Prospettive
assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001
corsi
prelavorativi per handicappati intellettivi: una risposta formativa sempre
attuale
In data 6 marzo 2000 è stata siglata la quinta intesa
tra la Città di Torino, l’ANFFAS, il CSA e il CSEA - Consorzio Sviluppo
Elettronica e Automazione di Torino relativo agli interventi formativi per
handicappati intellettivi.
Ricordiamo che l’esperienza torinese dei corsi
prelavorativi è stata recepita dall’art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, il cui punto 2 prevede che «i corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita
in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi».
L’intesa, siglata il 6 marzo 2000, contiene i seguenti
aspetti di novità rispetto a quelle precedenti (1):
– la garanzia da parte del Comune di assicurare,
quando necessario, il servizio di accompagnamento e/o di trasporto, per il
tragitto casa/agenzia formativa;
– l’impegno a progettare corsi di avvio al lavoro rivolti ai giovani che, terminate le
attività formative, necessitano di una particolare formazione in situazione,
mirata al raggiungimento dell’assunzione definitiva.
L’intesa si inserisce in un quadro normativo che ha
visto di recente importanti aperture proprio nei confronti delle attività
formative. Ci riferiamo in particolare all’innalzamento dell’obbligo scolastico
a 15 anni di età (legge 9/1999 e decreto 323/1999) e soprattutto
all’introduzione dell’obbligo della frequenza formativa fino ai 18 anni (legge
144/1999).
Osserviamo che, proprio in base all’art. 68 di
quest’ultima legge, l’obbligo di frequenza fino al 18° anno di età «può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema di formazione professionale di competenza regionale; c)
nell’esercizio dell’apprendistato».
Ancora, secondo il Regolamento attuativo, approvato
dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2000 «gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative
finalizzate al successo formativo, all’orientamento e al riorientamento,
previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento emanato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 anche nelle classi successive
alla prima».
Infine, in base alle leggi 68/1999 sul collocamento al
lavoro delle persone con handicap e 196/1997, che regolamenta i tirocini formativi
e l’apprendistato, sono previsti momenti di raccordo con il sistema formativo
regionale, raccordo che dovrà essere attivato mediante gli appositi centri per
l’impiego e i relativi SIL, servizi di inserimento lavorativo.
Ci sono quindi tutti gli elementi perché le Regioni
programmino e finanzino attività formative, quali i corsi prelavorativi di cui
all’intesa che pubblichiamo di seguito, per permettere anche ai giovani con
handicap intellettivo (non in grado di raggiungere la qualifica, ma con potenzialità
che possono essere rese valide per l’avviamento al lavoro) di essere preparati
ugualmente per un futuro lavorativo, anche se in mansioni semplici.
I corsi prelavorativi finora sono stati realizzati
all’interno dei normali centri di formazione professionale, ma come previsto
anche dall’art. 10 della legge 845/1978, è possibile utilizzare anche le sedi
degli istituti di istruzione superiore, mediante convenzioni tra le scuole
superiori statali e i centri di formazione professionale.
testo della quinta intesa
Premessa
Il Comune di Torino attraverso il Progetto speciale
lavoro, nell’ambito degli interventi attuati a favore delle fasce di utenza più
deboli, ha interesse a favorire l’integrazione formativa e lavorativa degli
handicappati intellettivi che hanno potenzialità lavorative spendibili sul
mercato del lavoro.
Le Associazioni CSA ed ANFFAS, impegnate a tutela del
diritto al lavoro degli handicappati intellettivi, hanno interesse alla loro
adeguata preparazione al lavoro dopo la scuola dell’obbligo. A tal fine
considerano i corsi di formazione professionale attività indispensabili a cui
devono avere accesso anche i giovani con handicap intellettivo nel rispetto
dell’obbligo formativo ai 18 anni introdotto dalla legge 144/99 art. 68.
Dal 1° maggio 1997 il Comune di Torino ha affidato, in
convenzione, la gestione delle attività formative della Città alla Società
Consortile CSEA.
Nella suddetta convenzione, all’art. 4, si dice che:
«(...) il concessionario si impegna a
mantenere l’attività formativa a sostegno dei soggetti appartenenti alle fasce
più deboli, almeno, nella misura del 15% del monte ore-corsi a convenzione
regionale, fatti salvi gli adeguamenti agli indirizzi definiti in materia della
Regione Piemonte e dalla Unione Europea».
Conseguentemente, l’Ente CSEA deve assicurare la
predisposizione di progetti per l’avvio di corsi prelavorativi e di formazione
al lavoro in misura sufficiente a soddisfare la domanda nell’ambito della
suddetta percentuale.
Finalità
Le attività formative di cui al presente protocollo
sono mirate all’inserimento lavorativo dei soggetti handicappati intellettivi
con potenzialità lavorative spendibili in seguito sul mercato del lavoro.
In particolare, i corsi prelavorativi preparano a
mansioni che non richiedono qualifiche specifiche e comportano attività
prevalentemente coordinate e gestite con altri lavoratori.
Le attività formative saranno svolte nell’ambito delle
disposizioni normative previste dalle seguenti leggi:
– n. 845/1978: legge quadro sulla formazione
professionale;
– n. 104/1992: legge quadro sull’handicap;
– n. 63/1995: legge regionale sulla formazione
professionale;
– n. 196/1997: norme in materia di occupazione (art.
17 - Riordino della formazione professionale);
– n. 9/1999: legge sull’innalzamento dell’obbligo
scolastico;
– n. 144/1999: legge finanziaria 1999 - Collegato sul
lavoro (art. 68 - Obbligo formativo fino ai 18 anni);
e dalle disposizioni emanate dalla direttiva regionale
annuale del piano corsi.
In particolare:
1. vanno assicurati e sostenuti gli inserimenti nei
corsi normali di formazione professionale per gli allievi che ne hanno le
potenzialità;
2. vanno evitate le concentrazioni di corsi per
handicappati in un’unica sede di agenzia formativa;
3. i corsi oggetto della presente intesa dovranno essere
effettuati all’interno di strutture formative ove si svolgano anche corsi per
normodotati in orario di compresenza.
Obiettivi ed
organizzazione dei corsi prelavorativi
I corsi prelavorativi hanno finalità formative e
pre-professionalizzanti ed interessano gli handicappati intellettivi con
potenzialità che hanno assolto l’obbligo scolastico.
Fatte salve diverse disposizioni regionali, hanno
durata triennale per un totale di 2400 ore.
L’organizzazione didattica dei corsi prevede una
suddivisione degli interventi formativi per Aree:
– area delle
competenze di base (abilità linguistiche, abilità logico-matematiche ed
autonomia personale). I contenuti dell’area sono finalizzati a fornire
conoscenze e strategie di base atte alla gestione di attività legate alla vita
quotidiana ed al lavoro;
– area delle
competenze trasversali (orientamento, cultura generale e vita di
relazione). I contenuti dell’area sono finalizzati ad:
- acquisire consapevolezza di sé, delle proprie
capacità ed attitudini;
- stabilire e gestire relazioni interpersonali
positive nella vita sociale e nelle situazioni lavorative;
– area delle
competenze tecnico-operative (laboratorio pratico polivalente). I contenuti
dell’area sono finalizzati al potenziamento ed alla costruzione di abilità tecniche
polivalenti ed alla verifica di competenze inerenti l’assunzione del ruolo
lavorativo (tempi, affidabilità, ecc.);
– tirocini
formativi in aziende pubbliche e private. Assume particolare rilevanza,
nella metodologia dell’alternanza, l’esperienza di tirocinio effettuata
direttamente in situazione lavorativa, che permette di valutare le reali
capacità di lavoro e relazionali dei soggetti handicappati. I tirocini verranno
reperiti a cura dell’Ente CSEA e inizieranno già dal primo anno di corso
prelavorativo. Le attività esterne, compresi i tirocini, copriranno almeno il
40% delle ore corso.
Per quanto riguarda le altre tipologie corsuali, si
seguiranno le indicazioni previste dalle direttive regionali annuali.
Si utilizzeranno, inoltre, le opportunità di inserimento
formativo con sbocchi occupazionali derivanti dalle politiche attive del lavoro
promosse sia dalla Città che dagli istituendi uffici competenti (legge 68/99 -
art. 6), nonché dalle politiche dell’Unione Europea per la formazione e
l’inserimento al lavoro di persone con handicap intellettivo.
Ammissione
ai corsi
Occorre un’attenta valutazione degli handicappati
intellettivi per un orientamento mirato che tenga conto delle capacità,
potenzialità, motivazioni ed aspettative del soggetto.
Per quanto riguarda i corsi integrati e la formazione
al lavoro si terrà conto anche delle risorse formative e degli sbocchi
occupazionali esistenti sul territorio.
Per l’ammissione ai corsi prelavorativi i soggetti
dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti dalle leggi, ovvero:
– attestazione dell’handicap così come previsto dalla
legge 104/92 art. 12 comma 5 e 6 del DPR 24.2.1994 - Atto di indirizzo e di
coordinamento relativo ai compiti delle ASL in materia di alunni portatori di
handicap ove si specifica la richiesta dei seguenti documenti: diagnosi
funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato.
Per l’ammissione ai corsi per adulti:
– verbale di invalidità rilasciato dalla medicina
legale dell’ASL di appartenenza.
In analogia con le procedure adottate dal
Provveditorato agli studi di Torino per l’accesso agli istituti tecnici
professionali degli allievi handicappati, l’Agenzia di formazione ospitante
richiederà, all’atto dell’iscrizione ai corsi “Integrati” e di “Formazione al
lavoro” e solo se necessario, l’attestazione di idoneità in relazione
all’incolumità dell’allievo (Circolari ministeriali n. 262/1988, paragrafo 3 e
n. 400 del 31.12.1991, art. 8, comma 3).
La valutazione di ammissione verrà effettuata dalle
Agenzie formative CSEA attraverso procedure preventivamente concordate tra SIL,
CSEA, CSA, ANFFAS.
Dell’esito verrà dato tempestivo riscontro al SIL -
Ufficio coordinamento formazione disabili.
In presenza di allievi del primo anno dei corsi
prelavorativi che non abbiano ancora la necessaria autonomia negli spostamenti,
sulla base delle indicazioni degli uffici, le parti firmatarie si impegnano a
valutare i singoli casi ed a trovare, di volta in volta, le soluzioni più
opportune al fine di consentire ai singoli soggetti il raggiungimento
dell’autonomia.
I soggetti che non saranno ritenuti idonei a percorsi
formativi potranno presentare ricorso al direttore del progetto speciale lavoro
che provvederà al riesame dei casi congiuntamente ai rappresentanti degli enti
firmatari.
In caso di conferma del giudizio di non idoneità, i
soggetti verranno indirizzati ai servizi di competenza.
Impegni dei
firmatari
Comune di Torino - Progetto
Speciale Lavoro e Formazione
L’Amministrazione cittadina, in considerazione
dell’interesse generale affinché queste persone siano inserite nel mondo del
lavoro e non siano a carico dell’assistenza con costi maggiori per la
collettività:
– si impegna ad attivare iniziative nei confronti
della Regione perché vengano finanziati annualmente corsi prelavorativi ed
altre tipologie corsuali di cui si evidenzi la necessità. In caso di mancato
finanziamento da parte della Regione i firmatari della presente si impegnano
congiuntamente a trovare di volta in volta una soluzione al problema;
– in seguito alla valutazione dei singoli casi, il
Comune di Torino mette a disposizione, se necessario, il servizio di
accompagnamento per il tragitto casa/agenzia formativa;
– per garantire all’utenza:
• sufficiente ampiezza nelle informazioni;
• approfondimento nell’analisi dei casi;
• imparzialità;
il Comune di Torino, salvaguardando le attuali
professionalità e competenze, s’impegna a mantenere, nell’ambito del Servizio
inserimento lavorativo ed in connessione con le nuove strutture per l’impiego,
il Coordinamento formazione disabili (ex Ufficio fasce deboli).
L’Ufficio svolge un compito di “trait-d’union” tra la
formazione ed il lavoro favorendo sia gli inserimenti nel contesto produttivo
che l’attuazione di nuovi corsi di formazione richiesti dal mercato del lavoro.
In riferimento alle finalità della presente intesa,
l’Ufficio svolgerà le seguenti attività:
– attivazione dei contatti col territorio e le
istituzioni scolastiche per l’orientamento;
– raccolta delle segnalazioni per nuove iscrizioni in
formazione professionale;
– prima valutazione delle capacità e delle
attitudini dei richiedenti per l’inserimento mirato nei corsi di formazione
professionale attraverso:
- l’analisi della documentazione;
- colloqui con i soggetti interessati, le famiglie, i
servizi di neuropsichiatria infantile, gli insegnanti preposti;
- la definizione del “progetto orientativo
individualizzato”, in collaborazione con i soggetti ed i servizi di cui sopra a
seguito di condivisa valutazione sulle potenzialità;
– proposta dei casi alle Agenzie formative CSEA
per l’inserimento degli handicappati intellettivi nei corsi prelavorativi,
integrati o corsi per adulti;
– segnalazione dell’utenza ad altri Enti di formazione
professionale qualora gli indirizzi merceologici richiesti non siano presenti
all’interno delle attività corsuali della Società CSEA, oppure, se viene
richiesto espressamente dal progetto orientativo individualizzato;
– monitoraggio sugli allievi disabili intellettivi che
svolgono i corsi attraverso la raccolta di dati, relazioni sulle capacità
acquisite e/o schede di ingresso e percorrenza inviate dalle singole Agenzie
formative;
– a conclusione del percorso formativo, ove ne
sussistano le condizioni, attivazione di percorsi di inserimento mirato al
lavoro, per favorire la transizione dal percorso formativo all’inserimento
lavorativo. Attualmente le condizioni sono:
- capacità lavorative spendibili sul mercato del
lavoro;
- intenzionalità al lavoro;
- residenza in Torino;
- riconoscimento dell’invalidità civile dal 46%;
- iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio
(legge 482/1968 che verrà sostituita, dal 17 gennaio 2000, dalla legge
68/1999);
–
promozione e
coordinamento degli incontri di verifica delle attività oggetto della presente
intesa.
CSA ed ANFFAS
Le Associazioni firmatarie si impegnano a:
– promuovere il diritto alla formazione
professionale degli handicappati intellettivi in ogni ambito;
– in caso di mancato finanziamento dei corsi da parte
della Regione, si impegnano, congiuntamente agli altri firmatari della presente,
a trovare, di volta in volta, una soluzione al problema;
– partecipare agli incontri:
- di definizione delle prove di ammissione ai corsi
prelavorativi;
- di valutazione dei casi non ritenuti idonei;
- di verifica delle attività oggetto della presente
intesa;
– rispettare la necessaria riservatezza sulle
informazioni riguardanti situazioni individuali (disabili, ditte, operatori,
ecc.) ottenute partecipando alle attività di cui sopra.
Consorzio CSEA
L’Ente di formazione, a conferma degli impegni assunti
nell’art. 4 della convenzione:
– comunica al SIL - Coordinamento formazione
disabili le opportunità formative attivabili per l’anno formativo successivo;
– valuta, attraverso suoi tecnici qualificati e
per mezzo di prove precedentemente concordate, i soggetti proposti dal servizio
al fine di attuare inserimenti formativi mirati;
– invia tempestivamente l’esito delle prove di
ingresso al Coordinamento formazione disabili;
– fornisce annualmente al servizio le informazioni
richieste per il monitoraggio dei percorsi formativi e per le attività
propedeutiche all’inserimento lavorativo ove ne sussistano le condizioni:
- elenchi allievi frequentanti;
- relazioni individuali sulle capacità e/o schede SIP
regionali (schede ingresso e percorrenza);
– prende parte alle riunioni di verifica sulle
attività oggetto della presente intesa;
– collabora col SIL all’attivazione di percorsi
per l’inserimento lavorativo mirato ove sussitano le condizioni sopra elencate.
Verifiche
Le riunioni per la verifica delle attività oggetto
della presente intesa avranno cadenza quadrimestrale ed orientativamente:
- ad avvenuto inizio corsi (ottobre/novembre);
- alla fine delle preiscrizioni e valutazioni
(febbraio/marzo);
- alla fine dell’anno scolastico (giugno).
La presente intesa si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno fatta salva la facoltà dei contraenti di proporre modifiche ed
integrazioni nel corso delle riunioni di verifica.
Torino, 6 marzo 2000
(1) La prima e la seconda intesa sui corsi prelavorativi sono state stipulate il 10 febbraio 1986 e il 23 novembre 1989. Cfr. M.G. Breda e M. Rago, Formare per l’autonomia - Strumenti per la preparazione professionale degli handicappati intellettivi, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991. Il testo della terza intesa è stato riportato su Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno 1995. Le prime tre intese sono state sottoscritte anche dalle Associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. L’ultima intesa è riportata sul n. 113, gennaio-marzo 1996 di Prospettive assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it