sindacati del personale socio-assistenziale, alle
trattative che coinvolgono l’organizzazione dei servizi e, quindi, le esigenze
ed i diritti dei cittadini.
* La proposta di delibera è stata tratta dal volume di M.G. Breda, D.
Micucci e F. Santanera, “La riforma
dell’assistenza e dei servizi sociali”, di imminente pubblicazione da parte
dell’Utet Libreria.
(1) Cfr. Prospettive assistenziali,
n. 35, luglio-settembre 1976.
(2) Ad esempio, n. ... minori ricoverati in istituto, n. ... minori
accolti presso comunità alloggio, n. ... minori in affidamento familiare a
scopo educativo, n. ... assistiti sul piano economico, n. ... soggetti con handicap
intellettivo frequentanti i centri diurni, ecc.
(3) Questi riferimenti sono necessari per poter valutare negli anni
successivi i risultati raggiunti.
(4) Nel caso in cui lo consentano le disposizioni che saranno emanate
dal Governo a seguito della delega prevista dall’art. 10 della legge 328/2000.
(5) Inserendo il richiamo alla legge 241/1990, l’amministrazione
pubblica è obbligata a rispondere per iscritto entro 30 giorni; la mancata
risposta costituisce reato.
(6) Si vedano, ad esempio, le informazioni fornite in materia di
diritto alle cure sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti.
(7) Cfr. “Proposta di delibera sul volontariato infra-familiare”, Prospettive assistenziali, n. 123,
luglio-settembre 1998. Certamente sarebbe preferibile che le norme sul
volontariato infra-familiare fossero inserite anche nelle leggi nazionali e
regionali.
(8) Anche in materia di affidamenti a terzi, valgono le considerazioni
della nota precedente.
(9)
Segnaliamo che i volontari dell’Asvad, Associazione solidarietà e volontariato
a domicilio, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011-8124469, fax 011-8122595,
prima di iniziare la loro attività di volontariato gratuito, devono
sottoscrivere una dichiarazione attestante, fra l’altro, l’assunzione dei seguenti
impegni:
– garantire
all’utente ed ai suoi familiari il pieno rispetto delle loro convinzioni
etiche, religiose e filosofiche;
– non
interferire in alcun modo nei rapporti fra paziente, familiari e operatori dei
servizi pubblici e privati;
– non
riferire a nessuna persona e organizzazione in merito ai fatti personali
riguardanti il paziente ed i suoi congiunti.
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