Prospettive
assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001
Un altro successo del volontariato dei diritti
in materia di affidamento familiare
Com’è noto, l’affidamento familiare di minori a scopo
educativo è stato promosso nel nostro Paese dall’Anfaa, Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie, e dall’Ulces, Unione per la lotta contro
l’emarginazione sociale.
Al riguardo, si ricorda che il primo servizio di affidamento
familiare a scopo educativo è stato istituito dalla Provincia di Torino con delibera
del 17 maggio 1971 (1).
Superate le resistenze del Comune di Torino, con
delibera del 14 settembre 1976, il capoluogo piemontese inseriva l’affidamento
familiare fra le attività prioritarie del settore assistenziale in alternativa
al ricovero in istituto (2).
Numerose sono state le iniziative assunte per lo
sviluppo dell’affidamento e la corretta gestione delle relative attività;
segnaliamo, in particolare, la questione dei ragazzi per i quali, al compimento
del 18° anno di età, è necessaria la prosecuzione dell’intervento
assistenziale.
Il problema è stato analizzato da Maria Grazia Breda
nell’articolo “Gli enti locali non devono abbandonare i ragazzi in affidamento
che hanno raggiunto la maggiore età” (3), in cui venne presa in esame la
lettera spedita dal Comune di Torino un mese prima del 18° compleanno dei
soggetti affidati, lettera redatta nei seguenti termini: «Si porta a conoscenza delle SS.VV. che, a partire dal 31 luglio 1989,
cesserà l’erogazione del contributo economico e il relativo contratto di
assicurazione a suo tempo stipulato a favore del minore B.V. perché da tale
data raggiunge la maggiore età. Nel ringraziare per l’impegno dimostrato si
inviano i migliori saluti».
Contro il disimpegno del Comune di Torino intervennero
l’Anfaa e il Csa, richiedendo la prosecuzione dell’affidamento anche dopo il
compimento del 18° anno di età dei soggetti per i quali non era ipotizzabile il
ritorno in famiglia o l’autonomo inserimento sociale.
A seguito delle iniziative intraprese dai gruppi di
base, il Comune di Torino, in data 6 marzo 1990, approvava una delibera in cui
era prevista «la possibilità di
prosecuzione, in via eccezionale, degli interventi assistenziali in favore di
giovani oltre il diciottesimo anno di età fino al raggiungimento dell’autonomia,
comunque non oltre il ventunesimo anno».
Certamente con la suddetta delibera si realizzava un
positivo traguardo, tenuto conto che molti erano (e sono) i ragazzi che, al 18°
anno di età, non sono in grado di vivere autonomamente a causa delle note carenze
esistenti per quanto concerne principalmente il lavoro e la casa e, spesso,
anche per la mancanza di una sufficiente maturità personale.
Tuttavia, quanto stabilito con la suddetta delibera
non era ancora sufficiente: occorreva, come insistevano l’Anfaa e il Csa e le
famiglie affidatarie (4), prorogare il servizio di affidamento familiare a
scopo educativo fino al raggiungimento, da parte dei ragazzi accolti, del
venticinquesimo anno di età; inoltre, era necessario che i Comuni assicurassero
anche le risorse occorrenti per la loro autonoma sistemazione abitativa.
Questi obiettivi sono stati conseguiti con
l’approvazione da parte della Giunta del Comune di Torino, avvenuta in data 18
aprile 2001, della delibera n. 0103392/19 che riportiamo integralmente,
iniziativa che occorre estendere a tutti i Comuni italiani.
TESTO DELLA DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO “PROGETTO
AUTONOMIA PER GIOVANI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE”
Con deliberazione del Consiglio comunale del 14
settembre 1976 (doc. n. 1398) veniva istituito il servizio di affidamento
familiare con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei
minori ed evitare l’inserimento degli stessi in strutture residenziali.
Negli anni tale intervento si è progressivamente
articolato grazie alla preziosa esperienza maturata nella Città attraverso il
concreto e prezioso apporto delle famiglie affidatarie e delle loro
associazioni.
Ciò ha favorito l’assunzione di ulteriori
provvedimenti a specificazione e arricchimento ma sempre in coerenza con le linee
e gli indirizzi della deliberazione di cui sopra. Basti citare l’affidamento
diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il progetto neonati, la
prosecuzione degli interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i
18 anni, in situazioni particolari.
Attualmente gli affidamenti familiari sono più di
mille di cui oltre seicento residenziali presso terzi. L’esperienza ha
evidenziato come un significativo numero di affidamenti si prolunghi per molti
anni e fino alla maggiore età non essendoci la possibilità di rientro in
famiglia ma neppure le condizioni ed opportunità per decidere, da parte
dell’Autorità giudiziaria minorile, l’adozione.
Si tratta di ragazzi per i quali il progetto, alla
maggiore età, non può essere quello del rientro presso il nucleo di origine ma
dell’autonomia personale, magari anche a seguito di una ulteriore permanenza
dopo i 18 anni presso la famiglia affidataria.
Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene pertanto
necessario favorire, con il determinante aiuto della famiglia affidataria e,
naturalmente, con il consenso del giovane a loro affidato, l’attivazione di
progetti individualizzati per permettere percorsi di autonomia di ragazzi già
in affidamento familiare.
In specifico:
– destinatari del progetto possono essere quei giovani
che, in affidamento familiare, al compimento del diciottesimo anno di età, non
possono rientrare presso la loro famiglia, e per i quali è possibile avviare un
percorso per l’autonomia personale, lavorativa ed abitativa. Per i giovani, già
in affidamento nella minore età, che a causa delle condizioni psicofisiche
certificate (invalidità civile con patologie afferenti alla disabilità) non
sono in grado di intraprendere percorsi di completa autonomia e che possono
continuare a vivere nella stessa famiglia affidataria anche oltre il
ventunesimo anno, è possibile l’ulteriore prosecuzione dell’intervento in atto
secondo le modalità e le procedure previste per l’affidamento di persone
disabili e la richiesta di accesso ad altri interventi diurni. Qualora non sia
possibile la permanenza nella stessa famiglia affidataria l’interessato può
richiedere l’accesso agli interventi residenziali e diurni per persone
disabili. In ogni caso gli interventi di cui sopra, presentati dai servizi
socio-assistenziali e sanitari territoriali competenti su proposta della
famiglia affidataria e dell’interessato, come tutti quelli a favore delle
persone disabili, devono essere approvati dall’Unità valutativa handicap. È
fatta salva la possibilità di presentazione contestuale di progetti per
l’autonomia di cui al presente atto e con le modalità e procedure dallo stesso
definite, qualora ne ricorrano le condizioni:
– il progetto individualizzato deve essere formulato,
su proposta della famiglia affidataria e con il consenso del giovane
interessato, dai Servizi socio-assistenziali competenti entro il compimento del
diciottesimo anno di età;
– il progetto di cui sopra deve essere avviato al
massimo entro il 21° anno e deve concludersi non oltre il compimento del 25°
anno;
– per ciascun progetto viene riconosciuta alla
famiglia affidataria, che assume le funzioni di garante dello stesso nei
confronti del giovane e del Comune di Torino, una quota straordinaria di
affidamento per il rimborso delle spese vive fissata sperimentalmente in lire
10.000.000 massimo di cui il 70% all’avvio del progetto e il restante 30% a
conclusione dello stesso previa presentazione della relativa dichiarazione e
documentazione delle spese sostenute. Tale quota viene erogata in aggiunta alla
quota base e liquidata con le modalità previste dall’art. 4 commi 2-3-4 del
regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con
deliberazione del Consiglio comunale in data 19 dicembre 1994;
– sono individuate quali spese riconoscibili quelle
relative alla sistemazione abitativa, alla vita di relazione, alla frequenza a
scuole e corsi compresi quelli universitari, nonché altre spese per il
mantenimento personale qualora non previste e/o non erogabili attraverso il
contributo di assistenza economica;
– ciascun progetto sarà autorizzato, nei limiti del
budget assegnato per gli affidamenti familiari, con specifica determinazione
dirigenziale che dovrà fissare le scadenze di erogazione sia della quota base
(da corrispondersi sino alla permanenza del giovane presso la famiglia
affidataria e comunque non oltre il compimento del 21° anno di età) sia della
quota straordinaria. Saranno considerati prioritariamente i progetti che
prevedono una tipologia di spesa relativa alla sistemazione abitativa. Il
progetto individuale può prevedere anche la richiesta di altre provvidenze ed
interventi della Città qualora ne sussistano le condizioni e la compatibilità,
quali l’assegnazione di alloggio attraverso la Cea (Commissione emergenza
abitativa) come “Casi sociali”, l’inserimento nelle iniziative connesse alle
politiche attive del lavoro, l’assistenza economica, ecc.
Con determinazioni dirigenziali, all’interno dei criteri ed indirizzi indicati nel presente atto, verrà approvato lo schema tipo della proposta di progetto individuale e potranno essere definite, dopo un anno di sperimentazione, eventuali altre ulteriori specificazioni (comprese le tipologie di spesa per i progetti) necessarie per la gestione dell’iniziativa.
In via transitoria, entro il 31 dicembre 2001, possono
essere presentate proposte di progetti di autonomia per giovani già affidati o
ancora in affidamento che abbiano compiuto al massimo 24 anni di età nel corso
dell’anno 2001: ciò al fine di garantire pari opportunità ai giovani
attualmente nella fascia di età prevista per i progetti in oggetto e nel
contempo permetterne l’attuazione entro il compimento del venticinquesimo anno;
ipotizzando una durata di almeno un anno per ciascun progetto.
Con il presente provvedimento occorre pertanto
autorizzare la realizzazione dei progetti di autonomia per giovani in
affidamento familiare, che saranno finanziati per un importo massimo di L.
10.000.000 per progetto, attingendo ai fondi ex legge n. 328/2000,
relativamente alla quota destinata agli affidamenti ed approvare l’erogazione
delle quote per singolo progetto secondo criteri, procedure e modalità sopra
indicate, demandando a successive determinazioni dirigenziali l’autorizzazione
della spesa, l’individuazione dei beneficiari e l’individuazione dei tempi di
avvio dei singoli progetti, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi e
della disponibilità di bilancio.
Tutto ciò premesso, la Giunta comunale
– visto che ai sensi dell’art. 48 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti,
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo testo unico, nelle funzioni
degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento; dato atto che i pareri di cui all’art.
49 del testo unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica, favorevole sulla
regolarità contabile;
– con voti unanimi espressi in forma palese delibera:
1) di autorizzare la realizzazione di progetti di
autonomia per giovani in affidamento familiare, per le motivazioni espresse in
narrativa;
2) di approvare la quota straordinaria per i progetti
di autonomia per un importo massimo di L. 10.000.000 per progetto, attingendo
ai fondi ex legge n. 328/2000, relativamente alla quota destinata agli
affidamenti;
3) di demandare a successive determinazioni
dirigenziali l’autorizzazione della spesa per i singoli progetti e l’individuazione
dei beneficiari, nel rispetto di criteri, procedure e modalità di cui in
narrativa e l’individuazione dei tempi di avvio tenendo conto delle
caratteristiche degli stessi e della disponibilità di bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267.
(1) Il testo è riportato
integralmente nel n. 16, 1971, di Prospettive
assistenziali.
(2) La delibera del Comune di
Torino, redatta dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base, è pubblicata sul n. 35, 1976, della stessa rivista.
(3) Cfr. Prospettive assistenziali n. 91, luglio-settembre 1990.
(4) “Richieste in merito agli
ultradiciottenni in affidamento familiare”, Ibidem,
n. 123, 1998.
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