Prospettive
assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001
competenze dell’assistenza sociale: interventi
indispensabili e attività improprie o illegittime
Sul n.
132/2000 di Prospettive assistenziali abbiamo segnalato i numerosi aspetti
negativi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” e le possibili iniziative
praticabili dalle Regioni e dai Comuni singoli o associati per garantire le
prestazioni indispensabili alla fascia più debole della popolazione.
Lo schema,
che riportiamo, sintetizza la nostra posizione.
Ricordiamo,
in particolare, che la legge 328/2000 parte dal presupposto, a nostro avviso
assolutamente sbagliato, della necessità di tutti i cittadini di poter
usufruire dei servizi sociali. Secondo le nostre esperienze, si tratta di una
impostazione fuorviante, destinata a provocare danni gravissimi alla fascia più
debole della popolazione e cioè a coloro che, se non ricevono anche le prestazioni assistenziali, o
muoiono o cadono nel baratro dell’emarginazione. Ne deriva, quindi, la
necessità di individuare i soggetti che attualmente beneficiano delle
prestazioni assistenziali e quelli che ne hanno realmente bisogno.
A. Attività che non devono più essere svolte dai settori dell’assistenza
e dei servizi sociali
– Sanità (Asl territoriali e ospedaliere per le
prestazioni da erogare; Regioni per leggi specifiche e piani regionali;
Parlamento - Ministero della sanità - Conferenza fra le Regioni per i piani
nazionali e per altre iniziative valide a livello nazionale) (1).
– Asili nido e scuole materne (Comuni per gli asili
nido e le scuole materne comunali, Regioni – in particolare per in
finanziamenti –, Ministero della pubblica istruzione per le scuole materne
statali.
– Scuole dell’obbligo (organi scolastici,
Ministero della pubblica istruzione).
– Scuole superiori (organi scolastici, Ministero
della pubblica istruzione).
– Formazione professionale (Assessorati alla
formazione professionale dei Comuni singoli o associati e delle Province,
Regioni).
– Collocamento al lavoro (Assessorati al lavoro dei
Comuni singoli o associati e delle Province, Regioni, Ministero del lavoro).
– Eliminazione delle barriere architettoniche da tutte
le strutture pubbliche o aperte al pubblico, dalle case di abitazione, dai
trasporti, ecc. (Comuni singoli o associati, Province, Aziende trasporti,
Agenzie territoriali per la casa, Regioni, Ministeri).
– Altri settori (cultura, sport, tempo libero, ecc.).
C. Attività rivolte a cittadini non bisognosi che, autorizzati dalle leggi vigenti, sfruttano le prestazioni assistenziali:
– Erogazione dell’integrazione al minimo delle
pensioni Inps, del reddito minimo di inserimento, delle pensioni e assegni
sociali alle persone proprietarie di immobili o di beni di altra natura
(Parlamento, Inps).
– Contribuzioni assistenziali erogate ai soggetti
proprietari di immobili (Comuni singoli e associati, Regioni).
– Privilegi esistenti nell’assegnazione e utilizzo
degli alloggi dell’edilizia economica e popolare.
D. Esigenze che devono essere
soddisfatte anche dall’assistenza (3)
– Utenti che se non ricevono anche assistenza muoiono: neonati trovati vivi nei cassonetti della
spazzatura, minori figli di ignoti (circa 400 all’anno), handicappati
intellettivi con autonomia estremamente limitata o nulla (Comuni singoli o
associati, Regioni).
– Utenti che se non ricevono anche assistenza vivono in gravi o gravissime condizioni di disagio
e cadono nel baratro dell’emarginazione (da cui è molto difficile uscire): i
minori con famiglie assolutamente inidonee sul piano educativo, persone senza
fissa dimora, uomini o donne a rischio di essere usati nel settore della
prostituzione, soggetti con pensioni insufficienti per vivere (Comuni singoli o
associati, Regioni).
Interventi
richiesti dal Csa
– Rispetto delle leggi vigenti che assicurano la
pienezza delle cure sanitarie anche alle persone, comprese quelle anziane,
colpite da malattie invalidanti e da non autosufficienza.
– Riconoscimento delle priorità di accesso ai
bambini handicappati.
– Inserimento scolastico anche dei soggetti con
handicap gravi e gravissimi, se del caso con l’aiuto di personale di sostegno.
– Inserimento scolastico anche dei soggetti con
handicap gravi e gravissimi, se del caso con l’aiuto di personale di sostegno.
– Inserimento anche dei soggetti con handicap
gravi e gravissimi, se del caso con l’aiuto di personale di sostegno;
predisposizione di corsi prelavorativi per i giovani con handicap non in grado
di frequentare con esito positivo la scuola superiore o i normali corsi di
formazione professionale, ma capaci, se adeguatamente preparati e collocati in
modo mirato, di svolgere attività lavorative proficue per loro stessi e per le
aziende, anche se con una produttività inferiore alla media degli altri lavora-tori.
– Collocamento prioritario presso aziende private
o pubbliche da attuare mediante le metodologie “mirate” e cioè tenendo conto
delle capacità dei lavoratori con handicap e delle esigenze delle aziende.
Avvio di iniziative rivolte a colpire tutte le forme che riducono le
possibilità di inserimento lavorativo, come il lavoro nero e il doppio lavoro.
Utilizzo delle cooperative sociali soprattutto per favorire l’inserimento
lavorativo dei soggetti con handicap presso le normali aziende private e
pubbliche. Predisposizione di iniziative speciali quali cantieri di lavoro e
lavori socialmente utili. Erogazione di contributi economici alle persone i cui
nuclei familiari non dispongono del minimo necessario per vivere a causa della
disoccupazione involontaria dei loro componenti.
– Rendere accessibili tutte le strutture ed i
servizi anche ai soggetti aventi difficoltà motorie di qualsiasi tipo e
gravità.
– Garantire la piena fruibilità anche alle
persone con handicap, evitando settorializzazioni per fasce di età o per altri
motivi.
– Predisporre le misure necessarie per eliminare la
piaga dei falsi invalidi che occupano indebitamente posti di lavoro riservati
ai veri handicappati e percepiscono illegittimamente le pensioni di invalidità;
individuare e colpire, anche penalmente, le organizzazioni responsabili.
– Esclusione dei proprietari di beni immobili o di
altra natura, compreso l’alloggio in cui si abita, dal diritto all’integrazione
al minimo delle pensioni Inps, nonché alle pensioni e assegni sociali ed alle
contribuzioni assistenziali (2).
– Erogazione di prestiti rimborsabili, compresi
gli interessi, ai proprietari dell’appartamento dove risiedono, i cui redditi
sono insufficienti per vivere.
– Assegnazione degli alloggi dell’edilizia economica e
popolare esclusivamente a coloro che ne hanno la necessità ed i cui redditi
sono molto limitati e non sono proprietari di beni immobili e mobili (barche da
diporto, camper, depositi bancari, ecc.). Attualmente gli alloggi possono
essere assegnati a chi ne ha venduti uno o più di sua proprietà prima
dell’inoltro della domanda; inoltre, l’importo dei redditi da lavoro viene
calcolato solamente nella misura del 60% dell’importo effettivo, fatto che
danneggia evidentemente i meno abbienti. La prosecuzione dell’utilizzo degli
alloggi dell’edilizia economica e popolare dovrebbe essere consentita solo se
sono rispettate le norme previste per l’assegnazione.
Gli interventi (riferiti ad un Consorzio di Comuni)
dovrebbero essere attuati secondo le seguenti priorità (4):
a) informazioni ai cittadini e alle forze sociali in
merito ai problemi generali e specifici dell’assistenza, dell’emarginazione e
delle esclusioni sociali;
b) azione promozionale nei confronti degli uffici
preposti alla sanità, alla casa, alla scuola, alla formazione, al lavoro, alla
cultura, allo sport ed agli altri settori sociali affinché mettano le loro
risorse anche a disposizione delle persone aventi difficoltà socio-economiche;
c) azione di consulenza e sostegno ai nuclei familiari e
alle persone in difficoltà, rivolta ad ottenere il loro attivo coinvolgimento e
a favorire il congruo utilizzo dei servizi disponibili, compresi quelli non
gestiti dal Consorzio;
d) assistenza economica da erogare in base a parametri
che verranno definiti in una specifica deliberazione, restando inteso che le
prestazioni economiche con finalità terapeutiche sono di competenza del
comparto sanitario;
e) prestazioni di aiuto domestico (pulizia alloggio,
igiene personale, accompagnamenti, ecc.);
f) segnalazione all’autorità giudiziaria minorile dei
fanciulli privi di adeguato sostegno morale e materiale da parte dei genitori e
dei parenti tenuti a provvedervi, assicurando i necessari collegamenti con il
Tribunale per i minorenni, la relativa Procura della Repubblica e il Giudice
tutelare, e svolgendo le attività concernenti l’aiuto ai genitori d’origine e
quelle relative all’adozione;
g) affidamenti familiari a scopo educativo di minori,
compresi quelli con handicap;
h) inserimenti familiari di adulti handicappati e di
anziani;
i) centri diurni per handicappati intellettivi
ultradiciottenni la cui gravità delle condizioni rende assolutamente
irrealizzabile ogni possibilità di preparazione professionale e di inserimento
lavorativo;
j) convivenze guidate, al massimo di 3-4 persone, per
adolescenti o per handicappati adulti o per anziani qualora si tratti di
soggetti aventi una autonomia sufficiente per provvedere autonomamente alle
loro principali esigenze e necessitanti di assistenza non continuativa;
k) comunità alloggio, aventi al massimo 8 posti, per
minori o per handicappati adulti o per anziani;
l) servizi di ospitalità notturna e fornitura pasti alle
persone senza fissa dimora;
m) interventi nei confronti dei soggetti sottoposti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie;
n) prestazioni di protezione sociale nei riguardi delle
persone dedite alla prostituzione;
o) autorizzazione preventiva a funzionare delle
strutture pubbliche e private di ricovero per minori, anziani e handicappati;
p) vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private di
assistenza, con particolare riguardo alle Ipab, comprese quelle privatizzate
(5);
q) rapporti con l’autorità giudiziaria in materia di
interdizione, inabilitazione, tutela e curatela, ad esclusione dei soggetti di
competenza sanitaria;
r) interventi per le gestanti e madri nubili e coniugate
al fine di assicurare le prestazioni necessarie per il responsabile
riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati, l’assistenza ai loro bambini
e il segreto del parto.
(1) Fra
parentesi sono indicati i livelli istituzionali più coinvolti, fermo restando
che al Parlamento compete l’applicazione delle norme di indirizzo e che le
Regioni, i Comuni, le Comunità montane e le Province possono sempre e comunque
svolgere funzioni di promozione e di denuncia, attività di importanza
fondamentale per la risoluzione delle esigenze della fascia più debole della
popolazione. Si precisa che compete al Parlamento, alle Regioni ed ai Comuni definire
i criteri cui devono attenersi gli enti privati.
(2)
L’assegno di accompagnamento, in quanto ha lo scopo di compensare le maggiori
spese sostenute a causa dell’handicap, dovrebbe continuare ad essere erogato
indipendentemente dai redditi e dai beni posseduti.
(3) Si
veda quanto scritto nell’articolo “Proposte alle Regioni per limitare i danni
della legge quadro sui servizi sociali” a proposito di “La prevenzione del
bisogno assistenziale” e “Mai solo assistenza”. Cfr. Prospettive assistenziali, n. 132, 2000.
(4) È
riportato l’elenco contenuto nell’articolo “Indicazioni per una delibera quadro
dei Comuni singoli o associati sulle attività socio-assistenziali”. Ibidem.
(5) Nel caso in cui lo consentano le disposizioni
che saranno emanate dal Governo a seguito della delega prevista dall’art. 10
della legge 328/2000.
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