Prospettive
assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001
testo
aggiornato della legge 184/1983 “diritto del minore ad una famiglia” (*)
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
1. Il minore ha diritto di
crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno
e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e
gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della
propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività
delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed
aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela
dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
4.Quando la famiglia non è
in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano
gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel
rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell’ordinamento.
TITOLO I bis
Dell’affidamento del minore
Art. 2
1. Il minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad
una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in
grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le
relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile
l’affidamento nei termini di cui al comma 1 è consentito l’inserimento del
minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di
assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più
vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso
una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e
urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli
interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto
deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una
famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo
familiare caratterizzate da organizzazioni e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito
delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e
dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e
dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
Art. 3
1. I legali rappresentanti
delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o
privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del
capo I del titolo X del libro primo del
codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti
i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia
impedito.
2. Nei casi previsti dal
comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali
rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e
coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle
comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i
genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e
gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4
1. L’affidamento familiare
è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei
genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di
affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di
esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti
all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in
cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai
sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale
sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui
al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata
dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti
al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata
di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora
la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare
cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare,
trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di
cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti
nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del
seguente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori
inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza
pubblico o privato.
Art. 5
1. L’affidatario deve
accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice
civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi
con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità
relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale,
nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero
secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro
nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle
competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera
delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi
1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso
una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di
assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e
gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di
sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
TITOLO II
Dell’adozione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6
1. L’adozione è consentita
a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve
sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere
affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che
intendano adottare.
3. L’età degli adottanti
deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando.
4. Il requisito della
stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando
i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i
minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo
a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno
grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali
almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o
una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono
consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell’adozione l’aver già adottato un fratello
dell’adottando o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
8. Nel caso di adozione dei
minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno
alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli
adottati.
Art. 7
1. L’adozione è consentita
a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli
seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
CAPO II
Della dichiarazione di
adottabilità
Art. 8
1. Sono dichiarati in stato
di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si
trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di
abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino
presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare
ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e
tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio
con l’assistenza legale del minore e
dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10.
Art. 9
1. Chiunque ha facoltà di
segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I
pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore
si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di
assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono
trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati
presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della
località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al
medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo
parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un
minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione
può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di
cui al comma 4 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che
affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore
per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può
comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del
codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10
1. Il presidente del
tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di
cui all’art. 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento
relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica
sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto
del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura
del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti antro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso
atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un
difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che
essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare
a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze
anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel
fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può
disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno
provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il
collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare,
la sospensione della podestà dei genitori sul minore, la sospensione
dell’esercizio delle funzioni dl tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente
necessità, i provvedimenti di cui al comma 3, possono essere adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro
trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti
assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con
l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta
ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui
agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 11
1. Quando dalle indagini previste nell’articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di
adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’articolo 44.
In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell’esclusivo interesse del
minore.
2. Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata
dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori
accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di
adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da
parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine
per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal
tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il
minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado
o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore
naturale.
3. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la
procedura è rinviata anche d’ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di
età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere
ulteriore sospensione per altri due mesi.
4. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
5. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale.
Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si
provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di
adottabilità.
6. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa
entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che
si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
7. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Art. 12
1. Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell’articolo precedente,
che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la
residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato
fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un
giudice da lui delegato.
2. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può
essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
3. In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare
competente.
4. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del
tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità,
impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a
garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del
minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali
può essere affidato l’incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il
minore e la famiglia.
5. Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al
pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti
a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo,
provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell’articolo 10.
Art. 13
1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all’articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la
dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro
convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile,
previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 14
1. Il tribunale per i
minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la
sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate, risulta che la sospensione può riuscire utile
nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza
motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è
comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative
opportune.
Art. 15
1. A conclusione delle
indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti
la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del
minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti
convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza
giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti
di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni
impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità
dei genitori.
2. La dichiarazione dello
stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in
camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità
di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è
affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata
per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo
comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano,
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione
nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17.
Art. 16
1. Il tribunale per i
minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora
ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata
per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo
comma dell’articolo 12, nonché al
tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 17
1. Avverso la sentenza il
pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione davanti la
Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla
notificazione. La Corte, sentite le
parti e il pubblico ministero, ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa
in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata
d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo
comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
Art. 18
1. La sentenza definitiva
che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la
cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro
il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del
giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 19
1. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della potestà
dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
Art. 20
1. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell’adottando.
Art. 21
1. Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di
cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2
dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata
dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero,
dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in
atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere
revocato.
CAPO III
Dell’affidamento preadottivo
Art. 22
1. Coloro che intendono
adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando
l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino
nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. È ammissibile la presentazione. di più domande anche
successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione
a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è
presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi
ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere
comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può
essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro
che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato
del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nell’istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono
essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di
educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il
quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i
minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno
presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.
6. Il tribunale per i
minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli
ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza
indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i
minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non
può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato
di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento
di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,
annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui
all’articolo 18.
8. Il tribunale per i
minorenni vigila sul buon andamento dell’ affidamento preadottivo avvalendosi
anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In
caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il
minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le
cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di
sostegno psicologico e sociale.
Art. 23
1. L’affidamento
preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del
pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all’articolo 22, comma 8, quando
vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla
revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, gli affidatari, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato
al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari
ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione
di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il
tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 del codice civile
Art. 24
1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci
giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della
Corte d’appello.
2. La Corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell’articolo 23 ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto
motivato.
CAPO IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25
1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti
i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente
capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza
in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di
adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o
legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere
sentiti.
3. Nell’interesse del
minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio
o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore
o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione,
nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro
coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla
data della morte.
5. Se nel corso
dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari,
l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
6. La sentenza che decide
sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al
tutore.
7. Nel caso di provvedimento
negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Art. 26
1. Avverso la sentenza che
dichiara se far luogo o non far luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla
notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni
della Corte d’appello da parte del
pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte
d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,
pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al
primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione
dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che
pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel
registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile
che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto,
il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare
comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
5. Gli effetti
dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.
Art. 27
1. Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
2. Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, l’adottato assume il cognome
della famiglia di lei.
3. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia
d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28
1. Il minore adottato è
informato di tale sua condizione ed i
genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più
opportuni.
2. Qualunque attestazione
di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola
indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla
paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo
26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato
civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità
o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto
di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è
necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di
stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni
concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai
genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione
del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il
tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite
anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario,
ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave
pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta
l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua
origine e l’identità dei propri
genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono
gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza
deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i
minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno
l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al
fine di valutare che l’accesso alle notizie
di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle
informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla
nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso
all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto
previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato
maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili.
TITOLO III
Dell’adozione
internazionale
CAPO I
Dell’adozione di minori stranieri
Art. 29
1. L’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e
secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio
1993, di seguito denominata “Convenzione”, a norma delle disposizioni contenute
nella presente legge.
Art. 29-bis
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni
prescritte dall’articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero
residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale
per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo
stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, è competente il
tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro
ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di
Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti,
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione
di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure,
sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei
minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui
all’articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e
sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle
motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato
alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all’adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all’attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al
comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità.
Art. 30
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all’articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all’adozione, anche a mezzo
di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e
pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la
sussistenza ovvero l’insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da
adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e
della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all’articolo
38 e, se già indicato dagli aspiranti all’adozione, all’ente autorizzato di cui
all’articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di
idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo
provvedimento alla Commissione ed all’ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla Corte d’appello, a termini degli articoli 739 e 740
del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli
interessati.
Art. 31
1. Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno
degli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall’articolo 44, primo comma, lettera
a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste
alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura
di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del
Paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al
decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità
straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed
il minore da adottare;
c) raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata
da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle
notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il
minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare e assistendoli
in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti
all’adozione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità straniera, da
parte degli aspiranti all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto di
consenso all’autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa
richieste; l’autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere
effettuata anche dall’impiegato comunale delegato all’autentica o da un notaio
o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti,
l’opportunità di procedere all’adozione ovvero, in caso contrario,
prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione
di cui all’articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato
di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri
genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e
i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità
straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del
minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale
per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera
affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di
sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su
richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 39-quater, nel caso in cui le
stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata
del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito ai
sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo 39-quater;
o) certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della
procedura di adozione.
Art. 32
1. La Commissione di cui all’articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all’articolo 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che
l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso
e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall’autorità del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell’impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l’adozione non determini per l’adottato
l’acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori
naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l’adozione pronunciata nello Stato straniero non produce
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d’origine, la stessa può
essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per
i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento
di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all’estero collaborano per quanto di
competenza, con l’ente autorizzato per il buon esito della procedura di
adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto
di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all’ingresso nello
Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito
l’ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso
rilasciato ai sensi dell’articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno
un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a
minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di
adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la
previa autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non
viene consentito l’ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo
rimpatrio immediato nel Paese d’origine. Gli uffici di frontiera segnalano
immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese
d’origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo
superiore inte-resse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto
dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento
di carattere oggettivo, non sia possibile l’espletamento delle procedure di cui
al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del
minore all’ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera
segnalano l’ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo
accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore nel territorio
dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o
l’ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore,
provvede ai sensi dell’articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il
Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell’articolo 34.
Art. 34
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione
gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore
italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di
una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali
degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i
minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà
per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile.
Art. 35
1. L’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordinamento italiano
gli effetti di cui all’articolo 27.
2. Qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell’arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento
dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle
condizioni delle adozioni internazionali previste dall’articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l’adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se
sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera
i) e l’autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 39,
ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile.
4. Qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell’autorità
straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata
del predetto affidamento in un anno che decorre dall’inserimento del minore
nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all’interesse del minore,
il tribunale per i minorenni pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione
nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso
il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di
cui all’articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto
gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere;
se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età
inferiore deve
essere sentito ove ciò non alteri il suo
equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo
nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i
minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la residenza
nel momento dell’ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana sull’adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti
di cui all’articolo 27;
d) l’adozione o l’affidamento stranieri non si sono realizzati tramite
le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36
1. L’adozione internazionale dei minori provenienti da stati che hanno
ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano
stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge.
2. L’adozione o l’affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese
non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono
essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore
adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la
cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall’articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l’intervento della Commissione di cui all’articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneità;
d) sia stata concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma
1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che
ha emesso il decreto di idoneità all’adozione. Di tale provvedimento è data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall’articolo
39, comma 1, lettera e).
4. L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della
pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto
la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia
con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi
della Convenzione.
Art. 37
1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo 38
può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i
minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati
dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull’origine del minore, sull’identità dei suoi genitori naturali e
sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e
di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38
1. Ai fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione è costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l’incarico può essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con
regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l’avvicendamento graduale
dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza
in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei
componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre
anni, revoca l’autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime
funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all’attività svolta dai
servizi per l’adozione internazionale, di cui all’articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l’omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi
stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di
adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell’adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano
operare nel campo dell’adozione;
h) autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell’adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall’articolo 23, comma 1, della Convenzione
stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all’articolo 39-ter.
2. La decisione dell’ente autorizzato di non concordare con l’autorità
straniera l’opportunità di procedere all’adozione è sottoposta ad esame della
Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente
diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o
ufficio, agli incombenti di cui all’articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli
enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare
la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che
la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni
internazionali, sullo stato dell’attuazione della Convenzione e sulla
stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito
delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli
adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra
enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi
e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano
al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le
attività di cui all’articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei
principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai
servizi per l’adozione internazionale.
Art. 39-ter
1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma
1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell’adozione internazionale e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico
e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità
di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione;
c) disporre di un’adeguata struttura organizzativa in almeno una regione
o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali
per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l’espletamento della procedura, ed
una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all’adozione, ivi comprese le discriminazioni di
tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo,
anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione
del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale nei Paesi di
provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i
sei anni di età;
b) l’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma,
e dall’articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l’adozione.
CAPO II
Dell’espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 40
1. I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al
console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il
luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio
nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
2. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano
le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l’intervento ed i
compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si
applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 41
1. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
2. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili
con l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia
scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento.
3. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di
propria competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al
minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
4. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente
articolo sono svolte dall’autorità centrale straniera e dall’ente autorizzato.
Art. 42
1. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti
all’estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello
stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Art. 43
1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all’estero.
2. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
3. Competente ad accertare la situazione di
abbandono del cittadino minore di età che si trovi all’estero e a disporre i
conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell’articolo
10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del
distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di
precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di
Roma.
TITOLO IV
Dell’adozione in casi
particolari
CAPO I
Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44
1. I minori possono essere
adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell’articolo 7:
a) da persone unite al
minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto
stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in
cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si
trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la
constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi
indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata,
l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle
lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Art. 45
1. Nel procedimento di
adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso
dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno
d’età.
2. Se l’adottando ha
compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. In ogni caso, se
l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere
disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve
essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può
prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sua
condizioni di minorazione.
Art. 46
1. Per l’adozione è necessario
l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.
2. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente
l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la
potestà o dal coniuge, se convivente, dell’adottando. Parimenti il tribunale
può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 47
1. L’adozione produce i
suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non
è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro
consenso.
2. Se uno dei coniugi muore
dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione della sentenza, si può
procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari
per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa,
essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
Art. 48
1. Se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge di uno dei
genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad
entrambi.
2. L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo
ed educarlo conformemente a quanto
prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
3. Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la
minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha
l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento,
istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in
modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 382 del codice civile.
Art. 49
1. L’adottante deve fare
l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro
trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette
di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può
essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo
del risarcimento dei danni.
Art. 50
1. Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della
potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi
parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i
provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua
rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente
che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme
di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 51
1. La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su
domanda dell’adottante, quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia
attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con
pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
2. Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca
dell’adozione può essere chiesta da coloro al quali si devolverebbe l’eredità
in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
3. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e
l’adottato, pronuncia la sentenza.
4. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può
emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio
circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione
dei beni.
5. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
6. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto
comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un
tutore.
Art. 52
1. Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti
dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o
gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.
2. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e
l’adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore in
considerazione della sua capacità di discernimento, pronuncia sentenza.
3. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può
dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura
della persona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni,
anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai
genitori.
4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
5. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma
il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Art. 53
1. La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in
conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54
1. Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
2. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per
fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi
dalla successione dell’adottante.
Art. 55
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294,
295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
Delle forme dell’adozione in casi particolari
Art. 56
1. Competente a pronunciarsi sull’adozione è il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
2. Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell’adottando deve essere
manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui
delegato.
3. L’assenso delle persone indicate nell’articolo 46 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
4. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando
la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni
della Corte di appello.
Art. 57
1. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44;
2) se l’adozione realizza il preminente interesse del minore.
2. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi,
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante,
sul minore e sulla di lui famiglia.
3. L’indagine dovrà riguardare in particolare:
a)
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli
adottanti;
b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell’adottante e del minore.
Titolo
V
Modifiche al titolo VIII
del libro I del codice civile
Art.
58
1. L'intitolazione del
titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
"Dell'adozione di persone maggiori di età".
Art.
59
1. L'intitolazione del capo
I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
"Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".
Art.
60
1. Le disposizioni di cui
al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle
persone minori di età.
Art.
61
1. L'articolo 299 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 299 - Cognome dell'adottato -
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non
riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il
riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome
del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente
revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi,
l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna
maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della
famiglia di lei».
Art.
62
1. L'articolo 307 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 307 - Revoca per indegnità
dell'adottante - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i
discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su
domanda dell'adottato».
Art.
63
1. L'intitolazione del capo II del titolo
VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle
forme dell'adozione di persone di maggiore età".
Art.
64
1. L'articolo 312 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 312 - Accertamenti del tribunale - Il
tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono
state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando».
Art.
65
1.
L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
313 - Provvedimento del tribunale - Il tribunale, in camera di consiglio
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante,
il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art.
66
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. Pubblicità – La
sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità
giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia
l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
Art.
67
1. Sono abrogati: il secondo e il terzo
comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli
articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
2. È abrogato altresì il capo III del titolo
VIII dei libro I del codice civile.
TITOLO
VI
Norme finali, penali e
transitorie
Art.
68
1. Il primo comma dell'articolo 38 delle
disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Sono di competenza del
tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90,
171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334,
335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo
comma, del codice civile».
Art.
69
1. In aggiunta a quanto disposto
nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel
registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Art.
70
1. I
pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000
a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti,
ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti
i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art.
71
1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero
perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da un anno a
tre anni.
2. Se il fatto è commesso
dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di
educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata
della metà.
3. Se il fatto è commesso
dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e
l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue
la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
4. Se il fatto è commesso
da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la
professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata.
5. La pena stabilita nel
primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o
promettendo danaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito
affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità
ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
6. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno
o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art.
72
1. Chiunque, per procurarsi
danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge,
introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente
affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La pena stabilita nel precedente comma si
applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a
terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere
di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art.
73
1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di
figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. Se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza la autorizzazione del tribunale per i
minorenni.
Art.
74
1. Gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione,
sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona
coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il
tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la
veridicità del riconoscimento.
2. Nel caso in cui vi siano fondati motivi
per ritenere che ricorrano gli estremi delI'impugnazione del riconoscimento il
tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui
all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
Art.
75
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della
presente legge.
2. La liquidazione delle spese, delle
competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza,
a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è
da ritenersi cessata.
3. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, numero 533.
Art.
76
1. Alle procedure relative all'adozione di
minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
medesima.
Art.
77
1. Gli articoli da 404 a 413 del codice
civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata
in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di
cui all'articolo 87 del codice civile.
Art.
78
1. Il quarto comma dell'articolo 87 del
codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli interessati,
con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si
tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da
matrimonio dichiarato nullo».
Art.
79
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge i coniugi che risultano forniti dei requisiti di cui
all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,
sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, I'estensione degli effetti della adozione
nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice
civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.
2. Il tribunale dispone l'esecuzione delle
opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o
affiliato.
3. Gli adottati o affiliati
che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della
loro capacità di discernimento, anche i
minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici
devono prestare il consenso.
4. Il coniuge dell'adottato
o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.
5. I discendenti degli
adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere
sentiti.
6. Se gli adottati o
affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei
genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso
degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici,
decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda,
tiene luogo dell'assenso mancante.
7. Al decreto relativo
all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
8. Il decreto del tribunale per i minorenni
che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche
dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art.
80
1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore
dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli
affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di
riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le
regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone
e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale
affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
Art.
81
1. L'ultimo comma
dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'azione può essere altresì promossa da un
curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su
istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico
ministero quando si tratta di minore di età inferiore».
Art.
82
1. Gli atti, i documenti ed
i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei
riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di
registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
2. Sono ugualmente esenti
gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati
dal giudice nei procedimenti su indicati.
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100 milioni, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(*) Riportiamo il nuovo testo
della legge 184/1983 come risulta dopo l’approvazione, avvenuta in via
definitiva al Senato il 1° marzo 2001, delle modifiche apportate dal
Parlamento.
In carattere normale sono
riprodotte le parti modificate; in corsivo quelle non cambiate.
La numerazione da noi
riportata, ad esclusione degli articoli sottoelencati (37, 39 e 40), è quella
della legge 184/1983.
Il Parlamento ha, altresì,
approvato le seguenti norme che pubblichiamo a parte in quanto non modificano
la legge 184/1983:
Art. 37
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore
sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti
dalla legge».
Art. 39
1. Dopo
i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito
delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, al fine di verificare la funzionalità
in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all’interesse del
minore, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e
non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con
l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della
giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai
coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di
ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati
riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relaizone ai
casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di
collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente
aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto
attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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