Prospettive
assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001
Il comune di Torino ha esonerato i parenti degli anziani non
autosufficienti dal versamento di contributi economici
Dopo ben 16 anni dall’avvio della prima vertenza, il
Consiglio comunale di Torino ha finalmente stabilito con la delibera approvata
il 4 dicembre 2000, n. 03922/19 che «nel
caso di persone anziane non autosufficienti, così valutate dalle competenti
unità di valutazione geriatrica, i loro parenti tenuti agli alimenti ex art.
433 del codice civile» sono esclusi
«dalla contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali».
Ricordiamo che, con la delibera del 22 marzo 1999, n.
9901187/19, il Consiglio comunale del capoluogo piemontese aveva già previsto
che la partecipazione al costo dei servizi residenziali rivolti a persone con
handicap fosse riferita esclusivamente alle condizioni economiche degli utenti
e non anche a quelle dei loro familiari.
Con i due provvedimenti sopra citati, la questione
delle contribuzioni imposte illegalmente ai parenti di assistiti maggiorenni è
risolta nel 90-95 per cento circa dei casi (1).
Vi è ora la necessità che il Consiglio comunale di
Torino estenda l’esonero dal versamento dei contributi economici a tutti i
congiunti degli assistiti maggiorenni, dando finalmente attuazione all’articolo
438 del codice civile in cui è precisato che «gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento».
Come ha giustamente osservato l’On. Diego Novelli
nell’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati il 24 marzo 2000 nei
riguardi dei Ministri dell’interno, della sanità e per la solidarietà sociale «la segnalazione ai parenti dell’assistito
della sua situazione e delle sue esigenze economiche contrasta nettamente con
le vigenti norme sulla riservatezza; tali disposizioni sono, altresì, violate
quando l’ente pubblico richiede agli stessi congiunti di fornire notizie in
merito alle loro condizioni reddituali e patrimoniali» (2).
Infine, rammentiamo nuovamente che il decreto
legislativo 130/2000 (3) stabilisce che le contribuzioni a carico dei soggetti
con handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 104/1992) e degli
ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dalle unità valutative
geriatriche devono essere calcolate esclusivamente sulla base della «situazione economica del solo assistito».
Nelle vertenze riguardanti i contributi illegalmente
richiesti dagli enti pubblici (Comuni singoli e associati, Province, Asl, ecc.)
ai congiunti di assistiti maggiorenni, i Sindacati Cgil, Cisl e Uil sono
rimasti finora del tutto assenti. Di fatto hanno consentito e a volte favorito
l’esborso non dovuto di somme che in molti casi superano le 500-600 mila lire
mensili!
Iniziative
consigliate ai congiunti torinesi paganti parte della retta
I congiunti di anziani dichiarati non autosufficienti
dalle unità valutative geriatriche, i quali corrispondono attualmente
contributi economici in proprio possono agire come segue:
a) se il proprio parente è ricoverato presso un istituto
gestito dal Comune di Torino (Irv, Carlo Alberto, Rsa di Via Valgioie), devono
inviare una lettera raccomandata RR indirizzata all’Assessore all’assistenza
per segnalare che, a seguito della delibera approvata dal Consiglio comunale il
4 dicembre 2000, sospende ogni pagamento a suo carico;
b) se l’anziano è ricoverato in una struttura gestita da
Ipab (Opera pia Lotteri, Convalescenziario alla Crocetta, ecc.) o da privati, è
necessario chiedere, anche in questo caso tramite raccomandata RR, al servizio
sociale della Circoscrizione, competente in base all’ultima residenza dello
stesso anziano, che il Comune provveda al versamento della differenza fra la
retta stabilita dall’ente ed il reddito del ricoverato, dedotta la somma
riservata all’anziano per le piccole spese (circa lire 150 mila mensili);
c) per i nuovi ingressi, è consigliabile che venga
presentata istanza ai servizi di cui alla lettera precedente affinché
definiscano la quota a carico del Comune di Torino prima che abbia luogo il
ricovero. Al riguardo, occorre tener presente che, se il parente (o qualsiasi
altra persona) sottoscrive il cosiddetto “Contratto di ospitalità” predisposto
dall’ente di ricovero, stabilisce un contratto di natura privata che deve
essere rispettato. In questi casi, il Comune di Torino potrebbe avanzare
pretesti di vario genere per non assumere a suo carico la quota di sua
spettanza.
Per i
torinesi e le persone residenti in altre città informazioni gratuite sono
fornite dal Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti (via
Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.812.44.69, fax 011.812.25.95), che riceve
solo per appuntamento.
(1)
L’esclusione dal versamento di contributi da parte dei congiunti di assistiti
maggiorenni non è un atto generoso del Comune di Torino, ma la semplice
applicazione della legge vigente da oltre mezzo secolo.
(2) Cfr.
“Una interrogazione parlamentare sui contributi economici illegalmente
richiesti dagli enti pubblici ai parenti di assistiti maggiorenni”, Prospettive assistenziali, n. 131/2000.
(3) Cfr. “Un’altra importante conquista del
volontariato dei diritti: gli enti pubblici non possono più pretendere denaro
dai congiunti di soggetti con handicap grave o di ultrasessantacinquenni non
autosufficienti”, ibidem, n. 130.
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