Prospettive
assistenziali, n. 132, ottobre-dicembre 2000
trasferimento degli anziani non
autosufficienti dagli ospedali: una valida circolare della regione Piemonte
Proseguono le
attività del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, e
del relativo Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, rivolte alla
tutela delle esigenze degli anziani cronici non autosufficienti.
Trattandosi
di soggetti malati, in primo luogo viene rivendicata la competenza del Servizio
sanitario nazionale, così come è esercitata nei confronti degli altri pazienti (1).
A nostro
avviso, l’integrazione socio-sanitaria è positiva solo se al diritto alle cure
si aggiungono altre prestazioni valide per il malato; è, invece, inaccettabile
quando l’integrazione è usata, come avviene attualmente, solo per trasferire le
competenze primarie dalla sanità all’assistenza, per ridurre gli interventi dei
medici, degli infermieri e dei riabilitatori e per far pagare rette da capogiro
(2).
Sia pure con
snervante lentezza, continua in Piemonte l’istituzione di centri sanitari
diurni per i malati di Alzheimer e di nuclei per gli stessi soggetti presso le
Rsa.
Inoltre, le
nuove Rsa sono in genere gestite dalle Asl, altro passo positivo nella
direzione del riconoscimento della condizione di malati dei vecchi colpiti da
patologie invalidanti e da non autosufficienza.
In merito
alle Rsa, restano da risolvere da parte della Regione Piemonte e delle Asl
numerose ed importanti questioni: la garanzia dell’erogazione di cure sanitarie
valide, il superamento degli iniqui contratti di ospitalità imposti ai malati
ed ai loro congiunti dalle strutture pubbliche e private, l’abolizione delle
liste di attesa che durano anche 2-3 anni dalla dimissione ospedaliera (troppo
spesso imposta autoritariamente dai primari ed accettata supinamente dai
congiunti) (3).
Circa il
trasferimento degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di
Alzheimer dalle unità operative per acuti a quelle post-acuzie, l’Assessore
alla sanità della Regione Piemonte, su sollecitazione del Csa, ha emanato in
data 23 ottobre 2000 la circolare che riproduciamo integralmente.
Testo della
circolare
La dimissione di pazienti malati cronici non
autosufficienti dalle unità operative per acuti degli Ospedali della Regione
può prevedere il rientro a domicilio, l’inserimento in strutture riabilitative
e di lungodegenza post-acuzie o l’inserimento in strutture di assistenza
residenziale extra-ospedaliere (Raf e Rsa), qualora il nucleo familiare non
possa fornire il necessario supporto assistenziale alla predisposizione ed
erogazione dei trattamenti sanitari di mantenimento (infermieristici e
riabilitativi).
La predisposizione del progetto di intervento
individualizzato, che consenta di rispondere nella maniera più tempestiva ed
appropriata ai bisogni socio-sanitari dell’anziano, è una competenza dei
servizi territoriali delle Aziende sanitarie locali di residenza degli
assistiti, ed in particolare delle Unità di valutazione geriatrica, costituite
ai sensi Dgr n. 14-26366 del 28 dicembre 1998.
Le iniziative sopra descritte sono attuate dall’Asl
competente in base alla residenza dell’anziano.
L’analisi dei percorsi clinico-assistenziali di molti
anziani nel sistema dei servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri della
Regione Piemonte, con particolare riferimento ai residenti della Città di
Torino, evidenzia inappropriatezza nell’utilizzo delle risorse e una
sostanziale mancanza di presa in carico dei bisogni di queste persone, che
ricompongono in maniera autonoma e non guidata l’offerta dei servizi sanitari a
disposizione.
Si rende pertanto necessario provvedere a rimuovere
gli ostacoli presenti per un corretto ed appropriato utilizzo delle risorse del
sistema sanitario attraverso lo sviluppo, a livello territoriale, di un’adeguata
funzione di tutela del bisogno del paziente anziano.
Si tratta, in questo caso, di procedere ad una
riorganizzazione delle risorse umane, che le Asl hanno già destinato alla
gestione della rete dei servizi territoriali (cure domiciliari, assistenza
semiresidenziale, assistenza residenziale), individuando nel caso specifico
operatori destinati ad un’attività di informazione sulle risorse disponibili e
di presa in carico specifica, al fine di garantire l’esercizio del diritto alla
prestazione sanitaria e socio-sanitaria e alla prestazione più adeguata alle
condizioni psico-fisiche del paziente.
A questo riguardo si ricorda che il trasferimento del
paziente dall’Unità operativa per acuti ad altra struttura ospedaliera e/o
extra-ospedaliera deve essere preventivamente concordato con il paziente e la
sua famiglia ed è assegnato alla responsabilità della Direzione sanitaria
dell’ospedale che provvede alla trasmissione della documentazione clinica alla
struttura prescelta e alla successiva comunicazione ai servizi territoriali
dell’Asl di residenza.
In particolare si sottolinea la necessità di fornire,
al momento del ricovero in unità operative di lungodegenza e/o di
riabilitazione, ai familiari e ai pazienti stessi la più ampia informazione
possibile circa le modalità con cui deve avvenire tale ricovero e soprattutto
circa i diritti che tali pazienti possono esigere nei confronti della struttura
ospitante.
A questo scopo si suggerisce l’utilizzo di un’adeguata
modulistica. In allegato alla presente si propone una bozza di informativa
sulle modalità di svolgimento del trasferimento dal reparto per acuti all’unità
operativa di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.
Informativa
sul ricovero presso altra struttura
A seguito del colloquio
odierno con il sig./sig.ra ............ abitante in ............ via
............ n. ..... che agisce in qualità di ............ del paziente sig.
........... residente in ............ via ............ n. ..... ricoverato in
.......... vengono attivate da parte di questa Azienda/presidio ospedaliero le
procedure per il trasferimento del sig./sig.ra .......... in una delle seguenti
strutture accreditate con il servizio sanitario regionale per la funzione di
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie ..........
Il trasferimento avrà luogo a
cura e spese di questa Azienda/presidio ospedaliero e sarà comunicato per
.......... almeno 24 ore prima dell’effettuazione.
Si ricorda che i presidi
accreditati per la funzione di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie sono
tenuti a fornire ai cittadini tutte le necessarie prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative, assistenziali e alberghiere. Pertanto le
suddette strutture non possono chiedere al paziente ricoverato o ai suoi
congiunti o a terze persone di sottoscrivere alcun impegno per lo svolgimento
delle attività sopra indicate.
Sono invece a carico del
paziente ricoverato le spese riguardanti: la degenza in camere dotate di un più
elevato comfort alberghiero, le bevande e il vitto extra-pasti, le spese per
l’utilizzo di telefono, radio e Tv, nonché tutto quello che non abbia attinenza
diretta con le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.
Copia della presente
informativa sarà inviata da questa Azienda/presidio ospedaliero all’Asl n.
...... competente per la prosecuzione delle cure in base alla residenza del
sig./sig.ra ..........
Eventuali chiarimenti e
reclami devono essere indirizzati all’Asl di residenza del sig./sig.ra
..........
Firma per presa d’atto
.......... Data ..........
(1) La posizione del Csa è
confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10150/1996 (il cui testo
è stato integralmente pubblicato nel n. 117, gennaio-marzo 1997 di Prospettive assistenziali) che
stabilisce quanto segue:
1. le leggi vigenti
riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) in
materia di prestazioni sanitarie e di attività a rilievo sanitario, mentre gli
stessi cittadini hanno solo un interesse legittimo (e quindi con ampi spazi di
discrezionalità per la pubblica amministrazione) per quanto concerne gli
interventi socio-assistenziali;
2. le cure sanitarie devono
essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;
3. essendo un atto
amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
agosto 1985 non ha alcun valore normativo;
4. si deve far riferimento
alle prestazioni socio-assistenziali esclusivamente quando «sia prestata soltanto una attività di sorveglianza o di assistenza non
sanitaria».
(2) Ricordiamo nuovamente che
la retta a carico dei malati di Alzheimer ricoverati presso il Pio Albergo
Trivulzio di Milano è di 142.500 lire al giorno. A nostro avviso, una quota di
50.000 lire al dì (sempre che i redditi dei pazienti lo consentano) potrebbe
essere accettabile anche se le leggi vigenti stabiliscono che il Servizio
sanitario nazionale deve fornire agli anziani cronici non autosufficienti ed ai
dementi senili cure gratuite e senza limiti di durata.
(3)
In tutti i casi in cui è intervenuto il Comitato per la difesa dei diritti
degli assistiti, è stato evitato il disimpegno delle Asl sia mediante la
prosecuzione del ricovero ospedaliero sia, più frequentemente, con il
trasfermento del paziente presso case di cura convenzionate con retta
interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Csa, da molto tempo,
ha segnalato alla Regione Piemonte di essere disponibile ad accettare il
pagamento di un contributo di 50 mila lire al giorno anche durante la degenza
presso ospedali e case di cura private convenzionate di anziani cronici non
autosufficienti e di malati di Alzheimer, decorso un periodo gratuito di 30-60
giorni.
www.fondazionepromozionesociale.it