Prospettive
assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001
Valido
protocollo di intesa per la costituzione di un servizio intercomunale per
l’inserimento lavorativo di soggetti con handicap e per la sperimentazione del
collocamento mirato
Il protocollo
d’intesa, che pubblichiamo di seguito, è stato siglato tra i Comuni
appartenenti all’area di un Centro per l’impiego della Provincia di Torino per
la costituzione di un Servizio intercomunale per gli inserimenti lavorativi
(Sil) e la sperimentazione della gestione del collocamento mirato al lavoro
delle persone handicappate.
È per noi un
atto assai rilevante, in quanto accoglie le posizioni assunte da questa rivista
in più occasioni (1). In primo luogo quella di escludere i
servizi socio-assistenziali dalla competenza primaria in materia di inserimento
lavorativo delle persone handicappate con capacità lavorative.
A nostro
avviso, è importante che tutte le iniziative, anche di riqualificazione o
preparazione al lavoro, siano assunte dall’ente istituzionalmente preposto al
lavoro per tutti i cittadini. In questo modo, oltre a riconoscere concretamente
alle persone handicappate con capacità lavorative il diritto a usufruire dei
servizi preposti al lavoro al pari degli altri cittadini, si liberano risorse
assistenziali per chi invece non è in grado di svolgere attività lavorative
proficue a causa della gravità delle sue minorazioni.
Vediamo i
punti più salienti del protocollo d’intesa in oggetto:
1. la
competenza in materia di lavoro, anche per le persone handicappate, è
riconosciuta in capo agli Assessorati al lavoro dei Comuni (2). Nell’articolo
di Maria Grazia Breda, “Aspetti positivi, negativi e problematici della nuova
legge sul collocamento al lavoro delle persone con handicap”, pubblicato su Prospettive
assistenziali, n. 126, aprile-giugno
1999, avevamo sottolineato come fosse importante trasferire questa competenza
dal settore dell’assistenza a quello del lavoro. D’altronde, è la stessa legge
68/1999 che affida, proprio agli uffici preposti all’organizzazione delle
politiche del lavoro di tutti i lavoratori, il compito di intervenire in
materia di collocamento obbligatorio delle persone handicappate. Se si parte
dal presupposto che le persone handicappate collocabili al lavoro sono
cittadini disoccupati, è una logica conseguenza che siano i Comuni con i loro
Assessorati al lavoro (e non i Consorzi socio-assistenziali) ad intervenire;
2. si
chiarisce che il personale degli attuali servizi per l’inserimento lavorativo,
principalmente composto da educatori che hanno operato nell’ambito dei Consorzi
socio-assistenziali, dovrà far parte funzionalmente degli uffici del Centro per
l’impiego. È una decisione importante, che pone l’operatore di fronte a una
scelta di campo precisa: continuare a svolgere il suo ruolo di tutor,
finalizzato all’incontro tra la persona handicappata e l’azienda, ma questa
volta all’interno del nascente Servizio di inserimento lavorativo del Centro
per l’impiego, oppure abbandonare defintivamente questo ambito e rientrare a
tutti gli effetti alle dipendenze del Consorzio socio-assistenziale nei servizi
rivolti agli handicappati in situazione di gravità e, per questo, non avviabili
al lavoro, di cui proprio l’assistenza deve occuparsene.
La
predisposizione di un gruppo stabile di operatori, con il compito di realizzare
concretamente l’inserimento lavorativo della persona in azienda, è da noi
indicata da sempre come la base del collocamento mirato.
A questo
proposito, ricordiamo che la legge 68/1999 non prevede l’istituzione
obbligatoria di questi servizi.
Per questo
motivo, nel citato articolo di Maria Grazia Breda, invitavamo le forze sociali,
che si erano impegante per la riforma della legge 482/1968, a premere nei
confronti delle Regioni e delle province, per ottenere l’istituzione
obbligatoria dei Sil in ogni Centro per l’impiego.
In
particolare, riteniamo che le Province dovrebbero convenzionarsi con i Comuni
capo-fila appartenenti all’area dei Centri per l’impiego per recuperare il
personale che sul territorio aveva maturato esperienze nell’inserimento
lavorativo delle persone handicappate. Nell’articolo citato veniva però
sottolineato come «in questo caso, il
personale dovrà rientrare funzionalmente nella pianta organica della Provincia,
per poter correttamente lavorare in sintonia con l’ufficio competente». Si era, altresì, affermato che era
auspicabile «che il patrimonio di esperienze sviluppato in tanti anni di
collocamento mirato, consistente nelle decine e decine di gruppi di lavoro
attivati presso i servizi più diversi (servizi aperti presso gli Assessorati al
lavoro e/o alla formazione professionale, servizi sanitari delle Asl, servizi
assistenziali di Consorzi e dei Comuni, centri di formazione professionale...)» venisse recuperato nell’ambito dei nuovi
uffici preposti all’inserimento lavorativo in modo da assicurare la gestione e
il coordinamento delle attività inerenti al lavoro degli handicappati in capo
all’ufficio competente del Centro per l’impiego. Ed è proprio quanto è previsto
nel protocollo d’intesa di cui ci stiamo occupando.
Tutto bene?
In realtà restano ancora alcuni problemi aperti.
C’è il
rischio che il Sil resti un servizio minore, ai margini o, peggio, escluso
dalle politiche attive del lavoro. Ci si dovrà attivare, quindi, per ottenere
interventi specifici di politica attiva del lavoro per gli handicappati (in
particolare di coloro che hanno una limitata autonomia), sia nelle leggi
regionali, sia nell’ambito delle delibere provinciali, con le quali saranno
istituiti e regolamentati i servizi preposti al collocamento obbligatorio.
In
particolare, sarà bene che i Sindaci e gli Assessori al lavoro dei Comuni
ricordino che è nel loro interesse promuovere l’assunzione di tutte le persone
handicappate in grado di lavorare, per evitare il più possibile che esse
diventino degli assistiti a vita.
Infine, c’è
da auspicare che i rapporti istituzionali tra i Comuni del Centro per l’impiego
e le Province siano regolamentati al più presto con convenzioni che tutelino il
diritto al lavoro delle persone handicappate con una capacità lavorativa
ridotta, come gli handicappati intellettivi, gli handicappati fisici con
limitata autonomia, i malati psichici con abilità lavorative e in grado
comunque di assicurare una resa produttiva certa e continua, anche se inferiore
alla media.
I gravi ed
ingiustificati ritardi e i continui rinvii nella emanazione delle norme ancora
mancanti per la piena attuazione della legge 68/1999, in particolare per la
definizione dei criteri di utilizzo del fondo regionale per i disabili e delle
convenzioni relative all’integrazione lavorativa, impediscono l’inserimento in
azienda delle persone handicappate con maggiori difficoltà.
Anche il
protocollo d’intesa tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta,
Villarbasse ed i Consorzi Cisa e Cisap di per sé assai valido rischia, da solo,
che il legittimo interesse al posto di lavoro delle persone handicappate con
maggiori difficoltà di collocazione, venga preso in considerazione solo dopo
che sono state soddisfatte le esigenze dei disoccupati handicappati più forti,
e cioè delle persone che hanno una minorazione che non preclude la loro piena
capacità lavorativa. Si tratta – com’è evidente – di personale molto più
interessante per le aziende, che, non si dimentichi, hanno già grandi
possibilità di assumere mediante la chiamata nominativa.
Testo del
protocollo d’intesa tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta,
Villarbasse e Consorzio intercomunale socio-assistenziale (Cisa) e il Consorzio
intercomunale per i servizi alla persona (Cisap) per la costituzione di un
Servizio intercomunale per gli inserimenti lavorativi (Sil) e la
sperimentazione, in collaborazione con il Centro per l’impego di Rivoli, della
gestione del servizio del collocamento mirato
I Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta,
Villarbasse, il Consorzio intercomunale per i servizi socio-assistenziali
(Cisa) di Rivoli, Rosta, Villarbasse e il Consorzio intercomunale per i servizi
alla persona (Cisap) di Collegno e Grugliasco
Premesso che
Il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 ha
riformato il sistema delle pubbliche funzioni in materia di mercato del lavoro,
trasferendo alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi alle politiche
attive del lavoro ed ai servizi per l’impiego ed attribuendo ai nuovi “Centri
per l’impiego” importanti competenze per favorire l’occupazione di tutti i
cittadini (orientamento e accompagnamento nella ricerca dell’impiego,
preselezione, incontro domanda-offerta di lavoro).
La Regione Piemonte, nell’attuare il disposto del
decreto legislativo 469/1997, ha affidato, con la legge regionale 14 dicembre
1998, n. 41, alle Province il compito di costituire ed organizzare proprie
strutture denominate “Centri per l’impiego” al fine di erogare i servizi
definiti dalla stessa legge (art. 15, comma 3°).
La legge regionale prevede che le Province definiscano
opportuni strumenti di raccordi con gli Enti locali presenti sul territorio per
garantire la loro partecipazione alla individuazione degli obiettivi dei
servizi ed alla loro organizzazione e che, a tal fine, possano stipulare
convenzioni con Comuni singoli o associati.
In tal senso la Provincia di Torino, con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 26975/1999 del 24.03.1999, ha definito i criteri
generali per l’organizzazione e l’articolazione territoriale del servizio provinciale
per la gestione del mercato del lavoro.
In particolare al punto 2, lettera e) del dispositivo
della suddetta deliberazione si precisa che il coinvolgimento delle
Amministrazioni locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avviene,
nel rispetto delle reciproche prerogative e nell’ambito dei compiti assegnati
dalla legge alle Province, secondo convenzioni-contratto stabilite per ogni
specifico bacino provinciale. Con tali convenzioni la Provincia affida ai
Comuni la predisposizione e la gestione di prestazioni specialistiche secondo
gli indirizzi della legge regionale 41/1998, fermo restando il compito di
supervisione, controllo e coordinamento di tali prestazioni da parte degli
organi provinciali.
La legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, in particolare all’art. 6, comma 1, stabilisce che gli «uffici competenti, in raccordo con i
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite», provvedono «alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi
volti a favorire l’inserimento dei soggetti, nonché all’avviamento lavorativo,
alla tenuta delle liste, al rilascio delle convenzioni e all’attuazione del
collocamento mirato».
I Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno,
Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbasse
hanno dato vita ad un “Patto territoriale per lo sviluppo e l’occupazione”, e a
un Patto specializzato per l’agricoltura, con l’intento di individuare ed
attuare comuni politiche per lo sviluppo sociale ed economico dell’area Ovest
di Torino.
Le esperienze sinora condotte fanno ritenere di grande
interesse il coordinamento delle politiche a sostegno dello sviluppo delle
attività produttive con quelle inerenti le politiche attive del lavoro, quali
versanti di unitarie politiche di sviluppo delle comunità locali.
Considerato
che
il nuovo assetto istituzionale pone in ambito locale
problemi di razionalizzazione e di collegamento tra funzioni e servizi esistenti
e l’individuazione di modelli organizzativi nuovi, di valorizzazione e
collegamento con le esperienze di “area” effettuate.
Tra queste particolare rilievo deve attribuirsi
all’esperienza realizzata nell’ambito del Progetto Horizon-Itinera attraverso
il quale sono stati sperimentati interventi globali per l’integrazione sociale,
scolastica e professionale di soggetti disabili psico-fisici.
Tale esperienza è coerente con le linee tracciate dal
decreto legislativo 469/1997 “Conferimento agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato di lavoro” e con lo spirito e le finalità della
legge 68/1999 di cui anticipa gran parte dei contenuti.
In particolare attraverso l’Agenzia reperimento
risorse, attivata presso il Centro per l’impiego di Rivoli, si è sperimentata
concretamente la gestione di un servizio di ricerca di opportunità di lavoro
per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili psico-fisici appartenenti
alle categorie protette ex legge 482/1968 e 68/1999; questa può costituire, con
gli opportuni adeguamenti che si renderanno necessari, la base attraverso cui
avviare i servizi di sostegno al collocamento mirato.
I significativi risultati ottenuti con il Progetto
Itinera e le consistenti aspettative indotte nelle imprese e nei soggetti potenziali
utenti del servizio di collocamento mirato fanno ritenere opportuno proseguire
nella sua globalità il Progetto Itinera.
Particolare importanza riveste la possibilità di
mantenere attiva una rete locale tra enti/operatori che sia garante della consequenzialità
e della connessione tra i diversi interventi dell’azione educativa e
riabilitativa, finalizzandoli puntualmente all’obiettivo dell’integrazione
economica e sociale delle persone svantaggiate e collegando conseguentemente i
percorsi di orientamento (scuola, servizi e formazione professionale)
all’attività di inserimento lavorativo e sperimentando il servizio in favore
della globalità degli iscritti al collocamento obbligatorio.
I Comuni e i Consorzi suddetti concordano
nell’affermare il principio del “diritto al lavoro” delle categorie
svantaggiate quale problematica da affrontare nell’ambito delle politiche
attive del lavoro secondo una logica di connessione, e l’attività di
inserimento lavorativo quale competenza specifica dei Servizi per l’impiego,
come tale riconducibile all’ambito di operatività dei Centri per l’impiego.
Fra questi e la Provincia di Torino, attraverso il
Centro per l’impiego di Rivoli, sono stati avviati contatti ed effettuati
incontri finalizzati a definire le modalità della collaborazione, concordando
sull’opportunità di integrare funzionalmente e progressivamente le attività e
iniziative in materia di inserimenti lavorativi.
Convengono
1. Di garantire, nel quadro della convenzione che il
Comune di Rivoli stipulerà con la Provincia di Torino per la gestione integrata
dei Servizi per l’impiego, la continuità dell’esperienza, della metodologia
acquisita e l’utilizzo delle professionalità formatesi e disponibili
nell’ambito del Progetto Itinera, fornendo il servizio specialistico per il
collocamento mirato nel quadro della normativa citata, per un periodo
sperimentale di anni uno a decorrere dal 1° gennaio 2001 o da altra data
successiva che i firmatari concorderanno, eventualmente prorogabile.
2. Di individuare negli Assessorati al lavoro e negli
“Uffici lavoro” gli organismi competenti sotto i profili politici e tecnici per
il coordinamento delle azioni dirette al sostegno del collocamento al lavoro e
del superamento delle diseguaglianze e discriminazioni nel mercato del lavoro.
3. Di istituire a tale scopo un Servizio intercomunale
per gli inserimenti lavorativi (Sil) quale emanazione degli Assessorati al
lavoro, individuando il Comune di Rivoli quale soggetto capofila per il
coordinamento e la gestione delle attività.
4. Di individuare tra gli operatori già adibiti dai
Consorzi per i servizi socio-assistenziali alle attività in oggetto le unità di
personale da distaccare funzionalmente, per la fase di avvio, al Comune
capofila per la costituzione del nuovo servizio, secondo quanto descritto al
successivo punto 8.
5. Di considerare tale struttura incardinata nel
sistema locale dei servizi all’impiego e quindi quale servizio da erogarsi
nell’ambito delle attività del Centro per l’impiego di Rivoli, in continuità
con l’esperienza del Progetto Itinera e dell’Agenzia reperimento risorse.
6. Di dare atto che il Sil viene individuato come
struttura operativa preposta a dare continuità alla sperimentazione avviata con
il progetto “Itinera”, prefigurando inoltre un possibile modello di collocamento
obbligatorio e del collocamento mirato, in coerenza con l’evoluzione
dell’assetto istituzionale di riferimento, e la sua progressiva estensione alle
altre fome di svantaggio.
7. Di individuare quali competenze di base del
Servizio le seguenti attività:
a) identificazione, analisi, descrizione delle
caratteristiche personali, professionali e i bisogni connessi all’inserimento
lavorativo degli utenti iscritti al collocamento obbligatorio, in raccordo con
la Commissione accertamento dell’Asl 5, ai sensi dell’art. 4, legge 104/1992;
b) definizione del progetto di inserimento lavorativo,
secondo modalità da concordare con i competenti organismi provinciali e, ove
necessario, in raccordo con i servizi sociali consortili ed i servizi sanitari
dell’Asl 5;
c) partecipazione al gruppo di lavoro permanente sul
tema della transizione tra scuola e lavoro;
d) supporto all’inserimento lavorativo, anche
nell’ambito di tirocini, secondo le seguenti modalità:
- realizzando attività di sostegno ed accompagnamento
“in situazione”;
- individuando le mansioni idonee e disponibili in
azienda al fine di abbinarle alle reali capacità dei soggetti da inserire, dove
necessario in collaborazione con gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
e) marketing del servizio: promuove il servizio di
inserimento lavorativo presso le aziende dell’area, in particolare contattando
quelle soggette ad obbligo, per concordare una visita finalizzata alla
presentazione del servizio di collocamento mirato, alla promozione
dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa dei disabili;
f) consulenza alle aziende su normativa, incentivi,
tipologie di assunzione di disabili, assistenza e supporto sugli aspetti
organizzativi dell’inserimento;
g) gestione della banca dati delle aziende del
territorio presso le quali effettuare stages, tirocini e inserimenti
finalizzati all’assunzione;
h) coordinamento delle borse lavoro;
i) monitoraggio e valutazione in itinere della
sperimentazione.
8. Di avviare il Servizio dotandolo delle seguenti
competenze professionali nelle seguenti minime dotazioni:
Educatore/Coordinatore (distaccato dai Consorzi) (n. 1 unità)
Psicologo (incarico
di consulenza) (n. 1 unità)
Educatori/tutor (distaccati dai Consorzi) (n. 4 unità con
orario non inferiore al 70%
distaccate in pari numero da Cisa e Cisap)
Consulente del lavoro (incarico di (n.
1 unità)
collaborazione/contratto)
prevedendo, altresì, di integrare la dotazione organica con competenze
amministrative.
9. Di utilizzare per il perseguimento di tali
obiettivi i seguenti strumenti comuni di programmazione:
a) il presente protocollo d’intesa che delinea il
quadro degli intenti;
b) la convenzione tra Comune di Rivoli e Comuni di
Collegno, Grugliasco, Rosta, Rivoli e Villarbasse per la partecipazione alla
gestione del Centro per l’impiego di Rivoli, che regoli i reciproci rapporti e
fornisca il quadro entro il quale il comune capofila attua gli intenti del
presente protocollo;
c) la convenzione tra Comune di Rivoli e la Provincia
per la gestione integrata dei servizi per l’impiego, che definisce in concreto
il contenuto del lavoro comune, particolarmente sui servizi di orientamento e
di collocamento mirato;
d) il piano annuale di lavoro, contenente il quadro di
sviluppo del servizio, con il quale i firmatari del presente protocollo
individueranno, altresì, i beni e servizi necessari al suo espletamento, nonché
eventuali forme di incentivazione per il personale distaccato ed il loro
finanziamento.
10. Di farsi carico, in via sperimentale e transitoria
per la durata del presente protocollo, degli oneri relativi a tale servizio,
secondo quanto definito dalle convenzioni che saranno sottoscritte per
regolamentare la gestione integrata dei servizi all’impiego, dando mandato al
Comune di Rivoli di negoziare con l’Amministrazione provinciale la
compartecipazione alle spese sostenute dalle Amministrazioni.
11. Di prevedere l’eventuale rimborso delle spese
sostenute, nel caso si ottengano finanziamenti a valere su fondi europei,
nazionali, regionali e provinciali.
12. Di dare mandato al Comune di Rivoli, comune
capofila, nell’ambito delle convenzioni da stipulare per l’avvio ed il
funzionamento del servizio oggetto del presente protocollo d’intesa per:
a) definire con la Provincia di Torino i rapporti
funzionali ed il quadro delle competenze dei rispettivi organismi così come
previsti dalla normativa, salvaguardando e promuovendo il decentramento
territoriale delle funzioni del Comitato tecnico provinciale;
b) definire i rapporti di collaborazione e di
partecipazione al servizio con l’Asl 5.
13. Di costituire conferenze di monitoraggio tra i
dirigenti e direttori competenti e tra gli assessori al lavoro degli enti
firmatari.
(1) A questo riguardo
nell’articolo di Maria Grazia Breda, “Prime valutazioni sull’attuazione della
legge 68/1999 concernente il collocamento al lavoro delle persone con
handicap”, pubblicato su Prospettive
assistenziali, n. 131, luglio-settembre 2000, abbiamo suggerito una nostra
proposta di accordo di programma tra la Provincia e il Comune capofila dei
Comuni che appartengono all’area del territorio del Centro per l’impiego.
(2) Nei Comuni piccoli in cui non ci sono
Assessorati al lavoro, è necessario coinvolgere gli Assessori che hanno
competenza nelle attività lavorative della zona per gli altri cittadini:
commercio, agricoltura, turismo, ecc.
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