Prospettive
assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001
Approvata la prima delibera sul volontariato
intrafamiliare
In data 16
gennaio 2001, il Cisap, Consorzio dei servizi alla persona fra i Comuni di
Collegno e Grugliasco, ha approvato la prima delibera italiana sul volontariato
intrafamiliare, che riportiamo integralmente.
Al riguardo,
ricordiamo che il riconoscimento del ruolo sociale delle famiglie era stato
promosso da Prospettive assistenziali con gli articoli “Proposta di delibera sul
volontariato intrafamiliare”, n. 123, 1998 e “Seconda proposta di delibera sul
volontariato infrafamiliare rivolto ai congiunti colpiti da malattie invalidanti
e da non autosufficienza”, n. 124, 1998 (1).
Come risulta
dal provvedimento del Cisap, la spesa annua per il ricovero in strutture
residenziali di 13 soggetti con handicap intellettivo grave ammonta a L. 1
miliardo e 186 milioni, mentre per la sperimentazione del volontariato
intrafamiliare dello stesso numero di utenti, la spesa prevista è di L. 90
milioni a cui vanno aggiunte L. 422 milioni concernenti il costo per la
frequenza del centro diurno.
Dunque, il
volontariato intrafamiliare non solo assicura una migliore qualità della vita
alle persone con handicap intellettivo grave, ma consente anche fortissimi risparmi
da parte delle istituzioni.
È, quindi,
auspicabile che analoghe delibere vengano approvate dai Comuni singoli e
associati per il volontariato intrafamiliare svolto a favore di soggetti
handicappati non autosufficienti e dalle Asl per il volontariato intrafamiliare
esercitato nei confronti di soggetti non autosufficienti colpiti da patologie
invalidanti (anziani cronici, malati di Alzheimer, ecc.).
Testo della delibera “affidamento
intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di
gravi handicap intellettivi”
La “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104/92 prevede che:
• alla persona handicappata, vengano garantiti il
rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia attraverso
la promozione della piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 1, comma 1,
lettera a);
• alla persona handicappata e alla famiglia, vengano
garantiti adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
legge (art. 5, comma 1, lettera h).
Fra gli interventi previsti dalla legge 104/92,
finalizzati a perseguire l’inserimento e l’integrazione della persona
handicappata, assumono particolare rilievo:
• gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitari a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita (art. 8, comma 1, lettera a);
• servizi di aiuto personale alla persona handicappata
in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale (art. 8,
comma 1, lettera b);
• affidamenti e
inserimenti presso persone e nuclei familiari (art. 8, comma 1,
lettera h);
• organizzazione e sostegno di comunità alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato (art. 8, comma 1, lettera i);
• istituzione o adattamento di centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo
scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorative (art. 8, comma 1,
lettera l).
In particolare l’articolo 9 della legge quadro 104/92
stabilisce – con riferimento al “servizio di aiuto personale” da istituire
a cura dei Comuni e delle Unità sanitarie locali – che tale servizio può
avvalersi dell’opera aggiuntiva di obiettori di coscienza, di organizzazioni di
volontariato, di cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria ed ai quali si estende la disciplina
dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 266/91.
Il compito di assicurare il diritto all’integrazione
sociale di persone con handicap in situazione di gravità anche mediante la
realizzazione di comunità alloggio e di centri socio-riabilitativi è affidato
– secondo il disposto dell’articolo 10 della legge quadro – ai
Comuni, anche consorziati tra loro, o con le Province, alle loro unioni, alle
Comunità montane e alle Unità sanitarie locali nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184.
Al disabile in situazione di gravità deve pertanto essere assicurato in primo luogo, in analogia con quanto
previsto a tutela dei minori, il diritto «di essere educato nell’ambito della
propria famiglia» (art. 1, comma 1, legge 184/83).
Dalla pluriennale esperienza maturata dai servizi
sociali dei Comuni di Collegno e Grugliasco nel settore delle persone con
disabilità intellettive, riconosciute invalide al 100 per cento dalle apposite
commissioni, risulta che un gran numero di esse, nonostante la gravità delle
loro condizioni fisiche ed intellettive, continua ad essere accolto dai propri
congiunti anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
L’attività di cura svolta dai congiunti dei disabili
maggiorenni è assai importante per la qualità della vita di queste persone e
consente inoltre di realizzare economie di spesa agli enti istituzionalmente
preposti a garantire la collocazione residenziale ai disabili gravi privi del
sostegno familiare.
Per poter conservare l’attuale rilevante percentuale
di disabili gravi che continuano a vivere a casa loro, occorre sostenere i
congiunti tenendo conto del loro notevole e stressante impegno. Va inoltre
considerato che non è raro incontrare familiari (donne soprattutto) che, per
assistere i propri congiunti, hanno abbandonato il lavoro con conseguente danno
economico. In buona sostanza occorre garantire ai familiari l’accesso ad una
adeguata rete di servizi diurni e residenziali atta ad offrire un valido
supporto quotidiano ed a consentire momenti di tregua nei quali recuperare le
forze e provvedere alle questioni personali ed agli impegni familiari e
sociali.
Nell’ambito consortile è attiva una rete di strutture
diurne e residenziali ed un sistema di assistenza sociale e domiciliare di buon
livello. Grazie ad essa sono state seguite, nel 1999, 276 persone disabili di
cui 29 minori. I disabili gravi in carico ai centri diurni sono, attualmente,
57. Di questi, ben 47 risiedono in famiglia o presso parenti che si occupano,
con maggiori o minori difficoltà, della cura e dell’assistenza dei propri
congiunti nel tempo non coperto dai servizi socio-sanitari.
Pur essendo maturata da tempo la convinzione che per
favorire la permanenza presso i loro
congiunti dei soggetti con handicap grave è necessario che venga riconosciuto
il prezioso apporto del volontariato
intrafamiliare svolto da genitori, fratelli, sorelle e da altri parenti e
che tale quotidiana attività debba venir fattivamente sostenuta – al pari
degli “affidamenti a parenti” previsti dalla vigente normativa in materia di
tutela dei minori – è improponibile, in questa fase, l’attivazione di
interventi generalizzati di sostegno diversi da quelli offerti dalla rete
territoriale più sopra sinteticamente descritta. Le risorse a disposizione sono
infatti limitate e la normativa che regola il riparto delle spese tra Consorzio
ed Asl 5 non consente di realizzare oggi quegli investimenti a sostegno della
domiciliarità che potranno determinare, nel medio e lungo periodo, sicuri
risparmi nelle spese per ricoveri.
È dunque necessario procedere per gradi, sperimentando
i nuovi interventi di sostegno con criteri di selezione – finalizzati a fornire
l’aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più vicine “al collasso”
per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato – operando
con le limitate risorse disponibili.
Fra le persone con gravi handicap residenti in
famiglia e frequentanti i tre centri diurni del consorzio ve ne sono alcune con
situazioni tali da richiedere immediati
ulteriori interventi di supporto finalizzati a sostenere i parenti
nell’esercizio delle funzioni di cura svolte a beneficio dei propri congiunti
disabili.
In particolare:
• n. 1 persona disabile è priva di genitori ed
ospitata presso parenti;
• n. 6 persone disabili vivono con un solo genitore
vedovo;
• n. 1 persona disabile risiede in un nucleo con un
familiare ultrasettantacinquenne;
• n. 3 persone disabili risiedono in un nucleo con un
familiare ultrasettantenne;
• n. 2 persone disabili risiedono in un nucleo con un
familiare ultrasessantacinquenne.
A fronte di tale situazione si ritiene opportuno
riconoscere, da parte del Consorzio, il
fondamentale apporto fornito dai parenti delle persone con disabilità
grave, in carico ai servizi diurni, rientranti nelle condizioni sopra descritte
al fine di:
• favorire la permanenza presso i loro congiunti dei
suddetti disabili intellettivi – con un’invalidità del 100 per 100, non
autosufficienti e aventi diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla
legge 11 febbraio 1980, n. 18 – che frequentano i centri diurni e non
utilizzano i servizi residenziali se non per ricoveri temporanei di sollievo;
• contenere gli aumenti di spesa che deriverebbero dal
ricorso all’inserimento in struttura dei disabili se venisse meno l’assistenza
parentale a causa del gravoso carico assistenziale posto a carico dei familiari
conviventi.
Pertanto, ai congiunti rientranti nelle situazioni precedentemente
descritte che accolgono il loro familiare maggiorenne utente dei centri diurni
– avente un’invalidità del 100 per cento e diritto all’indennità di
accompagnamento, non autosufficiente a causa di handicaps fisici e/o
intellettivi e non in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua a
causa della gravità delle condizioni psico-fisiche – il Cisap intende
riconoscere un contributo finalizzato a sostenerne l’affidamento intrafamiliare.
Il contributo mensile viene erogato
– sperimentalmente nel periodo 1.1.2001-31.12.2002 e sino alla concorrenza
del budget assegnato – affinché
l’affido intrafamiliare si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità
dell’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti
affidatari. Il contributo è complementare all’utilizzo del centro diurno ed
alternativo all’inserimento in struttura residenziale. Il contributo viene
proporzionalmente ridotto nei periodi di inserimento temporaneo della persona
disabile in struttura residenziale o nei periodi di partecipazione ai
“soggiorni lunghi” programmati dai centri diurni.
Per la determinazione del contributo mensile si
applicano i criteri di cui alla seguente tabella (vedi fondo pagina).
Il budget previsto per la sperimentazione dell’affidamento intrafamiliare delle persone disabili rientranti nelle condizioni descritte nel presente documento viene fissato in un massimo di L. 90.000.000 per l’anno 2001 dando atto che:
• la spesa annua di ricovero in struttura residenziale dei 13 utenti che, nella fase attuale, potrebbero beneficiare dell’intervento di affido, al costo di L. 250.000 giornaliere, ammonterebbe a L. 1.186.250.000 (L. 91.250.000 annue pro capite) da suddividere tra Consorzio ed Asl 5 / Distretto 1;
• la spesa annua per la frequenza del centro diurno di 13 utenti – quantificata in L. 422.500.000 da suddividere tra Consorzio ed Asl 5 / Distretto 1 – sommata alla spesa prevista per il sostegno dell’affidamento intrafamiliare risulta pari a L. 512.600.000 (L. 39.423.077 medie annue pro capite).
In considerazione dei risparmi che potranno venir
realizzati anche dall’Asl 5 nel biennio di sperimentazione – evitando o
procrastinando nel tempo il ricorso al ricovero in struttura dei soggetti
individuati – si ritiene di proporre all’Azienda stessa di compartecipare
alla spesa assumendo a proprio carico una quota pari al 50% del budget
previsto.
Al Direttore dell’area “servizi alla persona” viene
pertanto dato mandato:
• di avviare la sperimentazione proponendo
l’intervento di affido intrafamiliare ai congiunti delle persone disabili
rientranti nelle condizioni sopra descritte;
• di utilizzare le procedure e la modulistica per la
formalizzazione degli impegni (opportunamente adattata) già in uso per gli
affidamenti di persone disabili adulte ed anziane;
• di seguire la sperimentazione proponendo gli
eventuali correttivi da apportare in corso d’opera;
• di raccogliere gli elementi per una prima
valutazione sull’andamento del progetto da effettuarsi da parte del Consiglio
di Amministrazione al termine del primo semestre dall’avvio.
Il Direttore dell’area “servizi alla persona” dovrà in
ogni caso operare nell’ambito del budget assegnato negoziando, con i congiunti
delle persone aventi titolo a beneficiare dell’intervento, l’eventuale
riduzione proporzionale delle quote di contribuzione indicate nel presente
documento onde assicurare, a tutti i soggetti individuati, un minimo di
sostegno.
Al termine del primo anno di sperimentazione il
Consiglio di amministrazione – sulla base della valutazione sull’andamento
del “progetto sperimentale di affido intrafamiliare” ed in considerazione degli
impegni auspicabilmente assunti dall’Asl 5 – indicherà, in sede di
approvazione del Peg, Piano esecutivo di gestione annuale, il budget da
assegnare per il secondo anno di sperimentazione.
Situazione
del nucleo parentale
Assenza di genitori e residenza presso
altri parenti.
Residenza con genitori di cui almeno uno ultra 75 anni
o non autosufficiente.
Residenza con un solo genitore.
Residenza con genitori di cui almeno
uno ultra 65 anni.
Quota di
indennità di accompagnamento di riferimento mensile (2)
Quota corrispondente ad una mensilità
dell’indennità di accompagnamento.
Quota corrispondente ai 2/3 di una
mensilità dell’indennità di accompagnamento.
(1) Cfr.
altresì F. Santanera e A.M. Gallo, Volontariato
trent’anni di esperienze: dalla solidarietà ai diritti, Utet Libreria,
Torino, 1998.
(2)
Dal 1° gennaio 2001 l’indennità mensile di accompagnamento è di L. 817.330.
www.fondazionepromozionesociale.it