Prospettive assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001

 

Il comune di Torino ha esonerato i parenti degli anziani non autosufficienti dal versamento di contributi economici

 

Dopo ben 16 anni dall’avvio della prima vertenza, il Consiglio comunale di Torino ha finalmente stabilito con la delibera approvata il 4 dicembre 2000, n. 03922/19 che «nel caso di persone anziane non autosufficienti, così valutate dalle competenti unità di valutazione geriatrica, i loro parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 del codice civile» sono esclusi «dalla contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali».

Ricordiamo che, con la delibera del 22 marzo 1999, n. 9901187/19, il Consiglio comunale del capoluogo piemontese aveva già previsto che la partecipazione al costo dei servizi residenziali rivolti a persone con handicap fosse riferita esclusivamente alle condizioni economiche degli utenti e non anche a quelle dei loro familiari.

Con i due provvedimenti sopra citati, la questione delle contribuzioni imposte illegalmente ai parenti di assistiti maggiorenni è risolta nel 90-95 per cento circa dei casi (1).

Vi è ora la necessità che il Consiglio comunale di Torino estenda l’esonero dal versamento dei contributi economici a tutti i congiunti degli assistiti maggiorenni, dando finalmente attuazione all’articolo 438 del codice civile in cui è precisato che «gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento».

Come ha giustamente osservato l’On. Diego Novelli nell’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati il 24 marzo 2000 nei riguardi dei Ministri dell’interno, della sanità e per la solidarietà sociale «la segnalazione ai parenti dell’assistito della sua situazione e delle sue esigenze economiche contrasta nettamente con le vigenti norme sulla riservatezza; tali disposizioni sono, altresì, violate quando l’ente pubblico richiede agli stessi congiunti di fornire notizie in merito alle loro condizioni reddituali e patrimoniali» (2).

Infine, rammentiamo nuovamente che il decreto legislativo 130/2000 (3) stabilisce che le contribuzioni a carico dei soggetti con handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 104/1992) e degli ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dalle unità valutative geriatriche devono essere calcolate esclusivamente sulla base della «situazione economica del solo assistito».

Nelle vertenze riguardanti i contributi illegalmente richiesti dagli enti pubblici (Comuni singoli e associati, Province, Asl, ecc.) ai congiunti di assistiti maggiorenni, i Sindacati Cgil, Cisl e Uil sono rimasti finora del tutto assenti. Di fatto hanno consentito e a volte favorito l’esborso non dovuto di somme che in molti casi superano le 500-600 mila lire mensili!

 

Iniziative consigliate ai congiunti torinesi paganti parte della retta

I congiunti di anziani dichiarati non autosufficienti dalle unità valutative geriatriche, i quali corrispondono attualmente contributi economici in proprio possono agire come segue:

a) se il proprio parente è ricoverato presso un istituto gestito dal Comune di Torino (Irv, Carlo Alberto, Rsa di Via Valgioie), devono inviare una lettera raccomandata RR indirizzata all’Assessore all’assistenza per segnalare che, a seguito della delibera approvata dal Consiglio comunale il 4 dicembre 2000, sospende ogni pagamento a suo carico;

b) se l’anziano è ricoverato in una struttura gestita da Ipab (Opera pia Lotteri, Convalescenziario alla Crocetta, ecc.) o da privati, è necessario chiedere, anche in questo caso tramite raccomandata RR, al servizio sociale della Circoscrizione, competente in base all’ultima residenza dello stesso anziano, che il Comune provveda al versamento della differenza fra la retta stabilita dall’ente ed il reddito del ricoverato, dedotta la somma riservata all’anziano per le piccole spese (circa lire 150 mila mensili);

c) per i nuovi ingressi, è consigliabile che venga presentata istanza ai servizi di cui alla lettera precedente affinché definiscano la quota a carico del Comune di Torino prima che abbia luogo il ricovero. Al riguardo, occorre tener presente che, se il parente (o qualsiasi altra persona) sottoscrive il cosiddetto “Contratto di ospitalità” predisposto dall’ente di ricovero, stabilisce un contratto di natura privata che deve essere rispettato. In questi casi, il Comune di Torino potrebbe avanzare pretesti di vario genere per non assumere a suo carico la quota di sua spettanza.

 

Per i torinesi e le persone residenti in altre città informazioni gratuite sono fornite dal Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti (via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.812.44.69, fax 011.812.25.95), che riceve solo per appuntamento.

 

 

 

(1) L’esclusione dal versamento di contributi da parte dei congiunti di assistiti maggiorenni non è un atto generoso del Comune di Torino, ma la semplice applicazione della legge vigente da oltre mezzo secolo.

(2) Cfr. “Una interrogazione parlamentare sui contributi economici illegalmente richiesti dagli enti pubblici ai parenti di assistiti maggiorenni”, Prospettive assistenziali, n. 131/2000.

(3) Cfr. “Un’altra importante conquista del volontariato dei diritti: gli enti pubblici non possono più pretendere denaro dai congiunti di soggetti con handicap grave o di ultrasessantacinquenni non autosufficienti”, ibidem, n. 130.

 

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