Prospettive
assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001
testo della legge 383/2000 “Disciplina delle
associazioni di promozione sociale”
Riportiamo integralmente il testo della legge 7 dicembre 2000 n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il
valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,
nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
etica e spirituale.
2. La presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della
Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le
regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì,
lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al
presente articolo.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni
di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente
legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei
datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici
degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni
di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione
sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b) l'oggetto
sociale;
c) l'attribuzione
della rappresentanza legale dell'associazione;
d) I'assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo
di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
f) le
norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura
di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito
l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla
presente disposizione;
g) i
criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e
obblighi;
h) l'obbligo
di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le
modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo
di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione
sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento delle loro attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
2. Le associazioni di promozione
sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche di cui al comma 1, lettere b),
c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle
erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
Art. 5
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione
sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con
beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i
beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del
comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione
sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai
quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi
creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione
medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali
e provinciali
Art. 7
(Registri)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un
registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della
presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno
un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro
nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di
organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti
i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su
scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente,
in ambito regionale o provinciale.
Art. 8
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale,
regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo
7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel
registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma
1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un
termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri è
condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al
comma 2.
Art. 9
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui
all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede
dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere
iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10
(Ricorsi
avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso
in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere
nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in
ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
OSSERVATORIO NAZIONALE E OSSERVATORI REGIONALI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Art. 11
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima
attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito
l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
«Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da
26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni
di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio
elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle
associazioni.
4. L'Osservatorio si
riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il
funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225
milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri
dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria
connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
Art. 12
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo
svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento
per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall'insediamento.
2. Con regolamento,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione
delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il
Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio
sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del
registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in
Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento
del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti
di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente
legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di
informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della
conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di
collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste
e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una
conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle
associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo
svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal
2001.
Art. 13
(Fondo per l'associazionismo)
1. È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente
le iniziative ed i progetti dì cui alle lettere d) e f) del comma 3
dell'articolo 12.
2. Per il
funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni
per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal
2002.
Art. 14
(Osservatori regionali)
1. Le regioni
istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e
modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui
all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni
annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle
risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15
(Collaborazione dell'lSTAT)
1. L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata
assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e
regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16
(Rapporti con I'Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L'Osservatorio
svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato
di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di
comune interesse.
2. L'Osservatorio e
l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta
almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà
sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50
milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L'Osservatorio e
l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di
volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal
seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di
esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in
numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:».
3. All'articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato».
4. All'articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri ».
5. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E
AGEVOLAZIONI
Sezione
I
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
Art. 18
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione
sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei
fini istituzionali.
2. Le associazioni possono,
inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
Art. 19
(Flessibilità nell'orario di lavoro)
1. Per poter espletare le
attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui
all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Sezione II
DISCIPLINA FISCALE, DlRlTTI E ALTRE AGEVOLAZIONI
Art. 20
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400
milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla
disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico
delle imposte, sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 1,
relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
« i-quater) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3,
relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa,
dopo la lettera c-septies) è aggiunta
la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del
reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all'articolo 110-bis,
comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell'articolo 13-bis»;
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell'articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono
deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di
promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono
estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri
che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto
l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse
pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni
di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le
cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai
sensi dell'articolo 2751-bis del
codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2
sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla
lettera c) del secondo comma
dell'articolo 2777 del codice civile.
Art. 25
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell'articolo 3 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette
alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di
utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma,
della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite
le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,».
Art. 26
(Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi)
1. Alle associazioni di
promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione
sociale sono legittimate:
a)
a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da
terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad
intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti
dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall'associazione;
c) a
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui
alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione
sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo
per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per
facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da
parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi
regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione
sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni
stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione
sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi
con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e delI'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
con-
trolli.
5. La copertura assicurativa di
cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
(Strutture e
autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali,
con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e
comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni
mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di
pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di
promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il
sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di
alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3,
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide
soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i
locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che
l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di promozione
sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i
propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere
e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con
l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge
11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della
legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;».
3. All'articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,»
sono inserite le seguenti: «nonché ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
5. Per concorrere al
finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di
adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al
comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione,
le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni
previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al
credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge valutato nella misura di lire 10.000
milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire
73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno
2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere
dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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