Prospettive
assistenziali, n. 135, luglio-settembre 2001
carta dei diritti fondamentali dell’unione
europea (*)
Il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso, Nizza
(Francia), 7 dicembre 2000.
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre
più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,
l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di
democrazia e dello stato di diritto.
Essa pone la persona al centro della sua azione
istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo
di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle
tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e
dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e
locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali
nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in
una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle
competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni
costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal
trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i
diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere
responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità
umana e delle generazioni future.
Capo I - Dignità
Art. 1 -
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata.
Art. 2 -
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte,
né giustiziato.
Art. 3 -
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità
fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati:
– il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
– il divieto delle pratiche eugenetiche, in
particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
– il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro;
– il divieto della clonazione riproduttiva degli
esseri umani.
Art. 4 -
Proibizione della tortura e delle pene
o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o
trattamenti inumani o degradanti.
Art. 5 -
Proibizione della schiavitù
e del lavoro
forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di
schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II - Libertà
Art. 6 -
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Art. 7 -
Rispetto della vita privata
e della vita
familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Art. 8 -
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati
di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il
principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo
di un’autorità indipendente.
Art. 9 -
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una
famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 10 -
Libertà di pensiero, di coscienza
e di
religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare
religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria
religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservazione dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è
riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 11 -
Libertà di riunione e d’informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
Art. 12 -
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in
campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo
di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
2. I partiti politici a livello dell’Unione
contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Art. 13 -
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La
libertà accademica è rispettata.
Art. 14 -
Diritto all’istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e
all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel
rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di
provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 15 -
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di
esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare
un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato
membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a
lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
Art. 16 -
Libertà d’impresa
È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Art. 17 -
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della
proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per
causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro
il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della
stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall’interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Art. 18 -
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle
norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal
protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma
del trattato che istituisce la Comunità europea.
Art. 19 -
Protezione in caso di allontanamento,
di espulsione
e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato
verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena
di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capo III -
Uguaglianza
Art. 20 -
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Art. 21 - Non
discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap,
l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che
istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata
qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Art. 22 -
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica.
Art. 23 -
Parità fra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o
all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Art. 24 -
Diritto del bambino
1. I bambini hanno il diritto alla protezione e alle
cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la
propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore
del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Art. 25 -
Inserimento dei disabili
L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili
di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale
e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV - Solidarietà
Art. 27 -
Diritto dei lavoratori all’informazione
e alla
consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere
garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle
legislazioni e prassi nazionali.
Art. 28 -
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive
organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero.
Art. 29 -
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio
di collocamento gratuito.
Art. 30 -
Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni
licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Art. 31 -
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro
sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a
ferie annuali retribuite.
Art. 32 -
Divieto del lavoro minorile e protezione
dei giovani
sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per
l’ammissione al lavoro non può essere inferiore a quelle in cui termina la
scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed
eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo
sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la
salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a
rischio la loro istruzione.
Art. 33 -
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano
giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di
un figlio.
Art. 34 -
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro,
la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,
secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e
prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente
all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e
prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la
povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e
all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti
coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Art. 35 -
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla
prevezione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte
le politiche e attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione
della salute umana.
Art. 36 -
Accesso ai servizi d’interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e
territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi
d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi
nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Art. 37 -
Tutela dell’ambiente
Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione
e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Art. 38 -
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello
elevato di protezione dei consumatori.
Capo V - Cittadinanza
Art. 39 -
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e
di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale diretto, libero e segreto.
Art. 40 -
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Art. 41 -
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo
riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole
dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
– il diritto di ogni individuo di essere ascoltato
prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che
gli rechi pregiudizio;
– il diritto di ogni individuo di accedere al
fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della
riservatezza e del segreto professionale;
– l’obbligo per l’amministrazione di motivare le
proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte
della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione
in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa
lingua.
Art. 42 -
Diritto d’accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione.
Art. 43 -
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione
nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Art. 44 -
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Art. 45 -
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può
essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea,
ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno
Stato membro.
Art. 46 -
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un
paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI - GIustizia
Art. 47 -
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà
garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel
presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha
la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso
il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia.
Art. 48 -
Presunzione di innocenza e diritti
della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando
la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad
ogni imputato.
Art. 49 -
Principi della legalità e della
proporzionalità
dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o
un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il
reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la
legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla
condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al
momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato.
Art. 50 -
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un
reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di
una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII - Disposizioni
generali
Art. 51 -
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano
alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive
competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o
compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i
compiti definiti dai trattati.
Art. 52 -
Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e
delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla
legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni
solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di
interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che
trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea
si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una
protezione più estesa.
Art. 53 -
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle
quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in
particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Art. 54 -
Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere
interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o
compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
(*) Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 dicembre 2000.
www.fondazionepromozionesociale.it