Prospettive assistenziali, n. 132, ottobre-dicembre 2000

 

 

trasferimento degli anziani non autosufficienti dagli ospedali: una valida circolare della regione Piemonte

 

 

 

Proseguono le attività del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, e del relativo Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, rivolte alla tutela delle esigenze degli anziani cronici non autosufficienti.

Trattandosi di soggetti malati, in primo luogo viene rivendicata la competenza del Servizio sanitario nazionale, così come è esercitata nei confronti degli altri pazienti (1).

A nostro avviso, l’integrazione socio-sanitaria è positiva solo se al diritto alle cure si aggiungono altre prestazioni valide per il malato; è, invece, inaccettabile quando l’integrazione è usata, come avviene attualmente, solo per trasferire le competenze primarie dalla sanità all’assistenza, per ridurre gli interventi dei medici, degli infermieri e dei riabilitatori e per far pagare rette da capogiro (2).

Sia pure con snervante lentezza, continua in Piemonte l’istituzione di centri sanitari diurni per i malati di Alzheimer e di nuclei per gli stessi soggetti presso le Rsa.

Inoltre, le nuove Rsa sono in genere gestite dalle Asl, altro passo positivo nella direzione del rico­noscimento della condizione di malati dei vecchi colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

In merito alle Rsa, restano da risolvere da parte della Regione Piemonte e delle Asl numerose ed importanti questioni: la garanzia dell’erogazione di cure sanitarie valide, il superamento degli iniqui contratti di ospitalità imposti ai malati ed ai loro congiunti dalle strutture pubbliche e private, l’abolizione delle liste di attesa che durano anche 2-3 anni dalla dimissione ospedaliera (troppo spesso imposta autoritariamente dai primari ed accettata supinamente dai congiunti) (3).

Circa il trasferimento degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer dalle unità operative per acuti a quelle post-acuzie, l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte, su sollecitazione del Csa, ha emanato in data 23 ottobre 2000 la circolare che riproduciamo integralmente.

 

Testo della circolare

La dimissione di pazienti malati cronici non autosufficienti dalle unità operative per acuti degli Ospedali della Regione può prevedere il rientro a domicilio, l’inserimento in strutture riabilitative e di lungodegenza post-acuzie o l’inserimento in strutture di assistenza residenziale extra-ospedaliere (Raf e Rsa), qualora il nucleo familiare non possa fornire il necessario supporto assistenziale alla predisposizione ed erogazione dei trattamenti sanitari di mantenimento (infermieristici e riabilitativi).

La predisposizione del progetto di intervento individualizzato, che consenta di rispondere nella maniera più tempestiva ed appropriata ai bisogni socio-sanitari dell’anziano, è una competenza dei servizi territoriali delle Aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ed in particolare delle Unità di valutazione geriatrica, costituite ai sensi Dgr n. 14-26366 del 28 dicembre 1998.

Le iniziative sopra descritte sono attuate dall’Asl competente in base alla residenza dell’anziano.

L’analisi dei percorsi clinico-assistenziali di molti anziani nel sistema dei servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri della Regione Piemonte, con particolare riferimento ai residenti della Città di Torino, evidenzia inappropriatezza nell’utilizzo delle risorse e una sostanziale mancanza di presa in carico dei bisogni di queste persone, che ricompongono in maniera autonoma e non guidata l’offerta dei servizi sanitari a disposizione.

Si rende pertanto necessario provvedere a rimuovere gli ostacoli presenti per un corretto ed appropriato utilizzo delle risorse del sistema sanitario attraverso lo sviluppo, a livello territoriale, di un’adeguata funzione di tutela del bisogno del paziente anziano.

Si tratta, in questo caso, di procedere ad una riorganizzazione delle risorse umane, che le Asl hanno già destinato alla gestione della rete dei servizi territoriali (cure domiciliari, assistenza semiresidenziale, assistenza residenziale), individuando nel caso specifico operatori destinati ad un’attività di informazione sulle risorse disponibili e di presa in carico specifica, al fine di garantire l’esercizio del diritto alla prestazione sanitaria e socio-sanitaria e alla prestazione più adeguata alle condizioni psico-fisiche del paziente.

A questo riguardo si ricorda che il trasferimento del paziente dall’Unità operativa per acuti ad altra struttura ospedaliera e/o extra-ospedaliera deve essere preventivamente concordato con il paziente e la sua famiglia ed è assegnato alla responsabilità della Direzione sanitaria dell’ospedale che provvede alla trasmissione della documentazione clinica alla struttura prescelta e alla successiva comunicazione ai servizi territoriali dell’Asl di residenza.

In particolare si sottolinea la necessità di fornire, al momento del ricovero in unità operative di lungodegenza e/o di riabilitazione, ai familiari e ai pazienti stessi la più ampia informazione possibile circa le modalità con cui deve avvenire tale ricovero e soprattutto circa i diritti che tali pazienti possono esigere nei confronti della struttura ospitante.

A questo scopo si suggerisce l’utilizzo di un’adeguata modulistica. In allegato alla presente si propone una bozza di informativa sulle modalità di svolgimento del trasferimento dal reparto per acuti all’unità operativa di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.

Informativa sul ricovero presso altra struttura

A seguito del colloquio odierno con il sig./sig.ra ............ abitante in ............ via ............ n. ..... che agisce in qualità di ............ del paziente sig. ........... resi­dente in ............ via ............ n. ..... ricoverato in .......... vengono attivate da parte di questa Azienda/presidio ospedaliero le procedure per il trasferimento del sig./sig.ra .......... in una delle seguenti strutture accreditate con il servizio sanitario regionale per la funzione di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie ..........

Il trasferimento avrà luogo a cura e spese di questa Azienda/presidio ospedaliero e sarà comunicato per .......... almeno 24 ore prima dell’effettuazione.

Si ricorda che i presidi accreditati per la funzione di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie sono tenuti a fornire ai cittadini tutte le necessarie prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali e alberghiere. Pertanto le suddette strutture non possono chiedere al paziente ricoverato o ai suoi congiunti o a terze persone di sottoscrivere alcun impegno per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

Sono invece a carico del paziente ricoverato le spese riguardanti: la degenza in camere dotate di un più elevato comfort alberghiero, le bevande e il vitto extra-pasti, le spese per l’utilizzo di telefono, radio e Tv, nonché tutto quello che non abbia attinenza diretta con le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.

Copia della presente informativa sarà inviata da questa Azienda/presidio ospedaliero all’Asl n. ...... competente per la prosecuzione delle cure in base alla residenza del sig./sig.ra ..........

Eventuali chiarimenti e reclami devono essere indirizzati all’Asl di residenza del sig./sig.ra ..........

Firma per presa d’atto ..........                Data ..........

 

 

(1) La posizione del Csa è confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10150/1996 (il cui testo è stato integralmente pubblicato nel n. 117, gennaio-marzo 1997 di Prospettive assistenziali) che stabilisce quanto segue:

1. le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) in materia di prestazioni sanitarie e di attività a rilievo sanitario, mentre gli stessi cittadini hanno solo un interesse legittimo (e quindi con ampi spazi di discrezionalità per la pubblica amministrazione) per quanto concerne gli interventi socio-assistenziali;

2. le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;

3. essendo un atto amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo;

4. si deve far riferimento alle prestazioni socio-assistenziali esclusivamente quando «sia prestata soltanto una attività di sorveglianza o di assistenza non sanitaria».

(2) Ricordiamo nuovamente che la retta a carico dei malati di Alzheimer ricoverati presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano è di 142.500 lire al giorno. A nostro avviso, una quota di 50.000 lire al dì (sempre che i redditi dei pazienti lo consentano) potrebbe essere accettabile anche se le leggi vigenti stabiliscono che il Servizio sanitario nazionale deve fornire agli anziani cronici non autosufficienti ed ai dementi senili cure gratuite e senza limiti di durata.

(3) In tutti i casi in cui è intervenuto il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, è stato evitato il disimpegno delle Asl sia mediante la prosecuzione del ricovero ospedaliero sia, più frequentemente, con il trasfermento del paziente presso case di cura convenzionate con retta interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Csa, da molto tempo, ha segnalato alla Regione Piemonte di essere disponibile ad accettare il pagamento di un contributo di 50 mila lire al giorno anche durante la degenza presso ospedali e case di cura private convenzionate di anziani cronici non autosufficienti e di malati di Alzheimer, decorso un periodo gratuito di 30-60 giorni.

 

 

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