Prospettive assistenziali, n. 133, gennaio-marzo 2001

 

Regioni, asl e comuni violano da anni i diritti degli anziani malati cronici, ma il segretario generale della uil pensionati attacca il csa

 

Silvano Miniati, Segretario generale della Uil pensionati, nella relazione introduttiva del convegno di Roma del 4 ottobre 2000 “Un piano nazionale per la non autosufficienza: le proposte dei Sindacati confederali dei pensionati” (1) ha richiamato il documento “Diritti ed esigenze delle persone gravemente non autosufficienti”, presentato il 10 marzo 1986 presso la sala del Cenacolo della Camera dei deputati.

Purtroppo, il Segretario generale della Uil pensionati non ha ricordato ai sindacalisti presenti al convegno del 4 ottobre 2000 i contenuti del suddetto documento, di cui trascriviamo le undici dichiarazioni (2), forse perché sono ancora oggi pienamente valide e la loro inosservanza da parte della Uil, che aveva contribuito alla sua redazione e l’aveva sottoscritto, ne può mettere in crisi l’operato:

«1) la prevenzione va garantita a tutti;

«2) la prevenzione va garantita soprattutto agli anziani, assieme alle cure e alla riabilitazione, per ogni tipo di malattia, fisica o psichica;

«3) secondo quanto affermato nella Costituzione italiana, tutte le persone colpite da malattia hanno diritto ai necessari trattamenti curativi e riabilitativi;

«4) tutte le persone colpite da malattia hanno diritto a trattamenti sanitari forniti senza omissioni o ritardi. Soprattutto i pazienti anziani, e più in generale quelli parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno diritto a cure che garantiscano la sopravvivenza e una dignitosa vita personale. Non sono tollerabili disattenzioni che provocano peggioramenti, aggravamenti, nuove patologie;

«5) nessuno può negare le cure col pretesto che il malato non guarirà più, essendo cronico: inguaribile non significa incurabile. Anche se non si può guarire si può migliorare, continuare, cercare di non peggiorare la situazione, sperando e lavorando, curando e riabilitando, senza accanimento terapeutico;

«6) tutte le potenzialità culturali devono essere utilizzate per ridurre al minimo le conseguenze negative degli stati di cronicità e di non autosufficienza;

«7) ogni persona cronica, come tutti i cittadini, ha diritto, se malata, ad essere curata e riabilitata. Questo diritto è rafforzato dalla condizione di parziale o totale non autosufficienza. Il Servizio sanitario nazionale non può delegare, in nessun caso – né del tutto né in parte – obiettivi suoi propri sanciti dalla legge istitutiva (art. 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833). Non è possibile modificare con semplici atti amministrativi, quanto stabilito dalla legislazione vigente (3);

«8) non è accettabile che alle persone malate croniche, o ai loro parenti, siano addossati oneri più gravosi degli altri cittadini. Sarà piuttosto necessario prevedere delle agevolazioni (sussidi economici, servizi gratuiti, agevolazioni nel rapporto di lavoro, esenzione dal ticket), affinché sia sostenuta l’opera della famiglia e della solidarietà sociale;

«9) il Servizio sanitario nazionale deve istituire l’ospedalizzazione a domicilio delle persone malate croniche non autosufficienti. Gli Enti locali, le Regioni, nei loro ambiti di competenza, orienteranno in tal senso le loro risorse. Tale nuova impostazione esige un ripensamento articolato dal punto di vista organizzativo, formativo, finanziario;

«10) la formazione di base e permanente degli operatori sanitari, l’umanizzazione degli ospedali, degli ambulatori e degli interventi domiciliari devono costituire un impegno costante del Servizio sanitario nazionale. Tale formazione deve essere orientata verso i malati cronici in modo adeguato, permettendo l’acquisizione di nuovi comportamenti professionali, più rispondenti alle necessità dei cittadini malati e del sistema;

«11) la continuità terapeutica deve essere garantita anche nella fase non acuta della malattia. Le prestazioni ai malati cronici debbono essere fornite dal settore sanitario realizzando il collegamento tra fasi acute e quelle croniche. Tale sintesi può essere ottenuta ottimamente con la ospedalizzazione a domicilio. Nel caso di ospedalizzazione a domicilio non saranno richiesti né ticket né spese aggiuntive ai cittadini e ai loro familiari».

Presentando il suddetto documento nell’incontro del maggio 1986, il noto giurista Pietro Rescigno aveva rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 1985 era certamente anticostituzionale e illegittimo in quanto, pur avendo detto provvedimento solamente natura amministrativa, tendeva nella sostanza a modificare i diritti dei cittadini sanciti da leggi approvate dal Parlamento (4).

A sua volta, Mons. Giovanni Nervo aveva precisato quanto segue: «La tutela della salute è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione. Nell’attuale ordinamento legislativo la cura della salute è gratuita per tutti i cittadini. L’anziano malato cronico non autosufficiente, anche se stabilizzato, è un malato con tutti i suoi diritti di cittadino alla tutela della salute.

«Mentre l’ospedale nella fase acuta e in quella di riabilitazione tutela, bene o male, il diritto dei cittadini alla salute, non altrettanto può dirsi per molte delle attuali case di riposo, che si chiameranno strutture protette socio-sanitarie, garantiscano il “mantenimento” allo stato di stabilizzazione raggiunto, se funziona, dall’ospedale. La conseguenza è che ci sono i cittadini di categoria A che godranno della tutela della salute nella fase acuta e nella fase di riabilitazione perché poi rientreranno nel circuito più o meno attivo e produttivo, o comunque per il momento non graveranno ulteriormente sulla società; e ci saranno i cittadini di categoria B, gli anziani malati cronici non autosufficienti stabilizzati, che saranno emarginati nei cronicari senza nessuna garanzia effettiva, nella situazione attuale, che la loro salute sia realmente curata, sia pure in ambiente diverso, con modalità e con ritmi diversi: cioè perdono parzialmente il diritto alla tutela della salute perché non sono più produttivi, attivi o comunque autosufficienti e perciò costano troppo alla collettività.

«Quello che si chiede è che si eviti l’errore della legge 180: non basta supporre i servizi adeguati, fuori dall’ospedale, bisogna organizzarli e garantirli prima di estromettere gli anziani dall’ospedale. Rimane l’altro problema, quello del pagamento della retta alberghiera. Se l’anziano malato cronico non autosufficiente stabilizzato continua ad essere un malato, perché deve pagare la retta alberghiera, che invece non pagava quando era in fase acuta o di riabilitazione?

«Non è una penalizzazione e una discriminazione dei più deboli, proprio nel momento in cui avrebbero maggior bisogno di risorse, perché ad esempio hanno bisogno di assistenza infermieristica integrativa e non hanno più i familiari accanto?

«Si dice: se hanno risorse, è giusto che paghino. Può essere un criterio giusto, ma allora deve essere applicato a tutti i cittadini malati, anche a quelli che sono curati nella fase acuta e nella fase di riabilitazione. In fondo la Costituzione lo consente, perché il vincolo delle cure gratuite è limitato agli indigenti. Si tratta di modificare la linea politica sociale, ma non si può partire a tagliare dai più deboli».

 

Le accuse di Miniati al Csa

Nella relazione tenuta al citato convegno di Roma del 4 ottobre 2000, Miniati rammenta che nel 1990 era stata ipotizzata «la creazione di un grande schieramento unitario rotante attorno ai Sindacati dei pensionati, che affrontasse il problema della non autosufficienza con la forza necessaria».

Tale disegno – ha proseguito il Segretario generale della Uil pensionati – «si è realizzato solo in parte. Con altri gruppi, invece, i rapporti si sono deteriorati. (...) Con il Csa e altri gruppi registriamo infatti un dissenso netto in merito alla legge di riforma dell’assistenza», dissenso che – aggiungiamo noi – riguarda in particolare la questione del diritto alle cure sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti.

Silvano Miniati ha anche aggiunto che il Csa e gli altri gruppi «hanno scatenato una vera e propria campagna denigratoria» nei confronti dei sindacati confederali dei pensionati; è arrivato addirittura ad affermare che «gli emendamenti sostenuti dal Csa e da altri apparentemente, e solo in qualche caso, migliorerebbero la legge, ma di fatto ne impedi­rebbero l’approvazione entro la fine della legislatura» (5).

Osserviamo che Miniati, che non ha fornito ai partecipanti del convegno del 4 ottobre 2000 i necessari elementi oggettivi di valutazione, non ha detto che gli emendamenti predisposti dal Csa riguardavano in primo luogo il riconoscimento del diritto esigibile alle prestazioni per i soggetti che, se non sono assistiti, o muoiono (bambini figli di ignoti, handicappati intellettivi non autosufficienti e orfani o privi di validi sostegni da parte dei loro genitori o di altri congiunti, ecc.), oppure cadono nel baratro dell’emarginazione sociale (soggetti e nuclei familiari non in possesso di mezzi economici o di altra natura indispensabili per vivere, persone senza fissa dimora, uomini e donne che intendono uscire dalla schiavitù della prostituzione, ecc.).

Fra gli altri emendamenti più importanti sostenuti dal Csa, segnaliamo quelli diretti a salvaguardare la destinazione esclusiva dei patrimoni delle Ipab (ammontanti complessivamente a 107-140 mila miliardi) (6) ai servizi di assistenza, l’eliminazione della odiosa separazione praticabile dalle Regioni fra gli interventi rivolti ai minori nati nel matrimonio (discrezionalmente affidati ai Comuni) e quelli per i nati al di fuori di esso (affidabili dalle Regioni alle Province o ad enti diversi dai Comuni).

Inoltre, altre iniziative erano state avviate dal Csa per ottenere il rispetto delle leggi vigenti che attribuiscono al Servizio sanitario nazionale il compito di curare anche gli anziani cronici non autosufficienti nello stesso modo con cui deve provvedere nei confronti degli altri malati. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il Csa riproponeva i contenuti del sopra citato documento “Diritti ed esigenze delle persone gravemente non autosufficienti” al quale Silvano Miniati aveva dato la sua adesione non solo come Segretario generale della Uil pensionati, ma anche a nome della Direzione nazionale della stessa Uil.

Su questi problemi e sulle altre questioni, mai il Csa ha scatenato, come sostiene Miniati «una vera e propria campagna denigratoria» nei confronti di Cgil, Cisl e Uil. Ha solamente denunciato, riferendo fatti concreti, l’inattività dei Sindacati dei pensionati nei riguardi delle esigenze e dei diritti dei cittadini più deboli e l’inerzia pluriennale nei confronti della illegale e spesso selvaggia espulsione dalle competenze del Servizio sanitario nazionale degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e dei pazienti psichiatrici con limitata o nulla autonomia.

Il Csa non ha agito e non agisce, come malignamente ha sostenuto Miniati per «far propria la teoria dei duri e puri», ma semplicemente per rivendicare i diritti sanciti dalle disposizioni vigenti, il cui riferimento fondamentale è rappresentato dalla validissima legge 692/1955, lodevolmente voluta proprio dai Sindacati, legge che ha riconosciuto il diritto – mai cancellato o limitato da altre norme – dei pensionati e dei loro congiunti alle cure sanitarie gratuite e senza limiti di durata, comprese – occorrendo – quelle fornite dagli ospedali e da altre strutture sanitarie (7).

Abbiamo accusato e accusiamo i Sindacati dei pensionati di non aver operato, dall’approvazione del documento citato (1986) ad oggi, per impedire le dimissioni ospedaliere degli anziani cronici non autosufficienti, iniziativa che ha sempre esito positivo salvo che i congiunti accettino soluzioni differenti, con il semplice invio da parte dell’interessato o dai parenti di due lettere raccomandate indirizzate al direttore generale dell’Asl e al direttore sanitario dell’ospedale in cui il soggetto è ricoverato (8).

Al riguardo non è assolutamente vero quanto sostiene Miniati e cioè che esistono norme aventi valore di legge (ad esempio i Dgr) che regolamentano «la durata della degenza a seconda della patologia».

In quale legge Miniati ha letto che la degenza negli ospedali o nelle case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è limitata dai Dgr o da altre disposizioni?

Invece, siamo d’accordo con il Segretario generale dei pensionati Uil sulla necessità del riconoscimento concreto del «principio che l’anziano non deve più essere dimesso in assenza di soluzioni alternative quali: l’ospedalizzazione domiciliare, le Rsa o, prioritariamente, l’assistenza domiciliare socio-sanitaria» (9).

Per evitare le dimissioni selvagge non c’è la necessità di nessuna legge: sono sufficienti le disposizioni attuali. Ma, per quali motivi, Cgil, Cisl e Uil non intervengono?

Concordiamo anche con il giudizio dato da Miniati sulle Rsa che in molti, troppi casi sono «la beffa di strutture private alle quali si è soltanto cambiata la targa all’ingresso: da manicomi a cronicari e a Rsa» (10).

Ma, anche a questo riguardo, gradiremmo conoscere quali sono state le iniziative dei Sindacati dei pensionati e soprattutto quali saranno gli impegni concreti assunti perché la situazione cambi in modo che – finalmente – siano rispettate le esigenze ed i diritti dei vecchi malati.

Le basi per una collaborazione fra il Csa ed i Sindacati (di cui è nota la forza contrattuale non posseduta da nessuna organizzazione di volontariato) ci sono, visto che Miniati, nella relazione in oggetto, ha affermato che «occorre avere ben presente che un non autosufficiente è un malato cronico e grave, e quindi che anche alcune prestazioni apparentemente di carattere alberghiero possono far parte essenziale della cura e devono quindi essere considerate a tutti gli effetti sanitarie».

Infatti, il riconoscimento della condizione di malati è sempre stato l’elemento imprescindibile dell’azione del Csa.

Al riguardo, ricordiamo che, mentre la Uil pensionati aveva sottoscritto il già citato documento “Diritti ed esigenze delle persone gravemente non autosufficienti”, che partiva dalla constatazione dell’obbligo – sancito dalle leggi vigenti – del Servizio sanitario nazionale di garantire le cure anche agli anziani malati cronici, la Cgil pensionati, aveva, invece, assunto una posizione nettamente contraria (11). Successivamente la Uil e la Cisl pensionati si erano allineate alla linea della Cgil (12), il cui Segretario generale, Sergio Cofferati, è poi arrivato ad affer­mare che «essere anziani cronici non è una malattia» (13).

 

I parenti tenuti agli alimenti

Nella relazione in oggetto, è stata inoltre sollevata la questione dei parenti tenuti agli alimenti, che – afferma Miniati – «è una situazione che si sta aggravando in modo drammatico per tante famiglie».

Stupisce che il Segretario generale della Uil non abbia ancora capito, nonostante l’imponente documentazione disponibile, che le leggi vigenti non consentono agli enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di assistiti maggiorenni (14).

Sarebbe urgente che si aggiornasse visto che, come risulta dalla pubblicazione della Presidenza dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ottobre 2000, «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia di povertà a fronte del carico di spesa sostenuto per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica».

Purtroppo, nonostante innumerevoli tentativi, finora il Csa non è riuscito ad ottenere dai Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil, sia a livello nazionale che locale, appoggi di sorta per far cessare le truffaldine richieste di contributi economici ai parenti di assistiti maggiorenni, imposte da Comuni e Asl spesso con odiosi ricatti: o voi firmate l’impegno a pagare o il vostro congiunto non verrà ricoverato nella Rsa o altra struttura.

Nei numerosi contratti sottoscritti dai Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil con Regioni, Comuni e Asl nulla viene detto né sulla illegale esclusione degli anziani cronici dagli interventi esercitati dal Servizio sanitario nazionale nei confronti dei malati giovani e adulti; inoltre, è sempre accettata l’imposizione – anch’essa illegittima – di contributi economici ai parenti dei vecchi malati ricoverati in strutture a carattere residenziale.

Sono queste, e solo queste, le questioni che attualmente dividono il Csa dai Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil.

Se potranno essere superate, evidenti saranno le conseguenze positive per gli anziani malati di oggi e di domani.

 

 

 

(1) Il testo della relazione è riportato sul n. 163/164, settembre-ottobre 2000 di Il cittadino pensionato, mensile della Uil pensionati.

(2) Il documento è stato integralmente pubblicato sul n. 75, 1986, di Prospettive assistenziali. Sul n. 77, 1987, era riportato l’elenco delle numerose adesioni.

(3) Si fa riferimento al decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 1985 (n.d.r.).

(4) L’affermazione del Prof. Rescigno è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10150 del 1996.

(5) Al momento della relazione tenuta da Silvano Miniati (4 ottobre 2000), il testo di riforma dell’assistenza e dei servizi sociali, già approvato dalla Camera dei Deputati, era all’esame del Senato. Nello stesso numero di Il cittadino pensionato in cui è pubblicata la relazione di Silvano Miniati, è commentata molto favorevolmente la legge quadro sull’assistenza e sui servizi sociali con numerose affermazioni prive di qualsiasi fondamento. Ad esempio, nonostante che nella legge 328/2000 non sia previsto nessun diritto esigibile (ad esclusione delle prestazioni economiche da anni erogate agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti), sul mensile della Uil si sostiene che «le persone in difficoltà potranno contare su una rete di servizi personalizzati che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale: dall’assistenza domiciliare per gli anziani, ai servizi per l’infanzia; dai percorsi di inserimento per i disabili, ai finanziamenti a tasso zero per le famiglie in difficoltà; dalle agevolazioni fiscali e tariffarie a favore delle famiglie che assumono responsabilità di cura per disabili e anziani, ai bonus per l’acquisto dei servizi; dal reddito minimo di inserimento, all’assegno di cura per l’accudimento  di persone non autonome». Nulla, inoltre, viene detto sulle migliaia di miliardi delle Ipab ed ex Ipab non più destinati in via esclusiva alle persone ed ai nuclei familiari in difficoltà dalla legge 328/2000.

(6) Precisiamo ancora una volta che ammontano a 37-50 mila miliardi i beni delle Ipab ancora funzionanti; 40-50 mila miliardi è il valore stimato dei patrimoni delle Ipab estinte trasferiti ai Comuni o ad altri enti; infine valgono 30-40 mila miliardi le proprietà immobiliari e mobiliari assegnate a titolo gratuito ad organizzazioni private a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988.

(7) Cfr. F. Santanera, “Sancito dalla legge 4 agosto 1955 n. 692 il diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere”, Prospettive assistenziali, n. 73, 1986 e 119, 1997.

(8) Cfr. F. Santanera e M.G. Breda, Come difendere i diritti degli anziani malati, UTET Libreria, Torino, 1999.

(9) Come ripetiamo da anni, a nostro avviso le Rsa devono essere «strutture a valenza essenzialmente sanitaria» com’è indicato nel regolamento della Rsa gestita direttamente dall’Asl 4 di Torino.

(10) A nostro avviso, le numerose e gravissime violenze che subiscono molto spesso gli anziani ricoverati in strutture private e nelle pensioni abusive, a volte veri e propri lager, sono una diretta conseguenza della loro appartenenza al settore assistenziale. Al riguardo è significativo che questi episodi siano di gran lunga inferiori nei complessi privati appartenenti al settore sanitario.

(11) Cfr. l’editoriale “Il Sindacato pensionati Cgil contro il diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure ospedaliere”, Prospettive assistenziali, n. 75, 1986.

(12) Cfr. “Preoccupante rivolta dei Sindacati in materia di anziani cronici non autosufficienti”, Ibidem, n. 105, 1994.

(13) Cfr. “Cgil, Cisl e Uil negano lo stato di malattia degli anziani cronici non autosufficienti”, Ibidem, n. 119, 1997.

(14) Come abbiamo più volte ripetuto, pur essendo consapevoli che, in base alle disposizioni in vigore, le cure devono essere fornite gratuitamente e senza limiti di durata anche agli anziani cronici non autosufficienti, il Csa accetta che ai suddetti soggetti ricoverati presso Rsa e altre strutture sanitarie sia imposto un contributo non superiore a 50 mila lire giornaliere, da calcolare esclusivamente sui loro redditi pensionistici. Le attuali quote alberghiere superano in molti casi le 100 mila lire al dì.

 

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