Prospettive assistenziali, n. 135, luglio-settembre 2001

 

anche l’esperta dell’ex ministro livia turco riconosce che nella legge 328/2000 sui servizi sociali non ci sono nuovi diritti, anzi

 

Batti e ribatti: finalmente anche Alfonsina Rinaldi, consulente dell’ex Ministro per la solidarietà sociale, On. Livia Turco, dopo aver affermato il contrario in numerosi articoli e incontri, ha ammesso che la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” non solo non riconosce nessun nuovo diritto esigibile, ma ne cancella alcuni.

Infatti la suddetta, nell’intervento svolto al convegno nazionale Inas “La nuova legge sull’assistenza: il ruolo del Patronato nei servizi sociali integrati”, Roma, 7 marzo 2001 (1) «per rispondere ad una serie di domande sollevate sui diritti dei cittadini esigibili o no», ha precisato quanto segue: «Io voglio sottolineare il concetto di effettività dei diritti» ed ha aggiunto: «Su questo punto è vero che c’è una contraddizione nella legge. Il Parlamento ha adottato una legge dove non ha rinunciato al principio dell’universalità, ma in una serie di passaggi intermedi dichiara esigibili solo i diritti soggettivi legati agli assegni economici».

Inoltre, ha rilevato quanto segue: «L’art. 22 che cita le priorità di risposte sia per campi di intervento sia per modalità di servizio, al comma che dice “prima di tutto accedono ai servizi sociali le persone in difficoltà psicofisiche, i minori con disagio ambientale”, afferma l’esistenza di alcune priorità che non rendono il servizio esigibile così come l’assegno economico».

Molto significativa è stata, altresì, la seguente ammissione della dottoressa Rinaldi: «I soggetti che hanno comunque priorità d’accesso rispetto alle risorse effettive, sono esattamente gli stessi che la legislazione precedente copriva».

Dunque, non è vero che, prima della legge 328/2000, in materia di assistenza ci fosse il nulla! Al riguardo, segnaliamo nuovamente che alcune situazioni erano coperte dalla legislazione precedente come diritti effettivamente azionabili. Citiamo,  ad esempio, il regio decreto 6535 del 1889 (in vigore, quindi, da ben 112 anni!) che consentiva di ottenere dai Comuni il ricovero presso istituti di assistenza dei soggetti «inabili a qualsiasi lavoro proficuo» e cioè delle «persone dell’uno o dell’altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza».

Diritti esigibili erano, altresì, previsti dal regio decreto 773/1931 (art. 154 e 155) (2), nonché dalla legge 6 dicembre 1928 n. 2838.

Resta, pertanto, confermato dalle citate dichiarazioni della dottoressa Rinaldi che la legge 328/2000 non solo non ha previsto nessun nuovo diritto esigibile, ma ne ha – addirittura – cancellati alcuni che, pur essendo in gran parte superati, erano tuttavia preferibili all’attuale assoluta discrezionalità degli enti erogatori.

Ribadiamo, quindi, che la legge 328/2000 non solo è inutile, ma è molto dannosa per la fascia più debole della popolazione.

Mentre siamo ben lieti della presa di posizione della Rinaldi, rileviamo che non è condivisibile quanto ha sostenuto nello stesso convegno a proposito delle carte dei servizi, previste dall’art. 13 della legge 328/2000.

Infatti, non è assolutamente vero che «c’è la carta dei servizi che non prevede solo la qualità del ser­vizio, i servizi erogabili ed erogati in quel territorio, ma che contiene anche la possibilità di contestazione e di richiesta di risarcire un danno, un diritto non fruito».

In primo luogo, non stabilendo la legge 328/2000 nessun diritto azionabile, salvo l’erogazione delle pensioni, ne deriva ovviamente che la mancata attuazione dei servizi, essendo essi discrezionali, non può essere né contestata, né può consentire la richiesta di risarcimenti.

Poiché la carta dei servizi non è approvata con legge, essa non dà al cittadino alcuna possibilità concreta di rivolgersi alla magistratura (Tar, Tribunale civile) per ottenere il rispetto degli interventi ivi indicati.

Inoltre, l’ente che ha emesso la carta dei servizi ha sempre la facoltà di cambiarne i contenuti, senza che gli utenti abbiano alcuna concreta possibilità di intervenire nel procedimento.

In merito alle carte dei servizi, vale quello che il Cardinale Carlo Maria Martini ha affermato circa le “Carte dei diritti del malato” mettendo in evidenza il pericolo che esse «si trasformino nella realtà in una somma di “diritti di carta”» (3).

 

 

 

(1) Cfr. la rivista dell’Inas “Tutela”, n. 2, aprile-giugno 2001.

(2) Per buona sorte delle persone in difficoltà, la legge 328/2000 non ha abrogato gli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931. Si veda, in questo numero, l’articolo di M. Dogliotti «I minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà... “pericolosi per l’ordine pubblico” hanno ancora diritto ad essere assistiti e ricoverati?».

    (3) Cfr. “Due forti discorsi del Cardinale Martini”, in Prospettive assistenziali, n. 129, 2000.

 

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