Prospettive
assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001
Notizie
LA CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIME LE LEGGI
REGIONALI CHE ESCLUDONO, IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, IL CONCORSO
NELLE SPESE sanitarie PER
PRESTAZIONI DI COMPROVATA GRAVITÀ E URGENZA
Con sentenza n. 509 del 20 novembre 2000, la Corte
costituzionale ha stabilito che sono costituzionalmente illegittimi l’art. 7,
secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 36/1993, nelle parti in
cui non prevedono il concorso nelle spese per il ricovero in strutture non
convenzionate o, rispettivamente, per l’assistenza ospedaliera in forma
indiretta, sostenute per la fruizione di prestazioni di comprovata gravità e
urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e
sussistono le altre condizioni necessarie per il rimborso.
Precisa la Corte costituzionale:
«La
previsione legislativa di un sistema autorizzatorio per l’accesso alle forme di
assistenza indiretta tende a realizzare, nell’attuale quadro normativo, un adeguato
contemperamento tra la necessità, da un lato, di assicurare una tutela piena ed
effettiva del diritto alla salute nei casi in cui le struttre sanitarie
preposte all’assistenza diretta non siano in grado di erogare le cure
indispensabili e, dall’altro lato, le esigenze organizzative e finanziarie che
sono alla base della natura eccezionale del regime dell’assistenza indiretta.
«Ma questo
stesso sistema appare incongruo e lesivo del diritto alla salute in tutte le
iptesi – come quelle in esame – in cui l’assolutezza della previzione del
carattere preventivo del provvedimento autorizzatorio, che non ammette comunque
deroghe, determina “un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità
delle condizioni dell’assistito non consente di adempiere a tale modalità
temporale di espletamento della domanda di autorizzazione, senza peraltro che
la soluzione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plausibili”
(sentenza n. 267 del 1998).
«Pertanto,
anche in riferimento alle norme regionali denunciate, la soluzione
costituzionalmente corretta appare quella – già indicata nella citata decisione
n. 267 del 1998 – che permette il differimento del controllo sui presupposti
essenziali, che condizionano il rimborso, ad un tempo successivo alla fruizione
della prestazione sanitaria, qualora comprovate ragioni di gravità ed urgenza,
che rendono indispensabile la prestazione stessa, non abbiano permesso di
chiedere ed ottenere l’autorizzazione in data anteriore».
SPETTANO ANCHE I DANNI MORALI AI CEREBROLESI PER CAUSE
MEDICHE
La Cassazione ha ampliato la tutela risarcitoria per i
neonati venuti al mondo cerebrolesi per colpa dei medici (cfr. Avvenire del 6 aprile 2001).
La Corte di appello di Trento aveva respinto la
richiesta dei danni morali subiti dal bambino, cerebroleso a causa dell’équipe
medica che aveva fornito l’assistenza al parto, in quanto la sua condizione di
handicap non lo poneva «in grado di
dolersi per il suo stato» e di avvertire «sofferenze per le condizioni di menomazione».
La Corte di Cassazione, invece, accogliendo il ricorso
dei genitori ha affermato che «le
alterazioni cerebrali, la cerebropatia e l’ipoevolutismo somatopsichico sono
situazioni generiche che non implicano necessariamente la assoluta e permanente
impossibilità di avvertire sofferenze fisiche e psichiche».
CONFORTO RELIGIOSO A PAGAMENTO
Come riferisce Romolo Menighetti su Rocca, quindicinale della Pro Civitate
Christiana, del 1° maggio 2001, tra
la Conferenza episcopale siciliana e l’Assessore regionale alla sanità della Sicilia,
Giuseppe Provenzano di An «è stato
siglato un accordo in base al quale le Aziende sanitarie dell’isola
assumeranno, in qualità di dipendenti, circa duecento sacerdoti, scelti dai
vescovi, per l’assistenza ai malati in ospedale».
L’Autore dell’articolo pone giustamente i seguenti
interrogativi: «Perché la Regione o lo
Stato dovrebbero pagare un servizio per il quale non hanno voce in capitolo
circa la scelta del personale?»; «Che ne è dei malati non cattolici? Se
vogliono assistenza spirituale dovranno pagare un ticket?»; «Visitare gli
infermi non è forse un’opera di misericordia, e perciò gratuita?».
Inoltre, Romolo Menighetti sostiene che i sacerdoti «dacché godono del 4 per mille
concordatario, non dovrebbero più avere problemi di sussistenza, e se qualcuno
li ha ancora è perché all’interno delle diocesi non c’è abbastanza
solidarietà».
Amare le sue valutazioni
conclusive: «Se si considerano anche le
insistenze per i finanziamenti alle scuole confessionali, se si tiene conto
della qualifica di colonnello di cui godrebbero alcuni cappellani militari, si
ha una sgradevole impressione di un assalto al “carro del fieno”».
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