Prospettive
assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001
petizione popolare indirizzata alla regione
piemonte
È in corso la
raccolta delle firme di cittadini piemontesi per la presentazione alla Regione
Piemonte di una petizione popolare che ha lo scopo di ottenere dalla Regione
stessa, dalle Aziende sanitarie e dai Comuni i servizi indispensabili per la
fascia più debole della popolazione: bambini senza famiglia o con genitori
gravemente inidonei, handicappati intellettivi con autonomia ridotta o nulla, malati
di Alzheimer, anziani cronici non autosufficienti, ecc.
La petizione,
il cui testo è integralmente riportato più avanti, è un’iniziativa assunta dal
Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, di Torino, per
arginare le conseguenze negative della legge 328/2000 di riforma
dell’assistenza e dei servizi sociali.
Nella
petizione si chiede ai Presidenti del Consiglio e della Giunta ed ai
Consiglieri della Regione Piemonte di assumere i provvedimenti necessari per:
1.
riconoscere ai soggetti più deboli l’accesso prioritario ai servizi, di
competenza regionale, della sanità, della casa, della scuola, della formazione
professionale, dei trasporti, ecc.;
2. promuovere
il collocamento obbligatorio al lavoro non solo dei soggetti con handicap con
piena capacità lavorativa, ma anche di coloro che hanno un rendimento ridotto,
ma proficuo per se stessi e per le aziende private e pubbliche;
3. obbligare
i Comuni singoli e associati ad istituire i servizi occorrenti per:
– assicurare
il minimo vitale a coloro che non hanno i mezzi sufficienti per vivere;
– garantire
gli interventi alternativi al ricovero in istituto (aiuti socio-economici alle
famiglie d’origine, adozione, affidamenti familiari a scopo educativo);
– creare
centri diurni per handicappati intellettivi ultradiciottenni non in grado, a
causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche, di inserirsi in
attività lavorative proficue;
– istituire
comunità alloggio per i soggetti di cui al punto precedente, privi di adeguato
sostegno familiare;
– predisporre
tutte le altre prestazioni occorrenti per evitare il ricovero in istituto di
assistenza di minori, di adulti e di anziani;
4. imporre ai
Comuni singoli e associati, alle Asl ed alle Province il rispetto delle vigenti
disposizioni di legge che non consentono agli enti pubblici di richiedere
contributi economici ai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di
assistiti maggiorenni;
5. assegnare
ai Comuni singoli e associati le residue competenze assistenziali delle
Province in modo da unificare gli interventi e da eliminare le attuali
discriminazioni fra i minori nati nel matrimonio, i ciechi ed i sordi non
“poveri e rieducabili” (assistiti dai Comuni) ed i minori nati fuori del
matrimonio, i ciechi ed i sordi “poveri rieducabili”, così definiti dal Dpr
383/1934 (assistiti dalle Province);
6. garantire
da parte del Comune di Torino e di due Consorzi socio-assistenziali le
necessarie prestazioni (attualmente di competenza delle Province) alle gestanti
e madri nubili e coniugate affinché possano provvedere responsabilmente al
riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati, garantendo il segreto del
parto.
Per quanto riguarda la sanità, nella petizione si
chiede che la Regione Piemonte:
a) istituisca
in tutte le Asl i servizi di riabilitazione ambulatoriali, semiresidenziali e
residenziali;
b) assicuri
adeguate cure sanitarie domiciliari (meno costose dei ricoveri!) per i malati
acuti e cronici mediante interventi medici, infermieristici e riabilitativi,
unificando l’assistenza domiciliare integrata e l’ospedalizzazione a domicilio;
c) riconosca
che nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali) e nelle Raf (residenze
assistenziali flessibili) sono degenti anziani malati cronici non autosufficienti. Pertanto queste strutture non
dovranno più essere gestite dall’assistenza, ma dalla sanità, con eventuali
supporti aggiuntivi da parte dell’assistenza e dei servizi sociali;
d) garantisca
la continuità terapeutica fra la degenza ospedaliera, il ricovero presso case
di cura private convenzionate, le Rsa/Raf (da unificare perché queste ultime
curano malati aventi le stesse patologie e la stessa gravità dei degenti presso
le Rsa).
Nella petizione si avanzano, inoltre, alla Regione Piemonte
le seguenti richieste:
– riconoscere
con propria legge il volontariato infra-familiare, allo scopo di incentivare la
permanenza a casa loro dei soggetti con malattie acute e croniche (le delibere
attuative devono essere approvate dalle Asl) e delle persone con autonomia
limitata o nulla a causa di handicap o per altri motivi non sanitari (le
delibere attuative devono essere approvate dai Comuni singoli e associati);
– limitare
a 10 posti la capienza massima delle Rsa per le persone non anziane e non
autosufficienti (handicappati, malati psichiatrici, ecc.) e vietare che esse
vengano accorpate fra di loro;
– istituire
una Commissione incaricata di svolgere una indagine conoscitiva sulle Ipab
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e sulle ex Ipab per
accertare se i patrimoni ed i relativi redditi sono destinati – com’è
previsto dalle leggi vigenti – esclusivamente alle persone ed ai nuclei
familiari bisognosi. Il valore dei patrimoni delle Ipab ed ex Ipab piemontesi è
di molte centinaia di miliardi. Il Comune di Torino ha ricevuto dallo scioglimento
di Ipab e di altri enti assistenziali beni ammontanti ad oltre mille miliardi,
anch’essi da utilizzare per scopi assistenziali;
– creare
gli uffici provinciali di pubblica tutela per l’esercizio delle funzioni di
tutore nei casi in cui l’autorità giuridica non affidi i relativi compiti ai
congiunti di persone dichiarate interdette.
Coloro che intendono collaborare alla raccolta delle
firme sono pregati di contattare il Csa, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel.
011-812.44.69, fax 011-812.25.95. Le firme devono essere consegnate alla
segreteria entro il 20 giugno 2001.
Testo della Petizione
I sottoscritti cittadini elettori del Consiglio regionale
piemontese indirizzano la seguente petizione ai Presidenti del Consiglio e
della Giunta ed ai Consiglieri della Regione Piemonte, affinché, preso atto
della situazione, spesso drammatica, della fascia più debole della popolazione
piemontese, in particolare delle persone che non sono in grado di tutelare i
propri interessi morali e materiali a causa dell’età (bambini, fanciulli e
adolescenti) o della gravità delle loro condizioni psico-fisiche (handicap-
pati con limitata o nulla autonomia, malati di Alzheimer, anziani cronici e
pazienti psichiatrici non autosufficienti), il Consiglio e la Giunta regionale
assumano le necessarie e urgenti iniziative di seguito precisate.
1.
Riconoscere le priorità delle funzioni non assistenziali e quindi:
a) promuovere e finanziare l’accesso prioritario ai
servizi, di competenza regionale, della sanità, della casa, della scuola, della
formazione professionale, dei trasporti e sociali in genere ai soggetti che, se
non beneficiano delle relative prestazioni, rischiano di cadere in condizioni
di emarginazione. In ogni caso le prestazioni dei suddetti servizi non possono
essere negate o limitate in presenza di handicap o patologie anche inguaribili.
2. Assumere
le idonee misure nei riguardi dei servizi preposti al collocamento obbligatorio
dei soggetti con handicap, compresi coloro che hanno una capacità lavorativa
inferiore alla media, ma sufficientemente proficua per le aziende pubbliche e
private. Allo scopo di assicurare il
collocamento mirato al lavoro dei soggetti con handicap, la Regione Piemonte:
a) promuove la stipula di accordi di programma tra la
Regione stessa, le Province ed i Comuni per:
– l’istituzione dei servizi per l’inserimento
lavorativo in grado di garantire i necessari interventi per tutte le persone
con handicap, comprese quelle con capacità lavorativa ridotta;
– l’istituzione di corsi di aggiornamento,
riqualificazione e riconversione accessibili anche ai soggetti con handicap;
– la predisposizione per i soggetti con handicap
intellettivo di almeno un corso di formazione prelavorativa, della durata
complessiva di non meno di 2.400 ore, ogni 100 mila abitanti;
– l’attivazione di corsi di aggiornamento degli
operatori addetti ai servizi preposti all’inserimento lavorativo di persone con
handicap;
b) sviluppa intese con le Amministrazioni scolastiche
per l’integrazione tra i percorsi scolastici e quelli relativi alla formazione
professionale;
c) provvede, per il raggiungimento degli obbiettivi
sopra indicati, oltre che con i fondi di cui alle leggi 68/1999 e 144/1999,
anche con finanziamenti propri e la predisposizione degli atti necessari per
accedere alle sovvenzioni dell’Unione europea.
3. Stabilire che, al fine di assicurare ai
cittadini in condizione di bisogno una rete integrata di servizi, tutte le
attività socio-assistenziali devono essere svolte, ad esclusione del Comune di
Torino, tramite consorzi o altre
forme associative tra Comuni o tra Comunità montane o tra Comunità montane e
Comuni, nell’ambito delle attuali delimitazioni territoriali dei servizi
socio-assistenziali.
4. Allo scopo di assicurare la massima
autonomia possibile ai soggetti interessati ed ai loro nuclei di appartenenza,
sono obbligatori da parte degli enti gestori i seguenti interventi
socio-assistenziali di cui alla legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n.
62:
a) la consulenza e le altre possibili azioni a favore
dei soggetti in difficoltà e dei relativi nuclei familiari in cui i soggetti
stessi vivono;
b) gli adempimenti concernenti l’anagrafe dei minori o
accolti presso comunità alloggio e case famiglia o ricoverati in istituto;
c) le iniziative rivolte, con il consenso informato
dei soggetti interessati, ad ottenere gli accessi prioritari di cui al punto 1;
d) le prestazioni economiche dirette ad assicurare il
minimo vitale alle persone ed ai nuclei familiari non in grado di provvedere
autonomamente alle proprie esigenze fondamentali di vita. Sono di competenza
dei servizi degli enti locali preposti all’avviamento al lavoro le attività
rivolte a rispondere alle esigenze, comprese quelle economiche, dei cittadini
disoccupati o sottoccupati in grado di svolgere attività lavorative;
e) il servizio di aiuto personale di cui all’art. 27
della legge della Regione Piemonte n. 62/1995;
f) gli affidamenti presso famiglie e persone singole
di cui all’art. 28 della legge regionale n. 62/1995, prevedendo per gli
affidatari la copertura assicurativa e un adeguato rimborso spese. Dovrà essere
predisposto entro il 2001 un progetto specifico per il superamento
dell’istituzionalizzazione di tutti i minori aventi meno di 6 anni, quale
iniziativa per l’abolizione dei ricoveri in istituto di tutti i minori;
g) la tempestiva segnalazione all’autorità giudiziaria
dei minori in presunta situazione di privazione di assistenza materiale e
morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi e gli altri
adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di adozione di minori
italiani e stranieri;
h) la creazione di comunità alloggio e la promozione
di case famiglia per i minori nei cui confronti non siano realizzabili le
azioni di cui ai punti precedenti. Nello stesso stabile non possono essere
istituite più di una comunità alloggio o di una casa famiglia. Inoltre, devono
essere evitati i raggruppamenti di comunità alloggio e di case famiglia nella
stessa zona;
i) la predisposizione di centri diurni, aperti almeno
40 ore settimanali, per handicappati intellettivi ultradiciottenni, non in
grado di inserirsi in attività lavorative proficue a causa della gravità delle
loro condizioni psico-fisiche, nella misura di almeno uno ogni 30 mila
abitanti;
l) l’istituzione di convivenze guidate e di comunità
alloggio per le persone non in possesso dell’autonomia occorrente per vivere da
sole in normali appartamenti. In particolare, per i soggetti handicappati
intellettivi deve essere creata almeno una comunità alloggio ogni 30 mila
abitanti. Anche a queste comunità alloggio si applicano le disposizioni del
precedente punto h);
m) il ricovero in strutture socio-assistenziali a
carattere di internato fino al loro superamento.
5. Stabilire che le eventuali contribuzioni
economiche a carico delle persone assistite sono calcolate in base al decreto
legislativo 130/2000, le cui norme
prevedono che i soggetti con handicap in situazione di gravità ai sensi della
legge 104/1992 e gli ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti
dalle unità valutative geriatriche delle Asl contribuiscono alle prestazioni ad
essi fornite esclusivamente con i propri redditi. Per i calcoli relativi
all’importo da versare occorre che si tengano altresì in considerazione gli
obblighi familiari, nonché gli impegni di altro genere sottoscritti; in ogni
caso deve essere conservata a disposizione del soggetto interessato, non
ricoverato a tempo pieno, una somma non inferiore agli importi della pensione
minima Inps e del canone di locazione corrisposto.
6. Approvare
le disposizioni necessarie per definire le caratteristiche di fondo delle
convivenze guidate, comunità alloggio e case famiglia, stabilendo in particolare che:
a) le convivenze guidate sono strutture costituite da
un normale alloggio in cui sono inseriti 2 o 3 soggetti maggiorenni aventi
limitata autonomia personale, seguiti saltuariamente da operatori sociali;
b) le comunità alloggio sono strutture costituite da
un normale alloggio o da una abitazione mono o pluri familiare in cui sono
accolti al massimo 6-8 soggetti minorenni oppure individui maggiorenni aventi
autonomia molto limitata o nulla, a cui provvedono operatori sociali con
carattere di continuità;
c) le case famiglia sono strutture costituite da un
nucleo familiare stabile in cui sono inseriti da 2 a 4 soggetti in difficoltà.
7.
Disciplinare l’accesso ai servizi socio-assistenziali, stabilendo in particolare che i soggetti aventi
diritto alle prestazioni di cui al precedente punto 4:
a) inoltrano domanda scritta all’ente gestore dei
servizi socio-assistenziali sia direttamente sia tramite coloro che li
rappresentano;
b) l’istanza può essere altresì presentata, previo
consenso informato sottoscritto dal soggetto interessato o dal suo tutore,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della Regione
Piemonte;
c) nei casi di emergenza o per motivi eccezionali,
l’istanza può essere presentata anche verbalmente. L’operatore che la riceve è
tenuto a redigere apposito verbale ed a fornire immediatamente copia al
soggetto interessato oppure a chi lo rappresenta o all’associazione di
volontariato.
8. Definire le modalità ed il tempo di
risposta degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, disponendo che:
a) gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali
sono tenuti ad avviare gli interventi entro e non oltre 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza, fornendo copia del programma delle prestazioni che
verranno effettuate;
b) contro la decisione dell’ente gestore è ammesso
entro 15 giorni ricorso al Sindaco del Comune in cui il soggetto risiede o è
domiciliato o, nei casi di necessità, nel Comune in cui si trova;
c) il Sindaco è tenuto a trasmettere all’interessato
la decisione assunta entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del
ricorso.
9. Disporre il divieto assoluto dei seguenti
interventi:
a) rilascio di autorizzazioni per la costruzione o
ristrutturazione di istituti a carattere di internato per minori o per soggetti
con handicap, aventi una capienza complessiva superiore a 8 posti, comprese le
strutture costituite da due o più gruppi assimilabili alle comunità alloggio o
alle case famiglia;
b) erogazione di finanziamenti di qualsiasi natura ed
entità a favore degli istituti di ricovero, aventi una capienza complessiva
superiore a 8 posti, ad esclusione del pagamento di rette di ricovero, fino
all’inserimento dei soggetti nei servizi e nelle strutture alternative di cui
al punto 4.
10. Assumere
i provvedimenti occorrenti per promuovere e finanziare con assoluta priorità le
seguenti iniziative:
a) creazione da parte di tutte le Asl dei servizi di
riabilitazione ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e, ove necessario,
domiciliari;
b) istituzione, in tutti i distretti delle Asl, del
servizio infermieristico territoriale con il compito di fornire le necessarie
prestazioni ai cittadini malati acuti e cronici. Il servizio deve essere aperto
tutti i giorni, senza esclusione alcuna, per almeno 10 ore;
c) estensione su tutto il territorio regionale del
servizio di assistenza domiciliare integrata;
d) completamento delle prestazioni di cui alla
precedente lettera b) con quelle
erogate, sulla base della sperimentazione del servizio di ospedalizzazione a
domicilio dell’Ospedale Molinette, da un gruppo di medici, operante secondo il
metodo del lavoro di équipe, predisposto in modo da assicurare:
– tutti i giorni, compresi i prefestivi ed i festivi,
dalle ore 8 alle ore 18, interventi domiciliari non erogati dall’assistenza
domiciliare integrata;
– i turni di reperibilità dalle ore 18 alle ore 8 di
tutti i giorni, compresi i prefestivi ed i festivi;
– la sostituzione dei propri componenti assenti per
malattia, ferie e altri motivi;
– la creazione in tutte le Asl di centri diurni per
malati di Alzheimer e soggetti con sindromi correlate. Ciascuna Asl dovrà
garantire almeno 20 posti a tempo pieno. I centri devono essere aperti almeno 5
giorni alla settimana, per non meno di 40 ore settimanali.
11.
Promuovere e finanziare il volontariato infra-familiare allo scopo di
incentivare la permanenza a casa loro dei soggetti con malattie acute o
croniche e delle persone in difficoltà.
Si richiede, pertanto, l’approvazione di disposizioni
affinché le Asl con riferimento ai soggetti malati acuti e cronici, e gli enti
gestori delle attività socio-assistenziali per quanto concerne gli individui
maggiorenni aventi limitata o nulla autonomia a causa di handicap o per altri
motivi, siano tenuti ad approvare atti specifici per assicurare il
riconoscimento del volontariato infra-familiare, per promuoverne l’apporto e
per definirne i compiti, nonché per stabilire l’ammontare forfettario mensile
della partecipazione economica erogata rispettivamente dall’Asl o dall’ente
gestore dei servizi socio-assistenziali al congiunto responsabile delle
prestazioni di volontariato infra-familiare quale rimborso di tutti gli oneri
sostenuti per il loro parente in difficoltà e per evitare ogni forma di altro
compenso a coloro che praticano il volontariato infra-familiare.
12.
Assegnare ai Comuni le residue competenze socio-assistenziali delle Province, in modo da:
a) unificare gli interventi e superare le attuali
discriminazioni fra minori nati nel e fuori del matrimonio, e fra i ciechi ed i
sordi “poveri rieducabili” (così definiti dal regio decreto 383/1934) e gli
altri soggetti colpiti dagli stessi handicap o da altre menomazioni;
b) attribuire al Comune di Torino e a due Consorzi
gestori di servizi socio-assistenziali le funzioni concernenti l’assistenza
alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le
attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono
riconoscere i propri nati, inclusi i necessari interventi a favore dei neonati
per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai Comuni;
c)
precisare che le attività di cui alla precedente lettera b) devono essere
svolte su semplice richiesta delle donne interessate, indipendentemente dalla
loro residenza anagrafica, garantendo l’assoluto anonimato ai soggetti di cui
sopra.
13. Assumere
i necessari provvedimenti per stabilire che:
a) i responsabili dei reparti ospedalieri e le
direzioni sanitarie ospedaliere non possono dimettere malati di Alzheimer o con
sindromi correlate e anziani cronici non autosufficienti senza preventiva
informazione al degente o, nei casi di assoluta necessità, a un suo congiunto;
b) nei casi in cui non possa essere predisposta la
cura del paziente a casa propria o al domicilio di congiunti, le dimissioni
dall’ospedale devono essere attuate esclusivamente, fatte salve le eventuali
differenti decisioni del soggetto o, se incapace di esprimersi, dei suoi
familiari, mediante il trasferimento del malato in un altro ospedale o in una
casa di cura privata convenzionata o in una Rsa sanitaria;
c) il trasferimento deve essere effettuato a cura e
spese dell’ente che lo dispone;
d) per quanto concerne le case di cura private convenzionate
sono abrogate le disposizioni circa la durata massima del ricovero e la
riduzione delle relative rette a carico del Servizio sanitario regionale;
e) intensificazione della vigilanza nei confronti
delle case di cura private convenzionate al fine di evitare i ricoveri
ingiustificati;
f) nei casi di trasferimento del paziente al proprio
domicilio o presso l’abitazione di congiunti, deve essere preventivamente
informato il medico di fiducia del soggetto interessato.
14.
Puntualizzare, mediante l’approvazione di una legge regionale, che le Rsa,
residenze sanitarie assistenziali, sono strutture operanti nell’ambito del
Servizio sanitario regionale e che esse provvedono alla cura dei malati di
Alzheimer o con sindromi correlate e delle persone anziane colpite da malattie
invalidanti e con non autosufficienza parziale o totale, secondo i seguenti indirizzi operativi:
a) la responsabilità delle cure sanitarie è affidata
ad un medico, preferibilmente geriatra;
b) le prestazioni mediche sono assicurate tutti i
giorni e per almeno 10 ore complessive da un gruppo di medici, operante secondo
il metodo del lavoro in équipe, predisposto in modo da fornire tutti gli
interventi necessari, compresi i turni di reperibilità per le restanti 14 ore;
c) il gruppo di cui alla precedente lettera b), al
fine di garantire la continuità terapeutica, è programmato in modo che i suoi
componenti provvedano alle sostituzioni dei membri assenti per malattia, ferie
o per altri motivi;
d) sono assicurate le necessarie prestazioni,
infermieristiche, riabilitative, alberghiere, comprese quelle inerenti
l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980;
e) in media sono forniti a ciascun degente:
- almeno minuti 40 di cure infermieristiche;
- almeno minuti 140 di assistenza alla persona;
- almeno minuti 20 di riabilitazione;
f) l’ente gestore delle Rsa è tenuto a fornire all’Asl
nel cui territorio ha sede, la documentazione (fotocopie del libro matricola,
dei versamenti previdenziali, ecc.) comprovante l’osservanza delle prescrizioni
sopra riportate alla precedente lettera e);
g) a carico dei degenti presso le Rsa è stabilita una
retta giornaliera di 50 mila da prelevare esclusivamente sui redditi
pensionistici degli stessi ricoverati. La retta verrà adeguata ogni anno in
base ai dati dell’Istat;
h) i rapporti economici dei degenti sono tenuti
esclusivamente con l’Asl nel cui territorio la struttura ha sede;
i) nessuna somma può essere richiesta ai degenti, ad
esclusione delle prestazioni extra-sanitarie
ed extra-alberghiere (bevande, spese telefoniche, ecc.);
l) è abrogata la delibera della Giunta della Regione
Piemonte n. 113-15760 del 30 dicembre 1996 in base alla quale le Rsa e le Raf
potevano aumentare la retta a carico dei ricoverati anche nella misura del 30%;
m) il Consiglio regionale definisce le norme per il
trasferimento delle competenze in materia di Rsa dal settore assistenziale al
settore sanitario e per la conversione delle Raf (residenze sanitarie
flessibili) in Rsa.
15. Limitare
a 10 posti la capienza massima delle Rsa per gli altri soggetti non
autosufficienti, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 (handicappati,
malati psichici, ecc.) e vietare che esse possano essere accorpate fra di loro.
16. Proibire
agli enti gestori di attività assistenziali di affidare a soggetti privati o
pubblici (Ipab, ecc.) le funzioni concernenti:
a) la valutazione delle condizioni di accesso ai
servizi, l’esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i
compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l’integrazione delle
prestazioni e l’unitarietà degli interventi;
b) gli accertamenti concernenti la situazione di
privazione di assistenza morale e materiale dei minori e la valutazione degli
aspiranti all’adozione, all’affidamento familiare a scopo educativo e alla
conduzione di case famiglia.
17.
Prevedere che nell’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali
ad enti privati, comprese le cooperative sociali, sia stabilito che essi sono
tenuti a corrispondere a tutto il personale addetto, compresi i soci
lavoratori, gli emolumenti economici stabiliti dai contratti collettivi di
lavoro.
18.
Istituire una apposita Commissione incaricata di svolgere una indagine
conoscitiva sulle Ipab ed ex Ipab allo scopo di accertare:
a) l’osservanza dell’art. 6, comma 2 della legge della
Regione Piemonte n. 10/1991, così formulato: “Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Ipab che abbiano
conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, i
relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione ed i proventi derivanti
dalla sua alienazione o trasformazione sono destinati esclusivamente alle
attività socio-assistenziali previste dallo Statuto”;
b) l’eventuale estinzione o cessazione di attività di
Ipab che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato;
c) il rispetto delle prescrizioni inserite nei
provvedimenti della Regione Piemonte concernenti il trasferimento ai Comuni ed
alle Province dei patrimoni delle Ipab dichiarate estinte, prescrizioni che
vincolano “la destinazione dei beni e
delle relative rendite ai servizi di assistenza sociale”;
d) l’ammontare dei patrimoni e dei relativi redditi
delle strutture trasferite ai Comuni ed alle Province a seguito della
estinzione degli enti pubblici assistenziali (Eca, Onmi, Enaoli, ecc.) ed il
loro attuale utilizzo;
e) la consistenza dei beni immobili e mobili e dei
relativi redditi delle Ipab in attività e la loro odierna destinazione.
Scopo dell’indagine è la valutazione dei beni e dei
relativi redditi destinati ai servizi socio-assistenziali, anche al fine della
individuazione delle concrete possibilità del loro utilizzo per la creazione ed
il funzionamento delle strutture mancanti o da ammodernare.
19.
Istituire gli uffici provinciali di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni
di tutore ad essi deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la
consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità
stesse. Gli uffici provinciali di pubblica
tutela operano con personale delle Province e si avvalgono di volontari e
gruppi di volontariato.
www.fondazionepromozionesociale.it