Prospettive assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001

 

 

Un altro successo del volontariato dei diritti in materia di affidamento familiare

 

 

Com’è noto, l’affidamento familiare di minori a scopo educativo è stato promosso nel nostro Paese dall’Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, e dall’Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale.

Al riguardo, si ricorda che il primo servizio di affi­damento familiare a scopo educativo è stato istituito dalla Provincia di Torino con delibera del 17 maggio 1971 (1).

Superate le resistenze del Comune di Torino, con delibera del 14 settembre 1976, il capoluogo piemontese inseriva l’affidamento familiare fra le attività prioritarie del settore assistenziale in alternativa al ricovero in istituto (2).

Numerose sono state le iniziative assunte per lo sviluppo dell’affidamento e la corretta gestione delle relative attività; segnaliamo, in particolare, la questione dei ragazzi per i quali, al compimento del 18° anno di età, è necessaria la prosecuzione dell’intervento assistenziale.

Il problema è stato analizzato da Maria Grazia Breda nell’articolo “Gli enti locali non devono abbandonare i ragazzi in affidamento che hanno raggiunto la maggiore età” (3), in cui venne presa in esame la lettera spedita dal Comune di Torino un mese prima del 18° compleanno dei soggetti affidati, lettera redatta nei seguenti termini: «Si porta a conoscenza delle SS.VV. che, a partire dal 31 luglio 1989, cesserà l’erogazione del contributo economico e il relativo contratto di assicurazione a suo tempo stipulato a favore del minore B.V. perché da tale data raggiunge la maggiore età. Nel rin­graziare per l’impegno dimostrato si inviano i migliori saluti».

Contro il disimpegno del Comune di Torino intervennero l’Anfaa e il Csa, richiedendo la prosecuzione dell’affidamento anche dopo il compimento del 18° anno di età dei soggetti per i quali non era ipotizzabile il ritorno in famiglia o l’autonomo inserimento sociale.

A seguito delle iniziative intraprese dai gruppi di base, il Comune di Torino, in data 6 marzo 1990, approvava una delibera in cui era prevista «la possibilità di prosecuzione, in via eccezionale, degli interventi assistenziali in favore di giovani oltre il diciottesimo anno di età fino al raggiungimento dell’autonomia, comunque non oltre il ventunesimo anno».

Certamente con la suddetta delibera si realizzava un positivo traguardo, tenuto conto che molti erano (e sono) i ragazzi che, al 18° anno di età, non sono in grado di vivere autonomamente a causa delle note carenze esistenti per quanto concerne principalmente il lavoro e la casa e, spesso, anche per la mancanza di una sufficiente maturità personale.

Tuttavia, quanto stabilito con la suddetta delibera non era ancora sufficiente: occorreva, come insistevano l’Anfaa e il Csa e le famiglie affidatarie (4), prorogare il servizio di affidamento familiare a scopo educativo fino al raggiungimento, da parte dei ragazzi accolti, del venticinquesimo anno di età; inoltre, era necessario che i Comuni assicurassero anche le risorse occorrenti per la loro autonoma sistemazione abitativa.

Questi obiettivi sono stati conseguiti con l’approvazione da parte della Giunta del Comune di Torino, avvenuta in data 18 aprile 2001, della delibera n. 0103392/19 che riportiamo integralmente, iniziativa che occorre estendere a tutti i Comuni italiani.

 

 

TESTO DELLA DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO “PROGETTO AUTONOMIA PER GIOVANI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE”

 

Con deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) veniva istituito il servizio di affidamento familiare con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l’inserimento degli stessi in strutture residenziali.

Negli anni tale intervento si è progressivamente articolato grazie alla preziosa esperienza maturata nella Città attraverso il concreto e prezioso apporto delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni.

Ciò ha favorito l’assunzione di ulteriori provvedimenti a specificazione e arricchimento ma sempre in coerenza con le linee e gli indirizzi della deliberazione di cui sopra. Basti citare l’affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il progetto neonati, la prosecuzione degli interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i 18 anni, in situazioni particolari.

Attualmente gli affidamenti familiari sono più di mille di cui oltre seicento residenziali presso terzi. L’esperienza ha evidenziato come un significativo numero di affidamenti si prolunghi per molti anni e fino alla maggiore età non essendoci la possibilità di rientro in famiglia ma neppure le condizioni ed opportunità per decidere, da parte dell’Autorità giudiziaria minorile, l’adozione.

Si tratta di ragazzi per i quali il progetto, alla maggiore età, non può essere quello del rientro presso il nucleo di origine ma dell’autonomia personale, magari anche a seguito di una ulteriore permanenza dopo i 18 anni presso la famiglia affidataria.

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene pertanto necessario favorire, con il determinante aiuto della famiglia affidataria e, naturalmente, con il consenso del giovane a loro affidato, l’attivazione di progetti individualizzati per permettere percorsi di autonomia di ragazzi già in affidamento familiare.

In specifico:

– destinatari del progetto possono essere quei giovani che, in affidamento familiare, al compimento del diciottesimo anno di età, non possono rientrare presso la loro famiglia, e per i quali è possibile avviare un percorso per l’autonomia personale, lavorativa ed abitativa. Per i giovani, già in affidamento nella minore età, che a causa delle condizioni psicofisiche certificate (invalidità civile con patologie afferenti alla disabilità) non sono in grado di intraprendere percorsi di completa autonomia e che possono continuare a vivere nella stessa famiglia affidataria anche oltre il ventunesimo anno, è possibile l’ulteriore prosecuzione dell’intervento in atto secondo le modalità e le procedure previste per l’affidamento di persone disabili e la richiesta di accesso ad altri interventi diurni. Qualora non sia possibile la permanenza nella stessa famiglia affidataria l’interessato può richiedere l’accesso agli interventi residenziali e diurni per persone disabili. In ogni caso gli interventi di cui sopra, presentati dai servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali competenti su proposta della famiglia affidataria e dell’interessato, come tutti quelli a favore delle persone disabili, devono essere approvati dall’Unità valutativa handicap. È fatta salva la possibilità di presentazione contestuale di progetti per l’autonomia di cui al presente atto e con le modalità e procedure dallo stesso definite, qualora ne ricorrano le condizioni:

– il progetto individualizzato deve essere formulato, su proposta della famiglia affidataria e con il consenso del giovane interessato, dai Servizi socio-assistenziali competenti entro il compimento del diciottesimo anno di età;

– il progetto di cui sopra deve essere avviato al massimo entro il 21° anno e deve concludersi non oltre il compimento del 25° anno;

– per ciascun progetto viene riconosciuta alla famiglia affidataria, che assume le funzioni di garante dello stesso nei confronti del giovane e del Comune di Torino, una quota straordinaria di affidamento per il rimborso delle spese vive fissata sperimentalmente in lire 10.000.000 massimo di cui il 70% all’avvio del progetto e il restante 30% a conclusione dello stesso previa presentazione della relativa dichiarazione e documentazione delle spese sostenute. Tale quota viene erogata in aggiunta alla quota base e liquidata con le modalità previste dall’art. 4 commi 2-3-4 del regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19 dicembre 1994;

– sono individuate quali spese riconoscibili quelle relative alla sistemazione abitativa, alla vita di relazione, alla frequenza a scuole e corsi compresi quelli universitari, nonché altre spese per il mantenimento personale qualora non previste e/o non erogabili attraverso il contributo di assistenza economica;

– ciascun progetto sarà autorizzato, nei limiti del budget assegnato per gli affidamenti familiari, con specifica determinazione dirigenziale che dovrà fissare le scadenze di erogazione sia della quota base (da corrispondersi sino alla permanenza del giovane presso la famiglia affidataria e comunque non oltre il compimento del 21° anno di età) sia della quota straordinaria. Saranno considerati prioritariamente i progetti che prevedono una tipologia di spesa relativa alla sistemazione abitativa. Il progetto individuale può prevedere anche la richiesta di altre provvidenze ed interventi della Città qualora ne sussistano le condizioni e la compatibilità, quali l’assegnazione di alloggio attraverso la Cea (Commissione emergenza abitativa) come “Casi sociali”, l’inserimento nelle iniziative connesse alle politiche attive del lavoro, l’assistenza economica, ecc.

Con determinazioni dirigenziali, all’interno dei criteri ed indirizzi indicati nel presente atto, verrà approvato lo schema tipo della proposta di progetto individuale e potranno essere definite, dopo un anno di sperimentazione, eventuali altre ulteriori specificazioni (comprese le tipologie di spesa per i progetti) necessarie per la gestione dell’iniziativa.

In via transitoria, entro il 31 dicembre 2001, possono essere presentate proposte di progetti di autonomia per giovani già affidati o ancora in affidamento che abbiano compiuto al massimo 24 anni di età nel corso dell’anno 2001: ciò al fine di garantire pari opportunità ai giovani attualmente nella fascia di età prevista per i progetti in oggetto e nel contempo permetterne l’attuazione entro il compimento del venticinquesimo anno; ipotizzando una durata di almeno un anno per ciascun progetto.

Con il presente provvedimento occorre pertanto autorizzare la realizzazione dei progetti di autonomia per giovani in affidamento familiare, che saranno finanziati per un importo massimo di L. 10.000.000 per progetto, attingendo ai fondi ex legge n. 328/2000, relativamente alla quota destinata agli affidamenti ed approvare l’erogazione delle quote per singolo progetto secondo criteri, procedure e modalità sopra indicate, demandando a successive determinazioni dirigenziali l’autorizzazione della spesa, l’individuazione dei beneficiari e l’individuazione dei tempi di avvio dei singoli progetti, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi e della disponibilità di bilancio.

Tutto ciò premesso, la Giunta comunale

– visto che ai sensi dell’art. 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo testo unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del testo unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica, favorevole sulla regolarità contabile;

– con voti unanimi espressi in forma palese delibera:

1) di autorizzare la realizzazione di progetti di autonomia per giovani in affidamento familiare, per le motivazioni espresse in narrativa;

2) di approvare la quota straordinaria per i progetti di autonomia per un importo massimo di L. 10.000.000 per progetto, attingendo ai fondi ex legge n. 328/2000, relativamente alla quota destinata agli affidamenti;

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’autorizzazione della spesa per i singoli progetti e l’individuazione dei beneficiari, nel rispetto di criteri, procedure e modalità di cui in narrativa e l’individuazione dei tempi di avvio tenendo conto delle caratteristiche degli stessi e della disponibilità di bilancio;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

  

 

(1) Il testo è riportato integralmente nel n. 16, 1971, di Prospettive assistenziali.

(2) La delibera del Comune di Torino, redatta dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, è pubblicata sul n. 35, 1976, della stessa rivista.

(3) Cfr. Prospettive assistenziali n. 91, luglio-settembre 1990.

    (4) “Richieste in merito agli ultradiciottenni in affidamento familiare”, Ibidem, n. 123, 1998.

 

 

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